
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 12 settembre 2022, n. 799
G.U.R.S. 30 settembre 2022, n. 45
Individuazione dei Centri specialistici per l'attuazione del Percorso diagnostico terapeutico per il trattamento del tumore del polmone nella Regione siciliana ex D.A. n. 113 del 18 febbraio 2021. (1)
Per modifiche e integrazioni al presente decreto, si rimanda al D.A. Salute 19 aprile 2023, n. 361.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
Visto il Piano Regionale della Salute 2011-2013;
Visto il Decreto Legge 13 settembre 2012, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189 recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.»;
Vista la Legge Regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4 inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali sul sito internet della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Assessoriale 11 novembre 2014 recante "Organizzazione della Rete Oncologica Siciliana Re.O.S.";
Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 recante "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", recepito con Decreto Assessoriale 1 luglio 2015, n. 1181 di recepimento del predetto D.M. n. 70/2015;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1 comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 di identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare l'emendamento 558: modifica del comma 11 del D.L. 179 del 18.10.2012;
Visto il Decreto Assessoriale 11 gennaio 2019 n. 22 e s.m.i. recante "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 recante "Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale, recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n. 1835 del 20.09.2019;
Visto il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025;
Visto il documento, elaborato dal gruppo di lavoro preposto e consegnato al Coordinamento Regionale della Rete Oncologica per la ratifica, relativo al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del tumore del polmone;
Visto il D.A. n. 113 del 18 febbraio 2021 con il quale è stato approvato il Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) per il trattamento del tumore del polmone nella Regione Siciliana;
Visto il D.A. 23.12.2021, n. 1438 di approvazione del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025;
Vista la nota prot. n. 14675 del 15.03.2021 con la quale sono state richieste a tutte le strutture pubbliche e private accreditate, attraverso una check-list appositamente predisposta, le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'individuazione dei Centri Specialistici per l'attuazione del PDTA per la gestione del paziente affetto da tumore del polmone;
Viste le note prot. n. 33865 e n. 33890 del 22.07.2021 con le quali sono state comunicate rispettivamente ad AIOP regionale e ai Direttori Generali di tutte le Aziende Sanitarie i criteri, definiti dal Coordinamento della Rete Oncologica Siciliana, che saranno alla base della valutazioni per l'individuazione dei suddetti centri specialistici;
Visto il verbale della riunione del Coordinamento REOS del 04.05.2022 riportante le risultanze dell'analisi delle check-list pervenute dalle strutture pubbliche e private accreditate che si sono candidate a diventare Centri Specialistici per l'attuazione del PDTA del tumore del polmone;
Vista la relazione finale prodotta dal Coordinatore del sottogruppo di lavoro sul tumore del polmone in seno al Coordinamento REOS, assunta al prot. n. 28041 del 27.05.2022 di questo Dipartimento;
Ritenuto, in ossequio alle previsioni dell'art. 2 del citato D.A. n. 113 del 18.02.2021 e alla luce dei documenti di cui sopra, di costituire la Rete dei Centri Specialistici, rappresentati da quelle strutture che hanno dimostrato di possedere indicatori di attività, organizzativi e di struttura conformi ai requisiti richiesti, per l'attuazione del PDTA del tumore del polmone come da elenco sotto riportato:
Ritenuto altresì di sottoporre a monitoraggio quei Centri che presentano alcune criticità ed il cui mantenimento nelle Rete sarà subordinato alla risoluzione delle non conformità rilevate in sede di valutazione;
Ritenuto di dover individuare come Centri Erogatori le strutture pubbliche e private accreditate che possono fornire al paziente con tumore del polmone prestazioni di oncologia medica o di, radioterapia oncologica come da elenco sotto riportato:
nonché quelle strutture pubbliche e private che possono offrire prestazioni di diagnostica purchè tali prestazioni (oncologia medica, radioterapia oncologica e diagnostica) siano state concordate attraverso la partecipazione (anche da remoto) dei responsabili dei Centri erogatori ai meeting multidisciplinari dei Centri Specialistici di cui al presente decreto;
Ritenuto che comunque tutti i Centri della Rete saranno sottoposti a monitoraggio per valutare nel tempo indicatori di appropriatezza della gestione clinica e saranno rivalutati ogni anno dall'Assessorato Salute, Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera" del Dipartimento Pianificazione Strategica sia per la corretta attuazione del PDTA che ai fini del loro mantenimento nella Rete;
Ritenuto che la Rete potrà prevedere anche l'inserimento di nuovi Centri e che, pertanto, tutti coloro che hanno presentato schede allo stato non satisfattive dei requisiti previsti, ovvero che non abbiano ancora presentato una richiesta di riconoscimento di "centro specialistico" potranno essere successivamente ricompresi nella rete purchè in possesso dei requisiti minimi stabiliti;
Ritenuto infine di dover prevedere che, a far data dal 1° luglio 2023, tutti gli interventi con finalità curativa eseguiti per neoplasia del polmone primitivo (cod. 162.xx) riportanti i codici 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 e 32.29 potranno essere effettuati esclusivamente presso i Centri Specialistici individuati con il presente provvedimento e che tali prestazioni, se erogate da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate diverse da quelle sopra citate, non saranno remunerate;
Decreta:
Per le motivazioni citate in premessa, è costituita la Rete dei Centri Specialistici per l'attuazione del PDTA del tumore del polmone così come sotto riportato:
Sono individuati come Centri Erogatori tutte quelle strutture pubbliche e private accreditate che possono fornire al paziente con tumore del polmone prestazioni di oncologia medica o di, radioterapia oncologica come da elenco sotto riportato:
nonché quelle strutture pubbliche e private che possono offrire prestazioni di diagnostica purchè tali prestazioni (oncologia medica, radioterapia oncologica e diagnostica) siano state concordate attraverso la partecipazione (anche da remoto) dei responsabili dei Centri erogatori ai meeting multidisciplinari dei Centri Specialistici di cui al presente decreto.
Le Aziende Sanitarie e le Strutture private accreditate presso cui insistono le strutture di cui agli articoli 1 e 2, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento dovranno adottare formalmente il PDTA confermandone la piena attuazione.
Altresì, le Aziende Sanitarie e le Strutture private accreditate presso cui insistono le strutture di cui all'art. 1 del presente provvedimento entro la medesima data, laddove non avessero adempiuto, dovranno formalmente costituire il gruppo multidisciplinare incaricato dell'attuazione del PDTA del tumore del polmone.
Entrambi gli atti dovranno essere trasmessi all'Assessorato Salute - Servizio 4 Programmazione Ospedaliera - Dipartimento Pianificazione Strategica.
A far data dal 1° luglio 2023 tutti gli interventi con finalità curativa eseguiti per neoplasia del polmone primitivo (cod. 162.xx) riportanti i codici 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 e 32.29 potranno essere effettuati esclusivamente presso i Centri Specialistici individuati all'art. 1 del presente provvedimento; tali prestazioni, se erogate da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate diverse da quelle sopra citate non saranno remunerate.
L'Assessorato Salute, Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera" del Dipartimento Pianificazione Strategica, effettuerà il monitoraggio annuale dei Centri di cui all'art. 1 sia per la corretta attuazione del PDTA che ai fini del mantenimento degli stessi nella Rete.
La Rete potrà prevedere anche l'inserimento di nuovi Centri, pertanto, tutti coloro che hanno presentato schede allo stato non satisfattive dei requisiti previsti, ovvero che non abbiano ancora presentato una richiesta di riconoscimento di "centro specialistico" potranno essere successivamente ricompresi nella rete purchè in possesso dei requisiti minimi stabiliti.
Il presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 12 settembre 2022.
RAZZA