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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2023, n. 361

G.U.R.S. 12 maggio 2023, n. 20

Modifica e integrazione del D.A. n. 799 del 12 settembre 2022, recante: "Individuazione dei Centri specialistici per l'attuazione del Percorso diagnostico terapeutico per il trattamento del tumore del polmone nella Regione siciliana ex D.A. n. 113 del 18 febbraio 2021".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Visto il Piano Regionale della Salute 2011-2013;

Visto il Decreto Legge 13 settembre 2012, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189 recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.»;

Vista la Legge Regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4 inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali sul sito internet della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Assessoriale 11 novembre 2014 recante "Organizzazione della Rete Oncologica Siciliana Re.O.S.";

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 recante "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", recepito con Decreto Assessoriale 1 luglio 2015, n. 1181 di recepimento del predetto D.M. n. 70/2015;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1 comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 di identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare l'emendamento 558: modifica del comma 11 del D.L. 179 del 18.10.2012;

Visto il Decreto Assessoriale 11 gennaio 2019 n. 22 e s.m.i. recante "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 recante "Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale, recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n. 1835 del 20.09.2019;

Visto il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025;

Visto il D.A. n. 113 del 18 febbraio 2021 con il quale è stato approvato il Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) per il trattamento del tumore del polmone nella Regione Siciliana;

Visto il D.A. 23.12.2021, n. 1438 di approvazione del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025;

Vista la nota prot. n. 14675 del 15.03.2021 con la quale sono state richieste a tutte le strutture pubbliche e private accreditate, attraverso una check-list appositamente predisposta, le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'individuazione dei Centri Specialistici per l'attuazione del PDTA per la gestione del paziente affetto da tumore del polmone;

Viste le note prot. n. 33865 e n. 33890 del 22.07.2021 con le quali sono state comunicate rispettivamente ad AIOP regionale e ai Direttori Generali di tutte le Aziende Sanitarie i criteri, definiti dal Coordinamento della Rete Oncologica Siciliana, che saranno alla base della valutazioni per l'individuazione dei suddetti centri specialistici;

Visto il D.A. n. 799 del 12.09.2022 con il quale sono stati individuati i Centri Specialistici ed i Centri Erogatori per l'attuazione del PDTA del tumore del polmone;

Vista la nota del Centro di Medicina Nucleare di Bagheria del 24 novembre 2022, assunta al prot. n. 52384 del 24.11.2022, con la quale si evince che la suddetta struttura risulta tra quelle private accreditate che possono erogare prestazioni di radioterapia oncologica;

Preso atto di diversi contenziosi instauratosi a seguito dell'emanazione del sopra citato D.A. n. 799/2022 con alcune strutture private accreditate;

Vista la nota prot. n. 640/2022 del 05.12.2022 dell'AIOP, cui ha fatto seguito un incontro con i rappresentanti dell'Assessorato, con il quale è stato chiesto di postergare i termini di cui all'art. 4 del sopra citato D.A. n. 799/2022 alla luce del fatto che diverse strutture sanitarie negli anni 2020-2021 hanno sotto performato, per cause legate anche all'evento pandemico, non consentendo quindi il raggiungimento dei requisiti individuati con le note prot. n. 33865/2021 e n. 33890/2021;

Vista la nota prot. n. 20056 del 29.03.2023 con la quale è stata convocata l'AIOP in data 03.04.2023 per discutere sull'attuazione dei PDTA dei tumori della prostata, dell'ovaio, del colon-retto e del polmone;

Visto il verbale con le risultanze dell'incontro con AIOP del 03.04.2023 con il quale si concorda di apportate alcune modifiche ed integrazioni al D.A. n. 799 del 12.09.2022;

Visto il verbale con le risultanze dell'incontro con AIOP del 12.04.2023, anche a seguito della nota AIOP prot. n. 214 del 07.04.2023, dove AIOP si impegna a ritirare i ricorsi presentati dall'Associazione Nazionale e Regionale e ad invitare i propri associati a ritirare i singoli ricorsi;

Visti i volumi di attività rilevati dai flussi NSIS per gli interventi con finalità curativa eseguiti per neoplasia del polmone primitivo (cod. 162.xx) riportanti i codici 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 e 32.29 nell'anno 2022;

Ritenuto altresì di prevedere analogo aggiornamento della Rete dei Centri Specialistici entro il 31 marzo 2024 sulla scorta dei volumi di attività rilevati dai flussi NSIS per gli interventi con finalità curativa eseguiti per neoplasia del polmone primitivo (cod. 162.xx) riportanti i codici 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 e 32.29 nell'anno 2023;

Ritenuto che al 31 marzo 2024 resteranno nella Rete solo ed esclusivamente quei Centri Specialistici che avranno registrato i volumi di attività minimi previsti dalle note prot. n. 33865/2021 e n. 33890/2021 ed eventualmente quelli che rientreranno sotto monitoraggio ai sensi dell'art. 5 del presente decreto;

Ritenuto di dover rinviare al 1° luglio 2024 le previsioni di cui all'art. 4 del D.A. n. 799 del 12.09.2022;

Ritenuto ancora di dover integrare l'elenco dei Centri Erogatori di cui all'art. 2 del D.A. n. 799 del 12.09.2022 con il "Centro di Medicina Nucleare San Gaetano" di Bagheria purchè tali prestazioni siano conformi al percorso diagnostico terapeutico regionale prevedendo forme di partecipazione (anche da remoto) con i team multidisciplinari dei Centri Specialistici che hanno in carico il paziente;

Ritenuto infine di dover modificare l'art. 5 del D.A. n. 799 del 12.09.2022 e disciplinare le modalità di ingresso nella Rete dei Centri Specialistici dal 1° luglio 2024 di eventuali nuove strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, a modifica e integrazione dell'art. 2 del D.A. n. 799 del 12.09.2022, i Centri Erogatori che possono fornire al paziente con tumore del polmone prestazioni di radioterapia oncologica sono integrati dal "Centro di Medicina Nucleare San Gaetano" di Bagheria purchè tali prestazioni siano conformi al percorso diagnostico terapeutico regionale prevedendo forme di partecipazione (anche da remoto) con i team multidisciplinari dei Centri Specialistici che hanno in carico il paziente.

Art. 2

La struttura privata accreditata di cui al precedente articolo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovrà adempiere alle previsioni di cui all'art. 3 del D.A. n. 799 del 12.09.2022.

Art. 3

A modifica dell'art. 4 del D.A. n. 799 del 12.09.2022, a far data dal 1° luglio 2024 tutti gli interventi con finalità curativa eseguiti per neoplasia del polmone primitivo (cod. 162.xx) riportanti i codici 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 e 32.29 potranno essere effettuati esclusivamente presso i Centri Specialistici individuati del D.A. n. 799 del 12.09.2022, così come integrato e modificato dal presente decreto e presso i Centri pubblici e privati accreditati inseriti nella rete sotto monitoraggio ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Nel caso in cui tali prestazioni dovessero essere erogate da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate diverse da quelle sopra citate, sarà consentita una soglia di tolleranza pari al 20% dei volumi minimi individuati nei criteri di cui alle note n. 33865/2021 e n. 33890/2021. In tutti gli altri casi, la prestazione non sarà remunerata.

Art. 4

L'art. 5 del D.A. n. 799 del 12.09.2022 è sostituito dal seguente:

"L'Assessorato Salute, Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera" del Dipartimento Pianificazione Strategica, effettuerà il monitoraggio annuale dei Centri Specialistici sia per la corretta attuazione del PDTA che ai fini del mantenimento degli stessi nella Rete.

Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che, annualmente, a partire dall'anno 2024, nel periodo intercorrente tra il 1° marzo e il 1° maggio, manifestano la volontà di essere individuati Centri Specialistici dovranno presentare formale richiesta all'Assessorato Salute, allegando dettagliata relazione con analisi di contesto e del fabbisogno dell'offerta sanitaria per il trattamento del tumore del polmone e modello organizzativo che possa comprovare il raggiungimento dei volumi di attività previsti dalle disposizioni regionali entro un anno dall'ingresso nella Rete.

L'Assessorato della Salute, in caso di valutazione positiva, da effettuare entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvederà ad inserire la struttura nella Rete dei Centri Specialistici con la dizione "sotto monitoraggio".

La struttura, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di individuazione dovrà documentare il possesso dei requisiti organizzativi e di struttura previsti nelle note prot. n. 33865/2021 e n. 33890/2021, anche utilizzando forme di convenzioni.

A distanza di un anno dalla data di inserimento nella Rete, saranno rivalutati i volumi di attività resi dalla struttura sottoposta a monitoraggio e, sulla scorta degli esiti raggiunti potrà essere mantenuta nella Rete o meno.

Il Coordinamento Regionale della Rete Oncologica potrà effettuare site visit presso i Centri Specialistici di cui all'art. 1 del D.A. n. 799 del 12.09.2022 così come integrato e modificato dal presente decreto."

Art. 5

Resta fermo quant'altro previsto nel D.A. n. 799 del 12.09.2022 non in contrasto con il presente provvedimento.

Il presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 19 aprile 2023.

VOLO