
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 19 marzo 2020
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 3 aprile 2020, n. 19
Stagione balneare 2020.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO la Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità Sanitarie Locali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la circolare inter-assessoriale Sanità - Territorio ed Ambiente n. 1216 del 06 luglio 2007 concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico";
VISTO il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
VISTA la legge regionale n. 5 del 14/04/2009 recante norme per il riordino del SSR;
VISTA la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
VISTO il D.P. Reg. n. 131 del 29/04/2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della Salute;
VISTO il decreto interministeriale del 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione";
VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, in conformità alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
VISTO il D.P. Reg. n. 282/Serv.4 - S.G. del 18/07/2011, di approvazione del "Piano della Salute" 2012-2013;
VISTO il D.P. Reg. del 14/6/2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la nota del Servizio 4 DASOE, prot. n. 538 del 09/01/2020, con la quale sono stati richiesti, ai sensi del D.lgs. 116/2008, ai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle otto Province rivierasche della Regione, i dati relativi alla classificazione delle acque di balneazione;
VISTE le note di riscontro trasmesse dai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali e gli esiti della riunione del 05/12/2019, convocata con nota prot. n. 73301 del 08/11/2019 tenutasi nei locali del DASOE per procedere alla definizione della bozza del Decreto di Regolamentazione della stagione balneare 2020;
VISTO il D.P.Reg. n. 712 del 16.2.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per "attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico" dell'Assessore regionale della Salute alla Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti;
CONDIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010, in in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008, rientrano tra le le competenze della Regione:
a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione;
e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
g) l'adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008;
CONDIDERATO che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2008, deve essere portato a conoscenza delle Amministrazioni comunali interessate prima che abbia inizio la stagione balneare per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 116 del 2008;
CONDIDERATO che la gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione resta in capo al competente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive Ministeriali;
RILEVATA la necessità di provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;
RILEVATA la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 6 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018) e dall'allegato D del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008 relativamente alla stagione balneare 2020;
RITENUTO di dovere individuare le zone di mare e di costa precluse alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni;
RITENUTO in accordo a quanto previsto alla lettera e) comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 116/2008 l'inizio della stagione balneare 2020 viene fissato per il 1 maggio 2020 ed in ragione delle esigenze degli operatori turistici e delle favorevoli condizioni climatiche avrà termine il 31 ottobre 2020.
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la stagione balneare 2020 ha inizio il 1° maggio e ha termine il 31 ottobre.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Il periodo di campionamento delle acque di mare, anche per l'anno 2020, ha inizio nel mese di maggio e ha termine nel mese di ottobre. Il prelievo di pre-campionamento dovrà essere effettuato nei dieci giorni prima dell'inizio della stagione balneare (a partire dal 20 aprile 2020).
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, per la stagione balneare 2020 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati da 1 a 8 dalla lettera A alla lettera E, parte integrante del presente Decreto, relativi a ciascun ambito provinciale.
Non sono, inoltre, adibiti alla balneazione eventuali tratti di mare e di costa interessati da ordinanze emesse da Autorità marittime, Autorità portuali, Autorità regionali ed Enti locali.
I tratti di mare balneabili, soggetti a monitoraggio periodico vengono riportati negli allegati da 1 a 8 lettera F e rappresentano parte integrante del presente Decreto.
Mentre, gli allegati n. 9 e n. 10, anch'essi parte integrante del presente Decreto, riguardano, rispettivamente, i tratti di mare e di costa "vincolati a parco od oasi naturale" e i "punti di campionamento in revisione", ricadenti nelle otto Province rivierasche.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento ai sensi degli articoli 7 ed 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere soppressi o rideterminati, per la successiva stagione balneare, solo a seguito di comunicazione, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, dell'avvenuta messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento dell'area interessata con l'effettuazione dei campioni di acqua di mare, così come previsto dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008 per la stagione balneare 2020 sono individuati e classificati come "balneabili" i tratti di mare e di costa relativi ad ogni Provincia riportati nell'allegato ed individuati e classificati sul sito "www.portaleacque.it" del Ministero della Salute.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
1) I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) della Sicilia, fatta eccezione per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività ai Sindaci dei Comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati. La comunicazione dovrà specificare il motivo della non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini dell'emissione, da parte degli stessi Sindaci, delle ordinanze di divieto di balneazione - ai sensi dell'articolo 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018 e in attuazione degli articoli 5 e 15 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008. La comunicazione deve essere inviata, altresì, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente provinciale competente per territorio.
2) Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla balneazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, dovranno comunicare ai Sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto. In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del relativo punto di campionamento.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, i Sindaci dei Comuni interessati dovranno redigere un'apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, diano indicazione sulle opere di risanamento adottate per la rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, all'Assessorato Territorio e Ambiente, al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente Azienda Sanitaria Provinciale ed alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dell'articolo 6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018) in attuazione dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm X 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in 2 lingue.
Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi si dovrà altresì provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento stesse, dandone immediata comunicazione ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati della Salute e Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. I Sindaci dei Comuni rivieraschi interessati dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione con apposita ordinanza da pubblicare sul sito web del Comune e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, per la divulgazione dell'informazione.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Le ordinanze di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, da adottarsi entro e non oltre il 30 Aprile2020, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse per via telematica, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018, ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati della Salute e Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Prima che abbia inizio la stagione balneare 2020, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, hanno l'obbligo di accertare e vigilare sulla emanazione ed esecuzione delle ordinanze secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).
La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli, entro e non oltre il 30 aprile 2020, dovrà essere denunciata all'Autorità Giudiziaria competente, ex art. 328 codice penale, "Rifiuto ed omissione d'atti d'ufficio" e segnalata al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 6 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 4 e 6 del D.lgs. 116/08, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, ai fini dell'effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale ministeriale "Acque di balneazione" e trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, nonché un programma per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosi in via ordinaria dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, con la qualifica di U.P.G., la cui individuazione dovrà essere concordata con i Direttori Generali e Sanitari delle AA.SS.PP. territorialmente competenti.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 2 del sopra citato Decreto, provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato all'interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.
I Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica dovranno inserire nel Portale Ministeriale "Acque di balneazione", con cadenza mensile, i risultati analitici delle acque campionate; tali risultati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate dovranno essere trasmessi con la stessa periodicità ai Comuni per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, all'Assessorato della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Il campionamento, di cui all'articolo precedente, dovrà essere effettuato entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio. In caso di situazioni anomale il programma di monitoraggio potrà essere sospeso per essere ripreso non appena possibile al termine della situazione anomala. La ripresa dell'attività comporterà il prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.
La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicata, indicandone le motivazioni, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.
Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116 del 2008, nei casi di inquinamento di breve durata, senza una causa apparente, allo scopo di confermare la fine dell'evento dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo che non deve far parte della serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione, scaturiti dai campionamenti già previsti dal calendario di monitoraggio.
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Per quanto riguarda le problematiche relative al fenomeno delle fioriture algali nei tratti marino-costieri si rimanda a quanto riportato all'articolo 3, all'allegato B e all'allegato C del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018), oltre che a quanto previsto dalla Circolare Inter-assessoriale n. 1216 del 6 luglio 2007. Per le stesse problematiche trovano altresì applicazione le direttive emanate dal "Tavolo Tecnico Regionale sulle Acque" istituito presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con D.D.G. n. 1475 dell'11 novembre 2003 e successivamente modificato con D.D.G. n. 296 del 17 marzo 2006.
Per le problematiche anzidette si rimanda altresì ai protocolli operativi elaborati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale consultabili sul sito web http://www.isprambiente.gov.it/it.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Ferma restando la disciplina di divieto di balneazione prevista dal presente decreto, non rientra fra le previsioni dello stesso provvedimento la disciplina delle attività turistico-commerciali legate alla fruizione della costa, attività subordinate a specifiche concessioni demaniali.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Per quanto non specificatamente previsto dal presente decreto si rimanda al Decreto Legislativo n. 116 del 2008, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e alle relative modifiche apportate dal Decreto Ministeriale della Salute del 19 aprile 2018.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
Il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, e verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella parte prima.
Palermo, 19 marzo 2020.
DI LIBERTI
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1 del D.A. Salute 17 aprile 2020.
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