
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 9 marzo 2018
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 23 marzo 2018, n. 13
Stagione balneare 2018.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva n. 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la circolare interassessoriale sanità - territorio ed ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007, concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico";
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva n. 2006/7/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva n. 76/160/CEE;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante norme per il riordino del SSR;
Vista la direttiva n. 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, in conformità alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
Visto il D.P. Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della salute;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva n. 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione";
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di "Attuazione della direttiva n. 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive nn. 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva n. 2000/60/CE e recepimento della direttiva n. 2009/90/CE che stabilisce, in conformità alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";
Visto il D.P. Reg. n. 282/Serv.4 – S.G. del 18 luglio 2011, di approvazione del "Piano della salute" 2012-2013;
Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
Vista la nota del Servizio 4 DASOE, prot. n. 86954 del 15 novembre 2017, con la quale sono stati richiesti, ai sensi del D.lgs. n. 116/2008, ai direttori dei laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali, delle otto Province rivierasche della Regione, i dati relativi alla classificazione delle acque di balneazione;
Viste le note di riscontro trasmesse dai direttori dei laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali e gli esiti delle riunioni del 12 ottobre 2017 e del 24 gennaio 2018, rispettivamente convocate con le note prot. n. 76235 del 4 ottobre 2017 e n. 96828 del 28 dicembre 2018, tenutesi nei locali del DASOE per procedere alla definizione della bozza del decreto di regolamentazione della stagione balneare 2018;
Visto il D.P.Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per "Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico" dell'Assessore regionale per la salute alla dr.ssa Maria Letizia Di Liberti;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008, rientrano tra le competenze della Regione:
a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione;
e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
g) l'adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008;
Considerato che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2008, deve essere portato a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate prima che abbia inizio la stagione balneare per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 116 del 2008;
Considerato che la gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione resta in capo al competente Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive ministeriali;
Rilevata la necessità di provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;
Rilevata la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 6 e dall'allegato D del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008 relativamente alla stagione balneare 2018;
Ritenuto di dovere individuare le zone di mare e di costa precluse alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni;
Ritenuto di ampliare la stagione balneare dall'1 aprile al 31 ottobre 2018, in analogia a quanto positivamente sperimentato negli anni precedenti, a seguito di specifica richiesta da parte degli operatori turistici, rispetto a quanto previsto alla lettera e), comma 1, dell'art. 2 del D.lgs. n. 116/2008;
Decreta:
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la stagione balneare 2018 ha inizio l'1 aprile e ha termine il 31 ottobre.
Il periodo di campionamento delle acque di mare, anche per l'anno 2018, ha inizio nel mese di aprile e ha termine nel mese di ottobre. Il prelievo di pre-campionamento dovrà essere effettuato nei dieci giorni prima dell'inizio della stagione balneare (a partire dal 20 marzo 2018).
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008, per la stagione balneare 2018 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati da 1 a 8/da A ad E, parte integrante del presente decreto, relativi a ciascun ambito provinciale.
Non sono, inoltre, adibiti alla balneazione eventuali tratti di mare e di costa interessati da ordinanze emesse da Autorità marittime, Autorità portuali, Autorità regionali ed Enti locali.
I tratti di mare balneabili, soggetti a monitoraggio periodico vengono riportati negli allegati da 1 a 8/F e rappresentano parte integrante del presente decreto.
Mentre, gli allegati n. 9 e n. 10, anch'essi parte integrante del presente decreto, riguardano, rispettivamente, i tratti di mare e di costa "vincolati a parco od oasi naturale" e i "punti di campionamento in revisione", ricadenti nelle otto Province rivierasche.
I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni possono essere soppressi o rideterminati, per la successiva stagione balneare, solo a seguito di comunicazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, dell'avvenuta messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento dell'area interessata con l'effettuazione dei campioni di acqua di mare, così come previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 e in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008 per la stagione balneare 2018 sono individuati e classificati come "balneabili" i tratti di mare e di costa relativi ad ogni Provincia riportati nell'allegato ed individuati e classificati nel sito "www.portaleacque.it" del Ministero della salute.
1) I direttori dei Dipartimenti di prevenzione e i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali (AA.SS.PP.) della Sicilia, fatta eccezione per l'Azienda sanitaria provinciale di Enna, hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività ai sindaci dei comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati. La comunicazione dovrà specificare il motivo della non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini dell'emissione, da parte degli stessi sindaci - ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e in attuazione degli articoli 5 e 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008 - delle ordinanze di divieto di balneazione. La comunicazione deve essere inviata, altresì, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente provinciale competente per territorio.
2) Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla balneazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2008, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, dovranno comunicare ai sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto. In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del relativo punto di campionamento.
Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, i sindaci dei comuni interessati dovranno redigere un'apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, dia indicazione sulle opere di risanamento adottate per la rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato della salute - Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, al Laboratorio di sanità pubblica della competente Azienda sanitaria provinciale ed alla struttura provinciale competente per territorio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dell'articolo 6, comma 4, del decreto interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm X 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in 2 lingue.
Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi si dovrà altresì provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento stesse, dandone immediata comunicazione ai Ministeri della salute e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, agli Assessorati della salute e territorio e ambiente, al Dipartimento di prevenzione e al laboratorio di sanità pubblica dell'Azienda sanitaria provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
I sindaci dei comuni rivieraschi interessati dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.
Le ordinanze di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, da adottarsi entro e non oltre il 31 marzo 2017, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse ai Ministeri della salute e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, agli Assessorati della salute e territorio e ambiente, al Dipartimento di prevenzione e al laboratorio di sanità pubblica dell'Azienda sanitaria provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Prima che abbia inizio la stagione balneare 2018, i direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, hanno l'obbligo di accertare e vigilare sull'emanazione ed esecuzione delle ordinanze secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria (U.P.G.).
La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli, entro e non oltre il 30 aprile 2018, dovrà essere denunciata all'Autorità giudiziaria competente, ex art. 328 codice penale, "Rifiuto ed omissione d'atti d'ufficio" e segnalata al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute.
Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 6 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 4 e 6 del D.lgs. n. 116/08, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. delle otto Province rivierasche della Regione, ai fini dell'effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell'allegato A del decreto interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. interessati il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel portale ministeriale "Acque di balneazione" e trasmesso all'Assessorato regionale della salute e segnatamente al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, nonché un programma per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosi in via ordinaria dei tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con la qualifica di U.P.G., la cui individuazione dovrà essere concordata con i direttori generali e sanitari delle AA.SS.PP. territorialmente competenti.
Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A del decreto interministeriale 30 marzo 2010 dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 2 del sopra citato decreto, provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato all'interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.
I direttori dei laboratori di sanità pubblica dovranno inserire nel portale ministeriale "Acque di balneazione", con cadenza mensile, i risultati analitici delle acque campionate; tali risultati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate dovranno essere trasmessi con la stessa periodicità all'Assessorato della salute e segnatamente al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.
Il campionamento, di cui all'articolo precedente, dovrà essere effettuato entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio. In caso di situazioni anomale il programma di monitoraggio potrà essere sospeso per essere ripreso non appena possibile al termine della situazione anomala. La ripresa dell'attività comporterà il prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.
La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicata, indicandone le motivazioni, all'Assessorato regionale della salute e segnatamente al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.
Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116 del 2008, nei casi di inquinamento di breve durata, senza una causa apparente, allo scopo di confermare la fine dell'evento dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo che non deve far parte della serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione, scaturiti dai campionamenti già previsti dal calendario di monitoraggio.
Per quanto riguarda le problematiche relative al fenomeno delle fioriture algali nei tratti marino-costieri si rimanda a quanto riportato all'articolo 3, all'allegato B e all'allegato C del decreto interministeriale 30 marzo 2010, oltre che a quanto previsto dalla circolare interassessoriale n. 1216 del 6 luglio 2007. Per le stesse problematiche trovano altresì applicazione le direttive emanate dal "Tavolo tecnico regionale sulle acque" istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con D.D.G. n. 1475 dell'11 novembre 2003 e successivamente modificato con D.D.G. n. 296 del 17 marzo 2006.
Per le problematiche anzidette si rimanda altresì ai protocolli operativi elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale consultabili nel sito web http://www.isprambiente.gov.it/it.
Ferma restando la disciplina di divieto di balneazione prevista dal presente decreto, non rientra fra le previsioni dello stesso provvedimento la disciplina delle attività turistico- commerciali legate alla fruizione della costa, attività subordinate a specifiche concessioni demaniali.
Per quanto non specificatamente previsto dal presente decreto si rimanda al decreto legislativo n. 116 del 2008 e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto interministeriale del 30 marzo 2010.
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, e verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione nella parte prima.
Palermo, 9 marzo 2018.
DI LIBERTI