Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 giugno 2023, n. 236

G.U.R.S. 14 luglio 2023, n. 29

Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei - Art. 2, comma 2, legge regionale n. 3/2006. (1)

(1)

Per le modifiche all'art. 9 del presente si rimanda al D.A. Territorio e Ambiente 31 ottobre 2023, n. 362.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. che dispone in ordine a "Disciplina dell'imposta di bollo", nonché la risoluzione n. 240/E di giugno 2008 dell'Agenzia delle Entrate;

VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

VISTO il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

VISTA l'art. 12 "Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei" della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificato dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14;

VISTA la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 "Disciplina della raccolta, commercializzazione, e valorizzazione dei funghi epigei spontanei" ed in particolare l'art. 10 - Vigilanza - con il quale al comma 1 si dispone che "La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, ...Omissis...";

VISTA la Direttiva 14 giugno 2007 dell'Assessore regionale pro tempore per l'Agricoltura e le Foreste che dispone, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 3/2006, le "Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei";

VISTA la Direttiva 07 marzo 2012, n. 315 dell'Assessore regionale pro tempore del Territorio e dell'Ambiente che modifica la Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007 relativamente al modello di tesserino previsto dall'art. 2 comma 1 legge regionale n. 3/2006;

VISTO il D.P. Reg. del 19 novembre 2007 con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale del 1 febbraio 2006 n. 3, le specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia;

VISTO il D.P. 04/08/2009 n. 693 con il quale è stato modificato l'elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui D.P. Reg. n. 568 del 19 novembre 2007;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, N. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO D.A. 09/02/2012 n. 141 con il quale l'Assessore pro tempore del Territorio e dell'Ambiente ha disposto che l'attestato di formazione rilasciato dal Servizio 5 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana al personale del Corpo, costituisce documentazione attestante il requisito di cui al comma 5 dell'art. 2 della L.R. n. 3/2006.

RITENUTO opportuno, in relazione a quanto rappresentato dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con nota prot. n. 40806 del 09/05/2023, emanare una nuova Direttiva Assessoriale su "Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei", di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. n. 3/2006, al fine di attuare ulteriori misure per garantire la salute pubblica, migliorare alcuni aspetti connessi all'attuazione della norma, nonché migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa connessa alla materia;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

Decreta:

Art. 1

Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei

Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, le modalità e criteri per il rilascio, da parte dei comuni, del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei, di seguito denominato "tesserino".

Pertanto è abrogata la Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007 e successivo provvedimento del 07 marzo 2012 n. 315.

Art. 2

Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei

Il tesserino, previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui agli allegati "A" e "B"; deve essere di colore bianco con le seguenti dimensioni: cm 10 x cm 21, è nominativo ed ha validità quinquennale dalla data di rilascio.

La facciata esterna riporta i seguenti dati (All. A):

- "Tipo" (amatoriale, professionale o per fini scientifici)

- "N°" (numerazione progressiva) a tal proposito si chiarisce che in caso di rinnovo o di rilascio di un eventuale duplicato va attribuita una nuova numerazione

- "Avvertenze" (indicazione degli obblighi del titolare)

- Spazio riservato per l'apposizione della marca da bollo del valore legale in corso

- "Annotazioni" la cui compilazione è a cura del comune rilasciante nel caso di revoca del tesserino o dell'Ispettore Ripartimentale delle Foreste nel caso di sospensione del tesserino; ovvero per variazioni di residenza a cura del comune di nuova residenza del titolare del tesserino.

La facciata interna riporta i seguenti dati (All. B):

- Fotografia del titolare del tesserino debitamente vidimata dal comune di residenza

- Firma per esteso del titolare del tesserino

- Comune di rilascio del tesserino

- "Rilasciato il" data di rilascio a cura del comune di residenza del titolare del tesserino

- "Scade il" (cinque anni dalla data di rilascio)

- "Generalità" del titolare del tesserino

- Rinnovi annuali del tesserino.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al pagamento dell'importo annuale. Il raccoglitore dovrà portare al seguito, oltre al presente tesserino, debitamente vidimato annualmente, munito di marca da bollo del valore legale corrente (D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.), un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il tesserino non può essere rilasciato a cittadini minori di anni quattordici.

Il possesso del tesserino, nei termini di cui sopra, autorizza il titolare alla raccolta di funghi in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2006.

Il titolare del tesserino è tenuto ad esibirlo, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, debita - mente vidimato dal Comune, insieme ad un documento di riconoscimento.

Art. 3

Richiesta rilascio tesserino

Il rilascio del tesserino va richiesto al Comune di residenza con domanda (All. C), in bollo del valore corrente, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Nell'ipotesi di domanda presentata da minorenne, la stessa deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria potestà. L'istanza deve essere corredata da:

1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un corso di formazione micologica; ne sono esentati i micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate, documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso devono essere fornite;

2) due foto formato tessera;

3) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore;

4) copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale.

La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta a:

a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;

b) imprenditori agricoli professionali;

c) coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;

d) soci di cooperative agricolo-forestali.

I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini scientifici devono comprovarne i motivi di studio o ricerca.

Art. 4

Procedure per il rilascio

Ciascun Comune espleta l'attività di istruttoria per il rilascio dei tesserini, disciplina il relativo procedimento amministrativo ed individua l'Ufficio ed il responsabile del procedimento.

Pertanto, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio competente deve completare il procedimento istruttorio e comunicare all'interessato:

a) il positivo accertamento dei requisiti;

b) l'eventuale richiesta di integrazione documentale o il motivato rigetto dell'istanze;

L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l'indicazione: "autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei", pena la non validità della stessa.

Art. 5

Rinnovo annuale e quinquennale del tesserino e rilascio duplicato

Il rinnovo annuale del tesserino va richiesto all'ufficio competente del Comune con la presentazione della copia dell'attestazione di pagamento del contributo previsto, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2006, nelle modalità stabilite, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno al fine di consentire all'ufficio competente del Comune di porre in essere gli adempimenti amministrativi-contabili conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Quindi, il richiedente, dopo aver effettuato il pagamento del contributo, dovrà esibire la relativa attestazione di pagamento all'ufficio competente del Comune che provvederà alla vidimazione annuale del tesserino nell'apposito spazio (riportando la data del versamento), nonché alla registrazione dei relativi dati sull'apposito registro, di cui all'art. 7 del presente provvedimento.

Tale vidimazione è necessaria ai fini del rinnovo annuale del tesserino, pena la non validità dello stesso nell'anno di riferimento.

E' evidente che la scadenza annuale del tesserino sarà sempre riferita al giorno e mese di primo rilascio.

Il rinnovo quinquennale del tesserino va richiesto al Comune con domanda (All. D), allegando:

1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza del corso di aggiornamento, previsto dall'art. 8 del presente provvedimento (ne sono esentati i raccoglitori per fini scientifici ed i micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate e documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso devono essere fornite);

2) due foto formato tessera;

3) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore;

4) copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale.

L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l'indicazione: "autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei", pena la non validità della stessa.

L'ufficio competente del Comune, accertata la documentazione presentata dal richiedente ed il possesso dei requisiti, provvede al rinnovo quinquennale del tesserino.

I soggetti che richiedono il rinnovo del tesserino professionale devono, altresì, autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla categoria di raccoglitore.

In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato al Comune competente con domanda (All. E) corredata di:

- copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;

- il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;

- n. 2 fotografie formato tessera;

- copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale;

- ricevuta del pagamento di euro 10,00 nella quale deve essere chiaramente specificato:

"rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei".

Art. 6

Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia

I cittadini non residenti nella Regione che intendono esercitare, per fini amatoriali o scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio regionale possono presentare domanda (All. F), in bollo del valore corrente, a qualsiasi Comune della Sicilia.

L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale, conforme al modello con le medesime modalità previste dal presente provvedimento.

I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre regioni della Repubblica italiana che subordinano il rilascio all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione dell'attestato di idoneità.

Il tesserino è rinnovabile annualmente, previa presentazione della ricevuta di pagamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2006, tramite l'apposizione di vidimazione del tesserino nello spazio apposito.

Art. 7

Registro e adempimenti del Comune

L'ufficio competente del Comune deve assicurare la tenuta dell'apposito registro ed il costante aggiornamento di tutti i dati dei tesserini rilasciati e rinnovati ai sensi della L.R. n. 3/2006, indicando altresì la tipologia (es. amatoriale, professionale, ecc...), al fine di garantire la tracciabilità delle predette autorizzazioni, anche al fine di eventuali controlli.

Il competente ufficio del Comune dovrà comunicare al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana i dati relativi ai tesserini rilasciati/rinnovati, unitamente alla copia del mandato di versamento pari al 30% delle somme introitate per il rilascio/rinnovo del tesserino, nel rispetto dei termini e modalità indicate dallo stesso Comando.

Inoltre, il competente ufficio del Comune dovrà versare il 20% delle somme introitate, per il rilascio/rinnovo del tesserino, alla Città metropolitana o al Libero Consorzio comunale di cui fa parte, nel rispetto dei termini e modalità indicate dall'Ente destinatario.

Art. 8

Corsi di formazione e di aggiornamento

I corsi di formazione sono organizzati secondo il programma predisposto allegato al presente provvedimento (All. G), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006 e dalle vigenti norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, dai soggetti singoli o in compartecipazione individuati dalla stessa norma.

La durata minima del corso di formazione è di 15 ore, di cui almeno 5 ore da destinare a lezioni pratiche, come previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006.

Tuttavia, le lezioni teoriche nel corso della stessa giornata non potranno superare le 4 ore.

Inoltre, i soggetti previsti dalla predetta norma, organizzano i corsi di aggiornamenti, rivolti a raccoglitori amatoriali e professionali, della durata almeno di tre ore, che dovranno trattare approfondimenti su tutte o parte delle tematiche del programma di cui allegato G, con particolare riferimento alle specie fungine eduli e tossiche e alle nozioni sanitarie. Il conseguimento dell'attestato di idoneità al corso di aggiornamento è necessario per poter richiedere il rinnovo quinquennale del tesserino di raccoglitore amatoriale o professionale, di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 3/2006.

I corsi di formazione e aggiornamento sono autorizzati dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana al quale i soggetti organizzatori dovranno inviare apposita istanza e relativa documentazione, almeno entro 30 giorni dalla data prevista di inizio attività.

La Regione Siciliana non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.

Art. 9

Disposizioni transitorie

In fase transitoria, la vidimazione annuale del tesserino potrà avvenire in qualunque spazio utile dello stesso.

Nelle more che i Comuni si dotino del nuovo modello di tesserino, previsto dal presente provvedimento, nell'anno 2023 sono validi entrambi i modelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Comando del Corpo Forestale e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 23 giugno 2023.

PAGANA