
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DECRETO 5 aprile 2016
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 13 maggio 2016, n. 20
Approvazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITA' SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa ne sono parte integrante;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
Visto l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;
Visti gli immobili e le aree di notevole interesse paesaggistico di cui alla lettera a) dell'art. 134 del D.lgs n. 42/04 e s.m.i ricadenti nel territorio degli Ambiti 15, 16 e 17, dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 con i seguenti provvedimenti:
- D.A. n. 5099 del 7 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 22 ottobre 1966, relativo alla Vallata S. Domenica ricadente nel comune di Ragusa;
- D.A. n. 6481 del 17 novembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 12 agosto 1967, relativo al Centro abitato del comune di Modica;
- D.A. n. 2067 del 12 aprile 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 3 giugno 1967, relativo all'area comprendente Punta Braccetto ricadente nel comune di Ragusa;
- D.A. n. 1214 del 25 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 3 ottobre 1981, relativo all'area comprendente il Fiume Irminio dalla foce alla sorgente ricadente nei comuni di Giarratana, Modica, Scicli e Ragusa;
- D.A.n. 1432 del 9 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'1 ottobre 1988, relativo all'ampliamento del vincolo sul centro cittadino ed aree contigue del comune di Ragusa;
- D.A. n. 1489 del 4 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 29 settembre 1990, relativo all'ampliamento del vincolo sul centro abitato del comune di Modica;
- D.A. n. 6353 del 24 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 7 novembre 1992, relativo all'area comprendente il Centro urbano e colline circostanti del comune di Scicli;
- D.A. n. 5553 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993, relativo al tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica comprendente Punta Religione c/de Carciolo e Pisciotto ricadente nei comuni di Modica e Scicli, così come modificato con D.A. 6 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 29 ottobre 2010;
- D.A. n. 6423 del 6 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 12 settembre 1998, relativo al tratto di costa di c.da Branco piccolo ricadente nel comune di Ragusa;
- D.A. n. 8303 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2000, relativo a parte delle aree urbane dei comuni di Ispica e Pozzallo;
- D.A. n. 6594 del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 22 settembre 2000, relativo all'Alta valle del fiume Tellaro e delle cave dei torrenti Tellesimo, Prainito, Palombieri, Scardina e Cava Ispica ricadente nei comuni di Giarratana, Ispica, Modica e Ragusa;
- D.A. n. 7560 del 23 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 29 novembre 2002, relativo all'area comprendente Conca del Salto ricadente nei comuni di Modica e Scicli;
- D.A. n. 7957 del 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, relativo all'area lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa - Marina di Ragusa tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume Irminio ricadente nel comune di Ragusa;
Viste le aree degli Ambiti 15, 16 e 17 di cui alla lettera b) del medesimo art. 134 del D.lgs. n. 42/04, tutelate per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.;
Viste le ulteriori aree, di cui alla lettera c) del già citato art. 134 del D.lgs. n. 42/04, sottoposte a tutela dal Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 - adottato con D.A. n. 1767 del 10 agosto 2010 - ricadenti nella provincia di Ragusa, specificamente individuate a termini dell'articolo 136 e come previsto dal primo comma, lett. d, dell'art. 143 del medesimo decreto;
Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;
Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
Vista la nota n. 496 del 5 maggio 2010 della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa, con la quale viene trasmessa, ad integrazione di quanto già trasmesso con nota n. 808 del 23 luglio 2008, all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana la documentazione completa di elaborati grafici, schede, relazione e norme del Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa - costituito dai territori comunali di: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, - in conformità ai dettami di cui al D. lgs. 42/04, nonché dell'Atto di Indirizzo adottato con D.A. n. 5820 del 8 maggio 2002;
Visto il verbale della seduta del 17 maggio 2010 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - speciale commissione - con cui è stato espresso parere favorevole alla proposta di adozione del suddetto Piano paesaggistico, comprendente le porzioni degli Ambiti 15- 16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa, vista la sua rispondenza alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 42/2004;
Accertato che sono state espletate tutte le procedure relative alla concertazione istituzionale previste dall'art. 144 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. e che le amministrazioni locali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo con specifiche note recanti annotazioni e richieste di correzione e modifica del Piano e negli incontri sotto elencati:
- incontro tenutosi il 9 dicembre 2009 presso i locali della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa con i comuni degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa e la Provincia regionale di Ragusa;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Acate, Comiso, Vittoria, tenutosi il 20 gennaio 2010 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli, tenutosi il 21 gennaio 2010 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontro per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso, Ragusa, Santa Croce Camerina; tenutosi il 28 gennaio 2010 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontro tenutosi il 31 maggio 2010, presso la sede dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con i comuni degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa e la Provincia regionale di Ragusa, per le procedure di concertazione previste dal D.Lgs. n. 42/04;
- incontro tenutosi il 30 giugno 2010, presso la sede dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con i comuni degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa e la Provincia regionale di Ragusa durante il quale i rappresentanti dei comuni e della Provincia hanno manifestato le proprie osservazioni, annotazioni ed integrazioni al Piano paesaggistico;
- incontri per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Comiso, Ragusa, Scicli, Vittoria, tenutisi il 9 giugno 2010 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontri per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso, Modica, tenutisi il 10 giugno 2010 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontri per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Acate, Pozzallo, Santa Croce Camerina, tenutisi l'11 giugno 2010 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- incontri per gli approfondimenti tematici del Piano paesaggistico con i comuni di Comiso, Modica, Santa Croce Camerina, Vittoria, tenutisi il 7 luglio 2010 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa.
I verbali degli ultimi sei incontri come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto;
Vista la nota n. 989/Sopr. del 16 luglio 2010 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, con la quale vengono definiti gli esiti della concertazione istituzionale e le relative modifiche da apportare alla proposta di adozione del Piano paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa;
Visto il verbale della seduta del 4 agosto 2010 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - speciale commissione - con cui viene confermato il parere favorevole, espresso nella seduta del 17 maggio 2010, alla proposta di adozione del suddetto Piano paesaggistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni, le norme di attuazione e le modifiche accolte a seguito degli incontri di concertazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il D.A. n. 1767 del 10 agosto 2010, con il quale viene disposta l'adozione della proposta del Piano paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa, ai sensi degli artt. 139 e seguenti del D.lgs. n. 42/04 e degli artt. 24 e 10 del regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con R.D. n. 1357/40;
Vista la nota n. 56412 dell'11 agosto 2010 dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Servizio tutela e acquisizioni - U.O. VII - con la quale viene trasmesso alla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Ragusa, per gli atti conseguenziali alla pubblicazione, la proposta di Piano paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa, ivi compresi i verbali con cui la speciale commissione esprime parere favorevole all'adozione dello stesso piano;
Accertato che detti verbali sono stati pubblicati all'albo pretorio di tutti i comuni della provincia Ragusa e depositati, insieme agli elaborati del Piano paesaggistico, nelle segreterie dei comuni stessi e della Provincia regionale di Ragusa per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e precisamente per novanta giorni consecutivi per i comuni di Acate dal 23 agosto 2010, Chiaramonte Gulfi dal 25 agosto 2010, Comiso dal 20 agosto 2010, Giarratana dal 18 agosto 2010, Ispica dal 23 agosto 2010, Modica dal 23 agosto 2010, Monterosso Almo dal 18 agosto 2010, Pozzallo dal 23 agosto 2010, Ragusa dal 17 agosto 2010, Santa Croce Camerina dal 23 agosto 2010, Scicli dal 31 agosto 2010 e Vittoria dal 20 agosto 2010 e per la Provincia regionale di Ragusa dal 18 agosto 2010, come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni locali;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 19 novembre 2010, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dà comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa affinché gli interessati possano prendere visione degli elaborati di piano presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della Soprintendenza di Ragusa;
Viste le sentenze nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13 del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, nelle quali si afferma che i piani paesaggistici in senso stretto, in considerazione del fatto che essi non determinano alcun impatto sull'ambiente, non abilitano alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagionano alcuna alterazione dell'ambiente, non devono essere assoggettati a valutazione ambientale strategica;
Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e in particolare:
Comune di Acate
01/AC - Osservazione proposta da: comune di Acate
Il comune opponente contesta quanto espresso nel documento strategico allegato al Piano riguardante l'area retrodunale dei Macconi soggetta a processi di degrado e trasformazione antropica, a favore della quale il Piano si pone come obiettivo la sua riconversione verso l'agricoltura tradizionale e verso le attività turistiche. Al contrario il comune chiede che in detta area, individuata come zona di recupero del contesto 2b, debba essere mantenuta la destinazione attuale e la caratterizzazione del paesaggio agricolo sottoserra e vada ordinata tenendo conto del rapporto tra ambiti urbanizzati ed ambiti agricoli in quanto l'attività serricola nel territorio in esame non rappresenta solo un aspetto economico ma rappresenta ormai un aspetto culturale, negato dal Piano, il quale ipotizza erroneamente il ritorno a modelli di paesaggio e di agricoltura del passato ormai del tutto inesistenti. Il comune chiede pertanto lo stralcio di detta area di recupero, la quale coinvolge, inoltre, inspiegabilmente ampie zone del centro abitato urbanizzato (zona C del P.R.G.). Il comune ricorrente chiede, infine, la modifica dell'art. 20 delle NdA, relativamente al livello tutela 3 per quanto attiene all'inedificabilità e alla previsione di ampliamento e ristrutturazione edilizia (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
Comune di Chiaramonte Gulfi
01/CG - Osservazione proposta da: Nigita Francesco - Ditta So.I.F. s.r.l.
il ricorrente chiede lo stralcio dalle aree tutelate di una cava attiva ubicata in c.da Coniglio all'interno del contesto 8d.
02/CG - Osservazione proposta da: Catania Marcello - PMC Costruzioni s.r.l.
Identica richiesta di cui alla precedente osservazione 01/CG.
03/CG - Osservazione proposta da: comune di Chiaramonte Gulfi
Il comune ricorrente lamenta questioni di carattere procedurale, quali:
- mancanza di VAS;
- mancata concertazione;
- anziché procedere alla pianificazione degli ambiti omogenei, individuati nelle Linee guida, aventi estensione interprovinciale, ha adottato un piano paesaggistico provinciale, in violazione del decreto dell'Assessorato Regionale dei beni culturali ed ambientali dell'8 maggio 2002, numero 5820;
- inadeguata ricognizione dei beni;
- rappresentazione del Piano in scala non idonea 1:50.000.
Il comune propone, inoltre, specifiche modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
Comune di Comiso
01/CO - Osservazione proposta da: Latino Elio - Ditta BE.TO.FRAN s.r.l.
La ditta ricorrente è proprietaria di un terreno in c.da Manco in cui esercita l'attività di estrazione del calcare per inerti con una cava regolarmente autorizzata da tutti gli organi preposti compresa la Soprintendenza, che aveva rilasciato per le attività in essere apposita certificazione di inesistenza di vincoli di natura archeologia e di natura paesaggistica con relativa approvazione dei progetti presentati dalla medesima ditta. Considerato che nell'area interessata dall'attività estrattiva (contesto 4c) è previsto un livello di tutela 2, ove venisse approvato il Piano, l'attività, legittimamente esercitata dalla ditta, potrebbe porsi in contrasto con le disposizioni di immodificabilità e conservazione dei luoghi previste dal Piano. Viene osservato, inoltre, che il sito di c.da Manco e di c.da Crocilla, ove sono in esercizio diverse cave, risulta ricompreso all'interno del bacino minerario di primo livello (RG.09.I) approvato dalla Regione siciliana con decreto del 5 novembre 2010 (GURS n. 53 del 3 dicembre 2010). Per quanto sopra esposto la ditta chiede che venga stralciata dalle planimetrie allegate al Piano paesaggistico e riperimetrata l'area in argomento, conformemente all'inclusione delle stesse nelle aree regolarmente individuate e perimetrale nel Piano Cave. In subordine, ove ritenuto di non dover procedere al superiore stralcio, mantenendo così il livello di tutela previsto, viene chiesto che nel corso dell'iter di definizione del P.P. vengano valutate le osservazioni sopra evidenziate al fine di contemperare le esigenze produttive - occupazionali con le esigenze di tutela del territorio e conseguentemente che venga disciplinata opportunamente la continuazione dell'attività di estrazione e di lavorazione nelle aree già oggetto di autorizzazione e di interesse in ambito regionale.
02/CO - Osservazione proposta da: Caruso Franco - Ditta La Pietre di Comiso s.r.l.
La ditta è proprietaria di un appezzamento di terreno in c.da Canicarao (contesto 4c) in cui esercita l'attività di estrazione del calcare ornamentale locale della nota pietra di Comiso (lapidei di pregio) importante per i recuperi storici conservativi del Barocco ibleo. Essa avanza identiche richieste di cui alla precedente osservazione 01/CO avvalendosi delle medesime argomentazioni.
03/CO - Osservazione proposta da: Latino Giuseppa - Ditta Comisana Lapidei s.r.l.
La ditta è proprietaria di un terreno in c.da Muraglia (contesto 5a), su cui esercita attività estrattiva legittimamente autorizzata. Essa avanza identiche richieste di cui alla precedente osservazione 01/CO avvalendosi delle medesime argomentazioni.
04/CO - Osservazione proposta da: comune di Comiso
Il comune, nell'ottica di una corretta individuazione e perimetrazione delle aree di interesse archeologico, di cui all'art. 142, lett. m, del codice chiede che:
- venga corretta la localizzazione dell'area di interesse archeologico denominata Merlino, individuata nella scheda 8, di cui al verbale di concertazione sottoscritto in data 9 giugno 2010;
- vengano rivisti i vincoli all'interno del centro abitato alla luce della documentazione trasmessa dal medesimo comune in data 17 maggio 2010 e del suddetto verbale di concertazione;
- vengano riviste le perimetrazioni di tutte le aree di interesse archeologico del territorio comunale ed in particolar modo quella denominata Mastrella-Senia, individuata con la scheda n. 27, ricadente nell'ambito di un Piano particolareggiato attuativo approvato e di un piano di lottizzazione in fase di completamento. Ciò anche attraverso l'attivazione di una campagna sistematica di verifica da effettuarsi mediante scavi campione nelle zone censite al fine di meglio specificare il loro areale che ora, in diversi casi, è definita perlopiù in relazione ad informazioni e ritrovamenti, che, ancorché di sicuro indizio, sono prevalentemente di carattere episodico.
Comune di Giarratana
01/GI - Osservazione proposta da: Burgio Rosario
Il ricorrente chiede l'eliminazione del livello di tutela 3 del contesto 8f riferito ai propri lotti, ricadenti all'interno di un Piano particolareggiato già oggetto di opere di urbanizzazione primaria.
02/GI - Osservazione proposta da: Mirabella Carmela
Le aree interessate di proprietà del ricorrente ricadono all'interno del centro abitato, in zona B del P.R.G.
Considerato che il Piano prevede per il contesto 8c un livello di tutela 2, chiede di rendere libero il suddetto lotto.
03/GI - Osservazione proposta da: Frasca Salvatore e Garofalo Giuseppina
Identiche richieste di cui alla precedente osservazione 02/GI.
04/GI - Osservazione proposta da: Mirabella Santa
Viene chiesto dal ricorrente di rendere libera l'area di proprietà, ricadente in zona residenziale classificata C1 dal P.R.G. e completamente urbanizzata, dai vincoli posti con il Piano.
05/GI - Osservazione proposta da: comune di Giarratana
Il comune chiede che vengano apportate le necessarie modifiche al Piano in quanto:
- il livello di tutela 3 del contesto 8f confligge: con le previsioni della zona C1 del Piano particolareggiato previsto dal P.R.G., le cui opere di urbanizzazione sono in corso; con parte della zona B1 a sud-est del centro abitato; con le aree per attrezzature ed il cimitero comunale in cui è in corso l'ampliamento; con il tracciato del progetto di completamento delle vie di fuga, approvato dalla Soprintendenza in sede di conferenza di servizi;
- il livello di tutela 2 del contesto 8c confligge: con la parte est del centro edificato; con la zona D1 adiacente alla S.S.194, zona artigianale.
06/GI - Osservazione proposta da: comune di Giarratana
Il comune, con un'osservazione aggiuntiva, chiede di modificare alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
Comune di Ispica
01/IS - Osservazione proposta da: De Flaviis Giorgio
Il ricorrente chiede di declassare il livello di tutela 3 ad 1 nei propri fondi in c.da Porto Ulisse, contesto 13g, per poter realizzare alcune opere finalizzate a rendere più forte e coerente il vincolo fra realizzazione delle infrastrutture ed offerta turistica e, in particolare:
- migliorare la fruibilità della spiaggia limitrofa;
- sostenere effettivamente la tutela ambientale e paesaggistica;
- aumentare l'integrazione tra natura e fenomeni antropizzanti. I terreni in argomento ricadono all'interno di un vincolo archeologico, del sito Ramsar, del SIC e della Riserva naturale.
02/IS - Osservazione proposta da: Criscione Salvatore, Giovanni e Irene
Viene lamentato in generale dai ricorrenti che l'attuale Piano paesaggistico non voglia riqualificare il territorio del comune di Ispica, bensì spostare l'economia verso altre zone attraverso rigide prescrizioni che riguardano, in particolare: i livelli di tutela 2 e 3; l'inserimento di norme e limitazioni afferenti alla materia urbanistica (distanze, tipologie, ecc.); l'esplicita contraddittorietà normativa come nel caso del livello di tutela 2 dove è consentita la realizzazione di edifici di tipo rurale ma viene vietato qualunque movimento di terra. Viene inoltre rilevato il massiccio uso del Piano a favore della inedificabilità, per un verso illegittimo e per un altro assolutamente inapplicabile.
Vengono, quindi, dai ricorrenti eccepite questioni di ordine procedurale, quali:
- inadeguata scala cartografica di rappresentazione;
- mancanza di un graduale passaggio tra i livelli di tutela;
- mancanza della VAS.
Nel merito delle aree di proprietà degli osservanti, viene chiesto espressamente di eliminare il vincolo di tutela relativo al contesto12d, limitandolo esclusivamente alla zona in cui insiste la "Cava d'Ispica", come è previsto dal P.R.G. e dove esistono effettivamente i presupposti per la salvaguardia e la tutela. In sostanza la zona a partire dalla S.S.115 dovrà essere lasciata come previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione del P.R.G., ancora vigente, e precisamente "Zona E1" mantenendo i vincoli stabiliti dall'art. 13 (zone vincolate) del medesimo P.R.G..
03/IS - Osservazione proposta da: Milana Giovanni e Cannizzaro Concettina
Con quattro diverse osservazioni, i ricorrenti, adducendo le medesime motivazioni e muovendo gli stessi rilievi di cui alla precedente osservazione 02/IS, chiedono, nel merito delle aree di loro proprietà:
- di eliminare il vincolo di tutela relativo al contesto 13g, limitandolo esclusivamente alla zona del Pantano Longarini e lasciando i terreni di proprietà dei ricorrenti con destinazione urbanistica come previsto nel P.R.G. vigente e senza alcun vincolo di tutela;
- di eliminare il vincolo di tutela relativo al contesto 12a, lasciando i terreni di proprietà come previsto dall'art. 11 - Zona E delle norme di attuazione del P.R.G. ancora vigente;
- di eliminare il vincolo di tutela relativo al contesto 12d, limitandolo esclusivamente alla zona in cui insiste la "Cava d'Ispica", come è previsto dal P.R.G. e dove esistono effettivamente i presupposti per la salvaguardia e la tutela. In sostanza la zona a partire dalla S.S.115 dovrà essere lasciata come previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione del P.R.G., ancora vigente, e precisamente "Zona E";
- di non collocare a un livello di tutela 1, quindi declassare dal Piano, le restanti aree, le quali mantengano la destinazione urbanistica di zona D (industriale) come previsto nel P.R.G. vigente.
04/IS - Osservazione proposta da: Criscione Giovanna, Maria, Salvatore e Emanuele
Identiche richieste di cui alla precedente osservazione 02/IS.
05/IS - Osservazione proposta da: comune di Ispica
Il comune rileva una serie di incongruenze del Piano con riferimento alle scelte da esso operate in taluni ambiti territoriali comunali e che si possono così riassumere:
- per il paesaggio locale 12, viene chiesto:
- con riferimento al contesto 12a, di eliminare il vincolo di tutela 2 sulla porzione di territorio a sud dell'abitato compresa fra la cava "Coda di lupo" e la "Cava Salvia" indicata e di limitare il vincolo archeologico alle aree strettamente individuate come aree di interesse archeologico;
- con riferimento al contesto 12c, di integrare le prescrizioni di Piano tenendo conto delle diverse destinazioni urbanistiche e delle diverse morfologie edilizie delle varie zone omogenee (A, B, C, D), allo scopo di dettare norme più specifiche per ogni ambito urbano, sia esistente che di completamento o di espansione;
- per il contesto 12d, escludere dalle aree sottoposte a vincolo di immodificabilità le aree zona C oggetto di Piani di lottizzazione convenzionata già approvati dal consiglio comunale, in parte già attuate ed in corso di attuazione. Più in generale, nei contesti che intercettano aree di nuova edificazione previste dallo strumento urbanistico, prevedere un livello di tutela che consenta la edificazione secondo le norme di P.R.G;
- sempre per quanto riguarda il contesto 12d, di ridurre la perimetrazione dell'area a nord della S.S. 115 Ispica- Modica sottoposta a livello di tutela 3, per farla coincidere con il vincolo dell'area SIC di Cava Ispica, assoggettando la restante parte di altopiano, già soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi del D.A. n. 6594 del 28 luglio 2000 [N.d.R. recte: D.A. n. 6594 del 26 luglio 2000], al livello di tutela 1;
- per il paesaggio locale 13, viene chiesto:
- di chiarire quale differenza sostanziale corre fra il paesaggio indicato con la sigla 13c ed il successivo paesaggio indicato con la sigla 13e, aventi identica denominazione e diverse prescrizioni normative, a partire dal diverso livello di tutela (livello l per il paesaggio 13c e livello 2 per il 13e). Viene proposto di denominare il contesto 13c "Paesaggio costiero fra Marina di Modica e contrada Scaro di Pozzallo, aree di interesse archeologico comprese" e il contesto 13e "Paesaggio costiero fra contrada Scaro di Pozzallo e contrada Marza, aree di interesse archeologico comprese";
- nel contesto l3d, di ridurre a 100 m. la fascia di rispetto attorno all'invaso artificiale del Consorzio di bonifica di Ispica;
- di modificare la descrizione del paesaggio 13e denominandolo "Paesaggio costiero da contrada Scaro di Pozzallo a contrada Marza" eliminando la dizione "aree archeologiche comprese";
- di modificare, sempre nel contesto l3e, la tipizzazione della fascia costiera dal "Canale Santa Maria a Punta Ciriga" da livello di tutela 2 ad aree di recupero, da sottoporre a piani di riordino urbanistico e recupero ambientale;
- nel contesto 13f, di escludere dal livello di tutela 3 il boschetto costiero di contrada S.M. Focallo;
- nel contesto l3g, di inserire nella fruizione didatticoscientifica anche interventi ecocompatibili volti alla fruizione del mare anche di carattere didattico-sportivo.
Viene chiesto, inoltre:
- di correggere la tavola 15 delle carte di analisi, "mosaicatura P.R.G." riguardante il territorio d'Ispica;
- di correggere la Tav.4 di Piano escludendo dalla zona sottoposta a vincolo di tutela 3 l'area della zona omogenea "C" del vigente P.R.G. ricadente in contrada "Crocifia" riducendola a livello di tutela 1, oltre che di differenziare graficamente, mediante opportuna modifica della legenda, le aree su cui insiste oltre al vincolo di tutela 1 (archeologico) anche il vincolo paesaggistico di tutela 2, soprattutto in riferimento alle zone agricole E;
- di modificare la scala di rappresentazione della Tav. 4 ad 1:10.000 introducendo delle sottotavole per ambiti territoriali più ristretti, possibilmente a scala comunale.
Il comune propone, quindi, specifiche modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
06/IS - Osservazione proposta da: Spadola Salvatore e Di Stefano Santa
Viene chiesto l'abbassamento del livello di tutela attribuito all'area in cui ricadono terreni di proprietà dei ricorrenti in c.da Scorsone-Scalaricotta, in modo da non impedire l'edificazione per civile abitazione.
Viene, altresì, proposta una modifica all'art. 20 delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
07/IS - Osservazione proposta da: Cavallo Raffaela
Basandosi sulle stesse considerazioni, motivazioni e rilevi espressi dalla precedente osservazione 02/IS, i ricorrenti ritengono le norme del Piano vessatorie nei confronti dell'intero territorio comunale chiedendo di circoscrivere la tutela esclusivamente all'area di "Cava d'Ispica", modificandone le prescrizioni in modo da consentire quanto previsto dallo strumento urbanistico.
08/IS - Osservazione proposta da: Iozzia Salvatore
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS.
09/IS - Osservazione proposta da: Ricca Vincenza e Zocco Giuseppe
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS.
10/IS - Osservazione proposta da: Aurnia Angela e Ricca Giovanni, Lorenzo e Valentino
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS.
11/IS - Osservazione proposta da: Ricca Emanuela
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS.
12/IS - Osservazione proposta da: Blanco Giuseppe, Blanco Anna e Rizza Giovanna
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS riguardanti aree in c.da Coda Di Lupo (contesto 12a).
13/IS - Osservazione proposta da: Blanco Giuseppe, Blanco Anna e Rizza Giovanna
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS riguardanti aree in c.da Crocifia (contesto 12d).
14/IS - Osservazione proposta da: Cavallo Raffaela
Viene chiesto che i terreni della ricorrente in c.da Crocifia (contesto 12d) vengano esclusi totalmente dal vincolo di tutela e siano rispettate le norme oggi presenti nel vigente P.R.G., tenendo in debito conto il progetto di lottizzazione già approvato dove le opere di urbanizzazione primaria annesse sono state già realizzate e anche parzialmente collaudate.
Viene, inoltre, rilevata la inadeguata scala cartografica di rappresentazione e la mancanza di un graduale passaggio tra i livelli di tutela.
15/IS - Osservazione proposta da: Pluchino Laura e altri
I ricorrenti chiedono di escludere dal livello di tutela 3, paesaggio 12d le aree di espansione denominate C dal vigente P.R.G. di Ispica oggetto di Piani di lottizzazione n. 11 e n. 12 regolarmente approvati e, comunque, prevedere la compatibilità di tutte le opere previste da detti piani di lottizzazione con le previsioni del Piano. Viene altresì proposta una modifica all'art. 49 delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
16/IS - Osservazione proposta da: Agricola Calabrese s.r.l.
La società ricorrente chiede:
- di rideterminare le previsioni del Piano sull'area di c.da Fontanazza (contesti 13a e 13d) sottoponendola a livello di tutela 1 e limitandola all'area perimetrata di cui al decreto archeologico. Le attuali previsioni del Piano vengono ritenute un aggravio all'attività agricola ivi svolta, essendo l'area, peraltro, fortemente antropizzata e ad alta vocazione agricola;
- di differenziare dal punto di vista normativo le aree con livello di tutela 2, costituite dalle fasce di rispetto lineare a protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua dell'altopiano ibleo, costituiti da incisioni naturali con rilevanza orografica, geologica e paesaggistica, dai corsi d'acqua che si trovano nel territorio del bassopiano ispicese, costituiti essenzialmente da canali di bonifica. Nello specifico per l'area in argomento viene chiesto che sia consentito:
- il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio di attività anche in deroga all'art. 22 della legge regionale n. 71/78, del complesso produttivo esistente;
- la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, a qualsiasi fine destinata, purché architettonicamente integrati nella copertura degli edifici;
- la realizzazione di serre e infrastrutture;
- l'ampliamento della struttura esistente almeno nei limiti del 30% della cubatura edificata.
17/IS - Osservazione proposta da: Giannone Salvatore e Poidomani Rosa
I ricorrenti lamentano che il Piano adottato non rispetta il pur rilevante interesse pubblico allo sviluppo urbanistico del comune di Ispica: interesse pubblico che certamente si sostanzia anche nello sviluppo del territorio attraverso l'attività di allevamento di animali e di coltivazione.
18/IS - Osservazione proposta da: Abbate Carmela e altri
I ricorrenti avanzano le medesime lamentele di cui al precedente 17/IS e invitano l'Amministrazione regionale a riesaminare il Piano alla luce della convenzione di lottizzazione stipulata tra i deducenti e il comune di Ispica.
19/IS - Osservazione proposta da: Cavallo Orazio
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 07/IS.
20/IS - Osservazione proposta da: Armenia Antonino
Viene chiesto di eliminare il livello di tutela 3 ricadente in zona urbana D dove il ricorrente ha un progetto per la realizzazione di piccoli fabbricati.
21/IS - Osservazione proposta da: Moltisanti Dionisio
Viene chiesto di estendere la tutela con un nuovo vincolo su un'area prospiciente il campo sportivo e meglio indicata in una allegata cartografia in quanto i muretti a secco attorno agli alberi di carrubo sono una testimonianza unica dell'impegno dei nostri contadini a salvaguardare tale specie arborea che, evidentemente, rappresentava una risorsa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista paesaggistico e ambientale. La molteplicità di queste opere e la densità degli alberi di carrubo secolari meritano di essere salvaguardati perché rappresentano un unicum che non si trova facilmente nel territorio e ciò in conformità ai principi che hanno ispirato la redazione del Piano paesaggistico.
22/IS - Osservazione proposta da: Ciranda Aldo e Cappello Maria
Viene fatto osservare che il terreno di proprietà dei ricorrenti, essendo munito di regolare piano di lottizzazione, non è più classificabile come "agricolo" ma come parte integrante del "centro urbano di Ispica" e che pertanto va escluso dal livello di tutela 3 del contesto 12d previsto dal Piano.
23/IS - Osservazione proposta da: Pluchino Laura e altri
Identiche motivazioni, rilievi e richieste del precedente 15/IS.
24/IS - Osservazione proposta da: Gennaro Concetta
Il ricorrente chiede:
- di escludere dalla perimetrazione di livello di tutela 3 del contesto 12d il fondo di sua proprietà;
- di riperimetrare la zona del suddetto fondo con un più idoneo livello di tutela in linea con quelli che sono gli indirizzi del vigente P.R.G. e della naturale espansione della città di Ispica, permettendo l'edificazione sia pubblica che privata, in armonia con il territorio ed il contesto circostante.
25/IS - Osservazione proposta da: Padova Giovanni
Viene fatto osservare dal ricorrente che il terreno di sua proprietà ricadente in c.da Crocefia nel contesto 12d di livello di tutela 3 è munito di piano di lottizzazione regolarmente approvato e, pertanto, il Piano in quest'area risulta illegittimo, in quanto il suolo reso edificabile non possiede più alcuna valenza ambientale e naturale. Inoltre l'attività agricola in tale zona è costituita in prevalenza da serre, capannoni e magazzini per la coltivazione e la lavorazione, cosicché la tutela prevista dal Piano non farebbe altro che intralciare e bloccare lo sviluppo, risultando non solo inopportuna ma anche inutile e dannosa. La realtà vegetazionale descritta dal Piano in tali luoghi da tempo non esiste più a causa del processo di trasformazione e di antropizzazione, ragione per cui viene chiesto che il Piano vada respinto o ridimensionato per la salvaguardia solo di quella parte di territorio contiguo alla Cava d'Ispica, dove i caratteri naturali sono ancora presenti.
26/IS - Osservazione proposta da: Boscarino Luigi Azienda Agricola " Biodemetra"
L'osservante chiede di ridurre il livello di tutela da 2 a 1 del contesto 12b all'interno dei propri terreni in c.da, Scorsone al fine di potervi installare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili di tipo "Mini- Eolico" a servizio esclusivo della propria azienda.
27/IS - Osservazione proposta da: Scarso Antonella
Viene richiesto che il lotto interessato ricadente nel contesto 12b venga sottoposto a un livello di tutela 1 così da garantire parità di trattamento in considerazione degli insediamenti produttivi presenti.
Comune di Modica
01/MO - Osservazione proposta da: comune di Modica
Il comune ricorrente, su delibera del consiglio comunale, lamenta questioni di carattere procedurale, quali:
- una carente ed insufficiente concertazione istituzionale;
- mancanza della VAS;
- inadeguata ricognizione dei beni tutelati;
- scala di rappresentazione cartografica del Piano (1:50000) non idonea.
Quindi, a proposito di sviluppo sostenibile, propone di integrare il Piano con elaborati e studi che tengano conto del contesto socio-economico di appartenenza e delle conseguenze delle tutele proposte sul contesto sociale e su quello economico, allegando una cartografia ove si propone una nuova perimetrazione dei vincoli, sulla base della prima proposta di Piano del 2008. Il comune propone, inoltre, specifiche modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
02/MO - Osservazione proposta da: Cerruto Antonino
Vengono contestate le osservazioni del consiglio comunale di Modica che, secondo l'osservante, non sono espressione della collettività, inoltre l'atto è stato votato senza alcuna consapevolezza dai consiglieri perché soltanto i proponenti erano a conoscenza del contenuto delle osservazioni.
03/MO - Osservazione proposta da: Antonino Piero Cavallo
L'osservante propone di sottoporre a tutela l'area compresa tra Cava della Gisana e Cava Labbisi-Cava di Mele- Cava Cugno, in quanto essa costituisce una cospicua porzione della campagna di Modica le cui peculiarità sono: la forte presenza di carrubeti anche secolari; uliveti; la fitta trama dei muretti a secco e numerosi fabbricati rurali.
04/MO - Osservazione proposta da: Assenza Salvatore
L'osservante, dopo una serie di rilievi sulle metodologie seguite per l'adozione del Piano, compresa la mancanza di concertazione con i cittadini, chiede che il livello di tutela 2 posto sui terreni di proprietà in località San Giovanni Lo Pirato nel contesto 10e venga eliminato.
05/MO - Osservazione proposta da: Agosta Giuseppe
Viene fatto osservare che il Piano sottopone a livello di tutela 2 nel contesto 12a in c.da Crocevie Cava Ispica nuove aree dove gli strumenti urbanistici vigenti consentono la realizzazione di interventi produttivi ora irrealizzabili con l'adozione del Piano. Viene proposta pertanto la modifica dell'art. 49 delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
06/MO - Osservazione proposta da: Brafa Maria, Di Raimondo Emanuele
Identici rilievi del precedente 05/MO riferiti ad aree in c.da Catanzaro Conca d'Oro nel contesto 7c di livello di tutela 2 (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
07/MO - Osservazione proposta da: Nigro Carmelo
La ditta, proprietaria di un impianto di allevamento avicolo ricadente in un'area nel contesto 10d in cui il Piano paesaggistico prevede un livello di tutela 2, contesta che tale regime normativo non consentirà la realizzazione di nuovi fabbricati finalizzati all'attività produttiva, con conseguente grave danno economico. Viene chiesta, pertanto, la ridefinizione della perimetrazione e riclassificazione dell'area di proprietà del ricorrente.
08/MO - Osservazione proposta da: Lapira Silvana
Identici rilievi del precedente 07/MO riferiti ad aree in c.da Badiula nel contesto 10e di livello di tutela 2.
09/MO - Osservazione proposta da: Caruso Giorgio
Il ricorrente è proprietario di un terreno in un'area edificabile di completamento B2 di P.R.G. in via Trani a Modica. Nelle indicazioni del Piano, l'area in argomento risulta inserita nel contesto 7f con livello di tutela 2, le cui prescrizioni non consentono di destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola e a parchi urbani e sub urbani. Nella considerazione che per le caratteristiche del terreno in argomento (rientrante nella fascia di 150 metri di un corso d'acqua) non si applichino le suddette prescrizioni, viene chiesto di mantenere in vigore solo le previsioni del P.R.G. vigente.
10/MO - Osservazione proposta da: Macauda Emanuele
L'osservante intende realizzare sul terreno di sua proprietà in c.da San Giurgiuzzo Mauto ricadente nel contesto 7c con livello di tutela 2 un laboratorio artigianale per la lavorazione del legno. Tale iniziativa viene però preclusa dalle prescrizioni del Piano in tale zona. Viene chiesto, pertanto, di eliminare il vincolo paesaggistico che in virtù del Piano grava sul terreno in argomento.
11/MO - Osservazione proposta da: Cannizzaro Vincenzo
L'osservante è proprietario di un terreno c.da Minciucci dove ha realizzato abusivamente degli annessi rurali adibiti a magazzino, locale sgombero, deposito attrezzi, stalla e fienile a servizio della propria azienda agricola. Successivamente il proprietario ha richiesto la concessione edilizia in sanatoria per poter sanare gli abusi. Con l'adozione del Piano paesaggistico nell'area di intervento, compresa nel contesto 12d con livello di tutela 3, non sussiste più la possibilità di presentare una nuova istanza per sanare tale abuso. Viene richiesta la possibilità di sanare, nel pieno rispetto delle condizioni imposte dal vincolo, le opere abusivamente realizzate.
12/MO - Osservazione proposta da: Roccasalva Gaetano
Il ricorrente è proprietario di uno stabilimento in c.da San Filippo ove intende eseguire opere di ampliamento aventi come obiettivo il potenziamento dell'attività produttiva (realizzazione di silos per stoccaggio di grano e farine). Il terreno in oggetto è stato incluso dal Piano nel contesto 10d con livello di tutela 2, le cui prescrizioni renderebbero impossibile la realizzazione delle suddette attività.
Viene chiesto di eliminare il vincolo di tutela 2 per un raggio di 200 metri avente come centro lo stabilimento o in subordine venga predisposta una norma di dettaglio volta a garantire l'attuale attività e rendere possibile il progetto di ampliamento.
13/MO - Osservazione proposta da: Colacem S.p.A. - Procuratore Tumino Nunzio
La ditta ricorrente è proprietaria di due attività estrattive destinate all'alimentazione della cementeria Colacem di Modica; le due attività estrattive sono esercitate regolarmente tramite autorizzazioni e concessioni anche ambientali.
La ditta, negli anni, ha dato attuazione al piano di sviluppo industriale, destinandovi ingenti risorse finanziarie.
Condizione necessaria per la realizzazione del piano industriale è l'approvvigionamento della materia prima e per questa ragione sono state attivate le procedure di ampliamento della cava Giarrusso Colacem. Con il Piano paesaggistico adottato, le aree in oggetto sono state incluse nel contesto 10d con livello di tutela 2, che non prevede l'ampliamento delle attività estrattive. Secondo il ricorrente il Piano paesaggistico non può esplicare efficacia e derogare a quanto regolamentato da disposizioni normative di grado superiore: leggi dello Stato e leggi della Regione siciliana. Viene chiesto, pertanto, che venga stralciata dal Piano l'area in cui ricadono le cave Giarrusso Colacem e Cella Colacem, nonché quelle in cui è previsto l'ampliamento della cava Giarrusso Colacem.
Secondo la ricorrente il Piano individua abnormi contesti e li assoggetta alla disciplina dell'art. 136 del codice determinando una impropria ed illeggittima dichiarazione di notevole interesse pubblico non concertata e in scala 1:50000 che si ritiene obiettivamente inidonea.
14/MO - Osservazione proposta da: società "Lo Stile Classico Di Spadaro Angelo e Juana s.n.c."
La società osservante intende insediare un'attività commerciale lungo il Polo Commerciale via ex S.S. 115 su cui insiste il contesto 12a con livello di tutela 2. Tale iniziativa, non ancora approvata in variante urbanistica, viene di fatto preclusa dalle prescrizioni del Piano, per cui viene richiesto dal ricorrente la riperimetrazione del contesto 12a onde consentire la realizzazione dell'intervento.
15/MO - Osservazione proposta da: Zisa Giuseppe e Zisa Guglielmo Società Arte Orto S.S.
I ricorrenti, imprenditori agricoli, intendono ampliare il proprio campo di intervento alle energie rinnovabili in stretto rapporto con la loro attività agricola. In particolare hanno presentato la richiesta di realizzare serre coperte con moduli fotovoltaici anziché con il classico film plastico.
Con l'adozione del Piano paesaggistico l'area di c.da Celle viene inclusa nel contesto 10d con livello di tutela 2, comportando la revoca in autotutela per effetto dell'art. 49 delle NdA da parte della Soprintendenza delle autorizzazioni a suo tempo già rilasciate. La società istante, pertanto, propone la modifica di alcune parti delle Norme di attuazione (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
16/MO - Osservazione proposta da: Azienda Agricola Nigro s.r.l.
La ditta ricorrente è proprietaria di un impianto di allevamento avicolo ricadente c.da Nacalino-Tenere di Modica in un'area in cui il Piano paesaggistico prevede un livello di tutela 2 (contesto 10d) e dove non è consentito realizzare nuovi fabbricati come i capannoni finalizzati all'allevamento avicolo o ampliamenti di quelli esistenti, con conseguente grave danno economico. Viene chiesto, pertanto, la ridefinizione della perimetrazione e riclassificazione dell'area di proprietà della ditta ad un livello di tutela che possa consentire l'ampliamento dei capannoni esistenti.
17/MO - Osservazione proposta da: Blandino Elio e Blandino Pietro
Gli istanti sono proprietari di terreni in località Zappulla. Con l'adozione del Piano paesaggistico detti terreni risultano gravati da un livello di tutela 2 (contesto 10d), per cui, secondo l'art. 20 delle Norme di attuazione, tali aree non potranno essere destinate ad usi diversi da quelli consentiti in zona agricola o a parchi suburbani. I ricorrenti evidenziano che secondo le previsioni del PRG tali aree ricadono in ZTO "B3" dunque edificabili. Si chiede di voler rivedere la norma in considerazione del fatto che il centro di Zappulla è di fatto un aggregato urbano.
18/MO - Osservazione proposta da: Leocata Mangimi S.p.A.
La ditta richiedente è proprietaria di un impianto di allevamento avicolo in c.da Pennino Catanzaro Vanella, nel contesto 10d con livello di tutela 2. Vengono avanzati identici rilievi di cui al precedente 16/MO. Viene, inoltre, proposta la modifica dell'art. 30 delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
19/MO - Osservazione proposta da: ditta Avimecc S.p.A. di Locata Carmelo
La ditta richiedente è proprietaria di un impianto di allevamento avicolo in c.da Fargione Zona Asi di Modica nel contesto 12d con livello di tutela 3. Vengono avanzati identici rilievi di cui al precedente 16/MO. Viene, inoltre, proposta la modifica dell'art. 30 delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
20/MO - Osservazione proposta da: Savarino Valentina
Il richiedente è proprietario di un impianto di allevamento avicolo in c.da Zappulla nel contesto 10d con livello di tutela 3. Vengono avanzati identici rilievi di cui al precedente 16/MO.
21/MO - Osservazione proposta da: Società Agricola F.lli Cannizzaro
La ditta richiedente è proprietaria di un impianto di allevamento avicolo nei contesti 7b e 7c con livelli di tutela rispettivamente 1 e 2 anche in virtù di una raffigurazione dei luoghi rappresentati in scala 1:50000 inadeguata per definire in modo corretto prescrizioni ed ambiti diversi.
Vengono avanzati identici rilievi di cui al precedente 16/MO.
22/MO - Osservazione proposta da: Noto Giorgio
Il ricorrente è proprietario di un locale commerciale sito in Modica nel contesto 7c in un'area confinante e prospiciente la strada comunale Modica-Ragusa. Nell'area sono presenti diversi edifici commerciali e pubblici, per cui viene contestato il suo inserimento in un paesaggio avente caratteristiche agrarie. Viene chiesto pertanto che l'area di proprietà del ricorrente venga stralciata dalla cartografia di piano e venga eliminato il livello di tutela 2.
23/MO - Osservazione proposta da: Abate Carmelo
Il ricorrente esprime forte preoccupazione per gli effetti che l'adozione del Piano paesaggistico potrebbe determinare per lo sviluppo del territorio Ibleo. Le limitazioni imposte dal Piano se da una parte mirano alla conservazione del territorio, dall'altra arretrano lo sviluppo e l'economia, per cui il ricorrente propone le seguenti osservazioni:
- consentire nelle zone "C" le ordinarie attività agrosilvo- pastorali mediante opere di sistemazione agraria e di assetto del territorio;
- consentire la realizzazione di serre amovibili con o senza struttura precaria;
- consentire la realizzazione di insediamenti abitativi secondo le previsioni dello strumento urbanistico;
- consentire nella zona sottoposta a livello di tutela 3 l'ammodernamento e la riqualificazione delle aziende agricole esistenti;
- consentire per le zone con livello di tutela 2 e 3 di ampliare, ammodernare e/o riqualificare gli insediamenti produttivi esistenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78, - emanare appositi regolamenti e/o norme di attuazione concertate con gli enti pubblici e con le organizzazioni che operano sul territorio al fine di valorizzare e uniformare il territorio e consentire lo sviluppo socio-economico dell'agroindustria.
24/MO - Osservazione proposta da: Saturno Immobiliare s.r.l.
La società ricorrente ha in progetto la realizzazione di un impianto produttivo per la lavorazione e trasformazione del legno. L'area in cui l'impianto dovrebbe realizzarsi si trova a Modica lungo la via Sorda Sampieri e nel vigente PRG ricade in zona agricola E5. Il Piano paesaggistico adottato comprende l'area nel contesto 10d con un livello di tutela 2. Secondo la ricorrente tale indicazione risulta incongruente in questa zona in quanto l'area è abbondantemente antropizzata con molteplici realtà produttive che hanno contribuito a creare un piccolo polo produttivo. Si chiede che l'area in oggetto passi dal livello di tutela 2 a 1.
25/MO - Osservazione proposta da: Sergio Tumino S.p.A.
La società osservante intende insediare un'attività commerciale in c.da Treppiedi Sud su cui insiste il contesto 10e con livello di tutela 2. Tale iniziativa, non ancora approvata in variante urbanistica, viene di fatto preclusa dalle prescrizioni del Piano, per cui viene richiesto dalla ricorrente la modifica di tali previsioni e il declassamento del livello di tutela da 2 a 1.
26/MO - Osservazione proposta da: Aiello Gabriella amministratore unico della società "Turismo & Agricoltura s.r.l."
La società ricorrente intende realizzare una struttura turistico ricettiva in c.da Ciarciolo in una zona che negli ultimi anni ha avuto un importante sviluppo turistico. Con l'adozione del Piano paesaggistico il terreno in oggetto risulta inserito nel contesto 10e con livello di tutela 2, le cui prescrizioni pregiudicano la realizzazione della struttura turistico ricettiva. Secondo la ricorrente l'inserimento dell'area in un tale livello di tutela è incongruente. La zona è stata negli anni interessata dalla costruzione di villaggi turistico-ricettivi che hanno contribuito a creare una fascia, che va da Marina di Modica a Sampieri, a vocazione turistica. Si chiede la conversione dell'area d'intervento e delle sue pertinenze dal livello di tutela 2 a 1.
27/MO - Osservazione proposta da: Cavallo Giorgio presidente pro-tempore Associazione Legambiente Circolo "Melograno"
L'associazione propone di inserire tra le aree tutelate ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 42/04 le balze rocciose di c.da Mauto tra Modica e l'alto corso della Fiumara Modica-Scicli. In quest'ambito viene ribadito il ruolo fondamentale delle balze rocciose per la definizione di un contesto adeguato all'identità del territorio ragusano e, in particolare, della città di Modica. Vengono proposte, inoltre, modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
28/MO - Osservazione proposta da: Leocata Carmelo legale rappresentante ditta Leocata Mangimi S.p.A.
La ditta richiedente è proprietaria di un impianto di allevamento avicolo in c.da Pennino Catanzaro Vanella nel contesto 10e con livello di tutela 2. Vengono avanzati identici rilievi di cui al precedente 16/MO.
29/MO - Osservazione proposta da: Agosta Marco
Il ricorrente contesta la presunta illegittimità costituzionale del Piano che ha di fatto imposto nuovi vincoli paesaggistici senza aver prima considerato gli interessi dei privati cittadini. Si chiede pertanto una rivisitazione dei vincoli paesaggistici già esistenti e operanti nel territorio al fine di procedere a una riconsiderazione complessiva dello strumento vincolistico. Si evidenzia, inoltre, la mancanza della VAS e di screening del territorio come momento esplorativo e di approfondimento tra i soggetti istituzionali aventi competenza in materia ambientale, nonché tutte le associazioni, gli ordini professionali e i cittadini per analizzare i dati ambientali e le questioni ambientali che presentano interrelazioni significative con il Piano paesaggistico.
30/MO - Osservazione proposta da: I Mai Di Giannone Andrea & C. s.a.s.
La società ricorrente intende realizzare un impianto produttivo per una struttura turistico ricettiva in c.da Guadagna nel contesto 10d con livello di tutela 2. Il tipo di intervento che si vuole realizzare è finalizzato esclusivamente alla trasformazione e riqualificazione di un'area ad indirizzo residenziale. La proposta progettuale consentirebbe di adibire l'area ad attività turistico alberghiera e che la pressione aggiuntiva di tale intervento sull'ambiente, rispetto alla situazione attuale, sarebbe trascurabile. Dagli accertamenti e studi effettuati dalla ricorrente emerge che si tratta di aree agricole coltivate non riconducibili in alcun modo alle formazioni rupestri e macchia mediterranea e quindi non assoggettabili a vincoli di alcun tipo. Viene chiesta la ridefinizione, la perimetrazione e la riclassificazione dell'area di proprietà ad un livello di tutela adeguato a consentire la realizzazione del progetto in argomento.
31/MO - Osservazione proposta da: Cicero Cristina
La ricorrente chiede di stralciare dalle aree tutelate dal Piano il terreno di sua proprietà ricadente nel contesto 7c e attualmente impegnato da una struttura alberghiera soggetta a un progetto di opere di completamento per meglio renderla funzionale alle esigenze di mercato.
Comune di Pozzallo
01/PO - Osservazione proposta da: Tuttocasa di Giannone Paolo &. C.
Viene chiesto, poiché nel corso di indagini non sono stati riscontrati resti di interesse archeologico, la riperimetrazione o restrizione del vincolo paesaggistico sull'area in c.da Boschi Pisani nel contesto 10a con livello di tutela 1.
02/PO - Osservazione proposta da: comune di Pozzallo
Il comune ricorrente chiede:
- l'esclusione delle porzioni di territorio comunale dal contesto 13e e loro inclusione nel contesto 13c;
- la modifica della denominazione del paesaggio 13c con "paesaggio costiero edificato contiguo a centro storico di Pozzallo. Aree archeologiche comprese";
- che per l'intero contesto 13d il previsto livello di tutela 2 venga modificato in livello di tutela 1. In subordine che il tratto di corso d'acqua in oggetto venga stralciato dal contesto 13d" prevedendo uno specifico contesto con livello di tutela 1 recante la propria normativa di riferimento;
- che il Piano recepisca integralmente la disposizione del 2° comma dell'art. 142, con particolare riferimento alle altre categorie di beni paesaggistici di cui all'art. 142, lett. c) e m) presenti nel territorio del comune di Pozzallo.
Inoltre vengono proposte modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
03/PO - Osservazione proposta da: Caruso Rosa
Viene chiesto che l'immobile della ricorrente sito nell'area urbana del comune di Pozzallo, ricadente all'interno delle aree per le quali, a far data dal 6 sett. 1985, non vige la tutela di cui al comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04, e non sia sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza.
04/PO - Osservazione proposta da: Azzarelli Giovanna
Viene chiesto di escludere dai beni paesaggistici il contesto 10a per l'inesistenza di procedimenti eseguiti ai sensi della legge n. 431/85 e n. 490/99, di cui all'art. 134, lettera b, del Codice con riferimento all'art. 142 lettera " m".
05/PO - Osservazione proposta da: Cilia Gianbattista e altri
Viene fatto osservare l'inesistenza del corso d'acqua di cui al contesto 13d ricadente nel territorio comunale sottoposto alla tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. c, del D.Lgs. n. 42/04. Viene chiesta, quindi, la rimozione del vincolo o in subordine un abbassamento del livello di tutela da 2 a 1.
06/PO - Osservazione proposta da: Modica Maria Lucia e Modica Concetta
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al precedente 05/PO.
07/PO - Osservazione proposta da: Modica Concetta
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al precedente 05/PO.
08/PO - Osservazione proposta da: Modica Maria Giovanna
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al precedente 05/PO.
09/PO - Osservazione proposta da: Gerratana Maria
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al precedente 05/PO.
10/PO - Osservazione proposta da: Modica Maria Lucia
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al precedente 05/PO.
Comune di Ragusa
01/RG - Osservazione proposta da: Cafe" Noir s.n. c. di Francesco Cilia
La società ricorrente chiede che l'area in c.da Piancatella Ragusa nel contesto 7c di livello di tutela 2, unitamente alle aree limitrofe adiacenti vengano escluse dal vincolo di tutela per i seguenti motivi:
- le aree non sono di pregio ambientale in quanto nelle stesse insistono già, da molti anni, vari fabbricati e capannoni destinati a diverse attività produttive;
- le aree sono tutte a giacitura pianeggiante e adiacenti a una comoda strada comunale di accesso;
- le aree sono adiacenti alla Zona industriale di Ragusa con naturale vocazione all'insediamento di attività produttive e con particolare riguardo all'attività condotta dal ricorrente;
- l'ASI di Ragusa aveva da tempo in progetto l'ampliamento della Zona industriale con l'inserimento di dette aree.
02/RG - Osservazione proposta da: Di Pasquale Giuseppina
Viene espressa l'assoluta contrarietà al Piano poiché la ricorrente non avrebbe la possibilità alcuna di richiedere eventuali cambi di destinazione d'uso e non potrebbe di conseguenza utilizzare convenientemente e secondo le proprie aspettative i propri beni immobili ricadenti nelle c.de Petrulli - Cirasa - Mangiabove nel contesto 9a con livello di tutela 1.
03/RG - Osservazione proposta da: Poggio del Sole Resort di Chiaramonte Rosamaria
Viene osservato:
- che l'area in c.da Magazzinazzi nel contesto 7g con livello di tutela 2, che comprende anche il complesso alberghiero, confina con contesti urbanizzati che già connotano il paesaggio;
- che i divieti imposti dal Piano impedirebbero l'attuazione di un programma di miglioramento ed incremento dell'offerta ricettiva del complesso;
- che tale condizione oltre che apparire eccessiva per un contesto limitrofo a contesti già urbanizzati e ad un'area in cui è previsto l'ampliamento della zona industriale di Ragusa, danneggerebbe direttamente la società ricorrente.
Per quanto sopra viene proposto di eliminare il livello di tutela 2 dalle aree in argomento apportando una modifica alla scelta del Piano adottato; in subordine che nelle zone con livello di tutela 2 venga consentita la destinazione alberghiera e delle infrastrutture connesse, quali spazi sportivi all'aperto, spazi per l'equitazione, spazi per la fruizione del verde, ecc.
04/RG - Osservazione proposta da: Curiale Aurelio e Vito
Vengono proposte dai ricorrenti alcune modifiche alle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
05/RG - Osservazione proposta da: Ragusa Vincenzo e Lorefice Maria
I ricorrenti sono proprietari di un'area in zona C3 in c.da Calamezzana nel contesto 11a con livello di tutela 2, che chiedono di rendere libera da vincoli previsti dal Piano.
06/RG - Osservazione proposta da: Ragusa Ancione Antonio S.p.A.
Viene chiesta dalla società ricorrente una più accurata ricognizione dei luoghi che tenga in debito conto della vocazioni delle aree in c.da Tabuna storicamente interessate, come anche evidenziato nello strumento urbanistico vigente e nelle previsioni regionali in materia di cave, ad uno sfruttamento industriale. In particolare viene fatto osservare dal ricorrente l'impatto negativo che subirebbe la propria attività estrattiva con l'adozione del Piano con ricadute anche sull'occupazione e qualifica professionale.
07/RG - Osservazione proposta da: Di Raimondo Giorgio
Il ricorrente, proprietario di alcuni terreni in c.da Rassabbia nel contesto 7c con livello di tutela 2, chiede la riperimetrazione e la riclassificazione dell'area tutelata, ove insistono i suddetti terreni, al fine di consentire la costruzione di un capannone in progetto. Inoltre vengono proposte alcune modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
08/RG - Osservazione proposta da: Edison S.p.A.
Viene chiesto lo stralcio di un'area nel contesto 7c, oggi inserita in zona con livello di tutela 2, ove le prescrizioni non consentirebbero la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile e, in generale, di insediamenti produttivi conseguenti a varianti di strumenti urbanistici.
09/RG - Osservazione proposta da: Schininà Arturo
Viene chiesto che venga rivisto il confine della zona di terreno facente parte del contesto 7c, in quanto innaturale e generico. Né dalle tavole di Piano né dalla relazione si evincono il metodo e le motivazioni delle modalità di tracciamento di tale perimetrazione. Il limite del Paesaggio locale 7 dovrebbe coincidere con un confine naturale quale, nel caso in esame, la vecchia strada consorziale Serragarofalo. Inoltre vengono proposte modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
10/RG - Osservazione proposta da: T.I.F.E.I. s.r.l. di Stefano Alessandro
La società ricorrente si oppone alla formulazione del Piano e chiede di trasformare le aree di pertinenza del complesso turistico-alberghiero Kastalia da livello 3 a livello 1.
11/RG - Osservazione proposta da: Emanuele Pluchino
L'osservazione ha per oggetto il comprensorio litoraneo compreso fra l'area forestale di Randello, in comune di Ragusa, e la periferia Est dell'abitato di Scoglitti (contesto 5e con livello di tutela 3). Viene chiesto di assoggettare il comprensorio in oggetto al livello di tutela 1, fermi restando tutti gli altri vincoli (aree SIC, aree archeologiche, etc) già vigenti al suo interno. In subordine viene chiesto di riqualificare il suddetto comprensorio come "area di recupero" in conformità alle previsioni di cui all'art. 20 delle NdA del Piano.
12/RG - Osservazione proposta da: Nunzio Tumino procuratore Colacem S.p.A.
La società ricorrente chiede che venga stralciata dal Piano l'area in cui ricade la miniera di Rocce asfaltiche e l'annesso impianto di produzione di cementi, conformemente al piano cave e al PRG. In subordine viene chiesto che:
- restino valide le autorizzazioni già rilasciate dalla Soprintendenza;
- siano escluse le prescrizioni e limitazioni a progetti di opere pubbliche o private anche non ancora realizzate;
- vengano mantenute le previsioni degli strumenti urbanistici;
- le prescrizioni del Piano siano valide solo dopo la trasposizione su scala adeguata del medesimo Piano;
- la tutela sia rivolta solo ai beni paesaggistici tutelati per legge;
- in caso di contestazione prevalgano gli strumenti urbanistici;
- venga disciplinata opportunamente l'attività estrattiva.
13/RG - Osservazione proposta da: Nordiblea di Giuseppe M. Garofalo e C. s.a.s.
La società ricorrente osserva che l'inclusione delle aree di sua proprietà ricadenti in parte all'interno del contesto 7c con livello di tutela 2 appare immotivata ed errata per le seguenti considerazioni:
- immediatamente a monte ed a distanza di qualche centinaio di metri si trova il nuovo polo ospedaliero che è in corso di completamento e le cui estensioni funzionali di servizio e di viabilità interessano già di fatto le particelle oggetto di osservazione;
- sia a monte che a valle esistono due agglomerati urbani che rendono di fatto le particelle interessate come un naturale e reale completamento degli agglomerati stessi; ciò anche in relazione all'attuale viabilità ed in particolare in relazione alla limitrofa strada per Santa Croce Camerina oltre che alla parallela retrostante ed esistente viabilità secondaria;
- sulle particelle oggetto di osservazione insiste un progetto di utilizzazione ai fini turistico-alberghieri;
Viene chiesto, pertanto, che le particelle del ricorrente vengano escluse dalla zona con vincolo di tutela 2 e che in via di carattere generale si proceda all'eliminazione di ogni vincolo per una fascia di territorio larga non meno di metri cinquecento parallela alla strada provinciale Ragusa-Santa Croce Camerina.
14/RG - Osservazione proposta da: Andrea Doria Immobiliare s.r.l.
Viene chiesto di rimodulare tutte le prescrizioni inserendo solo esclusivamente quelle oggetto della dichiarazione di interesse pubblico approvata con D.A. 6 novembre 2009, n. 7957, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 2009 avente ad oggetto le medesime aree.
15/RG - Osservazione proposta da: Andrea Borrometi Giovanni
Il ricorrente chiede:
- la corretta ricognizione dei beni e vincoli su scala idonea e osserva la mancanza di pubblicità e partecipazione;
- che venga utilizzata una scala di rappresentazione adeguata e lamenta la mancanza di graduale passaggio tra i vari livelli di tutela;
Osserva, quindi, che i terreni di proprietà ricadenti nel contesto 7c non abbiano i valori ascrivibili ad un bene paesaggistico con livello di tutela 2 e chiede pertanto che essi vengano esclusi dai vincoli imposti dal Piano.
16/RG - Osservazione proposta da: F.lli Macauda Salvatore e C.
I ricorrenti chiedono lo stralcio dal contesto 6e della c.da Serramontone in quanto inserita nel piano Cave o in subordine di contemperare le esigenze produttive occupazionali con le necessità della tutela. Il Piano, inoltre, deve disciplinare opportunamente le attività estrattive.
17/RG - Osservazione proposta da: Battaglia Gaudenzio, Occhipinti Rosario, Di Rosa Cinzia e altri
I ricorrenti osservano che è stato apposto il livello di tutela 2 su aree ricadenti nel contesto 7c che si trovano a ridosso della zona industriale di Ragusa sulle quali insistono insediamenti produttivi da tempo esistenti.
Propongono la loro eliminazione dai livelli di tutela.
18/RG - Osservazione proposta da: Edison S.p.A.
La società ricorrente chiede di stralciare l'area di sua proprietà ricadente nel contesto 7c dal livello di tutela 2.
Tale previsione vanificherebbe la conduzione delle attività di cui la società è tenuta in virtù di una concessione per la coltivazione di idrocarburi.
19/RG - Osservazione proposta da: Iozzia Carmelo
Il ricorrente, proprietario di alcuni terreni in c.da Monte nel contesto 7c con livello di tutela 2, chiede la riperimetrazione e la riclassificazione dell'area tutelata, ove insistono i suddetti terreni, al fine di poter realizzare strutture rispondenti alle esigenze dell'allevamento di bestiame e serre per l'allevamento di ovaiole a terra.
20/RG - Osservazione proposta da: ABIOMED
Identiche richieste della precedente osservazione 14/RG.
21/RG - Osservazione proposta da: Gurrieri Giuseppe
Il ricorrente contesta il perimetro di vincolo e chiede lo stralcio dei terreni di sua proprietà ricadenti nel contesto 7c dal livello di tutela 2.
22/RG - Osservazione proposta da: Occhipinti & Corallo s.r.l. di Corallo Carolina
La società ricorrente chiede che venga stralciata dal contesto 7c l'area in cui ricade lo stabilimento produttivo in c.da Calamezzana e soprattutto la cava in programma in C.da Parabuto, conformemente alla inclusione della stessa nelle aree regolarmente individuate e perimetrate nel Piano cave regionale. In subordine viene chiesto di contemperare le esigenze produttive-occupazionali perseguite dalla ditta ricorrente con le esigenze di tutela del territorio e di sostenibilità ambientale. Conseguentemente si chiede che venga disciplinata opportunamente la continuazione dell'attività di estrazione e di lavorazione nelle aree già oggetto di autorizzazione e di interesse in ambito regionale.
23/RG - Osservazione proposta da: Kaloikos s.a.s.
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al precedente 13/RG.
24/RG - Osservazione proposta da: Immobiliare Di Stefano Giuseppa &. C.
Ponendo una serie di osservazioni di carattere generale e procedurale riguardanti la normativa di riferimento, la ricognizione del territorio, la ricognizione dei vincoli, il mancato utilizzo di una scala di rappresentazione cartografica idonea e, infine, il mancato rispetto delle norme di pubblicità e partecipazione previste dalla legge, la società ricorrente ritiene non idoneo il livello di tutela assegnato all'area di proprio interesse ricadente nel contesto 7c rispetto alla realtà dei luoghi che, secondo il ricorrente, non posseggono quelle qualità paesaggistiche tali da meritare il livello di tutela 2.
25/RG - Osservazione proposta da: Ferreri Giuseppe e Presti Corrado
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al precedente 24/RG.
26/RG - Osservazione proposta da: Nobile Daniela
Il ricorrente ritiene che il lotto e l'area in cui ricade la sua proprietà in c.da Puntarazzi nel contesto 7c non posseggono i requisiti che ne certifichino il notevole interesse pubblico previsto dal D.Lgs. n. 42/0 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 42/04], pertanto viene chiesto che il lotto di terreno in questione venga estromesso dalle aree con livello di tutela 2 e riassegnato all'originaria classificazione.
27/RG - Osservazione proposta da: Sortino Giorgio
Il ricorrente chiede che nelle aree in c.de Tresauro e Castiglione nel contesto 7c venga modificato il livello di tutela da 2 a 1, in quanto esse risultano confinanti con la zona commerciale di Ragusa. Le attuali prescrizioni precludono qualsiasi sviluppo al servizio delle stesse non potendovi edificare strutture commerciali di tipo turistico ricettivo e impediscono la realizzazione di impianti fotovoltaici con i conseguenti benefici per l'ambiente.
28/RG - Osservazione proposta da: Mancini Salvatore
Viene fatto osservare che in c.da Giubiliana nel contesto 6e con livello di tutela 2 è presente un regolare aeroporto privato già esistente dal 1992 ed inserito nel Piano regolatore di Ragusa come "servizi". Pertanto il ricorrente chiede di stralciare tale area dal suddetto livello di tutela 2.
29/RG - Osservazione proposta da: comune di Ragusa
Il comune ricorrente presenta due istanze, una in data 23 ottobre 2010 e l'altra in data 21 novembre 2013. Con la seconda istanza vengono ritirate le osservazioni precedentemente prodotte ad eccezione di alcune che così si possono riassumere:
- utilizzazione di una inadeguata scala di rappresentazione cartografica, che dovrebbe, a detta del comune, essere in scala 1:10.000 per consentire una lettura più sicura dei confini;
- per motivi di coerenza con i Piani particolareggiati di recupero adottati dall'amministrazione comunale, alcuni dei quali correttamente individuati dal Piano paesaggistico, occorre eliminare il vincolo di tutela della fascia di rispetto di metri 100 prevista dal PRG in quelli relativi a Cisternazzi, Bruscè-Serralinea, Fortugneddo, Principe, Eredità, Castellana e Gatto Corvino, mentre gli agglomerati Fortugno e Eredità dovranno essere stralciati dal livello di tutela 2;
- per il contesto 5e viene chiesto che i villaggi turistici di Kastalia, Club mediterranee, Mediterraneo village e Kamarina turistico alberghiera vengano esclusi dal livello di tutela 3 e ricondotti al livello di tutela 1;
- nel contesto 6b vengono tutelate anche aree sottoposte a zona omogenea B aventi i caratteri di cui al 2° comma dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04. Viene chiesto pertanto di stralciarle dalle aree tutelate dal Piano;
- nel contesto 6m il Piano non tiene conto dell'area urbanizzata di Punta Braccetto per la quale viene chiesto il livello di tutela 1 secondo la perimetrazione definita dal PRG vigente;
- nel contesto 7c di livello di tutela 2, si dovrebbe enucleare l'area di c.da Fortugno destinata ad attività artigianale e commerciale, nonché le aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, in buona parte già realizzata, in c.da Cisternazzi;
- nel contesto 8d, occorre riperimetrare, conformemente al PRG, l'area della frazione San Giacomo;
- viene chiesto di stralciare 1"intero centro storico di Ragusa dal livello di tutela 2 e di fare riferimento al Piano particolareggiato e alla sua relativa perimetrazione.
30/RG - Osservazione proposta da: Consorzio ASI di Ragusa
Viene riscontrato dal ricorrente che il Piano sottopone a livelli di tutela aree che sono pianificate dallo strumento urbanistico del Consorzio. Tale situazione, oltre che ad annullare previsioni urbanistiche regolarmente approvate, comporterebbe un danno concreto ed attuale per il Consorzio, il quale ha già finanziato ed appaltato lavori di urbanizzazione. Viene chiesto pertanto di eliminare qualsiasi tipo di vincolo dalle aree in argomento.
31/RG - Osservazione proposta da: Corso Vita e Arezzo Agata
Viene evidenziato dal ricorrente una discrasia del Piano tra quanto rappresentato nella cartografia e quanto indicato dalle NdA con riferimento ad un'area ricadente nel contesto 7h ma segnalata in cartografia con livello di tutela 2.
32/RG - Osservazione proposta da: Occhipinti Giovanni e Giovanna
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al precedente 24/RG.
33/RG - Osservazione proposta da: Ellesse s.r.l. di Rovereto Vincenza
La società ricorrente, proprietaria di aree in c.da Piombo Villaggio Kastalia nel contesto 5e con livello di tutela 3, chiede la modifica del livello di tutela e l'assegnazione alle aree in questione del livello di tutela 1 al fine di consentire eventuali futuri ampliamenti e miglioramenti funzionali delle strutture esistenti. Viene sottolineato che non sussistono allo stato le motivazioni fondanti per attivare su tali aree un livello di tutela 3 in quanto un'intesa attività edilizia ha già caratterizzato questo territorio avente vocazione turistica.
34/RG Osservazione proposta da: Elio Sicilia s.r.l.
La società ricorrente, che si occupa di realizzare impianti fotovoltaici, chiede il rilascio della pronuncia di compatibilità paesaggistica relativamente a tre progetti ubicati distintamente in:
- c.da Canemi, nel comune di Ragusa, contesto paesaggistico 6e - c.da Grottapaglia, nel comune di Scicli, contesto 7c - c.da Frigintini, nel comune di Modica, contesto 9b nella considerazione che sulle tre aree, contraddistinte come paesaggi agrari a campi chiusi con livello di tutela 2, il Piano inibisce tali iniziative.
35/RG - Osservazione proposta da: L.S.Group Nature Project s.r.l. di Scirè Luciano
La società ricorrente prevede la realizzazione in c.da Randello Branco Grande nel contesto 6m con livello di tutela 3 esclusivamente interventi con tecniche di bioarchitettura che potrebbero essere motore di riqualificazione di una zona critica in un'area a forte valenza paesaggistica.
Pertanto viene chiesto per l'area in argomento la modifica del livello di tutela in 1.
36/RG - Osservazione proposta da: Melfi Maria Bianca
Viene chiesto che venga eliminato o modificato il livello di tutela 3 previsto dal Piano sul terreno di proprietà della ricorrente in c.da Randello Branco Grande nel contesto 5e al fine di tenere conto delle opere di urbanizzazione e del recupero ambientale a suo tempo autorizzate e già eseguite e di consentire la costruzione del progettato insediamento alberghiero già approvato dalla Soprintendenza.
37/RG - Osservazione proposta da: Società Agricola Megas s.r.l.
Viene fatto osservare che le previsioni di livello di tutela 2 sulle aree di proprietà della società ed anche su quelle limitrofe in c.da Cinquevie nel contesto 7c è infondato ed errato in quanto la delimitazione della zona sottoposta a vincolo avrebbe dovuto escludere tutta l'area circostante la proprietà della ricorrente per almeno un raggio di un chilometro perché nella zona risultano esistenti già da anni, oltre ad immobili adibiti ad uso residenziale, artigianale, agrituristico, anche una centrale di produzione di energia fotovoltaica della potenza di circa 4 MW, con una cospicua e quanto mai evidente palificazione elettrica che rendono la zona assolutamente incompatibile con qualsivoglia attività di tutela paesaggistica. In ogni caso l'inserimento di un sito con siffatte caratteristiche all'interno di aree sottoposte a tutela paesaggistica avrebbe dovuto prevedere norme di dettaglio volte a tutelare l'attività produttiva esistente e/o emergente ed a consentirne lo sviluppo.
38/RG - Osservazione proposta da: Zocco Pisana Bruno e altri
A sud del sito oggetto dell'osservazione in c.da Donnafugata e confinante con lo stesso appezzamento di terreno, si estende il parco archeologico di Kamarina, il quale è identificato dal Piano per la quasi totalità della sua estensione, eccezion fatta per il nucleo storico dell'antica Kamarina, con livello di tutela 1. Trattandosi di contesti paesaggistici e morfologici, almeno quelli contigui rientranti nell'area dell'altopiano, uguali, viene chiesto di estendere il livello di tutela 1 del parco archeologico a tutto il contesto 5d.
39/RG - Osservazione proposta da: Petrulli s.r.l. di Linguanti Salvatore
Considerate le alterazioni pressoché totali che il territorio ha subito nel tempo e tenuto conto della vocazione turistica dell'area e delle caratteristiche pressoché identiche al contesto costiero 10b, la ditta opponente chiede la modifica del livello di tutela delle aree in c.da Branco Piccolo, Passo Marinaro nel contesto 5e con livello di tutela 3, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di legge previste per la variante agli strumenti urbanistici a favore di destinazione urbanistica turistico-alberghiera.
40/RG - Osservazione proposta da: Scrofani Maria
Vengono avanzati identici rilievi e richieste di cui al precedente 24/RG.
41/RG - Osservazione proposta da: M.C.M. Costruzioni s.r.l. (Cascone Giancarlo)
Viene fatto osservare che, al fine di garantire l'ampliamento produttivo previsto dalla società ricorrente, occorre modificare l'entità del vincolo gravante su un'area in c.da Mosebbi nel contesto 7c.
42/RG - Osservazione proposta da: Suor Carmela Bruno e Pluchino Lorenzo
I territori dei ricorrenti in c.da Castellana nel contesto 9a ricadono in parte in area definita nel P.R.G. "agricolo produttivo con muri a secco", mentre la restante parte in area destinata a viabilità e in parte in area definita " Dricettivo misto a spazi pubblici". A seguito della redazione del Piano l'area di cui sopra è sottoposta a vincolo di livello di tutela 1. Ne deriva che nell'area denominata "agricolo produttivo con muri a secco", soggetta alla restrizione nell'uso edificatorio (destinazione ad attività a supporto dell'uso agricolo), rappresenta una palese contraddizione l'apposizione di tale vincolo ad un'area delimitata a sud da un comparto turistico ricettivo e a nord, immediatamente a confine, da un'area in assenza di vincoli, pur avendo l'intera area la stessa valenza paesaggistica. Per i su esposti motivi, gli istanti chiedono l'estensione della destinazione anche per uso residenziale.
43/RG - Osservazione proposta da: Piazzese Giuseppe
Viene chiesto di autorizzare campi di volo e avioporti in un'area ricadente nel contesto 9c con livello di tutela 2.
Tali infrastrutture, secondo l'istante, offrono opportunità allo sviluppo turistico della zona iblea con risvolti anche sugli aspetti occupazionali.
44/RG - Osservazione proposta da: Lembo Maurizio e altri
Gli istanti, proprietari di aree site in C.da Maulli, contestano il livello di tutela 3 posto su tali terreni per effetto della presenza della Riserva Naturale Speciale Biologica "Macchia Foresta del Fiume Irminio" che in quei luoghi viene identificata come Zona B (preriserva). Viene chiesto pertanto di ricomprendere tali aree nel contesto 9a con livello di tutela 1 essendo insussistenti le funzioni di salvaguardia per scopi paesaggistici e/o ambientali da esse esercitate anche per le intervenute modifiche di tipo edificatorio.
Comune di Santa Croce Camerina
01/SC - Osservazione proposta da: Società Horus Energy s.r.l.
L'area oggetto dell'osservazione, ricadente in c.da Muraglia/Spinazza nel contesto 6d, nel PRG è in parte zona E2 e in parte zona produttiva D "opificio". La società ricorrente chiede l'abbassamento o l'eliminazione del livello di tutela 2 al fine di consentire l'istallazione del fotovoltaico e di progetti sia residenziali che produttivi. In subordine vengono proposte modifiche dell'art. 26, punto 6d, delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
02/SC - Osservazione proposta da: Etna Energia s.r.l.
Viene messo in evidenza dalla società ricorrente che dalla lettura delle prescrizioni dei contesti 6f e 7e (entrambi di livello di tutela 2) emergano delle diversità nella specificazione della tutela e conseguentemente una non giustificata disomogeneità di disciplina. Infatti mentre sarebbe consentito nel contesto 6f la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, nel contesto 7e vengono invece specificatamente preclusi.
Vengono, inoltre, proposte modifiche dell'art. 40 delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
03/SC - Osservazione proposta da: Etna Energia s.r.l.
La società, con altra istanza, rileva alcune discrasie tra la cartografia allegata al Piano e le NdA:
- la zona a ridosso del Torrente Grassullo comprensiva del demanio forestale Grassullo e delle relative zone di rispetto nella tavola di Piano è indicata come contesto 6g mentre nelle norme è trattata come contesto 6h;
- il castello di Donnafugata è individuato nella medesima tavola come contesto 6f, mentre nelle norme è indicato come 6g;
- la zona a Nord-Ovest a ridosso del Torrente Grassullo è individuata nella tavola come contesto 6c che invece riguarda nelle norme il "Paesaggio costiero Punta Braccetto- Marina di Ragusa e foce del Torrente Petraro. Aree archeologiche comprese";
- nella cartografia il contesto 6f sembra riferito al Paesaggio del Torrente Grassullo anziché al "Paesaggio del castello di Donnafugata e del nucleo storico" come riportato nelle NdA.
04/SC - Osservazione proposta da: comune di S. Croce Camerina
Il comune osserva che:
- il livello di tutela di alcune aree classificate con il contesto 6d, poste a Nord-Ovest del territorio di Santa Croce Camerina, risulta inappropriato alla situazione di fatto. Viene pertanto proposto di eliminare qualunque livello di tutela;
- la fascia compresa fra 150 e 300 ml dalla battigia del mare, individuate dal Piano come contesto 6c, và riclassificata da livello di tutela 2 a livello di tutela 1, al fine di consentirvi la realizzazione di strutture ricettive a basso impatto ambientale ovvero aggiungendo all'art. 20 nelle NdA nel livello 2 la possibilità di prevedere varianti al PRG;
- nella considerazione che la legge regionale n. 37/85, art. 6, include la realizzazione di serre tra le opere che possono essere realizzate senza titolo abilitativo, viene chiesto di abolire i divieti che contrastano con quanto consentito dalle norme regionali ed in particolare quelle riguardanti la realizzazione di serre in territorio agricolo;
- i centri abitati di S. Croce Camerina e di Punta Secca risultano interessati da aree di interesse archeologico.
Dette aree ricadono in zone A e B del Programma di fabbricazione del 1972, cosi come confermato nel nuovo PRG approvato nel 2005. Pertanto, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04, dette zone dovrebbero essere escluse dai suddetti vincoli;
- l'art. 40 del Piano paesaggistico prevede che gli impianti fotovoltaici siano di modesta entità sino ad una potenza inferiore a 20kW e pertanto sono realizzabili nelle aree tutelate. Viene a tale proposito proposto di modificare la norma (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto), aumentando tale limite a 200kw, in linea con quanto previsto dal piano energetico regionale, che prevede la possibilità per gli impianti fotovoltaici in area agricola sino ad una potenza massima installabile di 12MW;
- all'art. 26 si prevede l'eliminazione della strada litoranea prospiciente la zona archeologica di Kaukana, ma analogamente nel contesto 6l si parla di annessione tra le due parti che compongono il Piano archeologico di Kaukana attualmente divise dalla strada litoranea. Viene chiesto di modificare tali articoli, non prevedendo, quindi, l'eliminazione dalla strada litoranea.
05/SC - Osservazione proposta da: Distefano Giuseppa
La ricorrente, considerato che nel territorio del comune di Santa Croce Camerina il Piano individua il parco archeologico di Kaukana (contesto 6l con livello di tutela 3) con una perimetrazione che comprende aree regolarmente edificate secondo le previsioni degli strumenti urbanistici, chiede la riperimetrazione del parco archeologico escludendo le aree totalmente e legittimamente edificate (zone B nel vigente P.R.G. e nel precedente PdF). La ricorrente evidenzia, inoltre, che la cartografia IGM utilizzata come base per la redazione del Piano è obsoleta e non restituisce un'adeguata rappresentazione della realtà territoriale.
Comune di Scicli
01/SCI - Osservazione proposta da: Di Blasi Giovanbattista
L'osservante è proprietario di un terreno in c.da Plaja Grande nel contesto 9c, ricadente in parte in zona E1 e in parte in zona B7 del PRG, con annesso fabbricato in corso di costruzione, da adibire ad uso residenziale. Viene chiesto:
- di spostare il limite del contesto 9a sino al vincolo panoramico del fiume Irminio che corrisponde con la sponda del torrente Piano Grande e sino alla strada provinciale;
- di estendere il contesto 9b fino a coincidere con il vincolo panoramico del fiume Irminio, riducendo di conseguenza il contesto 9c;
- di confermare il contesto 9c, come ridotto per l'estensione della zona 9b, a monte della strada Donnalucata - Marina di Ragusa.
02/SCI - Osservazione proposta da: Piccione Luigi
L'osservante è titolare di un'azienda agricola che si sviluppa quasi totalmente in c/da Spinasanta nel contesto 10e, in area limitrofa al Torrente Modica-Scicli. Nel fondo viene praticata attività agricola intensiva in serra. La normativa prevista dal Piano impone che le serre devono distanziarsi 50 ml dagli argini dei torrenti. Considerato che nella zona in esame insistono innumerevoli altre aziende di analoga tipologia, si chiede che venga eliminata la distanza che le serre dovranno tenere dagli argini dei torrenti (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
03/SCI - Osservazione proposta da: Pancari Marianna
La ricorrente proprietaria di aziende agricole ricadenti nei territori comunali di Scicli e Ragusa, di Acate e di Vittoria, chiede alcune modifiche di articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
04/SCI - Osservazione proposta da: Centro Commerciale Naturale Sisclis e Donnalucata di Ventura Ignazio e Causarano Giuseppe
I ricorrenti, presidenti dei consorzi sopra citati, osservano:
- che nel contesto 10g, dove non sono consentiti interventi di nuova edificazione esterni al perimetro attuale della città storica in contiguità con questo, né sopraelevazioni dell'edificato esistente che alterino la percezione dell'insieme. Da quanto evidenziato dai ricorrenti, sembra eccessivo un livello di tutela 2 e viene quindi proposto di abbassarlo a l come per Modica e Pozzallo;
- che nel contesto 10h il livello di tutela 3 dovrebbe essere limitato solo alle aree sottoposte a vincolo boschivo, sottoponendo a livello di tutela 2 le rimanenti aree, così come disciplinate nel contesto 10f;
- che nel contesto 10i, il livello di tutela 3 dovrebbe essere limitato alle sole aree sottoposte a Parco extraurbano di Costa di Carro, sottoponendo a livello di tutela 2 le rimanenti aree, così come disciplinate nel contesto 10b.
Gli opponenti propongono, inoltre, modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
05/SCI - Osservazione proposta da: Mirabella Vincenzo
L'osservante, proprietario di un immobile ubicato all'interno del villaggio Plaja Grande, in zona B7 del P.R.G., chiede di rendere libere dal contesto 9c le suddette aree.
06/SCI - Osservazione proposta da: Adamo Salvatore e Adamo Enrico
I richiedenti sono proprietari di terreni ricadenti in tutto o in parte nel contesto 10e in c.da Donnamisurata.
La qualità del paesaggio, ad eccezione dell'area di cava Torrente Trippatore, non sembra avere caratteristiche tali da giustificare un livello di tutela 2. Si chiede di mantenere tale livello di tutela limitatamente alla fascia di tutela della cava Torrente Trippatore, nel tratto a monte del vincolo paesaggistico imposto con D.A. n. 5553/1993, e di abbassare a livello di tutela 1 per le rimanenti aree, ricadenti nel suddetto vincolo paesaggistico con disciplina attuativa analoga a quella del contesto 10b. Gli opponenti propongono, inoltre, modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
07/SCI - Osservazione proposta da: Associazione Culturale "Ainlu Kat"
Viene rilevata una mancata attenzione alle sorgive presenti sulle spiagge di Donnalucata, che rappresentano un peculiare valore storico- etnografico e un connotato singolare della orografia della zona. Si chiede pertanto l'innalzamento del livello di tutela per l'area interessata dalla presenza delle sorgive, disponendone il recupero paesaggistico e la riqualificazione ambientale.
08/SCI - Osservazione proposta da: Rossini Giovanni società Agrocremisi
L'area in cui ricadono i terreni di proprietà dell'opponente si trova nella frazione di Sampieri nel contesto 10h, in adiacenza all'abitato di Sampieri, in una zona oggetto di interventi edilizi per i quali sono state realizzate opere di urbanizzazione previste dal P.R.G. Viene rilevato:
- che detta area, dalla lettura della tavola grafica n. 4 allegata al Piano, risulta normata da livello di tutela 2 diversamente da quanto indicato dalle NdA che la inscrivono in un contesto che riguarda le aree boscate, poste più a sud, di livello di tutela 3;
- che la stessa zona, per le motivazioni precedentemente esposte, è più indicata per essere assoggettata alle prescrizioni del contesto 10b di livello di tutela 1.
09/SCI - Osservazione proposta da: Cannata Giovanni
L'osservante è proprietario di un terreno in c/da Punta Corvo nel contesto 10i con livello di tutela 3 in cui sono presenti due costruzioni. Su questo terreno il P.R.G. prevede l'edificabilità relativa ad impianti per la fruizione del mare e tutta la zona è fittamente antropizzata. L'area di proprietà del ricorrente è delimitata nettamente dal letto del torrente Corvo che è chiara demarcazione dell'inizio del parco di Costa Carro. Viene chiesto di modificare le previsioni del Piano che in quest'area con il regime di immodificabilità bloccano qualunque attività edilizia contrariamente a quanto consentito dallo strumento urbanistico.
10/SCI - Osservazione proposta da: Musumeci Salvatore
L'osservante è proprietario di un terreno in c.da Croce nel contesto 10g sottoposto dal Piano ad un livello di tutela 2, il quale non consente la realizzazione di una residenza ed un magazzino agricolo a servizio del fondo sul quale è previsto l'impianto di un uliveto. Considerato che l'area oggetto dell'osservazione si trova distante da ogni punto sensibile di tutela e non interferisce in alcun modo con la percezione ottico spaziale dei costoni circostanti il centro abitato, viene chiesto di abbassare il livello di tutela da 2 a 1. In subordine confermare ed applicare per la zona oggetto della presente osservazione la disciplina prevista dal Piano per i contesti 10d e 10f.
11/SCI - Osservazione proposta da: comune di Scicli
Il comune opponente rileva una serie di incongruità del Piano che di seguito si esplicitano:
- nel contesto 9a viene rilevato, con riferimento all'edificato della frazione di Plaja Grande, un'incerta delimitazione del contesto posto a tutela della fascia costiera. Viene proposta, quindi, una diversa perimetrazione, facendo coincidere il limite ovest con il Vallone Piano Grande, in modo da coincidere con il limite del vincolo Panoramico del Fiume Irminio e chiudere verso monte la delimitazione dell'esaminanda zona, con il tracciato della strada Donnalucata - Plaja Grande;
- sempre con riferimento alla frazione di Plaja Grande, la parte terminale della zona 9b si scosta dalla perimetrazione del vincolo paesaggistico del fiume Irminio, parte che comprende il tratto terminale del Vallone Piano Grande, risultando detta area intaccata dall'area 9c, posta, quest'ultima, a tutela del Vallone Piano Grande;
- viene chiesto di abbassare il livello di tutela da 2 a 1 delle aree ricadenti nel contesto 10d ed una modifica delle prescrizioni previste dal Piano; in subordine viene proposto il mantenimento del livello di tutela e la modifica delle relative prescrizioni;
- con riferimento alle aree sottoposte a tutela per effetto del vincolo paesaggistico n. 5553/1993 e comprendenti in particolare i contesti 10b, l0e e 10f, nella convinzione che quanto disposto dal vigente P.R.G. garantisce la salvaguardia paesaggistica di quel territorio, viene chiesto di mantenere il livello di tutela 2 solo limitatamente alla fascia di tutela del Torrente Petraro e della fiumara Modica-Scicli e di abbassare il livello di tutela delle rimanenti aree a 1 con disciplina attuativa analoga a quella di cui al contesto 10b;
- viene ritenuto sproporzionato il livello di tutela 2, di cui al contesto paesaggistico 10g, relativo al centro urbano di Scicli; viene chiesto, quindi, di confermare il livello 2 sulle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto del vincolo paesaggistico n. 6353/1992 ma esterne al perimetro del Centro storico di Scicli e non classificate quali zone omogenee B;
- nel contesto 10h di livello di tutela 3, con riferimento all'area di Sampieri, si rileva sulla cartografia una probabile imprecisione di rappresentazione, infatti la sigla 10h è riproposta su un'area con campitura di livello 2 posta a nord della zona di rimboschimento artificiale ed avente caratteristiche identiche all'area limitrofa sottoposta a livello di tutela 1 e contraddistinta con la sigla l0b. Viene proposto di sottoporre al livello 1, con disciplina attuativa come quella del contesto 10b, l'area posta a monte delle aree boscate di Sampieri;
- nel tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica, di cui al contesto 10i di livello di tutela 3, l'area tutelata presenta caratteristiche abbastanza disomogenee dal punto di vista della valenza paesaggistica; in particolare quelle esterne al Parco extraurbano di Costa di Carro.
Viene chiesto, pertanto:
- di confermare il livello 3 limitatamente alle aree comprese all'interno del Parco extraurbano di Costa di Carro;
- di sottoporre le aree esterne al Parco extraurbano di costa di Carro e poste all'interno della zona tutelata per effetto del vincolo paesaggistico n. 5553/1993, a livello di tutela 2, con disciplina attuativa come quella del contesto 10f;
- di sottoporre le aree esterne al Parco extra urbano di Costa di Carro e poste all'esterno del suddetto vincolo paesaggistico a livello di tutela l, con disciplina attuativa come quella del contesto 10b;
- di sottoporre l'intero alveo del Torrente Corvo, fino allo sbocco a mare, a livello di tutela l, con disciplina come quella del contesto 10c.
Il comune propone, inoltre, modifiche di alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
12/SCI - Osservazione proposta da: Patanè Alberto - Società Mulino Immobiliare s.r.l.
I rilievi posti dal ricorrente ricalcano le osservazioni del comune di Scicli di cui al precedente punto 11/SCI.
13/SCI - Osservazione proposta da: Sias s.r.l. e altri
La società opponente pone i seguenti rilievi:
- violazione dell'art. 144, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di pubblicità e partecipazione al procedimento di pianificazione paesaggistica;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali dell'8 maggio 2002, numero 5820;
- inadeguata scala cartografica;
- violazione e/o falsa applicazione del D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999 e dell'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per illogicità nella frammentazione dell'ambito territoriale oggetto di pianificazione;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 143 D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta (mancata ricognizione);
- discordanza fra le caratteristiche ambientali attribuite al contesto 10e e la realtà dei luoghi;
- discordanza fra le caratteristiche ambientali dichiarate seppure in contrasto con quanto riportato nelle schede dei biotopi - presenza di aree umide di molto ridotte dimensioni e valore;
- sproporzione fra le valenze territoriali e la vincolistica assegnata; presenza di cava estrattiva, di serre, di edilizia abusiva, assenza di case patrizie e rurali.
Di contro vengono evidenziate le numerose migliorie che verrebbero apportate ai luoghi con la realizzazione del progetto alberghiero della società ricorrente, nonché l'attuazione di tecniche e modelli moderni di protezione ambientale.
Viene chiesto, pertanto, l'abbassamento del livello di tutela da 2 a 1 nel contesto 10e onde permettere nell'area in argomento le varianti del P.R.G. per lo sviluppo di strutture ricettive con tutte le cautele del livello di tutela 1 previste per le aree limitrofe 10b.
Comune di Vittoria
01/VI - Osservazione proposta da: comune di Vittoria
Il comune ricorrente chiede:
- che nel paesaggio locale. 2 "Macconi", nella considerazione che il paesaggio serricolo non rappresenta solo un aspetto economico ma anche culturale - commettendo un grave errore nel riproporre un modello di paesaggio ormai inesistente, vengano stralciate dal Piano le aree di recupero, impegnandosi ad attivare un processo di ricognizione analitica, quale presupposto per l'attività di pianificazione comunale con accordi finanziati dalla Regione siciliana;
- che venga attribuito all'area del parco extraurbano di serra S. Bartolo il livello di tutela 1;
- che il livello di tutela 3 insistente sul territorio comunale venga ricondotto esclusivamente alla zona SIC, che, peraltro, esclude il cimitero, allo stato sottoposto a prescrizioni di inedificabilità.
Inoltre vengono proposte modifiche all'art. 20 delle NdA, (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
02/VI - Osservazione proposta da: I.L.P.A.V. S.p.A.
Il ricorrente possiede in c.da Cappellaris nel contesto 5e un'area con due stabilimenti produttivi. Chiede che tali terreni siano estrapolati ed esclusi dal Piano o, in via subordinata, che non siano ricompresi fra le aree di livello di tutela 2 e 3.
Enti vari
01/EE.VV - Osservazione proposta da: UNSIC
Viene proposta la modifica dell'art. 35 delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
02/EE.VV - Osservazione proposta da: UNSIC
Vengono lamentate alcune incongruenze del Piano con riferimento alle seguenti aree:
- l'area di recupero paesaggistico di Frigintini, di cui agli indirizzi del paesaggio locale 11, dovrebbe essere trasformata in area urbana;
- con riferimento alla tav. 4 del Piano ed in particolare alle aree con livello di tutela 2, nella considerazioni che i divieti di tale livello di tutela risultano essere in contrasto con le realtà urbanistiche e con il PSR - non potendo l'agricoltore della provincia di Ragusa partecipare alle misure previste nei vari assi in cui è strutturato il PSR per il raggiungimento degli obiettivi prefissati - viene chiesto di riperimetrare il territorio vincolato secondo una planimetria allegata all'osservazione;
- con riferimento alla tavola grafica 4 del Piano ed in particolare alle aree con livello di tutela 3, nella zona fra Modica e Ispica viene chiesto di limitare la tutela solo al territorio ricadente all'interno dell'alveo del torrente Cava d'Ispica, assegnando al rimanente territorio un livello di tutela 2.
Inoltre vengono proposte modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
03/EE.VV - Osservazione proposta da: Legambiente, Circolo "Il Carrubo"
Vengono proposte modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
04/EE.VV - Osservazione proposta da: ANCE - Ragusa
Vengono proposte modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
05/EE.VV - Osservazione proposta da: CGIL - Ragusa
Vengono posti i seguenti rilievi:
- la scala 1/50.000 risulta inadeguata per definire in modo corretto prescrizioni e confini perimetrati;
- è necessario eliminare la prescrizione di inedificabiltà edilizia a fini abitativi in zona agricola. Tale prescrizione è in assoluto contrasto con la norma nazionale e con gli strumenti urbanistici comunali;
- occorre prevedere lungo al Cava d'Ispica una fascia di tutela di mt. 300 sia sul versante sud che su quello nord (nel Piano è prevista per l'area di tutela 3 solo sul versante sud e in modo smisurato e senza alcuna ragione scientifica ed archeologica, fino alla statale 115); e una serie di raccomandazioni di carattere generale.
06/EE.VV - Osservazione proposta da: Confindustria - Ragusa
Identiche modifiche di alcuni articoli delle NdA così come al precedente punto 04/EE.VV. (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
07/EE.VV - Osservazione proposta da: Legambiente Circolo "Valle Dell'Ippari"
L'Associazione, con riferimento ai paesaggi locali 2 e 4, osserva quanto segue:
- occorre inserire le aree del cosiddetto Parco extraurbano di Serra San Bartolo ricadente nel comune di Vittoria atttribuendogli il livello di tutela 2;
- per quanto riguarda il contesto 2b, le prescrizioni di recupero ivi indicate rischiano di porre un blocco all'attività minima per le funzioni abitative e per quelle produttive.
Viene chiesto di escludere da tale perimetrazione le zone di edilizia consolidata del borgo di Scoglitti, corrispondenti alle zone B del P.R.G.:
- viene chiesto di tutelare i nuclei residenziali nelle campagne di Vittoria (BNC) e delle aree agricole limitrofe, compatibilmente alle potenzialità produttive e residenziali legate all'agricoltura e a quelle residenziali- turistico. A tal scopo viene proposta la zonizzazione e l'apposizione di un livello di tutela 1 in corrispondenza dei BNC e dei siti rurali e l'assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica per evitare la loro distruzione e controllare la loro trasformazione.
Viene chiesto, inoltre, di salvaguardare il paesaggio vitivinicolo e agricolo consolidato con un livello di tutela 2.
08/EE.VV - Osservazione proposta da: Italia dei Valori - Coordinamento provinciale Ragusa
Il Gruppo osservante chiede la modifica ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
09/EE.VV - Osservazione proposta da: On. le Leontini
Il ricorrente pone le seguenti questioni fondamentali:
- prima dell'approvazione definitiva del Piano paesaggistico, occorre elaborare una cartografia particolareggiata, con l'indicazione dei fogli di mappa e delle particelle se parzialmente ricadenti in aree vincolate, poiché la cartografia attualmente in dotazione, in scala 1:50.000, non consente di individuare con precisione i limiti delle aree sottoposte a tutela;
- viene proposto di eliminare qualsiasi vincolo entro una fascia di 500m. dai confini della zona del Polo ospedaliero di c.da Cisternazzi.
Vengono, inoltre, proposte, senza alcuna particolare motivazione, modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
10/EE.VV - Osservazione proposta da: Confagricoltura Ragusa
Vengono posti gli stessi rilievi e le stesse proposte di modifica delle NdA già riportati alla precedente osservazione 09/EE.VV. (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
11/EE.VV - Osservazione proposta da: Coldiretti
Vengono posti dall'associazione ricorrente i seguenti rilievi al Piano:
- scala cartografica inadeguata per definire in modo corretto prescrizioni e ambiti diversi;
- disomogeneità paesaggistica all'interno di alcune aree di tutela del Piano;
- forti discrasie tra il Piano e le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti che per le aziende ricadenti in aree di livello di tutela 3 che difficilmente potrebbero essere rispettate a causa dei vincoli preposti;
- contrasti con il PSR Sicilia 2007-2013 in materia di sviluppo infrastrutturale (realizzazione di strutture di viabilità interaziendale);
- per le zone con livello di tutela 3, occorre procedere ad una deroga per le aziende agro-zootecniche preesistenti, come per la zona di Cava d'Ispica, dove il Piano prevede che l'area di livello di tutela 3 si espanda sul versante sud in modo smisurato, fino alla S.S. 115;
- nel Piano non si fa riferimento al Polo avicolo di Modica;
- occorre rivedere il concetto dei "paesaggi agrari" e in particolare "paesaggio delle colture in serra" dove si nota un'incongruenza con le tipologie di moderne serre così come prescrive il PSR Sicilia e le varie norme di settore;
- nel paesaggio locale 2 "Macconi", occorre considerare il numero di addetti occupati nell'indotto che ha prodotto economia e benessere e attualmente non potrebbe essere sostituita da altre attività, anche legate all'agricoltura multifunzionale.
12/EE.VV - Osservazione proposta da: Enimed
La società chiede la revisione del Piano in considerazione che:
- il Piano è stato adottato in assenza di VAS;
- non sono stati coinvolti i portatori d'interesse;
- vi è carenza di istruttoria: tutte le attività svolte da Enimed, regolarmente autorizzate e/o assentite dalle autorità competenti, si trovano in zone nelle quali non è consentito realizzare impianti industriali e sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesaggistici. (es. il c.d. Permesso Tresauro ricadente in livello di tutela. 2 nel paesaggio locale 7). Il divieto denota una grave carenza di istruttoria in grado di inficiare i diritti consolidati di Enimed;
- nel Piano è stato omesso di considerare l'attività di coltivazione idrocarburi tra le attività industriali presenti sul territorio; è stato omesso in sede di istruttoria, qualsiasi riferimento all'esistenza delle concessioni di coltivazione idrocarburi e quindi dei pozzi di estrazione nonché della rete delle condotte di collegamento al Cento Raccolta Olio di Ragusa.
13/EE.VV - Osservazione proposta da: Enimed
Ad integrazione della precedente osservazione 12/EE.VV, la società evidenzia che parte delle aree dove sono presenti gli impianti ENI (regolarmente autorizzati) sono sottoposte a livello di tutela 2, ma anche, come la c.d. Concessione Ragusa, ad un livello di tutela 3 nel contesto 7h. Si ribadiscono le considerazioni fatte nelle osservazione 12/EEVV e si chiede una revisione del Piano.
14/EE.VV - Osservazione proposta da: Provincia regionale di Ragusa
La Provincia ricorrente pone una serie di lamentele di tipo procedurale, quali:
- la mancanza di VAS;
- la mancata concertazione istituzionale con le pubbliche amministrazioni e con le associazioni portatrici d'interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente. Si propone che l'entrata in vigore della disciplina dettata dal Piano venga subordinata ad una ulteriore fase di concertazione con le comunità interessate;
- le Linee guida del Piano territoriale paesistico, approvate con il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, suddividevano il territorio regionale in 17 ambiti omogenei. Tali ambiti non coincidono con i confini amministrativi delle varie provincie; per quanto riguarda il territorio della provincia di Ragusa questo è interessato dagli ambiti 15, 16 e 17 che interessano unitamente al territorio provinciale di Ragusa anche i territori provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania e Siracusa. Il Piano anziché procedere alla pianificazione degli ambiti omogenei formalmente riconosciuti, propone invece il Piano paesistico della Provincia di Ragusa comprendente porzione degli ambiti regionali 15, 16 e 17. Secondo la ricorrente è evidente che le norme di salvaguardia e le azioni di valorizzazione per i territori appartenenti ai medesimi ambiti ma ricadenti in territori provinciali diversi saranno diversi in quanto concepite attraverso un percorso progettuale condotto con attori e interlocutori diversi. Si propone la rielaborazione del Piano sulla base degli ambiti omogenei individuati dalle Linee guida;
- l'art. 143 del D.Lgs.vo n. 42/04 prescrive propedeuticamente la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, lo stesso articolo prescrive, inoltre, per tutti gli immobili e le aree dichiarate di interesse pubblico la delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione. Si osserva che la ricognizione del territorio appare effettuata solo sulla carta su presupposti astratti non adeguatamente documentati (vedasi documentazione fotografica riportante immagini di paesaggi senza nessun riferimento alle parti di territorio che riproducono e senza la data della ripresa, non viene neanche indicato il comune a cui tali riprese appartengono). La scala (1:50.000) con cui è stata fatta la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico è tutt'altro che idonea. Le ricognizioni riguardanti le aree già vincolate per legge non risultano certificate dai soggetti competenti ad es. Genio civile per i corsi d'acqua o dai comuni per la determinazione delle zone A e B. Si richiede che il Piano venga integrato con l'identificazione delle aree oggetto di documentazione fotografica, con la rappresentazione delle aree di interesse pubblico soggette a disciplina dal Piano su una scala idonea non inferiore a 1:10.000, la validazione dei vincoli ope legis da parte dei soggetti preposti alla gestione degli stessi;
- nelle norme per componenti non viene definita chiaramente la consistenza e l'ubicazione dei beni né le relative regole di salvaguardia, generando difficoltà interpretative che andrebbero ad appesantire il già complesso procedimento autorizzatorio. In generale non è facile rinvenire la cartografia dove sono rappresentati i beni in oggetto.
Si richiede che le aree e i beni isolati oggetto delle norme per componenti, oltre che per quelli oggetto delle norme per paesaggi locali, siano esattamente individuati con la localizzazione e/o perimetrazione su planimetria a scala adeguata non inferiore a 1:10.000;
Vengono, inoltre, proposte modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
15/EE.VV - Osservazione proposta da: Consorzio area sviluppo industriale Ragusa
Il Consorzio opponente mette in evidenza che vengono sottoposte a tutela aree che sono pianificate dallo strumento urbanistico del Consorzio; questi vincoli, oltre che annullare previsioni urbanistiche regolarmente approvate dalla Regione siciliana, comporterebbero un danno concreto ed attuale per il Consorzio e per gli insediati, in quanto parti delle stesse sono oggetto di lavori di urbanizzazione finanziati con lavori già appaltati. Si chiede di eliminare qualsiasi tipo di vincolo, in particolare su parte del contesto 7c.
16/EE.VV - Osservazione proposta da: Ordine degli architetti della Provincia di Ragusa
Vengono proposte modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
17/EE.VV - Osservazione proposta da: Italia Nostra
Le seguenti cave: Cave del Trippatore, Cava Labbisi- Petraro-Mele-Cugno, Cava della Ginasa, Cava Martorina, Coda di Lupo e Torrente Salvia, sono state sottoposte a vincolo di tutela 2; rilevato che le suddette cave presentano valenze naturalistiche pari se non, in alcuni casi, superiori alle cave valutate nel piano con livello di tutela 3; e tenuto conto delle schede descrittive tecnico-scientifiche allegate all'osservazione, l'associazione opponente chiede di elevare il grado di tutela al livello 3 al fine di garantire una più adeguata salvaguardia e conservazione delle valenze naturalistiche presenti nei suddetti areali.
18/EE.VV - Osservazione proposta da: Partito Democratico
Il Gruppo opponente chiede che vengano esattamente descritti e rappresentati cartograficamente in scala adeguata i contesti nei vari paesaggi locali oggetto di prescrizioni, ed esattamente individuati i confini fra i vari livelli di tutela. Vengono, inoltre, proposte modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
19/EE.VV - Osservazione proposta da: Confindustria Ragusa
Ad integrazione della precedente osservazione 06/EE.VV, l'associazione contesta che i regimi normativi e le prescrizioni del Piano contenuti nel contesto 7a, caratterizzato dalla presenza del sito industriale di c.da Tabuna con i giacimenti di asfalto, nel contesto 7c, caratterizzato dalla presenza di numerose attività produttive con riferimento alla ricerca ed estrazione di idrocarburi presenti nel territorio ibleo nonché da numerose attività agricole, zootecniche e avicole, e nel contesto 7h, caratterizzato anch'esso dalla presenza di attività produttive con riferimento alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, non tengono in debito conto tali realtà. Infatti il Piano non fa cenno di queste attività industriali e la mancata loro contestualizzazione nei paesaggi locali crea una grave lacuna che può inficiare la legittimità dell'apposizione del livello di tutela 2 in via estensiva e sulla base dell'art. 134, lett. c). In particolare il divieto di edificazione in zona agricola comporterà la perdita irreversibile dei contributi dati alle aziende.
Vengono, inoltre, proposte modifiche ad alcuni articoli delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
20/EE.VV - Osservazione proposta da: Ordine degli ingegneri della Provincia di Ragusa
Gli opponenti lamentano:
- la mancata condivisione, concertazione e coinvolgimento degli organi professionali;
- che il Piano si presenta come una raccolta di vincoli già esistenti e manca di una effettiva puntualizzazione e applicazione degli stessi;
- l'incoerenza con le principali strategie del Piano in particolare con riferimento ai centri urbani, lasciati fuori dalla pianificazione, e al loro rapporto con vaste aree agricole anch'esse escluse dalla pianificazione, ignorando l'aspetto che caratterizza percettivamente l'identità dei paesaggi, che si fonda proprio nelle relazioni tra centri urbani e contesti agro-forestali;
- l'incomprensibile definizione dei paesaggi locali (art. 5 NdA);
- l'incomprensibile lettura della tavola grafica n. 1 "Scenario strategico";
- la mancanza di riscontro tra l'art. 39 delle NdA e le tavole di Piano.
21/EE.VV - Osservazione proposta da: consiglieri comunali: Frisina Vito e Di Noia Giuseppe
Viene chiesto dai ricorrenti:
- l'eliminazione delle norme urbanistiche sotto forma di suggerimenti;
- eliminazione del divieto di variante urbanistica nelle aree di livello di tutela 2;
- la possibilità di insediamenti a servizio dell'agricoltura e di installare impianti di produzione di energia alternativa integrati.
22/EE.VV - Osservazione proposta da: Ragusa Futuro - Consiglio Comunale
Vengono chieste modifiche all'art. 20 delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
23/EE.VV - Osservazione proposta da: Il Sole che Ride s.r.l. di Silvia Scribano
A seguito dell'avvio del procedimento per annullamento in autotutela da parte della Soprintendenza relativo ad un parere precedentemente reso prima dell'adozione del Piano, la società contesta la retroattività del Piano in un'area non soggetta prima dell'adozione ad alcun vincolo. Le opere sono state intraprese e, secondo quanto sostiene la ricorrente, avrebbero tutto il diritto di essere realizzate perchè in linea con l'art. 49 delle NdA. Viene proposto, quindi, di modificare l'art. 49 delle NdA (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
24/EE.VV - Osservazione proposta da: Gruppo consiliare PDL
Viene chiesta una elaborazione cartografica particolareggiata del Piano con indicazione dei fogli di mappa e particelle per le aree vincolate poiché la cartografia attualmente in dotazione, in scala 1:50.000, non consente di individuare con precisione i limiti delle aree sottoposte a tutela. Seguono, quindi, proposte di modifica alle NdA identiche, per motivazioni e contenuti, alla precedente osservazione 09/EE.VV (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
25/EE.VV - Osservazione proposta da: Dante Duchi
L'osservante offre considerazioni, spunti e contestazioni di carattere generale.
26/EE.VV - Osservazione proposta da: Solar Energy Italia 2/ 4/ 8/ 9 s.a.s.
Le società opponenti, rispettivamente titolari di progetti di impianti fotovoltaici denominati Annunziata Maltempo, Costa, Magazè e Mangiapane, presentano una unica osservazione che in tutto ricalca analogo ricorso da esse presentato al TAR di Catania per l'annullamento del Piano e su cui il Dipartimento ha fornito all'Avvocatura dello Stato le proprie controdeduzioni. Le questioni sollevate sono di carattere giuridico-procedimentale e che di qui di seguito si elencano:
- carenza di potere ed incompetenza - violazione dell'art. 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, mancanza di motivazione;
- violazione del D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
- violazione degli articoli 131 e seguenti del D.Lgs. n. 42/04;
- violazione del Protocollo di Kioto;
- violazione degli art. 131 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 - Violazione del decreto assessoriale n. 6080 del 21 maggio 1999 di approvazione delle Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale;
- violazione degli artt. 143 e 158 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 6 dell'Accordo tra Ministro per i beni e le attività culturali e le Regioni e le Province;
- violazione dei principi comunitari di proporzionalità
e irretroattività, dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003.
27/EE.VV - Osservazione proposta da: Legambiente, Circolo "Il Carrubo"
Con successiva istanza l'Associazione, allo scopo di offrire un contributo tecnico, di rendere più agevoli e dettagliate le norme attuative e destinare alle potenzialità di sviluppo del territorio una gestione compatibile alla salvaguardia del paesaggio, propone alcune modifiche alle NdA riguardo alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (vedasi nel dettaglio l'allegato D al presente decreto).
Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;
Visto il D.A. n. 26/GAB del 14 settembre 2015 registrato il 22 settembre 2015, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale dei beni culturali in merito all'approvazione dei Piani paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 36/GAB del 21 ottobre 2015, con il quale è stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;
ACQUISITO quindi, in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della suddetta speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio espresso nella seduta del 17 dicembre 2015 il cui verbale, insieme a quelli delle sedute del relativo Gruppo istruttorio, tenutesi il 21 maggio 2014, 28 maggio 2014, 4 giugno 2014, 18 giugno 2014, 12 novembre 2014, 14 novembre 2014, 24 febbraio 2015, si allega al presente atto sub. B;
Ritenuto, anche sulla base del parere reso dalla speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il Piano paesaggistico degli ricadenti nella provincia di Ragusa, e ciò per le seguenti ragioni:
A) diverse osservazioni, ed in particolare 01/MO, 17/IS e 18/IS, sottolineano il fatto che il Piano paesaggistico della provincia di Ragusa, indicando come linea operativa la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio, avrebbe inibito lo sviluppo del territorio (sostenibile).
Detto assunto non appare condivisibile ed è frutto di una errata interpretazione sul contenuto del Piano in questione, che infatti non esclude per ogni singolo contesto paesaggistico, espressione di valori culturali e paesaggistici individuati secondo specifici livelli di tutela, gli usi del territorio per attività produttive. Queste ultime dovranno, ovviamente, essere considerate nella più assoluta compatibilità con i caratteri paesaggistici espressi dal quel territorio, tenendo conto dei limiti e dei divieti specificatamente individuati dalla norma di riferimento. In estrema sintesi, oltre che prescrizioni, il Piano esprime per ciascun territorio indirizzi e obiettivi che, sebbene non indichino linee di sviluppo urbanistico ed economico, la cui pertinenza rimane relegata ai soggetti competenti per legge, offrono spunti sulla sostenibilità di talune iniziative nell'ambito della tutela dei valori culturali e paesaggistici.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, il Piano paesaggistico in questione risulta coerente con quanto sancito dal D.Lgs. n. 4/2008 sul principio di sviluppo sostenibile, ottemperando in particolare alla previsione contenuta al 2° comma dell'art. 3 quater, secondo la quale l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentirne la migliore attuazione possibile, soprattutto nella scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, dove, però, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
L'adeguato procedimento di concertazione ha, d'altronde, fatto sì che le istanze di sviluppo locale trovassero in tale sede la loro definizione e fossero considerate dal medesimo Piano al fine di contemperarle alle esigenze di tutela e valorizzazione delle valenze culturali, paesaggistiche, storiche e ambientali del territorio.
Peraltro, le osservazioni proposte presuppongono la coincidenza delle possibili strategie di sviluppo con lo sfruttamento edificatorio dei suoli, presupposto assolutamente non condivisibile soprattutto quando lo sfruttamento dei suoli avviene in maniera indiscriminata, ossia in assenza di obiettivi specifici e limiti espansivi, come quelli introdotti dal Piano paesaggistico.
Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di accoglimento;
B) Con riferimento alle osservazioni 02/IS, 03/IS, 04/IS, 07/IS, 08/IS, 09/IS, 10/IS, 11/IS, 12/IS, 13/IS,14/IS 19/IS, 15/RG, relative alla mancanza di graduale passaggio tra i vari livelli di tutela, le asserzioni risultano infondate in quanto è proprio grazie all'ampio studio analitico effettuato su tutto il territorio provinciale che è stato possibile individuare le diverse valenze paesaggistiche di un'area e applicare uno specifico livello di tutela, attraverso un percorso metodologico esplicitato nei relativi articoli di riferimento delle NdA del Piano paesaggistico (cfr. art. 3 "struttura e contenuti del Piano paesaggistico");
C) si ritiene di non poter con il presente provvedimento dare seguito alle richieste avanzate con le osservazioni 01/VI, 07/EE.VV, 27/MO, 11/SCI, 03/MO, 21/IS, tutte incentrate sulla proposta di estendere la tutela paesaggistica a nuove aree come: il parco extraurbano di Serra S. Bartolo; i nuclei residenziali nelle campagne di Vittoria e le aree agricole limitrofe; le balze rocciose di c.da Mauto tra Modica e l'alto corso della Fiumara Modica-Scicli; area compresa tra Cava della Gisana e Cava Labbisi-Cava di Mele-Cava Cugno; area in c.da Pennino Catanzaro Vanella; area prospiciente il campo sportivo della città di Ispica. Questo aspetto è specificatamente regolato dalle disposizioni contenute negli art. 139 e segg. del D.Lgs. n. 42/04. Le procedure ivi descritte, tra l'altro utilizzate dal Piano per le ulteriori aree specificamente individuate a termini dell'art. 136 (cfr. art. 134 lett. c), prevedono che alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area si provveda con la sua pubblicazione agli albi pretori comunali dalla cui data si avvia la cosiddetta fase partecipativa, entro cui i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti (cfr. 5° comma, art. 139). E' proprio durante questa fase che viene pertanto posta in essere la fase di partecipazione, in cui tutti i soggetti interessati possono prendere visione delle nuove aree sottoposte a vincolo paesaggistico presso i comuni, la provincia regionale e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio ed entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, possono produrre osservazioni e documenti alla stessa Soprintendenza e al Dipartimento regionale dei beni culturali. E' del tutto evidente che le suddette procedure sono riferite ad una fase propositiva e non approvativa, come nel caso del presente decreto;
D) con riferimento ai motivi contenuti nelle opposizioni 04/SCI e 18/EE.VV. e riguardanti le tematiche relative alla individuazione delle aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico, la speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, così come è desumibile dei relativi verbali di cui all'allegato B facente parte del presente decreto, ha ritenuto necessario adeguare il Piano paesaggistico della provincia di Ragusa alle più recenti disposizioni impartite dallo stesso Dipartimento regionale dei beni culturali, con note prot. n. 25979 del 25 maggio 2011 e n. 18295 del 4 aprile 2012, con cui, così come disposto dall'art. 142 lettera g) del D.Lgs. n. 42/04, l'Inventario forestale siciliano, adottato con D.P.R.S. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 e redatto dal Comando forestale siciliano, è stato individuato quale strumento di riferimento per la determinazione del bene paesaggistico "bosco".
Rispetto alle altre categorie di beni menzionate nell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04, infatti, quella dei boschi è la più complessa giacché l'uso, da parte del legislatore, della formula "territori coperti da boschi", si riferisce oltre che ai boschi veri e propri anche a territori non più boscati, a boschi in fase di estinzione e riproduzione e ad aree di pre - bosco utili alla salvaguardia del bosco stesso.
Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il legislatore nazionale ha fornito la definizione normativa di bosco, sancendo, tra l'altro, l'equiparazione dei termini bosco, foresta e selva e ha demandato alle Regioni il compito di definire il concetto di bosco, per i territori di loro competenza.
Nella Regione siciliana, dove vige la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., di natura urbanistica e finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale e alla tutela della vegetazione, ai fini dell'individuazione delle aree boscate tutelate ex lege occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel decreto legislativo n. 227/2001, in quanto richiamata dall'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per la delimitazione fisica dei "boschi", la cui identificazione e tutela è elemento indispensabile della pianificazione paesaggistica, il Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali e identità siciliana - Servizio 8 Pianificazione paesaggistica - ha ritenuto, per ovvie ragioni di coerenza, di dover fare riferimento all'Inventario forestale regionale, redatto dal competente Corpo forestale, (approvato con D.P.R.S. n. 158/2012) nel cui ambito sono state delimitate le aree tutelate ex lege dal codice.
Diversi sono conseguentemente gli effetti che ne discendono e che le due distinte norme espressamente prevedono: mentre la legge regionale n. 16/96, a salvaguardia dei boschi, dispone l'inedificabilità delle zone boschive e delle fasce di rispetto, dall'articolo 142 del codice discende esclusivamente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla competente Soprintendenza per tutti gli interventi da eseguirsi in quel determinato territorio, stante che i boschi costituiscono una delle componenti del paesaggio, la cui tutela richiederà forme e prescrizioni diverse da quelle necessarie per le altre componenti.
Tenuto conto di quanto sopra, il D.Lgs. n. 227/01, contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale n. 16/96 e s.m.i., non genera fasce di rispetto delle aree boscate e pertanto decadono i motivi di alcune osservazioni nel merito (04/SCI, 08/SCI, 11/SCI, 12/SCI).
Viene chiarito infatti che la fascia di rispetto di cui alla legge regionale n. 16/96 non è da ritenersi "bene paesaggistico" e quindi non può essere né considerata né cartografata come tale nella redazione del Piano paesaggistico, mentre la sua rilevanza tecnico- amministrativa è legata esclusivamente alla natura urbanistica di cui alla medesima legge regionale n. 16/96 e s.m.i.
Non si accoglie, infine, l'osservazione del comune di Ispica (05/IS) relativa al boschetto costiero di contrada S.M. Focallo, trattandosi di un rimboschimento decennale a gestione forestale;
E) con riferimento ai motivi inseriti nelle opposizioni 15/RG, 11/EE.VV. e 12/EE.VV. per la parte riguardante la mancata comparazione con gli altri atti di programmazione, così come disposto dall'art. 143, lettera f), del D.lgs. n. 42/04, non si può non sottolineare che nell'ambito del cospicuo bagaglio di studi ed analisi di cui è corredato il Piano, anche il confronto con le altre pianificazioni viene doviziosamente affrontato. Prova ne sono le schede e le relazioni tematiche conclusive, in particolare quelle inerenti ai paesaggi locali, nonché alcune tavole tematiche, come quella relativa alle infrastrutture.
Ad integrazione dei suddetti studi, fondamentale momento di confronto e comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo è costituito dalla fase di concertazione istituzionale, da come si evince da quanto riportato nell'allegato sub. C al presente decreto, che per il Piano di Ragusa, come per tutta la pianificazione paesaggistica in Sicilia, risulta essere propedeutico alla formazione del medesimo Piano prima della sua adozione. In tale momento le amministrazioni comunali interessate, che hanno accolto l'invito dell'Amministrazione regionale di partecipare alle riunioni di concertazione, hanno avuto la piena possibilità di esprimere le proprie osservazioni e di illustrarle in contraddittorio al precipuo scopo di contemperare il Piano paesaggistico con gli atri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo posti in essere da loro stessi o da altri enti a ciò preposti. In ogni caso, ferma restando la necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento concertativo, ma non codecisorio (cfr. C.G.A. della R.S. sentenza n. 811/12);
F) con riguardo alle osservazioni che lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e la presunta inadeguatezza effettuata dal Piano nella ricognizione dei beni paesaggistici, a cui afferiscono la maggior parte delle osservazioni e più specificatamente quelle sotto elencate (03/CG, 01/MO, 04/MO, 13/MO, 29/MO, 15RG, 24/RG, 25/RG, 32/RG, 40/RG, 13/SCI, 12/EE.VV., 14/EEVV.), queste non trovano fondamento in quanto nella redazione del Piano in esame è stata effettuata un'attenta ricognizione del territorio, così come richiesto dagli art. 143 e segg. del D.Lgs. n. 42/04, risultante dall'ampio studio analitico prodotto in forma propedeutica in fase di formazione del Piano (carte di analisi, di sintesi, schede tecniche, ecc.). Alla ricognizione del territorio, degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e delle aree tutelate ex legge, ai sensi dell'art. 142 del codice, si aggiungono le nuove aree tutelate dal Piano, così come definite dell'art. 134, lett. c), del codice e per effetto della loro individuazione ai sensi della lett. d), comma 1, dell'art. 143, per le quali lo stesso Piano offre un ampio supporto motivazionale ed informativo costituito da approfondite analisi descrittive (relazioni e schede degli aspetti abiotici, biotici, antropici e dei paesaggi locali) e adeguate cartografie (carte di analisi ma, soprattutto, carte di piano dei beni paesaggistici) ove evincere la loro perimetrazione. Tali aree, peraltro, sono qualificate come bene paesaggistico in quanto il valore specifico da tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali dell'art. 136 e il cui effetto ricognitivo è quello proprio di quei vincoli paesaggistici.
In particolare, il loro interesse pubblico viene definito secondo tipologie di beni esplicitati nel medesimo articolo 136 dalle lettere c) e d) per le aree costituenti le cosiddette "bellezze d'insieme".
Il Piano pertanto sistematizza le conoscenze per le diverse aree tematiche, mette in luce gli elementi di valore, la conoscenza dei beni paesaggistici e la definizione di normative che indirizzano in maniera certa le attività, rappresenta in sé un elemento di semplificazione e di progresso, consentendo di porre le risorse culturali del territorio al centro delle opzioni per uno sviluppo sostenibile ed in ogni caso si conferma la congruità del livello di tutela con le peculiarità paesaggistiche espresse da quel territorio.
Pertanto le contestazioni vanno rigettate;
G) con riferimento alle contestazioni relative all'eccessivo divario tra prescrizioni nelle aree dell'altopiano sottoposte a particolari vincoli e il resto del territorio provinciale 05/EE.VV., va sottolineato che la funzione di tutela, proprio per i suoi contenuti di conservazione e difesa estrema dei valori che costituiscono manifestazioni percepibili dei tratti identitari di un territorio, si configura logicamente come prioritaria, e si pone in una posizione sovraordinata, rispetto alle molteplici scelte pianificatorie concernenti l'assetto e lo sviluppo del territorio stesso (cfr. C.G.A., sentenza n. 367/2007). Le censure vengono, pertanto, respinte;
H) sono respinte le osservazioni 03/CG, 01/MO, 04/MO, 15/RG, 24/RG, 25/RG, 32/RG, 40/RG 13/SCI, 12/EE.VV., 14/EE.VV., 20EE.VV., che eccepiscono, tra l'altro, l'inosservanza dell'art. 144 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali dell'8 maggio 2002, numero 5820 per gli aspetti relativi alla concertazione istituzionale, dal momento che l'avvio della concertazione istituzionale è stato effettuato in conformità alla citata norma di legge. Essa, infatti, è iniziata con la convocazione di tutti gli enti interessati da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa (cfr. verbali, note di convocazione riportate nell'allegato sub C al presente decreto) e si è conclusa con la relazione finale prodotta dalla Soprintendenza di Ragusa, con cui è stato comunicato l'esito di ciascun incontro. Inoltre, tutte le questioni emerse in sede di concertazione sono state sottoposte all'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio che si è espresso nel merito, assicurando, in tal modo, l'univoca interpretazione delle norme di tutela e l'uniformità di comportamento da parte dell'Amministrazione.
Per quanto attiene all'iter procedurale di concertazione, va sottolineato che la Regione siciliana non ha tuttora disciplinato, come prescrive l'art. 144, comma 1, mediante apposite norme di legge, il procedimento di pianificazione paesaggistica e, pertanto, si applicano gli articoli 23 e 24 del R.D. n. 1357/1940, come specificamente impone l'art. 158 del D.lgs. n. 42/2004, integrate, ai fini partecipativi, dalle norme generali della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Allo scopo, quindi, di assicurare un adeguamento coinvolgimento concertativo, questa Amministrazione ha fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 139 dello stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le critiche avanzate, inoltre, circa il mancato contributo durante la fase di concertazione di soggetti diversi da quelli rappresentati dagli enti locali, 04/MO, 12/EE.VV., non risultano pertinenti e l'eventuale loro partecipazione sarebbe risultata ininfluente nella fase di pre adozione.
Infatti, lo stesso art. 144 del codice tiene distinta la fase di concertazione istituzionale, propedeutica all'adozione di un Piano paesaggistico, dalla fase di partecipazione.
Quest'ultima, che riguarda tutti i soggetti interessati (comuni, associazioni, enti portatori di interessi diffusi, privati, ecc.), viene posta in essere solo successivamente all'adozione del Piano, consentendo, durante la fase della sua pubblicazione ed entro i 30 giorni successivi, di produrre osservazioni, documenti e reclami per eventuali modifiche.
A sostegno di quanto sopra riportato, si sono espressi sia il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana che il T.A.R. di Catania (C.G.A. sentenze nn. 811, 812, 813 e 815 del 7 marzo 2012 - T.A.R. Catania sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13. T.A.R. Palermo sentenza n. 2174/15);
I) con riferimento alle contestazioni rappresentate dalle seguenti osservazioni: 01/CO, 02/CO, 03/CO, 13/MO, 06/RG, 12/RG, 16/RG, 22/RG, relative al mancato recepimento del Piano regionale delle cave, e al fatto che si sottintende che il Piano, non tenendo conto di tali strumenti normativi e di settore, abbia omesso di effettuare la necessaria comparazione tra diversi interessi pubblici confliggenti.
E' stato sull'argomento più volte chiarito che la valutazione rimessa alla competenza degli organi tecnici appartenenti alla materia dei beni culturali è limitata all'apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti (se o non pregiudizievoli) sul bene protetto delle eventuali attività antropiche volte alla trasformazione del bene stesso con esclusione di ogni improprio bilanciamento degli interessi in conflitto e graduatoria tra gli stessi al fine di riconoscere ed affermare la prevalenza e la maggiore meritevolezza di tutela dell'interesse, ad esempio, a realizzare un'opera pubblica o di pubblica utilità in luogo di quello alla conservazione del bene culturale. Ciò atteso che la gerarchia tra le categorie di interessi, a livello tecnico-amministrativo, è già stabilita "a monte" dalla Costituzione e dalla legge di settore, nel senso della necessaria prevalenza dell'interesse culturale alla tutela. Il rango costituzionale dell'interesse culturale mantiene il suo rilievo in tutta l'attività svolta dall'Amministrazione dei beni culturali sia in fase di individuazione che di gestione dei beni da proteggere e salvaguardare, poiché richiede che la ponderazione volta a sancire la prevalenza degli interessi antagonisti venga effettuata a livello politico-amministrativa nella sede di vertice propria del confronto tra le amministrazioni che si contrappongono in concreto.
Proprio sull'argomento in questione, in particolare, l'Amministrazione regionale dei beni culturali è già da tempo impegnata, insieme alle amministrazioni competenti, a definire scale di valore che consentano di individuare possibili soluzioni per la rielaborazione del Piano regionale dei materiali di cava come disposto dalla legge regionale n. 127/1980.
Con riferimento, poi, ad aree interessate da attività estrattiva regolarmente autorizzata, nella considerazione che si conferma la tutela paesaggistica su tali aree, non si accolgono le seguenti osservazioni:
- 01/CO, in quanto l'area di c.da Manco mantiene i requisiti di interesse archeologico cui è assoggettata. Si conferma, pertanto il livello di tutela 2 di cui al contesto paesaggistico 4c (rinominato 4d con il presente decreto);
- 02/CO, nella considerazione che parte dell'area di cava in c.da Canicarao risulta ricadere in zona archeologica individuata da specifico provvedimento amministrativo quale vincolo indiretto le cui prescrizioni inibiscono l'apertura di nuove cave;
- 03/CO, che, seppure autorizzata dalla Soprintendenza per assenza limitatamente all'area di cava di particolari emergenze archeologiche - così come evidenziato con nota prot. n. 750/Sop del 22 marzo 2016 - ricade nella più ampia area di interesse archeologico di c.da Muraglia comunque interessata da resti preistorici e di epoca greca del XIX-XIV sec. a.C. e IV sec. a.C.;
- 16/RG, considerato che l'area di c.da Serra Montone ricade nel più ampio contesto 6e (rinominato 6f con il presente decreto) che mantiene le caratteristiche del paesaggio agrario a campi chiusi;
- O6/RG e 12/RG, le cui aree in c.da Tabuna ricadono nel contesto 7b di interesse archeologico e, in piccola parte, nel contesto 7m relativo al paesaggio dell'Alto Corso dell'Irminio e delle Cave affluenti;
- 22/RG, le cui aree in c.da Parabuto ricadono nel contesto 7c (rinominato 7d con il presente decreto) dei "seminativi del tavolato ragusano e dell'altipiano modicano";
- 01/CG e 02/CG, in quanto le aree in c.da Coniglio ricadono in buona parte nel contesto 8d (rinominato 8e con il presente decreto) riguardante il paesaggio agrario a campi chiusi di Comparao;
- 13/MO, le cui aree in località Giarruso e Cella nel contesto 10d (rinominato 10f con il presente decreto) sono ricomprese tra i paesaggi agrari a campi chiusi dell'altopiano orientale.
Rimangono per tali casi impregiudicate le disposizioni previste dall'art. 40, lett. a) - Attività estrattive e perforazioni per l'estrazione di idrocarburi - delle norme di attuazione ed in particolare che il proseguimento dell'attività estrattiva delle aree interessate a cava è consentito limitatamente all'autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Piano, a scadere della quale non sono più concessi dal punto di vista paesaggistico ulteriori rinnovi e ampliamenti;
L) in ordine alla presunta illegittimità del Piano di cui alle seguenti osservazioni 03/CG, 02/IS, 03/IS, 04/IS, 07/IS, 08/IS, 09/IS, 10/IS; 11/IS, 12/IS, 13/IS, 19/IS 01/MO, 29/MO, 12/EE.VV., 14/EE.VV., perché non preceduto dalla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), si richiamano le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa (nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012), che hanno escluso categoricamente l'applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, inerente all'avvio della procedura di VAS ai Piani paesaggistici, in accoglimento dell'appello di questa Amministrazione sulle sentenze del T.A.R. Catania nn. 2146/2011, 3219/2011 e altre.
Nelle citate sentenze, infatti, il C.G.A., relativamente a quanto previsto dall'art. 6, primo comma, del D.Lgs. n. 152/06 che impone il previo assoggettamento alla procedura di Valutazione ambientale strategica ai piani e ai programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ha sottolineato che "Il piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale.".
Ed inoltre, in riferimento all'art. 145, comma 3, del D.Lgs. n. 42/04 che prevede espressamente che le previsioni dei piani paesaggistici ex artt. 143 e 156 «… non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici..., sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente (colà) contenute…, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono...vincolanti per gli interventi settoriali …» si è espresso ritenendo che: "…..ai fini della tutela essenziale di tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, pure quelli degli enti gestori di aree protette".
Ed ancora "le norme di Piano non sono soltanto il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione, come ben evincesi, d'altro canto, proprio dagli artt. 146 e ss. del D.lgs. n. 42/2004, sulla vigilanza ed i controlli per le vicende inerenti ai beni culturali e del paesaggio. Esse costituiscono altresì, perché lo dice l'art. 143, c. 1, lett. g) e h), il metodo per l'individuazione sia degli interventi (di competenza operativa comunque altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte."
Anche il TAR Catania, ha recentemente espresso analoghe considerazioni sulla stessa materia (Sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13), sottolineando che: "...Il Piano paesaggistico in senso stretto non determina alcun impatto sull'ambiente (anzi lo protegge), non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagiona alcuna alterazione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. c, del D.Lgs. n. 152/06...." ed ancora "...Il Piano Paesaggistico in senso stretto, pur nella misura in cui influenza la pianificazione urbanistica, si limita a tutelare l'ambiente nel suo aspetto visivo e non interferisce sugli ulteriori profili in cui si sostanzia la complessa nozione di ambiente".
Nonché il T.A.R. Palermo (sentenza n. 2174/15) giacché "i Piani paesaggistici … comportano modificazioni sì, ma positive, innalzando il livello, singolo e/o complessivo, della protezione ambientale" e, dunque, non sono strutturalmente idonei (a differenza dei Piani urbanistico-territoriali, connotati da un "maggiore impatto sul futuro sfruttamento edilizio del territorio") ad arrecare potenziali "alterazioni……dell'ambiente complessivamente considerato" (cfr. C.G.A. 21 gennaio 2015, n. 36).
Inoltre viene asserito dagli stessi Organi giurisdizionali che nella Pianificazione paesaggistica viene a mancare il presupposto logico-giuridico su cui si basa la V.A.S., cioè il concetto di possibile "alterazione ambientale", da intendersi quale "alterità degenerata, modificazione, turbamento".
Infatti "il tipo di prescrizione proprio di un Piano paesistico è assai differente dal contenuto di uno strumento urbanistico, essendo volto non già al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex ante della loro tipologia ed incidenza qualitativa" e il "loro contenuto, pertanto, serve a garantire, non ad alterare gli equilibri ambientali della zona considerata" e, conseguentemente, "i Piani de quibus, non abilitando alla realizzazione di progetti nel territorio, non rientrano nel campo di applicazione della V.A.S.".
In considerazione di quanto sopra esposto, le osservazioni riportate in questo paragrafo sono respinte;
M) con riferimento alle contestazioni contenute in alcune osservazioni 03/CG, 29/RG, 13/SCI, 14/EE.VV. secondo cui si tratterebbe di un Piano paesaggistico provinciale, in violazione del decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali dell'8 maggio 2002, numero 5820, si respingono in quanto l'iter procedurale della pianificazione paesaggistica si è attenuto sia a quanto disposto con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999 in merito all'approvazione delle Linee guida del PTPR sia ai contenuti dell'art. 135 del D.Lgs. n. 42/04, così come riportato dalla circolare prot. n. 814 del 2001 dell'Assessorato BB.CC.AA con cui si esplicita che la pianificazione paesistica interessa l'intero territorio regionale e viene attuata attraverso un processo articolato su scala provinciale, che tiene conto della competenza territoriale di ciascuna Soprintendenza. Gli ambiti paesaggistici individuati dalle Linee guida sono da intendersi puramente indicativi e strumentali al fine di collegare le informazioni ai contesti fisico - morfologici e di razionalizzare e rendere coerenti gli approcci analitici e pianificatori anche nei territori ricadenti in province limitrofe. Ciascuna Soprintendenza redige il piano paesistico degli ambiti o delle porzioni di ambito ricadenti nel territorio di propria competenza., cui segue la loro omogeneizzazione da parte del Dipartimento dei beni culturali, al fine di pervenire alla redazione di un unico Piano paesaggistico regionale secondo quanto disposto dal D.A. n. 44 del 17 settembre 2010;
N) con riferimento alle lamentele, adombrate da numerose osservazioni e più specificatamente trattate dalle opposizioni 17/IS, 18/IS, 09/MO, 15/EEVV, con le quali vengono censurate le disposizioni del Piano paesaggistico ritenute invasive o pervasive rispetto alla disciplina urbanistica riservata all'amministrazione comunale, deve al contrario farsi presente che le disposizioni del Piano tendono a introdurre, nelle aree di notevole interesse paesaggistico, un sistema di regole idoneo a prefissare gli usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del paesaggio, allo scopo, oltre che di tutelare il paesaggio, di assicurare la certezza del diritto. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude che tra le due materie intercorra una relazione strettissima, non essendo possibile governare il territorio senza tenere conto della rarità delle risorse naturali, della necessità di preservare la biodiversità e per uno sviluppo ecosostenibile.
Peraltro, lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio riconosce al Piano paesaggistico il valore di piano di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dallo stesso dettate. Per questi motivi le contestazioni sopra riportate vengono respinte;
O) per quanto riguarda la presunta violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi in tutte le circostanze in cui il Piano ha previsto la propria applicazione ai procedimenti amministrativi avviati anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora conclusi, la censura proposta da alcune osservazioni risulta infondata.
L'art. 143, nono comma, del D.lgs. n. 42/2004 stabilisce che a far data dall'adozione del Piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.
E' tale disposizione di rango primario che fa venir meno la possibilità di realizzare interventi eventualmente già autorizzati in base alla disciplina previgente (ovviamente solo per le aree in cui il Piano precluda la loro realizzazione ai sensi del citato art. 143, nono comma).
La decisione dell'Amministrazione, in altri termini, costituisce attuazione di una previsione pari ordinata (il citato art. 143, nono comma) che introduce una deroga al principio generale di irretroattività della legge (cfr. TAR Catania 2112/13).
Al riguardo può essere opportuno osservare che, con nota n. 26950 del 29 maggio 2012, lo stesso Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana ha chiarito che le prescrizioni del Piano immediatamente cogenti erano solo quelle riferite ai beni contemplati dal citato art. 134 e che avessero effettivamente il contenuto di norme di salvaguardia (con esclusione, quindi, delle norme procedurali che implicassero il rinvio indiretto ad altri strumenti attuativi, nonché delle norme riferite, a fenomeni di tipo dinamico-insediativo, infrastrutturale, urbanistico-edilizio, ecc.) e riguardanti non tanto specifici beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, quanto categorie astratte di elementi o componenti del paesaggio, senza ulteriori qualificazioni, definizioni e localizzazioni specifiche;
P) con riferimento all'osservazione 26/EE.VV, sulle contestazioni ivi riportate si sono espressi il TAR Palermo con sentenza n. 1623/11 del 7 settembre 2011 e il C.G.A. con sentenza n. 736/13. In entrambi i casi gli Organi giurisdizionali hanno respinto quanto eccepito dai ricorrenti.
Pertanto le osservazioni non trovano accoglimento;
Q) in ordine alla lamentela del comune di Vittoria (01/VI), con riferimento al contesto 5e (rinominato 5i con il presente decreto) di livello di tutela 3 contraddistinto dalla Riserva Naturale Orientata "Pino d'Aleppo", constatato che il perimetro del SIC segue in larga parte quello della riserva regionale escludendo da tale contesto l'area cimiteriale, l'istanza di ricondurre il perimetro del contesto a quello del SIC risulta del tutto ininfluente;
R) riguardo all'osservazione 11/RG, che ha come riferimento il contesto paesaggistico 5e (rinominato 5h con il presente decreto) relativamente al comprensorio litoraneo compreso fra l'area forestale di Randello, in comune di Ragusa, e la periferia Est dell'abitato di Scoglitti, la richiesta di cambiare il livello di tutela da 3 a 1, o, in subordine, da 3 ad area di recupero non viene accolta. Infatti l'area contiene alte valenze culturali, paesaggistiche e ambientali che giustificano pienamente tale livello di tutela testimoniate dalle aree archeologiche, tutte contenute nell'istituendo Parco di Kamarina, di Città di Camarina del VI-V sec. a.C. (D.A. n. 6402 del 16 maggio 1995), del tessuto urbano di Camarina del VI sec, a.C. (DA dell'1 marzo 1963) e della Collina di Branco Piccolo - Ciaramiraro (DA n. 6404 del 16 maggio 1995), nonché da aree di interesse archeologico e da un apposito vincolo paesaggistico (DA del 6 luglio 1998).
Inoltre su gran parte dell'area insiste il SIC ITA080004 denominato Punta Braccetto, contrada Cammarana.
Per le medesime ragioni vengono respinte le osservazioni 29/RG, relative ai complessi turistico-alberghieri di Kamarina, Club mediterranee e Mediterraneo village, 36/RG, volta a consentire la costruzione di un progettato per insediamento alberghiero approvato dalla Soprintendenza, ma oggi scaduto sulla base del comma 4 dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/04 - come dichiarato dalla Soprintendenza di Ragusa con nota prot. n. 750/Sop del 22 marzo 2016 - e n. 39/RG riguardante alcuni lotti di terreno, ricadenti nel suddetto comprensorio litoraneo, ove si chiede di consentire l'attivazione delle procedure di legge previste per la variante agli strumenti urbanistici per destinazioni turistico-alberghiere;
S) si ritiene di dover confermare il carattere del paesaggio agrario a campi chiusi che contraddistingue diverse aree del ragusano. Il loro alto valore paesaggistico è in particolare rilevabile, nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi, dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. Viene pertanto ritenuto congruo il loro livello di tutela 2 e vengono, altresì, confermati i perimetri per la loro individuazione, ferme restando le verifiche cartografiche effettuate al fine di far coincidere, ove possibile, tali perimetri a limiti certi quali: strade, curve di livello, ecc.
In particolare, con riguardo alle osservazioni presentate tendenti a eliminare e/o modificare il regime normativo delle suddette aree, si confermano, non accogliendo le relative istanze:
- il contesto 5d (rinominato 5e con il presente decreto) relativo alle aree di "Cava Giumente, Bucampello e Mangiapane di Sotto" (osservazione 38/RG), dove, in particolare - come evidenziato dalla Soprintendenza di Ragusa con nota prot. n. 750/Sop del 22 marzo 2016 - questo territorio si differenzia dal limitrofo contesto di livello di tutela 1 poiché interessato da una vegetazione ricca di carrubi e ulivi tipici di questo paesaggio agrario che rappresenta l'altopiano ragusano solcato dai fondovalle delle cosiddette cave;
- il contesto 6d (rinominato 6e con il presente decreto) relativo al "Basso altopiano ragusano" (osservazione 01/SC);
- i contesti 6e e 7g (rinominati rispettivamente 6f e 7h con il presente decreto) relativi alla "S.p.25 Ragusa - M. di Ragusa, tra c.de Magnì e Camemi" (osservazioni nn. 03/RG, 14/RG e 20/RG);
- il contesto 7c (rinominato 7d con il presente decreto) relativo ai "seminativi del tavolato ragusano e dell'altopiano modicano e al paesaggio agrario dell'Irminio" (osservazioni nn. 06/MO, 10/MO, O7/RG, O8/RG, 09/RG, 13/RG, 15/RG, 18/RG, 21/RG, 23/RG, 24/RG, 25/RG, 26/RG, 27/RG, 32/RG, 37/RG, 40/RG, 41/RG, 19/EE.VV.);
- il contesto 9b (rinominato 9c con il presente decreto) relativo al "basso corso del fiume Irminio e Pizzillo" (osservazioni n. 43/RG);
- il contesto 10d (rinominato 10f con il presente decreto) relativo all" "altopiano orientale" (osservazioni nn. 11/SCI, 04/MO, 15/MO, 24/MO, 30/MO);
- il contesto 11a relativo alle "aree di Frigintini - San Giacomo." (osservazione n. 05/RG) - il contesto 12a (rinominato 12c con il presente decreto) relativo all'"altopiano sud orientale" (osservazioni nn. 03/IS, 05/IS, 12/IS, 14/MO).
Si ritengono, inoltre, infondate le lamentele circa le limitazioni e i divieti che il livello di tutela 2 eserciterebbe su tali aree nei riguardi delle attività e produzioni agricole.
Infatti il carattere agricolo-rurale di queste aree è nei fatti sancito dall'art. 20 delle Norme di attuazione che consente, oltre che la realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, quelle attività connesse all'agricoltura -comprese le disposizioni di cui all'art. 22 legge regionale n. 71/78 - nel rispetto del carattere insediativo rurale. Vengono, invece, inibite eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 legge regionale n. 30/97, 89 legge regionale n. 06/01 e s.m.i. e 25 legge regionale n. 22/96 e s.m.i., il cui carattere insediativo risulta assolutamente estraneo alle peculiarità paesaggistico-ambientali rappresentate dalle aree in argomento.
In tal senso vengono apportate alle norme di attuazione le necessarie modifiche dell'art. 20 e dei paesaggi locali di cui al Titolo III al fine di rimuovere su tale argomento qualunque dubbio o equivoco interpretativo, in cui sono incorse, tra l'altro, le osservazioni 05/MO, 07/MO, 08/MO, 12/MO, 16/MO, 18/MO, 20/MO e 28/MO, le cui lamentele risultano pertanto infondate.
Non appaiono, infine, fondate le lamentele (in particolare osservazione 05/RG) secondo le quali tali territori comprenderebbero limitate aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali, prima dell'adozione del Piano paesaggistico, ad uso residenziale di tipo C. Infatti il Piano non può incidere sulle previsioni urbanistiche previgenti, ma definisce i criteri di compatibilità cui riferirsi per le future destinazioni urbanistiche;
T) l'osservazione 02/SC risulta infondata in quanto, ancorché non esplicitamente previste nei paesaggi locali di cui al Titolo III delle Norme di attuazione, le prescrizioni che regolano la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa sono riportate nell'art. 35 delle medesime norme. In ogni caso, al fine di chiarire tali disposizioni e non generare dubbi ed incertezze, visti gli obiettivi generali di tutela, nei contesti aventi livelli di tutela 2 e 3 verrà riportata la previsione di non consentire l'installazione al suolo di impianti di tipo industriale per la produzione di energia alternativa, ad esclusione di quelli architettonicamente integrati ed impiegati per l'autoconsumo e/o lo scambio sul posto. Per le medesime ragioni viene integrato e modificato il punto d) Impianti energetici dell'art. 40 in cui confluiranno le disposizioni dell'art. 35.
Per le suesposte ragioni non viene accolta l'istanza 34/RG con la quale la società ricorrente intende realizzare impianti fotovoltaici di tipo industriale in aree sottoposte a tutela di livello 2, delle quali si conferma la valenza del paesaggio agrario a campi chiusi, contraddistinte da c.da Camemi - nel comune di Ragusa - Paesaggio locale 6, c.da Grottapaglia - nel comune di Scicli - Paesaggio locale 7, c.da Frigintini, nel comune di Modica, Paesaggio locale 9;
U) con riferimento all'osservazione 04/SC presentata dal comune di Santa Croce Camerina, le richieste inerenti ai contesti 6d e 6c non vengono accolte. Infatti l'area riguardante il contesto 6d (rinominato 6e con il presente decreto) è contraddistinta per i suoi aspetti di interesse archeologico dai resti preistorici di c.da Canalotti, mentre il contesto costiero 6c (rinominato 6d con il presente decreto) individua quelle aree che ancora mantengono caratteristiche paesaggistiche di una certa valenza all'interno di una più ampia fascia costiera che da Punta Braccetto si spinge sino a Marina di Ragusa. Pertanto su tali aree viene confermato il livello di tutela 2. Quanto rappresentato dal medesimo comune circa la possibilità di realizzare impianti serricoli non soggetti a concessione e autorizzazione, risulta, invece, del tutto ininfluente, in quanto tutto ciò che non necessita di titolo abilitativo non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e non è quindi precluso dal Piano. I divieti sono invece previsti in taluni casi per quelle serre che hanno perso la caratteristica di precarietà tipica delle strutture serricole originarie (pali in legno infissi nel terreno, coperture precarie e annuali in plastica, altezze contenute ecc.);
V) con riferimento all'istanza n. 35/RG, non si accoglie la richiesta di modificare il livello di tutela 3 relativo al contesto 6m in quanto sul tratto di costa di c.da Branco Piccolo insistono diversi vincoli paesaggistici (D.A. del 6 luglio 1998, art. 134, lett. a, del D.Lgs. n. 42/04; fascia costiera di cui all'art. 142, lett.a, del D.Lgs. n. 42/04) nonché il SIC ITA080004, che rendono giustificate e coerenti le previsioni del Piano con la valenza paesaggistica espressa dai luoghi;
Z) non viene accolta la proposta avanzata dal comune di Modica (01/MO), fermo restando il parziale accoglimento di cui al successivo punto i), di riperimetrazione e qualificazione dei vincoli paesaggistici insistenti sul proprio territorio comunale, in quanto essa non tiene in debito conto le aree tutelate per legge e non argomenta, se non attraverso generiche affermazioni volte a integrare il Piano con elaborati e studi che tengano conto del contesto socio-economico di appartenenza e delle conseguenze delle tutele proposte sul contesto sociale e su quello economico, l'esclusione delle ulteriori aree tutelate ai sensi dell'art. 134, lettera c, del D.Lgs. n. 42/04. Con le suddette determinazioni viene data risposta anche alle osservazioni 02/MO e 02/EE.VV.;
AA) ferme restando le valutazioni espresse al successivo punto o) per il contesto 9a a seguito delle relative osservazioni, non si accolgono le richieste avanzate dalle osservazioni 02/RG, 07/SCI e 42/RG. Infatti: la prima, relativa all'area archeologica delle c.de Petrulli - Cirasa - Mangiabove, risulta ininfluente in quanto le relative prescrizioni del Piano non inibiscono eventuali cambiamenti di destinazione d'uso dei fabbricati ivi insistenti; la seconda riguarda un tratto della fascia costiera di c.da Donnamisurata ove la sola presenza delle sorgive presenti sulle spiagge di Donnalucata, la cui salvaguardia è garantita dalle norme per componenti descritte nel Piano, non giustifica l'innalzamento del loro livello di tutela; l'ultima osservazione, riferita ad un'area della fascia costiera di c.da Castellana, risulta, infine, non pertinente, in quanto le richieste ivi indicate riguardano problematiche di natura urbanistica che esulano dalle competenze proprie del Piano paesaggistico;
AB) risultano erronee e non congruamente motivate le modifiche avanzate con le osservazioni 26/MO, 11/SCI, 12/SCI e 13/SCI ai regimi normativi ricompresi nell'area tutelata denominata "Tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica" per effetto del D.A. n. 5553/1993 e sua modifica. Si ritiene, infatti, che in tale area rimangano distinti e giustificati i caratteri che contraddistinguono i contesti paesaggistici 10b, 10e e 10f (gli ultimi due rinominati rispettivamente 10g e 10h con il presente decreto) e i loro relativi livelli di tutela. Pertanto, fatto salvo l'accoglimento alle modifiche del contesto 10i di cui al successivo punto o), risultano correttamente individuati e perimetrati: il contesto 10b di livello di tutela 1 che contraddistingue il paesaggio costiero edificato e i centri abitati di Sampieri e Marina di Modica; il contesto 10e di livello di tutela 2 a salvaguardia degli aspetti naturali e agricoli dei Paesaggi di Cava Trippatore e Cava Labbisi e della Fiumara Modica - Scicli; il contesto 10f di livello di tutela 2 relativo alla pianura costiera che da Punta del Corvo si spinge sino a Maganuco. Per tali ragioni si respingono le suddette istanze;
AC) non si accoglie l'osservazione 25/MO, ricadente nella Cava Gucciardo contesto 10e (rinominato 10g con il presente decreto), tendente ad abbassare il livello di tutela da 2 a 1 onde consentire la realizzazione di un impianto produttivo da adibire a struttura commerciale, in quanto l'area interessata, pur trovandosi verso le periferie edificate, risulta parte integrante del corso d'acqua e della relativa fascia tutelata ai sensi dell'art. 142, lett. c, del D.lgs. n. 42/04;
AD) si confermano le valenze paesaggistiche individuate con il contesto 12b (rinominato 12d con il presente decreto) e in particolare rappresentate dalla Cava Signore, dalla Cava Scardina, dalla Cava Salmata e dal Torrente Salvia, nonché dalle aree agricole di loro pertinenza.
Pertanto non vengono accolte le istanze di cui alle osservazioni nn. 06/IS, 26/IS e 27/IS. Per le medesime considerazioni non si accoglie l'osservazione n. 02/PO del comune di Pozzallo e le osservazioni nn. 05/PO, 06/PO, 07/PO, 08/PO, 09/PO e 10/PO, tutte relative ai corsi d'acqua individuati con il contesto 13d (rinominato 13e con il presente decreto). In particolare la richiesta posta con l'osservazione 16/IS volta a differenziare dal punto di vista normativo le aree costituite dalle fasce di rispetto lineare a protezione dei fiumi, torrenti e corsi d"acqua dell'altipiano ibleo, costituiti da incisioni naturali con rilevanza orografica, geologica e paesaggistica, dai corsi d'acqua che si trovano nel territorio del bassopiano ispicese, costituiti essenzialmente da canali di bonifica, trova già riscontro nei fatti.
Infatti il Piano differenzia i livelli di tutela dei corsi d'acqua, non già dalla loro posizione geografica, ma tenendo conto della rilevanza paesaggistica espressa da ogni singolo corso d'acqua e le relazioni paesaggistiche che esso intrattiene con il territorio circostante;
AE) con riferimento alle aree di interesse archeologico individuate dal Piano di cui alla lett. m) dell'art. 142 del D.lgs. 42/04, si confermano i requisiti e le peculiarità delle seguenti aree:
tutte le aree ricadenti ne territorio del comune di Pozzallo e in particolare c.da Bosco Pisana, connotata da resti di una necropoli romana del III sec. d.C.;
c.da Poggio Gallarazzo, connotata da un insediamento preistorico del XIX-XIV sec. a.C.
Località Mastrella Senia nel comune di Comiso di cui alla scheda n. 27, che, come rilevato dalla Soprintendenza di Ragusa con nota n. 750/Sop del 22 marzo 2016, sebbene destinata a piani urbanistici attuativi (piano particolareggiato e piano di lottizzazione) - nelle more di un progetto di ricerca, così come richiesto dal comune - resta confermata la sua perimetrazione frutto di una prassi consolidata costituita da ricerche, dati bibliografici e indagini dirette.
Non vengono, pertanto, accolte le istanze di cui alle osservazioni nn. 04/CO, 16/IS, 01/PO, 04/PO;
AF) il contesto costiero 13g è caratterizzato dalla R.n. O. Pantani della Sicilia sud-orientale e dal SIC ITA090003, pertanto non può che confermarsi l'alta valenza paesaggistica e naturalistica dell'area. Non sono, quindi accoglibili le istanze 01/IS e 03/IS entrambe tendenti a rivalutare il livello di tutela onde consentire la realizzazione di progetti per attività produttive e turistico ricettive, né la richiesta del comune di Ispica (05/IS) di inserire nella fruizione didattico-scientifica anche interventi ecocompatibili volti alla fruizione del mare anche di carattere didattico-sportivo.
Si ritiene, al contrario, più congruo ricondurre ad un a livello di tutela 2 le porzioni di territorio che, ancorché facenti parte del SIC, risultano esterne al perimetro delle Riserva naturale;
AG) l'osservazione 44/RG non viene accolta in quanto si basa su motivazioni irrilevanti ed errate. Infatti l'area in argomento ricade contemporaneamente in Zona B della riperimetrazione della Riserva Naturale Speciale Biologica "Macchia foresta del Fiume Irminio" e in area SIC ITA080001 "Foce del fiume Irminio", i cui caratteri naturalistico-ambientali hanno indotto a distinguere tale area dal limitrofo contesto 9a con livello di tutela 1 e riguardante invece il paesaggio costiero sottoposto a fenomeni di antropizzazione.
Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
a) molte osservazioni, ed in particolare quelle di seguito elencate: nn. 03/CG, 02/IS, 04/IS, 05/IS, 07/IS, 08/IS, 09/IS, 10/IS, 11/IS, 12/IS, 13/IS, 14/IS, 19/IS, 01/MO, 13/MO, 21/MO, 15/RG, 24/RG, 25/RG, 29/RG, 32/RG, 40/RG, 05/SC, 13/SCI, 05/EE.VV., 09/EE.VV., 10/EE.VV., 11/EE.VV., 14/EE.VV., 18/EE.VV., 24/EE.VV., mettono in rilievo l'inadeguatezza della scala di rappresentazione del Piano paesaggistico, in quanto lo strumento cartografico utilizzato non risulta aggiornato all'attuale stato dei luoghi dal punto di vista topografico e non consente una facile lettura delle aree e dei temi proposti dal Piano.
Si ritiene di dover accogliere tale reclamo e pertanto, ferma restando la consultabilità multi scalare del Piano attraverso i sistemi informativi con i quali è stato redatto e i siti istituzionali in WEB GIS dove verrà pubblicato, l'apparato cartografico, che è parte integrante del presente decreto, per gli aspetti riguardanti le componenti del paesaggio, i beni tutelati e i regimi normativi viene rappresentato in scala 1:25.000, utilizzando come supporto la più aggiornata Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 eseguita dalla Regione siciliana. Ciò comporta che, al fine di assicurare la congruità di tutti i perimetri individuati dal Piano rispetto alla rappresentazione cartografica così come sopra definita, tali confini sono stati oggetto di un'attenta e più accurata verifica;
b) vengono effettuate le correzioni della cartografia allegata al Piano, che non aveva tenuto conto di escludere le Zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici del territorio provinciale di Ragusa così come disposto dal 2° comma dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04. In tal senso vengono accolte le istanze di cui alle osservazioni n. 05/GI del comune di Giarratana, 11/SCI del comune di Scicli (frazioni di Plaja Grande e Donnalucata), 02/PO del comune di Pozzallo, 29/RG del comune di Ragusa (frazioni di Marina di Ragusa e Punta Braccetto). Per le medesime ragioni vengono accolte le istanze di cui alle osservazioni 04/CO del comune di Comiso e 04/SC del comune di Santa Croce Camerina escludendo dalla tutela paesaggistica le aree di interesse archeologico ricadenti nei centri urbani dei due comuni e della frazione di Punta Secca, così come chiarito dalla Soprintendenza di Ragusa con nota prot. n. 750/Sop del 22 marzo 2016;
c) con riguardo al contesto paesaggistico 2b denominato "Aree costiere limitrofe all'abitato di Scoglitti e Marina di Acate. Paesaggio retrodunale dei Macconi soggetto a processi di degrado e trasformazione antropica" interessato dal regime normativo del recupero, si ritiene di poter accogliere in parte le osservazioni 01/AC, 01/VI e 07/EE.VV, nella considerazione che per la salvaguardia di tale area con la proposta di Piano viene posto un vincolo ai sensi dell'art. 134, lett. c, del D.lgs. n. 42/04 subordinandolo ad azioni di recupero paesaggistico. E' facile constatare che sussiste un evidente contrasto fra le presunte peculiarità paesaggistiche dell'area cosi come individuate dal Piano e la relativa previsione di recupero. Non sussistono nella fattispecie, infatti, le caratteristiche previste dall'art. 136 del D.Lgs. n. 42/04 per sottoporre a tutela la suddetta area. Pertanto non viene confermato il vincolo paesaggistico posto in quest'area dal Piano ai sensi dell'art. 134, lett. c, del D.lgs. n. 42/04, rimandando a specifici indirizzi le indicazioni per il suo recupero.
d) si accolgono parzialmente le osservazioni 02/VI, 10/RG, 29/RG e 33/RG, tutte riferite ad aree rientranti nella Riserva Naturale Orientata "Pino d'Aleppo" di cui al contesto paesaggistico 5e (rinominato 5i con il presente decreto) di livello di tutela 3, considerato che il loro attuale assetto territoriale non risponde ai requisiti e agli obiettivi individuati dal Piano per tale contesto. Pertanto all'area produttiva di pertinenza della I.L.P.A.V. (osservazione 02/VI) e all'area di pertinenza del complesso turisticoalberghiero Kastalia (osservazioni 10/RG, 29/RG e 33/RG) vengono attribuite le prescrizioni del nuovo contesto paesaggistico 5a con livello di tutela 1;
e) vengono segnalati da alcuni ricorrenti talune discrasie tra quanto riportato nella cartografia allegata al Piano e le Norme di attuazione (osservazioni 31/RG, 03/SC) ovvero inesattezze sulla denominazione di taluni contesti (osservazioni 05/IS, 02/PO). A seguito della necessaria verifica effettuata su tutti i documenti facenti parte del Piano paesaggistico adottato con disposizione del D.A. n. 1767 del 10 agosto 2010, si è avuto modo di correggere e modificare incongruenze e inesattezze che potessero ingenerare qualsiasi equivoco ed incertezza;
f) si ritiene di dover accogliere parzialmente la richiesta posta con l'osservazione 28/RG, riconducendo a livello l esclusivamente le aree aeroportuali già infrastrutturate secondo la perimetrazione riportata nella relativa cartografia del Piano, così come modificata e approvata con il presente decreto;
g) con riferimento all'osservazione 05/SC, si ritiene giustificato escludere dal livello di tutela 3 del contesto 6l (rinominato 6o con il presente decreto), relativo al Parco archeologico di Kaukana, le aree edificate ricadenti nella Zona Omogenea "B" del vigente strumento urbanistico del comune di Santa Croce Camerina;
h) per quanto attiene all'area ASI di Ragusa, accogliendo parzialmente le osservazioni 01/RG, 17/RG e 30/RG, si ritengono non congruamente motivate talune disposizioni del Piano riguardo alle aree di pertinenza del Consorzio così come definite dal suo strumento urbanistico.
Pertanto, constatato l'attuale assetto territoriale dell'area industriale e quello delle sue previsioni, le cui caratteristiche esulano in particolare da quelle espresse dai contesti di livello di tutela 2, si determina che nell'ambito delle suddette aree vengano escluse le zone di tutela limitatamente alle aree di cui all'art. 134, lett. c), non aventi alcuna valenza paesaggistica, e che le rimanenti zone di tutela (aree di interesse archeologico e vincolo paesaggistico di cui al D.A. n. 1214 del 25 luglio 1981) assumano il regime normativo di livello di tutela l;
i) con riferimento agli abitati di Ispica, Modica, Ragusa e Scicli, i cui centri storici e alcune aree urbane sono sottoposti a tutela paesaggistica per effetto di appositi provvedimenti amministrativi, si ritiene, a parziale accoglimento delle istanze all'uopo presentate dai rispettivi comuni (osservazioni 05/IS, 01/MO, 29/RG, 11SCI), di modificare il loro regime di tutela attribuendo a tali realtà territoriali un più congruo livello di tutela 1. I perimetri di questi nuovi contesti (12a per la città di Ispica, 7a per le città di Ragusa e Modica, 10a per la città di Scicli), sono riportati nella cartografia allegata al Piano, così come modificata e approvata con il presente decreto. Per le medesime ragioni vengono accolte parzialmente analoghe istanze di cui alle osservazioni 09/MO, 04/SCI e 12/SCI;
l) con analoghe considerazioni di cui al punto precedente, vengono parzialmente accolte le richieste del comune di Giarratana (05/GI): modificando in un più congruo il livello di tutela l le restanti aree che nel vigente P.R.G. sono definite zone D1 artigianali e produttive, Zone B1 e C1 (queste ultime ricadenti all'interno del Piano particolareggiato, approvato e in parte attuato, dove sono state già intraprese le opere di urbanizzazione primaria), nonché aree cimiteriali e loro pertinenze. Le suddette aree sono pertanto sottoposte alle prescrizioni dei contesti 8a e 8b con livello di tutela l secondo le perimetrazioni riportate nella cartografia allegata al Piano, così come modificata e approvata con il presente decreto. L'area della progettata via di fuga manterrà, invece, l'attuale livello di tutela e sarà comunque possibile la sua realizzazione per le esigenze di natura strategica e di pubblica incolumità. Per le suesposte ragioni vengono parzialmente accolte anche le osservazioni 01/GI, 02/GI, 03/GI, 04/GI;
m) si accoglie la richiesta avanzata con l'osservazione 21/MO al fine di fornire coerenza funzionale e tipologica ai terreni di proprietà del ricorrente aventi destinazione agricola-produttiva, i quali, ricadenti in gran parte su territori sottoposti a livello di tutela 1, venivano dal Piano suddivisi tra i contesti 7b e 7c. Pertanto i suddetti terreni saranno tutti ricompresi nel contesto 7b (rinominato 7a con il presente decreto) di livello di tutela 1;
n) si accolgono, anche, le richieste avanzate con le osservazioni 22/MO e 31/MO, riferite ad aree ricomprese in zone la cui densità abitativa non risulta coerente con le caratteristiche del paesaggio agrario tipiche del contesto 7c (rinominato 7d con il presente decreto). Nel primo caso l'area del ricorrente, limitrofa al centro abitato di Modica, risulta propaggine della vicina area urbana, nel secondo l'area è interessata da un'attività turistico alberghiera.
Pertanto le zone in argomento vengono sottoposte alle prescrizioni di livello di tutela 1, rispettivamente riferite ai contesti 7a e 7d.1, così come perimetrate nella cartografia allegata al Piano, modificata e approvata con il presente decreto. Per analoghe ragioni si accoglie la richiesta avanzata con l'osservazione 17/MO, in quanto, come evidenziato dalla Soprintendenza di Ragusa con nota prot. 750/Sop del 22 marzo 2016, i terreni del ricorrente ricadono in zona B3 del vigente P.R.G. del comune di Modica.
o) con riferimento ad alcune richieste contenute nell'osservazione del comune di Scicli (11/SCI), ferme restando le determinazioni già espresse per il medesimo comune ai punti precedenti, si accolgono parzialmente le seguenti istanze, le cui modifiche sono riportate nella cartografia allegata al Piano, così come approvata con il presente decreto:
- per quanto riguarda il contesto costiero 9a di livello di tutela 1: si escludono dalle aree sottoposte a tutela paesaggistica le Zone omogenee A e B del P.R.G. delle frazioni di Plaja Grande e Donnalucata così come disposto dal 2° comma dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04; il contesto comprenderà tutta l'area urbanizzata della frazione di Plaja Grande limitatamente alle restanti porzioni territoriali già edificate;
- si ritiene congruo annettere la fascia occidentale di tutela del Vallone Piano Grande, rientrante nel provvedimento di tutela del fiume Irminio, al limitrofo contesto 9b (rinominato 9c con il presente decreto);
- le argomentazioni sostenute dal comune ricorrente per l'area costiera di cui al contesto 10i (rinominato 10n con il presente decreto), vengono ritenute valide limitatamente alle aree, che assumeranno livello di tutela 2 del contesto 10f (rinominato 10h con il presente decreto), esterne al Parco extraurbano di Costa di Carro, alla fascia di tutela del Torrente Corvo e alla fascia dei primi 150 m. dalla battigia, per i quali, invece, permane il livello di tutela 3.
Con le suddette determinazioni si risponde anche alle istanze contenute nelle osservazioni 01/SCI, 04/SCI, 05/SCI, 09/SCI e 12/SCI;
p) con riferimento ad alcune richieste contenute nell'osservazione del comune di Ispica (05/IS), ferme restando le determinazioni già espresse per il medesimo comune ai punti precedenti, si accolgono parzialmente le seguenti istanze, le cui modifiche sono riportate nella cartografia allegata al Piano, così come approvata con il presente decreto:
- per quanto riguarda l'area di interesse archeologico di Casina Bruno di cui al contesto 10a, essa assumerà il livello di tutela 1 essendo l'area in gran parte già urbanizzata;
- il livello di tutela 3 del contesto 12d definito con il Piano paesaggistico adottato nasce dalle esigenze di tutela legate all'istituendo Parco Archeologico di Cava d'Ispica.
Nella considerazione che con D.A. n. 1817 del 30 giugno 2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 14 agosto 2015, è stata individuata l'area del suddetto Parco, viene ritenuto, al fine di non creare disomogeneità di previsione tra i due strumenti di tutela, di far coincidere il livello di tutela 3 del Piano paesaggistico limitatamente alle aree di immodificabilità previste nel Piano di zonizzazione del Parco Archeologico. La restante parte del contesto l2d assumerà un più congruo livello di tutela 2 ad esclusione delle aree demaniali, con vincolo archeologico diretto e indiretto, e dell'area a protezione del corso d'acqua Cava d'Ispica che manterranno per le loro peculiarità paesaggistiche e archeologiche il livello di tutela 3. Inoltre le aree del contesto 12d che intercettano le zone di espansione (Zone C) già urbanizzate del vigente P.R.G. del comune di Ispica assumeranno un più congruo livello di tutela 1. Per analoghe considerazioni si accolgono, anche se parzialmente, le osservazioni 02/IS, 03/IS, 04/IS, 07/IS, 08/IS, 09/IS, 10/IS, 11/IS, 13/IS, 14/IS, 15/IS, 17/IS, 18/IS, 19/IS, 20/IS, 22/IS, 23/IS, 25/IS, 11/MO, 19/MO, 05/EE.VV.;
- con riguardo all'invaso artificiale del Consorzio di bonifica di Ispica, di cui al contesto l3d, la relativa fascia di rispetto non può assumere un'ampiezza diversa da 300 metri cosi come previsto dalla lettera b) dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04, mentre risulta non del tutto giustificato il livello di tutela 2 ivi posto dal piano. Le caratteristiche paesaggistiche rilevabili in quell'area rinviano ad un più congruo livello di tutela 1;
- si accoglie parzialmente la richiesta relativa all'area costiera dal "Canale Santa Maria a Punta Ciriga" di introdurre il regime di tutela del recupero sulle aree già urbanizzate, limitando tale regime alla fascia posta al di sopra della strada litoranea (SP 87) che ha perso le caratteristiche di naturalità proprie del contesto 13e (rinominato 13f con il presente decreto);
q) con riferimento ad alcune richieste contenute nell'osservazione del comune di Pozzallo (02/PO), ferme restando le determinazioni già espresse per il medesimo comune ai punti precedenti, si accolgono parzialmente le seguenti istanze, le cui modifiche sono riportate nella cartografia allegata al Piano, così come approvata con il presente decreto;
- ferma restando la fascia di inedificabilità ex legge regionale n. 71/78 posta nel primi 150 m dalla battigia, la fascia costiera comunale al di sopra della strada litoranea (S.P. 67) cambia il suo livello di tutela da 2 a 1, nella considerazione che questa porzione di territorio non presenta particolari elementi di discontinuità paesaggistica con le fattispecie connotanti il contesto 13c. La parte costiera del corso d'acqua manterrà invece il livello di tutela 2 del contesto 13d (rinominato 13e con il presente decreto);
r) con riferimento ad alcune richieste contenute nell'osservazione del comune di Ragusa (29/RG), ferme restando le determinazioni già espresse per il medesimo comune ai punti precedenti, si accolgono parzialmente le seguenti istanze, le cui modifiche sono riportate nella cartografia allegata al Piano, così come approvata con il presente decreto:
- per motivi di coerenza con i Piani particolareggiati di recupero adottati dall'amministrazione comunale, si accoglie parzialmente la richiesta, riconducendo tali territori al regime di recupero qualora ricadano in territorio tutelato ai sensi dell'art. 134, lett. a) e b), del Codice dei beni culturali, stralciando, invece, dalla tutela paesaggistica le rimanenti aree;
- si accoglie parzialmente la richiesta riferita alla frazione San Giacomo, ponendo a livello di tutela 1 le aree del nucleo abitativo così come definite dal P.R.G. e ricadenti nell'area tutelata ai sensi del D.A. n. 6594 del 26 luglio 2000.
Risultano, infine, ininfluenti le osservazioni riguardanti l'area destinata ad attività artigianale di c/da Fortugno e le aree destinate ad edilizia pubblica di c.da Cisternazzi in quanto la proposta di Piano aveva già avuto cura di escludere tali aree dai vincoli di tutela paesaggistica;
s) con riferimento alla richiesta contenuta nell'osservazione del comune di Comiso (04/CO) relativa alla riperimetrazione dell'area di interesse archeologico di c.da Merlino, si accoglie l'istanza in quanto, come riportato dalla Soprintendenza di Ragusa con nota prot. n. 750/Sop del 22 marzo 2016, durante la concertazione di cui al verbale del 9 giugno 2010 il comune aveva rilevato l'inesattezza relativa alla sua individuazione, le cui modifiche erano già state apportate dalla medesima Soprintendenza con nota prot. n. 698 dell'8 giugno 2010.
Visto il documento di "coerenza metodologica delle osservazioni e delle verifiche nell'ambito delle attività propedeutiche all'approvazione del Piano" redatto dal competente servizio del Dipartimento regionale dei beni culturali e favorevolmente esitato dalla speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, di cui ai relativi verbali allegati al presente atto sub. B, avente l'obiettivo di rendere coerente l'apparato normativo del Piano paesaggistico degli Ambiti 15-16-17 ricadenti nella provincia di Ragusa con le indicazioni e la metodologia di livello generale e regionale, e che si allega al presente atto sub D;
Ritenuto a tale riguardo che occorra:
- rendere coerente l'apparato normativo del Piano paesaggistico di Ragusa con i criteri metodologici generali di livello regionale ed in particolare con le modifiche e le integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani paesaggistici esitati favorevolmente dalla speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
- dare seguito a direttive e circolari di livello regionale impartite dal Dipartimento regionale dei beni culturali in una fase successiva all'adozione del Piano paesaggistico di Ragusa;
- dare seguito ai chiarimenti resi dal medesimo Dipartimento, dopo la fase di adozione dei Piani, su diverse problematiche al fine di eliminare dubbi o equivoci interpretativi;
- dettare esclusivamente un quadro conoscitivo e una normativa di riferimento per l'attività di tutela, eminentemente conservativa, dei valori paesaggistici presenti sul territorio ed eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio, sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Si ritiene, altresì, di non accogliere le modifiche proposte al medesimo apparato normativo dalle osservazioni 03/CG, 06/GI, 05/IS, 06/IS, 15/IS, 01/MO, 05/MO, 06/MO, 15/MO, 18/MO, 19/MO, 27/MO, 02/PO, 04/RG, 07/RG, 09/RG, 29/RG, 01/SC, 04/SCI, 06/SCI, 11/SCI, 01/EE.VV, 02/EE.VV, 03/EE.VV, 04/EE.VV, 06/EE.VV, 08/EE.VV, 09/EE.VV, 10/EE.VV, 14/EE.VV, 16/EE.VV, 18/EE.VV, 19/EE.VV, 22/EE.VV, 23/EE.VV, 24/EE.VV, 27/EE.VV le quali risultano in parte ininfluenti e in parte non congrue con i criteri metodologici a cui si ispira il Piano. In particolare le modifiche proposte dalle osservazioni 01/AC, 03/CG, 06/GI, 05/IS, 01/MO, 15/MO, 27/MO, 04/RG, 09/RG, 29/RG, 02/SC, 04/SC, 02/SCI, 04/SCI, 11/SCI, 01/VI, 03/EE.VV, 04/EE.VV, 06/EE.VV, 08/EE.VV, 09/EE.VV, 10/EE.VV, 14/EE.VV, 16/EE.VV, 18/EE.VV, 22/EE.VV, 24/EE.VV, 27/EE.VV per le questioni legate agli artt. 4, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42 delle Norme di attuazione del Piano, risultano coerenti o, di fatto, assorbite dalle modifiche introdotte dal documento di "coerenza metodologica delle osservazioni e delle verifiche nell'ambito delle attività propedeutiche all'approvazione del Piano";
Ritenuto per le sopra esposte ragioni, di dovere emendare gli articoli delle norme di attuazione facenti parte del Piano paesaggistico degli Ambiti 15,16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, precedentemente adottato e pubblicato, secondo i richiami contenuti nel documento di "coerenza metodologica delle osservazioni e delle verifiche nell'ambito delle attività propedeutiche all'approvazione del Piano" di cui all'allegato sub D del presente decreto;
Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, così come sono state modificate, le relative tavole grafiche e le norme di attuazione, facenti parte del Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa - precedentemente adottato e pubblicato - in conformità con le modifiche accolte e con la nuova articolazione dei contesti paesaggistici di ogni singolo paesaggio locale;
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16, 17 ricadenti nella provincia di Ragusa e di tutti i suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e secondo le procedure del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 135 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e all'art. 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio della provincia di Ragusa, in considerazione dei suoi specifici valori paesaggistico ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano paesaggistico, redatto ai sensi dell'art. 143 del già citato D.lvo n. 42/04 e s.m.i. e dell'Atto di indirizzo dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, adottato con D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, in conformità al parere reso nella seduta del 17 dicembre 2015 dalla speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40 e dell'accordo Stato- Regioni del 19 aprile 2001;
Ritenuto, inoltre, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico per il loro cospicuo carattere di bellezze naturali, le aree riportate nel Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa nelle tavole 25 ad esso allegate, definite dall'art. 134, lett.c, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 ed individuate ai sensi del primo comma, lett. d, dell'art. 143 del medesimo decreto, così come modificate a seguito reclami e osservazioni;
Rilevato che l'approvazione del Piano paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del Piano paesaggistico.
Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del Piano paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e della Provincia regionale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto, per le suesposte motivazioni, di approvare, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella dei vincoli paesaggistici di cui ai precedenti decreti assessoriali;
Decreta:
Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nonchè dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui al R.D. n. 1357/40 e al D.Lgs. n. 42/2004 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettere C e D, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.
A far data dall'entrata in vigore del Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., tutto l'intero territorio provinciale è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.
Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali nn. 6481/1966, 2067/1967, 1214/1981, 1432/1988, 1489/1990, 6353/1992, 5553/1993, 6423/1998, 8303/1999, 6594/2000, 7560/2002, 7957/2009, dagli articoli 134, lett.c, e 142 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano paesaggistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.
L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano paesaggistico e dai suoi allegati. I suddetti decreti assessoriali sono in tal senso integrati.
Le previsioni del Piano paesaggistico riguardanti l'intero territorio degli Ambiti 15, 16, 17 ricadenti nella provincia di Ragusa sono comunque cogenti, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40 e all'art. 132 del D.Lgs. n. 42/2004, agli elaborati grafici del Piano paesaggistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria.
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2016.
VERMIGLIO
ALLEGATO A
Verbale del 4 agosto 2010 della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio
Il giorno quattro agosto duemiladieci, alle ore 15.30, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si è riunita la Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 112 del 10.11.08 e D.A. 128 del 23.12.08. La convocazione e stata effettuata con nota prot. n. 55100 del 29.07.10 e con il seguente ordine del giorno:
1) adozione del Piano Paesaggistico ambiti 15-16-17 della provincia di Ragusa;
2) varie ed eventuali
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:
Dott.ssa Rita Maccarrone - delegala dall'On.le Assessors regionale BB.CC.
Arch, Gesualdo Campo - Dirigeme Generale Dipartimento Regionale BB.CC.
Ing. Mauro Verace - delegato dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale Urbanistica
Prof. Maurizio Carta
Dott. Giuseppe Grado
Ing. Vincenzo La Scala
Prof. Angelo Milone
Prof. Antonio Purpura
Arch. Giuseppe Scaturro
Sig. Gianfranco Zanna
Risultano assenti:
Avv. Giuseppe Dell'Aira dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Avv. Roberto Colletti
Prof. Girolamo Cusimano
Ing. Maurizio Erbicella
Prof.Ing. Cesare Fulci
Arch. Giuseppe Messina
Avv. Carlo Modica de Mohac
sono altresì presenti altresi i seguenti componenti dell'O,R.P.:
Arch Vera Greco - Soprintendente BB.CC. di Ragusa
Dott.ssa Rosa Corallo - Dirigenle Responsabile dell'U.O. 7 della Soprimendenza BB.CC. di Ragusa
Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile dell'Unita Operativa VII Piano Paesaggistico Regionale
Svolge funzioni di segretario l'arch. Giuseppe Bonomo, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali. Assume la presidenza la dott.ssa Rita Maccarrone - delegata dall'On.le Assessore regionale BB,CC.
Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 16,00 dà inizio alla seduta.
Nell'aprire la discussione sul tema posto al primo punto all'ordine del giorno, il presidente dà la parola al Dott. Grado, che, in rappresentanza del Gruppo lstruttorio preposto all'esame del Piano Paesaggistico di Ragusa, espone gli esiti del lavoro effettuato e che, meglio descritti nel verbale del 28.07.10 che si allega al presente verbale facendone parte integrante, sinteticamente si possono cosi riassumere:
- in data 17.05.10, visti i documenti facenti parte del Piano ed ascoltati i chiarimenti richiesti alla Soprintendenza di Ragusa, il Gruppo aveva ritenuto il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa nella sua ultima stesura e con le integrazioni richieste, conforme alle prescrizioni dell'art. 143 del D.lgs. 42/04 e s.m.i, e agli indirizzi e direttive di livello regionale nonchè idoneo ad essere sottoposto alle fasi di concertazione istituzionale previste dall'art. 144 del medesimo D.Lgs. 42/04;
- in data 28.07.10, a seguito dell'avvenuta concertazione, visti gli esiti, in particolare contenuti nella relazione conclusiva redatta dalla Soprintendenza, e i chiarimenti resi nel merito dalla medesima Soprintendenza, il Gruppo aveva ritenuto di concordare con le determinazioni assunte in merito alle osservazioni presentate, in quanto in linea con i principi generali della salvaguardia paesaggistica e con i processi normativi e strategici propri del Piano paesaggistico.
Pertanto, a conclusions della relazione, il dott. Grado sottopone al voto della presente Commissione l'esito favorevole ai fini dell'adozione del Piano Paesaggistico in argomento con le modifiche effettuate in sede di concertazione istituzionale da parte della Soprintendenza di Ragusa.
La Commissione:
- sentita la suddetta relazione;
- sentita la Soprintendenza a maggiore chiarimento di alcuni punti facenti parte del Piano e della relativa concertazione;
- visti i documenti e gli elaborati del Piano, nonché i documenti e i verbali degli incontri di concertazione; esprime, all'unanimitàa, parere favorevole all'adozione del Piano Paesaggistico ambiti 15-16-I della provincia di Ragusa, così some esitato favorevolmente dal competente Gruppo istruttorio e con le modifiche effettuate in sede di concertazione dalla Soprintendenza di Ragusa.
(omissis)
Alle ore 17,30 la seduta è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il presidente Maccarrone, il segretario Bonomo.