
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 15 marzo 2023, n. 204
G.U.R.S. 7 aprile 2023, n. 15
Approvazione della dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 "norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per quanto ancora applicabile;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed, in particolare, gli artt. 6, 6-bis, 6 ter, e 30, 33, 34 e 34-bis;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, sono tenute ad osservare le procedure previste dal medesimo articolo;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione del lavoro;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 16 comma 1 lett c), che individua, tra gli atti sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della Sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva, nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo che disciplinano modalità e termini del procedimento di controllo;
VISTO il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricollocazione e per la mobilità del personale a seguito dei processi di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";
VISTA la legge regionale 15 febbraio 2010 n. 1, recante l'istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189, recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello della salute";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190" (piano nazionale anticorruzione);
VISTO il D.A. 1521/2013 del 9 agosto 2013 avente ad oggetto la determinazione della dotazione organica dei punti nascita;
VISTO il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di "rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale";
VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto per la Salute 2019-2021;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
VISTO il D.A. n. 2274 del 24 dicembre 2014 di "approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione dell'art. 15 comma 7-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.";
VISTO il D.A. 46 del 14 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, di "riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Siciliana";
VISTO il D.M. 2 aprile 2015 n. 70 "regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del Ministro della Salute di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 14 maggio 2015, concernente i "primi criteri applicativi della rimodulazione della rete ospedaliera";
VISTO il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 ed in particolare l'art. 20 e 23 contenenti le misure finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e sul trattamento economico accessorio;
VISTO il D.A. 11 gennaio 2019 n. 22 di "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 02/04/15 n. 70", come integrato e modificato con il D.A. n. 614/2020 che ha provveduto a riorganizzare la rete ospedaliera, al fine di rafforzare la preesistente dotazione di posti letto di terapia intensiva, semintensiva, rendendo strutturali la maggior parte delle innovazioni assistenziali realizzate nelle condizioni di emergenza, per meglio fronteggiare eventuali necessità durante la fase pandemica e consolidare idonei percorsi di trattamento anche nell'emergenza ordinaria;
VISTO il D.L. 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 ed in particolare l'art. 11 ove è previsto che "a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, .... o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'art. 2, comma 71 della L. 23 dicembre 2009 n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno;
VISTO il D.A. n. 1675 del 31 luglio 2019, con il quale è stato approvato il documento concernente "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali al documento di riordino della rete ospedaliera approvato con D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019. Indirizzi operativi" rimodulato secondo la volontà espressa dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 252 dell'8 luglio 2019;
VISTO il D.A. n. 2201 del 6 dicembre 2019 con il quale sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la rideterminazione dei piani triennali del fabbisogno e delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie della Regione Siciliana;
VISTA la nota prot. n. 5462 del 29 gennaio 2021, con la quale è stato comunicato il nuovo tetto di spesa per il costo del piano triennale dei fabbisogni, secondo le previsioni di cui all'art. 11 DL 35/2019, nel testo convertito;
CONSIDERATO CHE con la succitata nota prot. n. 5462 del 29 gennaio 2021, le suddette linee guida sono state aggiornate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il potenziamento della rete ospedaliera previste dalla Legislazione nazionale e recepite a livello regionale con il D.A. 614/2020;
VISTA la proposta di nuova dotazione organica e piano triennale di fabbisogno indicati dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina nella deliberazione n. 5074 del 13/12/2022, inviata all'Assessorato regionale salute per il controllo previsto dall'art. 16 della l.r. n. 5/09;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della citata l.r. n. 5/09, il controllo concerne esclusivamente la verifica della conformità della dotazione organica complessiva aziendale alla programmazione sanitaria nazionale e regionale, al tetto di spesa, all'equilibrio economico finanziario;
VISTA la nota prot.. n. 8674 del 03/02/2023, con la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, in sede di controllo della dotazione organica aziendale e del piano triennale del fabbisogno di personale, ha trasmesso all'Assessore la dotazione organica ed il piano triennale del fabbisogno di personale con le prescrizioni ed osservazioni ivi contenute, per il successivo inoltro alla Giunta Regionale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante, ai sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979;
VISTA la nota prot. n. 626/2023, con la quale l'Assessore Regionale alla Salute, nel condividere le considerazioni del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica, rappresenta che la dotazione organica e il Piano Triennale del Fabbisogno del personale dell'Azienda sanitaria Provinciale di Messina, nel testo indicato nella deliberazione aziendale n. 5074 del 13/12/2022, possono ritenersi meritevoli di parere favorevole, con le prescrizioni indicate nella nota del DPS, fermo restando il tetto di spesa che costituisce limite inderogabile e pertanto trasmette alla Giunta la proposta ai fini dell'acquisizione del parere vincolante;
RILEVATO che il piano del fabbisogno triennale di personale e la dotazione organica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, può considerarsi nel suo complesso coerente con le linee di indirizzo di cui al summenzionato D.A. n. 2201/2019, e le successive modifiche, fermo restando il rispetto del tetto di spesa aziendale per come indicato dalla nota prot. n. 8674/2023 che costituisce limite invalicabile ed inderogabile e le previsioni sopra indicate;
VISTA la deliberazione n. 116 del 03 marzo 2023, con la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P. Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della dotazione organica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con le prescrizioni indicate nella nota prot.. n. 8674/2023 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, ed in particolare il rispetto del tetto di spesa per il personale, entro il quale deve essere riportata la programmazione aziendale, che costituisce limite invalicabile ed inderogabile;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare la dotazione organica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina alle condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 116/2023;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 16 della l.r. 14 aprile 2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 116 del 03 marzo 2023, la dotazione organica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina è approvata alle condizioni specificate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.