
N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del Decr. Dir. Presidenza 23 giugno 2022, n. 187.
PRESIDENZA
DECRETO 5 marzo 2021
G.U.R.S. 19 marzo 2021, n. 11
Autorizzazione idraulica unica (art. 93, regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e ss.mm.ii.).
N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del Decr. Dir. Presidenza 23 giugno 2022, n. 187.
IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Visto lo Statuto speciale della Regione approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904);
Vista la legge regionale 23 aprile 1956, n. 31;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto l'articolo 3 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa "il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006";
Visto il decreto presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia, che nel funzionigramma allegato individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità e che, all'art. 7 ha, tra l'altro, disposto che:
1. L'Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.
2. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.
3. Rientrano tra le attività del servizio di polizia idraulica:
a) il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico;
b) il rilascio di concessioni per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio idrico;
c) il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;
Visto il decreto presidenziale 22 maggio 2019, n. 3169, con il quale è stato conferito l'incarico di segretario generale dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;
Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che sostituisce il funzionigramma allegato al sopra citato D.P. n. 4/2019;
Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 55 del 7 agosto 2019, con il quale è stata istituita l'Autorizzazione idraulica unica (A.I.U.) oggetto di qualunque istanza che gli utenti dovranno inoltrare per la realizzazione di opere che interessino alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree del demanio idrico fluviale e per l'ottenimento delle relative concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale;
Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 68 del 12 settembre 2019, con il quale sono state meglio chiarite il campo di applicazione della predetta Autorizzazione idraulica unica e le modalità di rilascio della stessa esonerando, dal rilascio della stessa i Dipartimenti regionali, i comuni, i liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane e i Consorzi di bonifica, limitatamente agli interventi di sola pulizia dell'alveo, mediante asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e che non prevedano l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti, nonché, su opere di presa presenti in alveo purché limitati alla sola asportazione dei sedimenti necessaria al ripristino della funzionalità di tali opere;
Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 118 dell'11 novembre 2019 di modifica e integrazione al D.S.G. n. 55 del 7 agosto 2019 e al D.S.G. n. 68 del 12 settembre 2019, con il quale è stato esteso l'esonero dalla richiesta di Autorizzazione idraulica unica anche agli interventi, della stessa tipologia, da eseguirsi da parte dei proprietari di opere di attraversamento di corsi d'acqua in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e così come chiarito dalla direttiva n. 5750 del 17 settembre 2019 di questa Autorità di bacino;
Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 262 del 4 novembre 2020, con cui si approvano le "Misure di semplificazione per il rilascio dell'Autorizzazione idraulica unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua";
Visto il decreto del segretario generale di questa Autorità di bacino n. 3 del 19 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure di semplificazione per il rilascio dell'Autorizzazione idraulica unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua";
Considerato che, alla luce dell'applicazione oramai consolidata dell'A.I.U. si rende necessario apportare alcune modifiche e disciplinare in un unico provvedimento quanto ad oggi disposto con i decreti sopra citati in modo da offrire un quadro chiaro e immediato sia a chi, dall'esterno, deve avanzare istanza di Autorizzazione idraulica unica sia al personale che, all'interno di questa Autorità, dovrà istruirle;
Visto il documento "Autorizzazione idraulica unica" predisposto dal servizio 4 - Demanio idrico fluviale e polizia idraulica di questa Autorità di bacino, e trasmesso con nota prot. n. 3277 del 3 marzo 2021 che fa parte integrante del presente decreto;
Ritenuto di dovere procedere all'approvazione del superiore documento al fine di coordinare le modifiche necessarie e unificare i diversi provvedimenti emanati nel corso del tempo e quindi, contestualmente revocare il D.S.G. n. 55 del 7 agosto 2019, il D.S.G. n. 68 del 12 settembre 2019, il D.S.G. n. 118 dell'11 novembre 2019, il D.S.G. n. 262 del 4 novembre 2020 e il D.S.G. n. 3 del 19 gennaio 2021;
Ai termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del Decr. Dir. Presidenza 23 giugno 2022, n. 187.
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono revocati: il D.S.G. n. 55 del 7 agosto 2019, il D.S.G. n. 68 del 12 settembre 2019, il D.S.G. n. 118 dell'11 novembre 2019, il D.S.G. n. 262 del 4 novembre 2020 e il D.S.G. n. 3 del 19 gennaio 2021.
N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del Decr. Dir. Presidenza 23 giugno 2022, n. 187.
E' approvato il documento "Autorizzazione idraulica unica", parte integrante del presente decreto, predisposto dal servizio 4 - Demanio idrico fluviale e polizia idraulica, che disciplina l'Autorizzazione idraulica unica istituita da questa Autorità.
N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del Decr. Dir. Presidenza 23 giugno 2022, n. 187.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel sito della Regione siciliana, Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia.
Palermo, 5 marzo 2021.
GRECO
N.d.R. Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del Decr. Dir. Presidenza 23 giugno 2022, n. 187.