
L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 1 maggio 2020, n. 19
G.U.R.S. 4 maggio 2020, n. 26
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020;
Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, secondo cui "per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,... possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2", nonchè il successivo articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni "in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso" di introdurre misure ulteriormente restrittive;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell'1.4.2020, n. 14 del 3.4.2020, n. 15 dell'8.4.2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020 e n. 18 del 30 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonchè le note interpretative delle Ordinanze;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l'efficacia delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 22 aprile 2020;
Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e, in particolare, l'articolo 10 secondo cui "si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale";
Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha ampliato talune misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, comprese le misure afferenti gli spostamenti infraregionali; gli spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; l'accesso a luoghi pubblici con il potere del sindaco di disporne la chiusura nella ipotesi in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1, lett. d); l'esercizio di attività sportiva purchè nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 1, lett. e); l'espletamento delle cerimonie funebri con la partecipazione massima di quindici persone e da svolgersi preferibilmente all'aperto; l'ampliamento delle attività produttive industriali e commerciali;
Ritenuto che il citato decreto-legge 19/2020 non abbia né abrogato nè, tanto meno, inibito l'operatività del potere di ordinanza contingibile e urgente ai fini della adozione di misure adeguate e proporzionali alla situazione epidemiologica ed economica del territorio della Regione, tenuto conto del superiore interesse alla salute pubblica e all'esercizio delle libertà costituzionali;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il parere 735/2020 reso dal Consiglio di Stato;
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti "gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica" sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della "ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica", nonché della "insularità del territorio regionale" e, quindi, della "praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia";
Considerato che permane la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole, di ogni ordine e grado;
Considerato che le misure limitative degli spostamenti adottate per contenere la diffusione del contagio, a livello nazionale e regionale, hanno inciso significativamente sulle attività sociali e motorie dei minori;
Considerato che in attuazione della disposizione adottata dal Governo nazionale con cui sono consentiti gli spostamenti verso il proprio domicilio, abitazione o residenza, deve potersi considerare parimenti autorizzato lo spostamento individuale o del nucleo familiare verso la propria abitazione anche secondaria, purché ciò avvenga durante i giorni feriali e solo per trasferimento "stagionale";
Considerato che è necessario garantire la salubrità degli ambienti in cui sono ospitati gli animali di affezione e, in particolare, è necessario consentire le attività di tolettatura e dei connessi servizi per evitare l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario (dermatiti, presenza di parassiti, ecc.) e tenuto conto della circostanza secondo la quale non è stato accertato il trasferimento del contagio da Covid-19 tra animale e uomo;
Ritenuti gli allegati 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale;
Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in Sicilia registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò richiedendo il mantenimento di alcune misure di carattere sanitario volte ad impedire che il rientro incontrollato verso la Sicilia possa aumentare il diffondersi dell'epidemia;
Sentiti i Sindaci dei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati, i cui territori sono stati interessati da specifiche misure emergenziali in ragione della maggiore diffusione del contagio;
Considerato che le attività produttive, commerciali e industriali, la cui apertura è stata disposta già dal DPCM del 10 aprile 2020 ed i cui settori sono stati ampliati con il successivo DPCM del 26 aprile, consentono principalmente lo svolgimento del lavoro in spazi all'aperto ovvero in presenza di poche unità lavorative, senza assembramenti;
Ordina
L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".
Abrogazione delle "zone rosse"
Le misure maggiormente limitative degli spostamenti e delle attività produttive industriali e commerciali, disposte con le precedenti Ordinanze per i Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati, devono intendersi integralmente abrogate.
Nei detti territori comunali, quindi, si applicano tutte le disposizioni di cui alla Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020.
L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".
Disposizioni sulla efficacia delle misure
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 1 maggio 2020.
MUSUMECI