
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 3, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 1° aprile 2021, n. 59033.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 novembre 2020, n. 212342
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella G.U.R.I. 10 novembre 2020, n. 280
Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 3, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 1° aprile 2021, n. 59033.
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON MINISTERO DELL'INTERNO
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO, in particolare, l'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali";
VISTO il comma 1 del richiamato articolo 106, il quale prevede che "Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265";
VISTO, inoltre, il comma 2 del citato articolo 106 il quale prevede che "Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO il comunicato del 29 maggio 2020 con il quale il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha dato notizia di aver disposto, in applicazione di quanto previsto dal menzionato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, entro il prescritto termine di 10 giorni dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, il pagamento a favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane di una quota pari al 30% della componente, spettante a ciascun comparto, del fondo istituito presso lo stesso Ministero per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e che gli importi erogati in acconto, pari a complessivi 900 milioni di euro per i comuni e a complessivi 150 milioni di euro per province e città metropolitane, sono stati determinati in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020 ed i relativi allegati A e B - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 182 del 21 luglio 2020 - con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito ai sensi del richiamato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i comparti comuni, province e città metropolitane;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO il comma 3 del richiamato articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che il Ragioniere generale dello Stato, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso comuni, province e città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio e per la quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 39 concernente "Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali";
VISTO il comma 1 del medesimo articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede che "Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114";
VISTO il comma 1-bis del precitato articolo 39, il quale prevede che "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019";
VISTO, inoltre, il comma 2, primo e secondo periodo, del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 39 e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 39, gli obblighi di certificazione, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome;
VISTO il comma 3 dell'articolo 39 del predetto decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone che "Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228";
VISTO il comma 4 del medesimo articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede che "Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2";
VISTO l'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di "Firma digitale";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO l'articolo 177 del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico" che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'imposta municipale propria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al citato articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO l'articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone l'incremento di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
VISTO l'articolo 180 del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia" con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al citato articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO l'articolo 40 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede l'incremento di 300 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del Fondo di cui al richiamato articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO l'articolo 181 del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", i cui commi 1-quater e 5, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente:
- un Fondo con una dotazione di 46,88 milioni di euro per l'anno 2020, come modificato dall'articolo 109, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dei canoni per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche in conseguenza delle agevolazioni e dei rimborsi, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui ai commi 1-bis e 1- ter del medesimo articolo 181;
- un Fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dei canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in conseguenza delle agevolazioni, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1 dello stesso articolo 181;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al citato articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO l'articolo 109, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede l'incremento del Fondo di cui al richiamato articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'importo di 42,5 milioni di euro ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dei canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (TOSAP e COSAP);
VISTO l'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di città metropolitane, province e comuni;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020 e relativi allegati 1, 2 e 3, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 114 del decreto-legge n. 18 del 2020;
VISTO l'articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale prevede l'istituzione, per l'anno 2020, di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire alle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020 e relativi allegati 1 e 2, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e relativi allegati 1 e 2, la quale prevede, all'articolo 1, che il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19;
VISTO l'articolo 105 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa" che destina una quota del Fondo per le politiche della famiglia al finanziamento dei centri estivi e per contrastare la povertà educativa. Per tali finalità, il predetto Fondo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020;
VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020 e relativi allegati 1 e 2, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 105 del decreto legge n. 34 del 2020;
VISTO l'articolo 112, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un "Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza" con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020 e relativo allegato 1, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 112, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO l'articolo 112, comma 1-bis, del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale riconosce, in favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020;
VISTO l'articolo 112-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un "Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19" con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria;
VISTO l'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, che, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 agosto 2020 con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al citato articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO l'articolo 44, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, che, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, incrementa la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del summenzionato decreto-legge n. 34 del 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2020;
VISTO l'articolo 233, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19;
VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione del 15 settembre 2020 avente ad oggetto "Decreto Ministeriale dell'8 settembre 2020, n. 119 e decreto direttoriale del 15.9.2020 n. 1136, sul contributo ai i servizi educativi e alle scuole dell'infanzia paritarie a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19" e relativi allegati, emanato in attuazione del medesimo articolo 233 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO l'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, tra l'altro, incrementa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
VISTO l'articolo 42-bis, commi 8 e 9, del menzionato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale, per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, autorizza per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta;
RITENUTO opportuno, al fine di semplificare agli enti la compilazione del modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, fornire, in versione precompilata, i dati relativi ai rendiconti riferiti agli anni 2019 e 2020 inviati alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196, i dati relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale all'IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), forniti dal Dipartimento delle Finanze, nonché i dati relativi a specifici ristori di entrata e di spesa;
CONSIDERATA altresì l'esigenza di tener conto, ai fini della corretta e completa compilazione della certificazione di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, dei provvedimenti attuativi a ristoro delle minori entrante e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;
VISTO il verbale della riunione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, tenutasi in data 23 ottobre 2020, durante la quale detto tavolo tecnico ha ritenuto opportuno, in assenza di politiche nazionali specifiche, riconoscere, in ogni caso, una quota di politiche autonome degli enti locali, con particolare riferimento a: "Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)", "Tassa sulle concessioni comunali", "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani", "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni", "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" e "Fitti, noleggi e locazioni";
VISTI i criteri per riconoscere, in assenza di politiche nazionali specifiche, una quota di politiche autonome degli enti locali, definiti nella riunione del 23 ottobre 2020 dal tavolo tecnico di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;
RITENUTO opportuno, al fine di specificare, per ciascun ente locale, la quota di politiche autonome riconosciute, evidenziare, nel prospetto "CERTIF-COVID-19", la quota per ciascuna voce di entrata riconosciuta sulla base dei criteri definiti dal tavolo tecnico nella riunione del 23 ottobre 2020;
RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine di definire il modello e le modalità attuative della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
TENUTO CONTO che le modalità e il modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono definiti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 ottobre 2020;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 3, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 1° aprile 2021, n. 59033.
Certificazione
1. Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19" e le modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza con le modalità e i prospetti "COVID-19" e "COVID-19-Delibere" definiti nell'allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
3. Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19/A" le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 30 aprile 2021 e con le stesse modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto.
4. Gli obblighi di certificazione di cui al comma 1, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
5. La certificazione di cui ai commi da 1 a 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 3, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 1° aprile 2021, n. 59033.
Ritardato invio della certificazione
1. Gli enti locali di cui all'articolo 1 che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
Il Ragioniere Generale dello Stato
Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 3, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 1° aprile 2021, n. 59033.
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 3, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 1° aprile 2021, n. 59033.
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