
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 31 maggio 2021
G.U.R.S. 18 giugno 2021, n. 26
Modifica del D.A. n. 351/Gab del 7 ottobre 2019, di approvazione delle procedure relative alle autorizzazioni brevi sul demanio marittimo.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, l'articolo 32, che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato compreso il demanio marittimo nonché le acque pubbliche esistenti;
Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante l'approvazione del Codice della navigazione;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, che ha approvato il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo), che in attuazione dell'articolo 32 dello Statuto trasferisce alla Regione i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati dall'Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 9 [N.d.R. recte: legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19], con la quale sono state emanate le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione del titolo II della citata legge regionale n. 19/2008;
Vista la legge regionale n. 5/2011 Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, ed, in particolare, l'art. 68, che disciplina le procedure di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 17 luglio 2019, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008, rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e con il quale si è tra l'altro proceduto all'approvazione del nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'ambiente;
Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale;
Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per triennio 2021-2023;
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
Visto il D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia";
Visto l'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021" rubricato "Disposizioni in materia di demanio marittimo";
Visto il decreto n. 152/Gab. dell'11 aprile 2019 "Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, relativo all'approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia;
Visto il decreto assessoriale n. 351/Gab, del 7 ottobre 2019, con il quale è stato disciplinato il "Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di durata breve" di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1";
Visto, in particolare, l'allegato "A" al decreto assessoriale n. 351/Gab. del 7 ottobre 2019;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 10 luglio 2020, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge regionale siciliana n. 1 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32, e segnatamente l'articolo 3, comma 2, recante disposizioni in materia di "informatizzazione delle procedure per la richiesta di concessioni e autorizzazioni in materia di demanio marittimo";
Ritenuto di dover adeguare il documento contenente le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di durata breve, allegato al decreto assessoriale n. 351/Gab, del 7 ottobre 2019 sotto la lettera "A", alle nuove procedure previste dalla legge regionale n. 32/2020;
Vista la direttiva Habitat CEE n. 43/1992 con lo scopo di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva Uccelli n. 147/2009, con la quale si pongono sotto tutela le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo;
Visto il D.P.R. n. 357/97, recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Visto il D.P.R. n. 120/2003, recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Visto il D.A. 30 marzo 2007 Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. settembre 1997, n. 357 [N.d.R. recte: D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357] e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le linee guida approvate con l'intesa del 28 novembre 2019 dalla Conferenza Stato Regioni;
Visto il decreto presidenziale 6 maggio 2021, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2021 "Approvazione delle modifiche alla Relazione generale - Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana - redatta nel 2004 e Tabella Elementi a rischio";
Considerato che risulta necessario adeguare le procedure di richiesta delle autorizzazioni brevi alla nuova normativa regionale, introdotta dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 32/2020, che prevede l'informatizzazione delle procedure;
Considerato che anche le aree demaniali soggette a vincoli ambientali e/o inserite nelle zone a dissesto idrogeologico sono di interesse ai fini dell'utilizzo per concessioni brevi;
Ritenuto di poter consentire, con le necessarie precauzioni e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di salvaguardia della biodiversità e degli habitat naturali, il temporaneo utilizzo delle aree demaniali marittime sottoposte a vincoli ambientali;
Ritenuto, pertanto, di dovere apportare le necessarie modifiche all'allegato "A" al D.A. n. 351/2019;
Decreta:
L'articolo 1 dell'allegato "A" al D.A. n. 351/Gab del 7 ottobre 2019 è sostituito dal seguente:
1. il presente allegato disciplina i termini e le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni di durata breve di cui all'art. 1, comma quater della legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005, come introdotto dall'art. 24, comma 1, lett b), della legge regionale n. 1/2019;
2. le autorizzazioni di cui al punto 1 riguardano l'occupazione di aree demaniali marittime e/o porzioni di specchio acqueo per superfici complessivamente non superiori a mille metri quadrati e per la durata massima di novanta giorni;
3. particolari adempimenti per le richieste riguardanti aree sottoposte a vincoli ambientali:
a) le richieste che interessano Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciali (ZPS), devono pervenire già munite del parere ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (V. Inc.A.) come applicato in forza del D.A. 30 marzo 2007;
b) le richieste che ricadono all'interno di aree marine protette, riserve naturali, parchi, etc., devono pervenire già corredate dal nulla osta/autorizzazione di competenza dell'Ente gestore;
c) nelle aree interessate da dissesto idrogeologico, sono consentite le attività e gli interventi compatibili con le nuove norme di attuazione del PAI, di cui al decreto presidenziale 6 maggio 2021 della Regione siciliana (articoli compresi da 20 a 31);
4. sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto:
a) le richieste di occupazione di aree demaniali marittime e specchi acquei non riguardanti attività commerciali o lucrative, quelle relative a feste patronali, manifestazioni religiose e sportive di durata, comunque, non superiore a 30 giorni, le quali restano disciplinate esclusivamente ai sensi dell'art. 30 del Codice della navigazione;
b) le richieste di occupazione di aree demaniali marittime e specchi acquei riconducibili all'art. 24 del regolamento del Codice della navigazione.
All'articolo 2 dell'allegato "A" al D.A n. 351/Gab del 7 ottobre 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Modalità - Le istanze relative alle richieste di autorizzazione di cui all'art. 1 devono essere presentate, in bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii., esclusivamente in via telematica, attraverso il "Portale Demanio Marittimo" della Regione siciliana accessibile dall'indirizzo https://demaniomarittimo.regione.sicilia.it/portale;
2. il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Tempi - Le istanze di cui al punto 1 devono essere presentate, a pena di improcedibilità, almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza prevista nella richiesta di autorizzazione e secondo il seguente calendario:
- dall'1 al 31 gennaio - istanze per l'occupazione di aree demaniali marittime e specchio acqueo relative all'intervallo temporale compreso tra aprile e giugno;
- dall'1 al 31 marzo - istanze per l'occupazione di aree demaniali marittime e specchio acqueo relative all'intervallo temporale compreso tra giugno e agosto;
- dall'1 al 31 maggio - istanze per l'occupazione di aree demaniali marittime e specchio acqueo relative all'intervallo temporale compreso tra agosto e ottobre;
- dall'1 al 31 luglio - istanze per l'occupazione di aree demaniali marittime e specchio acqueo relative all'intervallo temporale compreso tra ottobre e dicembre;
- dall'1 al 30 settembre - istanze per l'occupazione di aree demaniali marittime e specchio acqueo relative all'intervallo temporale compreso tra gennaio e marzo.
Esclusivamente per l'anno 2021, le istanze relative all'intervallo temporale compreso tra il 15 luglio e ottobre possono essere presentate sino alla data del 15 giugno;
3. al comma 4 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) relazione sui vincoli esistenti nell'area richiesta in concessione, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico che attesti che la richiesta non riguarda aree sottoposte a vincoli ambientali di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto (solo in alternativa agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 1);
4. al comma 4 la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il numero e la data di iscrizione, la forma giuridica, il codice fiscale, la sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché, il nominativo del rappresentante legale ed dei titolari di cariche o, solo per le società di persone, l'elenco dei soci (documentazione necessaria solo per le richieste riguardanti occupazioni di durata superiore a 30 giorni).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta.
Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con il presente decreto ed, in particolare, il D.A. n. 148/Gab del 23 ottobre 2012 e la circolare prot. n. 39012 del 9 giugno 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nonché in formato aperto nella pagina web dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali/atti generali", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento regionale dell'ambiente.
Palermo, 31 maggio 2021.
CORDARO