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L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 18 aprile 2020, n. 17

G.U.R.S. 20 aprile 2020, n. 23

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Testo con annotazioni alla data 22 maggio 2020

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto l'articolo 3, comma 6 bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficia le n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, dispone il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni at tuative de, decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Visto il decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, secondo cui "per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID 19, ... possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2", nonchè il successivo articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni "in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso" di introdurre misure ulteriormente restrittive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 aprile 2020 che, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 19/2020 per la attuazione delle misure di contenimento, dispone: " 1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo e dall'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata al 13 aprile 2020. 2. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;»

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell'1.4.2020, n. 14 del 3.4.2020, n. 15 dell'8.4.2020 e n. 16 dell'11 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, nonchè le note interpretative delle Ordinanze;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 3 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 13 aprile 2020 il precedente decreto del 18 marzo 2020;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 e, in particolare, l'articolo 8 secondo cui "dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale

Visto l'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 che indica tra le attività produttive industriali e commerciali escluse dal divieto di esercizio quella di "cura e manutenzione del paesaggio" (codice Ateco 81.30);

Considerato che l'articolo 2, comma 12, del citato DPCM del 10 aprile 2020 dispone che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manuntenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;

Visto il decreto n. 153 del 12 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute;

Ritenuto che il citato decreto legge 19/2020 non abbia né abrogato nè, tanto meno, inibito l'operatività del potere di ordinanza contingibile e urgente ai fini della adozione di misure più restrittive di quelle statali per la tutela nel territorio regionale della salute pubblica;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevato che un recentissimo studio ("Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS CoV2)CoV2)" di Ruiyun Li1*, Sen Pei2*†, Bin Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey Shaman2†, pubblicato sulla Rivista scientifica http://science.sciencemag.org/ in data 16 marzo 2020) dimostra che la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid 19 (in una misura percentuale tra il 50% e il 75%) è completamente asintomatica e che la misura dell'isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di proteggere anche dalla evoluzione "grave" della malattia nei soggetti contagiati, come è dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati, è pari a soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame;

Vista la ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate p er la tutela della salute pubblica";

Considerato il parere 735/2020 reso dal Consiglio di Stato;

Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti "gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica" sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della "ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica", nonché della "insularità del territorio regionale e, quindi, della "praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia";

Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in tutto il territorio regionale registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò consentendo di uniformare, prudentemente e proporzionalmente, le misure urgenti di contenimento già adottate nell'Isola con le attuali dispozioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020;

Tenuto conto tuttavia che la diffusione del contagio non è cessata e permane la necessità di introdurre specifiche limitazioni connesse alla chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni festivi, ad eccezione delle farmacie e delle edicole;

Sentiti i Sindaci dei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati, i cui territori sono stati interessati da specifiche misure emergenziali in ragione della maggiore diffusione del contagio;

Considerato necessario, inoltre, mantenere misure specifiche in materia sanitaria per controllare gli accessi nel territorio siciliano;

Tenuto conto della vocazione turistica della Regione Siciliana e della necessità di avviare una pur graduale e prudente ripresa delle attività commerciali nel rispetto dell'attuale quadro normativo e delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale per prevenire il diffondersi del contagio;

Considerato che le attività produttive, commerciali e industriali, la cui apertura è stata disposta dal DPCM del 10 aprile 2020, consentono principalmente lo svolgimento del lavoro in spazi all'aperto ovvero in presenza di poche unità lavorative, senza assembramenti;

Ordina:

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 1

Recepimento delle disposizioni

L'Ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell'11 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 18 aprile 2020.

Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020.

Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 153 del 12 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

TITOLO II

MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL DPCM 10 APRILE 2020

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 2

Disposizioni in materia di trasporto pubblico

Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all'articolo 4 e relativi allegati dell'Ordinanza n. 5 del 13 marzo 2020.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 3

Norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi

E' consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.

E', altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.

Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 4

Disposizioni in favore delle persone con disabilità

E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 5

Disposizioni in materia di animali di affezione

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

TITOLO III

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER I COMUNI DI AGIRA, SALEMI, TROINA E VILLAFRATI

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 6

Nuove disposizioni autorizzative in "zona rossa"

Nei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente.

In deroga al superiore comma, è consentito il transito in ingresso e/o in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza, nonché per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali.

E' consentito, inoltre, il transito in entrata ed in uscita nei Comuni di cui al presente articolo per garantire le attività necessarie alla cura e all'allevamento degli animali, nonché per le attività, imprenditoriali e non, in quanto connesse al ciclo biologico delle piante, anche per il sostentamento familiare. Le modalità attuative del presente comma sono quelle di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza.

E' consentito alle persone affette da grave patologia allontanarsi, con un accompagnatore, dal proprio Comune ed a farvi rientro per sottoporsi a trattamenti "salva vita".

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

TITOLO IV

MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 7

Norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio

E' disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. E' fatta eccezione per le farmacie e per le edicole.

E', tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 8

Norme in materia di stabilimenti balneari

E' consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza.

L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

TITOLO V

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 9

Disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione

Ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:

a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione.

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n. 630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall'ISS.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 10

Disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid 19 hanno l'obbligo di:

a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;

b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;

c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge 5/2009.

Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 11

Regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall'isolamento domiciliare

Sono esonerati dall'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

b) appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, il personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentati e di governo;

c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;

d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto;

e) il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell'Assessore per la Salute, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza coronavirus. (1)

Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid 19, i soggetti di cui al comma 1 sospendono l'attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

(1)

Per l'adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria per il personale di cui alla lettera annotata, si rimanda al D.A. Salute 24 aprile 2020, n. 351 allegato al Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 22 maggio 2020, n. 30.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 12

Disposizioni inerenti l'attraversamento dello Stretto di Messina

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola.

I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive all'invio della dichiarazione, il modello verrà restituito alla mail di provenienza con il "visto" di autorizzazione. Esso dovrà essere esibito all'atto dell'imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione verrà inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente.

Le dichiarazioni di cui al comma che precede dovranno pervenire al Dipartimento di Protezione Civile a partire dal giorno 20 aprile 2020. I relativi controlli saranno previsti dalla prima corsa del giorno 22 aprile 2020.

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l'ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune.

Il personale medico impegnato nello svolgimento dei suddetti controlli, i cui costi sono a valere sulla contabilità emergenziale, è posto nella disponibilità dei turni di sorveglianza organizzati dalla ASP. Gli effetti delle assunzioni del personale sanitario hanno efficacia fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale.

Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell'ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l'isolamento obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9, co. 1 lett. b).

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 13

Coordinamento per le attività emergenziali

Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid 19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26.02.2020.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 14

Disposizioni sulla efficacia delle misure

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza, con validità dal 19 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020 compreso, è pubblicata nell a Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 18 aprile 2020.

MUSUMECI

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".