
N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 11 aprile 2019
G.U.R.S. 17 maggio 2019, n. 22
Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, relativo all'"Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia".
N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, l'articolo 32, che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti;
Visto il combinato disposto dell'articolo 116, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che attribuisce alla Regione siciliana la potestà esclusiva in materia di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ss.mm.ii.;
Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della navigazione);
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione);
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 (Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo), che in attuazione dell'articolo 32 del richiamato Statuto trasferisce alla Regione siciliana i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati dall'Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 (Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana) e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii. (Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve);
Visto il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) ed, in particolare, l'articolo 7, che al comma 1 dispone che "la Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia", ed al comma 7 dispone che "al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione";
Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. e, in particolare, la Parte II "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA)";
Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il D.D.G. n. 476 dell'1 giugno 2007 (Disciplina delle attività delle strutture balneari);
Visto il D.A. n. 220/GAB del 2 ottobre 2007 (Istituzione dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.D.G. n. 309689 del 21 dicembre 2009 (Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali);
Visti i decreti del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, 18 gennaio 2013, n. 6, 22 ottobre 2014, n. 27 e 14 giugno 2016, n. 12 (Regolamenti di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali);
Visto l'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il D.A. n. 32/GAB del 19 aprile 2010 (Avviso pubblico richieste ex art. 36 del Codice della navigazione, procedure e modalità di pubblicità);
Visto il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011 (Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana);
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010) ed, in particolare, l'articolo 11;
Visto il D.A. n. 49/GAB del 23 febbraio 2012 (Programma di attività sportive e ricreative destinate ai soggetti diversamente abili);
Vista la delibera della Giunta regionale n. 397 del 12 ottobre 2012 (Rinnovo delle concessioni demaniali marittime nella Regione siciliana. Applicabilità della proroga disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25);
Visto il D.A. n. 148/GAB del 23 ottobre 2012 (Procedure per il rilascio delle autorizzazioni brevi per attività da svolgersi sul demanio marittimo);
Visto il D.A. n. 268/GAB del 31 dicembre 2013 (Rideterminazione canoni concessori beni demanio marittimo anno 2013);
Visto il D.P.Reg. 31 dicembre 2013, n. 574 (Rimodulazione dell'incremento dei canoni concessori di beni demaniali marittimi e revoca del decreto presidenziale 3 aprile 2013);
Visto il D.A. n. 180 del 12 agosto 2014 (Proroga della durata degli atti di concessione di beni demaniali marittimi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015);
Visto il decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2014, n. 23 (Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26);
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale) ed, in particolare, gli artt. 39 e 40 Titolo IV (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che modificano, in un'ottica di conformazione ai principi del diritto comunitario e di organica riforma del demanio marittimo, l'art. 4 della sopracitata legge regionale n. 15/2005, integrandone la disciplina con ulteriori norme, finalizzate alla regolamentazione della gestione e della fruizione del demanio marittimo regionale per tutto l'iter procedurale (dal momento dell'avvio al suo definitivo completamento) secondo i principi di imparzialità e di trasparenza e di adeguata pubblicità;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia - V Sezione - 14 luglio 2016 (Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici e libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 12 - Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico - Proroga automatica - Assenza di procedura di gara);
Considerato che l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE si applica "qualora il numero di autorizzazioni disponibili in atto per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili";
Considerato che l'articolo 49 TFUE sulla disparità di trattamento e sul diritto di stabilimento si applica in caso di esistenza di un interesse transfrontaliero certo;
Preso atto che la sopracitata sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 al punto 43, con riferimento alla verifica del requisito del "numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali", chiarisce che al fine di determinare se le aree del demanio marittimo, che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico, siano in numero limitato, bisogna avere riguardo alle concessioni rilasciate a livello comunale e non nazionale;
Considerato che nella Regione siciliana le concessioni demaniali marittime sono rilasciate in atto esclusivamente a livello regionale, e che pertanto è il livello regionale il solo che deve essere preso in considerazione per la verifica della sussistenza del presupposto del "numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali" ai fini dell'applicabilità dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE;
Considerato che nella Regione siciliana le concessioni relative al demanio marittimo, ai sensi del combinato disposto della legge regionale n. 4/2003 e della legge regionale n. 15/2005, "al fine di favorire la libera concorrenza", sono rilasciate solo ove previamente precedute "da idonee forme di pubblicità", e nel relativo iter "a seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione" (articolo 7, comma 7, legge regionale n. 4/2003);
Considerato che, in attuazione della normativa sopracitata, il D.A. n. 32/GAB del 19 aprile 2010 disciplina le modalità di pubblicità e i contenuti dell'avviso pubblico per tutte le tipologie di concessioni, con esclusione di quelle riconducibili ad un servizio pubblico richiesto da Pubbliche amministrazioni, anche prevedendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea ove si tratti di lavori che comportano investimenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici o, in casi particolari, di concessione superiore a sei anni;
Ritenuto che le superiori considerazioni conducono a ritenere che l'attuale disciplina di settore della Regione siciliana, relativa alla proroga delle concessioni fino al 2020, così come di recente integrata e modificata, non confligge con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, Sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14, considerate le riforme dettate dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, (Titolo IV Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che, con gli articoli 39 e 40, modifica l'articolo 4 della sopracitata legge regionale n. 15/2005, per l'effetto prevedendo una disciplina che, nel rispetto dei principi comunitari, assicura la certezza del diritto avuto riguardo alle posizioni giuridiche in atto e implementa le garanzie di imparzialità e di trasparenza con una adeguata pubblicità per tutta la fase procedimentale di avvio, svolgimento e completamento del rilascio delle concessioni;
Preso atto che l'articolo 4 della sopracitata legge regionale n. 15/2005, come modificato dall'articolo 56 della legge regionale n. 9/2009 e dall'articolo 39 della legge regionale n. 3/2016, prevede l'obbligo della redazione dei "Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime" (PUDM) e definisce inoltre le procedure di elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le procedure di approvazione degli stessi PUDM da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Rilevato che alcune aree del demanio marittimo regionale (con le relative pertinenze) sono attualmente in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o enti pubblici, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della navigazione (C.N.) e dell'articolo 36 del regolamento al Codice della navigazione (R.C.N.);
Considerato che il trasferimento di funzioni previsto dalla legge regionale n. 3/2016 non interessa le aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle Autorità portuali;
Ritenuto di dover provvedere, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, alla delimitazione delle aree portuali di competenza regionale per le quali l'amministrazione non ha ancora provveduto ad adottare un Piano regolatore portuale, con conseguente perimetrazione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 21/1985;
Visti gli atti di indirizzo politico-amministrativo protocollo n. 2616/GAB-A.R.T.A. del 29 aprile 2016 e protocollo n. 1552/GAB-BB.CC.I.S del 29 aprile 2016 (Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale". Titolo IV "Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica". Articolo 42, commi 4, 5 e 6);
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale protocollo n. 12455/61.2016.11 dell'8 giugno 2016;
Visto l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ex articolo 2, comma 1, lettera a, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, prot. n. 3617/GAB/12 dell'8 giugno 2016 (Modalità operative e procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3);
Preso atto che i Piani di utilizzo del demanio marittimo già elaborati dai comuni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 15/2005 necessitano oggi di un aggiornamento, per essere adeguati alle specifiche regolamentari e tecniche recentemente introdotte nella legislazione di settore dalla legge regionale n. 3/2016;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 3/2016:
a) ai concessionari del demanio marittimo "è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive";
b) le "autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienicosanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere";
c) ai fini dell'esercizio delle attività di gestione previste al comma 4 dell'articolo 42 i concessionari "sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente";
d) la validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, "qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale, anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare";
Ravvisata la necessità di aggiornare, di integrare e modificare il D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia", al fine di consentire ai comuni costieri dell'Isola di poter intervenire per la redazione di PUDM ancora in itinere, modificando ed integrando la Parte IV - Indirizzi metodologici;
Ritenuto che le modificazioni dell'ambiente costiero regionale, a causa di processi naturali e di quelli generati dall'azione antropica, nonché per la continua movimentazione dei sedimenti ad opera del mare, evidenziano una diversità anche sostanziale delle caratteristiche fisiche e morfologiche dei litorali sabbiosi dei comuni costieri della Regione, delle quali è necessario tenere conto intervenendo sulla regolamentazione degli indirizzi metodologici disposti dalla parte IV del predetto D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, come indicato in dispositivo;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che ha disposto la proroga delle concessioni demaniali in essere;
Visto l'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021" rubricato "Disposizioni in materia di demanio marittimo";
Decreta:
N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.
Articolo Unico
1. Il D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, Parte IV "Indirizzi metodologici" delle "Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia Procedure" è integrato e modificato come evidenziato in grassetto nel testo "Allegato A" al presente decreto.
2. Le integrazioni e modifiche introdotte dal precedente comma 1 si applicano alle richieste di concessione demaniale marittima avanzate in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.
2. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nonché in formato aperto nella pagina web dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali/atti generali", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.lgs n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento regionale dell'ambiente.
Palermo, 11 aprile 2019.
CORDARO
N.d.R. Per la revoca e sostituzione delle disposizioni in contrasto con quelle del D.A. Territorio ed Ambiente 2 gennaio 2025, n. 1, limitatamente laddove sono stabilite procedure diverse per l'approvazione del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), si rimanda all'art. 2 dello stesso D.A. n. 1/2025.