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DECRETO PRESIDENZIALE 12 febbraio 2025, n. 7

G.U.R.S. 14 marzo 2025, n. 13

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo Il della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato nella G.U.R.S. (p. I) del 28 febbraio 2013, n. 10;

Visto il D.P. Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla G.U.R.S. (p.I) del 5 dicembre 2014, n. 51;

Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U.R.S. (p.I) dell'1 luglio 2016, n. 28;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 207 del 07 giugno 2016, con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del titolo Il della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49 comma 1 L.R. 9/2015";

Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo Il della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. ó e successive modifiche e integrazioni", pubblicato nella G.U.R.S. (p.I) del 17 luglio 2019, n. 33;

Visto il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", con il quale sono state rimesse competenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali al Dipartimento regionale dell'agricoltura;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", che abroga la legge regionale n. 10/1991;

Visto l'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2019, il quale dispone che: "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto l'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, che sancisce che: "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3, per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Visto il D.P.Reg. 18 dicembre 2020, n. 38 "Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al D.P.Reg. 27 marzo 2012, n. 34, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali";

Visto il D.P.Reg. 18 dicembre 2020, n. 39 di adozione del "Regolamento recante norme di attuazione dell'art.2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 G.U.R.S. (p.I) 22 gennaio 2021, n. 3;

Vista la direttiva dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale n. 41801 del 5 maggio 2023 con la quale vengono date indicazioni sulle procedure da porre in essere per la revisione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 7/2019;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura e dei relativi tempi di conclusione, svolta in conformità ai principi e ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi, in linea con il passaggio di competenze posta in essere con la Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali disposta con il D.P.Reg. n. 9/2022;

Vista la tabella "A", con la quale si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2019, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura, con relativi termini di conclusione superiori a trenta giorni e non maggiori di sessanta giorni;

Vista la tabella "B", con la quale si provvede, ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura, con relativi termini di conclusione superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni;

Viste le relazioni a firma del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, trasmesse all'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con nota prot. n. 162715 del 22 settembre 2023, con le quali si motiva la ragione che ha reso necessaria la revisione dei procedimenti amministrativi di competenza e, per quelli inseriti nella tabella "B", viene motivata la previsione di un termine di conclusione superiore a sessanta giorni;

Vista la nota prot. n. 6836 del 24 gennaio 2024 con la quale si esprime il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla tabella "B" per i quali sono stati fissati termini superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni;

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana fornito con nota n. 5676/365.4 del 26 marzo 2024;

Preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva integrativa posta in essere, in conformità agli indirizzi dell'Ufficio legislativo e legale;

Considerato che relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla tabella "B" sussistono le motivazioni previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge regionale n. 7/2019, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a sessanta giorni;

Vista la nota 14 maggio 2024, n. 4438/GAB, con la quale l'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea pro-tempore trasmette le risultanze dell'iter di revisione della Tabella "B" al Dipartimento regionale della funzione pubblica;

Vista la nota 30 maggio 2024, n. 43965, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica esprime il proprio nuovo concerto sulla Tabella "B", in ordine ai procedimenti con termini di conclusione compresi tra 61 e 150 giorni;

Vista la nota 14 giugno 2024, n. 5284/GAB, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ha trasmesso lo schema di regolamento, unitamente alla documentazione aggiornata, al Consiglio di giustizia amministrativa, per il tramite dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, per l'acquisizione del parere di rito;

Visto il parere n. 186 del 31 luglio 2024 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione consultiva, nell'adunanza del 18 luglio 2024;

Preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva integrativa posta in essere, in conformità agli indirizzi del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, giusta nota 12 settembre 2024, n. 164640, con la quale il Dipartimento regionale dell'agricoltura, ha trasmesso la tabella "A" e la tabella "B", riviste e aggiornate, con riduzione del numero di procedimenti ivi compresi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 366 del 14 novembre 2024;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura, che conseguono obbligatoriamente a iniziativa di parte o promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, come indicato nelle tabelle "A e B" allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa di riferimento. In caso di mancata inclusione di un procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si conclude nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in assenza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale dell'agricoltura ha formale e documentata notizia del presupposto da cui sorge l'obbligo di provvedere all'avvio del procedimento.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale dell'agricoltura, della richiesta o della proposta.

3. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili senza particolari indagini, il Dipartimento regionale dell'agricoltura, con le stesse modalità, dà loro notizia dell'inizio del procedimento.

4. In presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, che non consentono l'immediata comunicazione del relativo avvio, lo stesso deve essere comunicato, con indicazione delle ragioni del differimento, non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

5. Nel caso in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale prevista dal comma 1 dell'articolo 10, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, non sia possibile o risulta particolarmente gravosa, il Dipartimento regionale dell'agricoltura provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 10, della legge regionale n. 7/2019 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

6. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte 

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione fissato dall'avviso o bando. Nel caso in cui le istanze sono prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'ufficio competente, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione dell'istanza o domanda, è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, della legge regionale n. 7/2019. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione personale dell'avvio del procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 10, della citata legge regionale n. 7/2019. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dell'avviso stesso. Per le domande o istanze inviate a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), la ricevuta consiste nel conseguente e sequenziale arrivo dei messaggi di presa in carico per l'invio da parte del sistema informatico utilizzato dall'interessato (ricevuta di accettazione) e di avvenuta consegna all'ufficio competente (ricevuta di consegna), entrambi generati e inviati automaticamente all'interessato dal sistema informatico del fornitore del servizio di PEC utilizzato dallo stesso.

4. Nel caso in cui l'istanza o domanda dell'interessato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini di cui al comma 1, costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente ufficio del Dipartimento regionale dell'agricoltura dall'obbligo di provvedere, con ogni sollecitudine, all'adozione di un provvedimento espresso e fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia di competenza dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno dieci giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia di competenza del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno quindici giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno dieci giorni prima della scadenza dello stesso termine.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Art. 5

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti presidenziali 5 aprile 2012, n. 30, e 18 dicembre 2020, n. 39.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni e i termini previsti dal D.P.Reg n. 38/2020, con riferimento alle competenze trasferite al Dipartimento regionale dell'agricoltura e dal D.P.Reg. n. 39/2020.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, sarà verificato lo stato di attuazione della normativa emanata e saranno assunte le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.

4. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'agricoltura. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

6. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 12 febbraio 2025.

SCHIFANI

Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea

BARBAGALLO

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

MESSINA

Ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 3 marzo 2025, n. 2.