Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 settembre 2021

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 24 settembre 2021, n. 41

Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei soggetti erogatori di cure domiciliari.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni" e, in particolare gli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies come modificati dall'art. 1, comma 406 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 29 agosto 1997, n. 281 [N.d.R. recte: D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281], tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina", Rep. Atti n. 215/CSR del 17 dicembre 2020;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", Rep. Atti n. 151/CSR del 4 agosto 2021;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato istituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;

VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";

VISTO il D.A. 2 marzo 2016, n 319 con il quale è stata recepita formalmente l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR adeguando cosi la normativa regionale a quanto sancito dall'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR;

VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 436 "Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture";

VISTO il D.A. 12 novembre 2007 "Linee guida in materia di valutazione multidimensionale per l'ammissione alle prestazioni assistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare per anziani e altri tipi di pazienti non autosufficienti";

VISTO il D.D.G. 2 luglio 2008 "Nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio";

VISTO il Decreto Presidenziale 26 gennaio 2011 "Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari";

VISTO il Decreto 12 gennaio 2021 "Approvazione delle Linee guida per l'implementazione della Cartella socio sanitaria informatizzata "CSSI" della Regione Siciliana e delle specifiche tecniche di accesso alla piattaforma e di integrazione alla CSSI" dell'Assessore regionale della Salute e dell'Assessore regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTA la relazione prot. 36514 del 30 agosto 2021 con oggetto "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Servizi di Cure Domiciliari. Relazione";

RITENUTO necessario definire il sistema di requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei servizi di Cure Domiciliari e, pertanto, definire i requisiti dei Soggetti erogatori di Cure Domiciliari;

RITENUTO opportuno, al fine di facilitarne l'applicazione da parte delle strutture sanitarie e dei valutatori impegnati nelle verifiche finalizzate alla valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti, adottare elenchi separati in cui siano riportati, rispettivamente, i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti generali e specifici per l'accreditamento dei Soggetti erogatori di Cure Domiciliari;

Decreta:

Art. 1

Finalità

Il presente provvedimento definisce i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Soggetti erogatori di Cure Domiciliari in coerenza con quanto previsto dall'Intesa, Rep. Atti n. 151/CSR.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente provvedimento si applica alle strutture sanitarie, pubbliche e private, in ragione delle attività che rientrano nella rispettiva responsabilità secondo il modello organizzativo adottato.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Cure Domiciliari: l'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico, erogati al domicilio dei destinatari, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita, di cui all'art. 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

b) Soggetto erogatore di Cure Domiciliari: il complesso di strutture, dotazioni strumentali e personale finalizzate alla erogazione di:

1. "Cure Domiciliari di I, II e III Livello";

2. "Cure Domiciliari di Base";

c) Destinatari: Sono destinatari dei servizi di Cure domiciliari, indipendentemente dall'età, le persone non autosufficienti o a rischio di compromissione dell'autosufficienza, le persone in condizioni di fragilità, le persone in condizioni di dipendenza assistenziale in quanto affette da patologie croniche, le persone in condizioni di disabilità temporanea o permanente, le persone dimesse da strutture di ricovero che necessitano continuità di cure erogabili a domicilio.

Art. 4

Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari

I requisiti generali e specifici che devono essere soddisfatti ai fini della concessione e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari sono indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato A1-SER "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, per l'autorizzazione all'esercizio del Soggetto erogatore di Cure Domiciliari di I, II e III Livello".

- Allegato A2-SER "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, per l'autorizzazione all'esercizio del Soggetto erogatore di Cure Domiciliari di Base".

Art. 5

Requisiti per l'accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari

I requisiti generali e specifici che devono essere soddisfatti ai fini della concessione e del mantenimento dell'accreditamento istituzionale dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari sono indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato B1-SER "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, per l'accreditamento del Soggetto erogatore di Cure Domiciliari di I, II e III Livello";

- Allegato B2-SER "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, per l'accreditamento del Soggetto erogatore di Cure Domiciliari di Base";

Ai fini della concessione dell'accreditamento istituzionale, con riferimento ai requisiti di dotazione del personale (Allegato B1-SER, codice 4A.04.10.02, evidenza 01 ed evidenza 03) in sede di verifica dovrà essere acquisito l'elenco nominativo e la qualifica del personale contrattualizzato e, nel caso il personale non sia già contrattualizzato, l'evidenza dell'impegno formale alla contrattualizzazione da parte della struttura, nonché l'evidenza dell'impegno formale alla presa di servizio da parte del personale individuato prima dell'avvio delle attività e, in ogni caso, al momento della stipula degli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con l'Azienda sanitaria provinciale. Alternativamente dovrà essere acquisito l'impegno formale del Soggetto Erogatore di Cure domiciliari alla contrattualizzazione delle figure professionali richieste per l'espletamento delle attività prima dell'avvio delle attività e, in ogni caso, al momento della stipula degli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con l'Azienda sanitaria provinciale.

A pena di decadenza dall'accreditamento, il Soggetto Erogatore di Cure Domiciliari ha l'obbligo di dimostrare l'avvenuta contrattualizzazione del personale prima dell'avvio delle attività e, in ogni caso, al momento della stipula degli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 6

Concessione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento

L'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale sono concessi ai Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari previa valutazione della conformità ai requisiti soggettivi definiti dalla normativa vigente e della conformità ai requisiti oggettivi definiti con il presente provvedimento.

I Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari autorizzati all'esercizio e accreditati per l'erogazione di Cure Domiciliari di I, II e III Livello sono, rispettivamente, autorizzati all'esercizio e accreditati anche per l'erogazione di Cure Domiciliari di Base.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. c) e dall'art. 4 del D.A. 17 aprile 2003, n. 463, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento sono rilasciati ai Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari dall'Assessorato Regionale della Salute. (1) (2)

L'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale sono rilasciati dall'Assessorato Regionale della Salute ai Soggetti pubblici Erogatori di Cure Domiciliari conformemente ai tempi, alle modalità e alle procedure specificatamente adottate per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture pubbliche.

Con separato provvedimento saranno definite le modalità per l'accesso dei Soggetti privati Erogatori di Cure Domiciliari all'accreditamento istituzionale.

(1)

Per le modifiche al comma annotato si rimanda all'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 724.

(2)

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 4 luglio 2023, n. 741, a decorrere dal 14 agosto 2023, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al comma annotato.

Art. 7

Norme finali

Per quanto disposto al comma 2 dell'art. 1, non si applica alle strutture di cui al presente provvedimento il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 come modificato dal D.A. 17 maggio 2021, n. 436 "Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture".

Il presente provvedimento non si applica ai Servizi di Cure domiciliari palliative per i quali rimane vigente la disciplina specifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima e sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato.

Palermo, 3 settembre 2021.

RAZZA

(1)

Per le modifiche al presente si rimanda all'art. 3 del D.A. Salute 17 dicembre 2021, n. 1383.