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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI

DECRETO 27 marzo 2025, n. 123

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 1 aprile 2025, n. 76

Riapertura dei termini per l'accesso agli incentivi previsti dal decreto 22 dicembre 2023, n. 436, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 «Sviluppo agrovoltaico».

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e, in particolare, gli artt. 107 e 108;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia e, in particolare, l'Investimento M2C2I1.1 "Svilupppo agrovoltaico";

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm") e la comunicazione della Commissione UE

2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTA la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTO il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. che ha definito la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la creazione di nuovi organismi e uffici e l'individuazione di sedi di raccordo tra livello centrale e territoriale, al fine di assicurare il coordinamento necessario per l'attuazione degli investimenti a livello locale;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ss.mm.ii. con il quale sono state introdotte norme per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del piano;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (decreto PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e ss.mm.ii. con il quale sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del PNRR, in vista della scadenza, al 31 dicembre 2021, dei 51 traguardi e obiettivi che condizionavano l'erogazione delle prime rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 1.098.992.050,96 miliardi di euro;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e ss.mm.ii., recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e ss.mm.ii., recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"

VISTO il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE, recante adozione dello strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza" e della relativa manualistica allegata;

VISTE, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al predetto documento;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 5, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, recanti Regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che ha disposto il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per quanto dispone in materia di indirizzo politico amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che disciplina le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione;

VISTO altresì l'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo agro-voltaico", sono definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1- quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura e che con il medesimo decreto siano definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Capo II del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 228 del 23 settembre 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 4 che modifica la denominazione del "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, per come risultante dalle modifiche testé citate, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, e successive modificazioni, il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA) b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);

c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);

d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024 n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 2021 n. 3164;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e il triennio 2025-2027", registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2025, al n. 39;

VISTO l'articolo 1 del DM n. 22 del 16 gennaio 2024 recante "Assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse economico finanziarie stanziate sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2024";

VISTA, in particolare, la decisione della Commissione europea C (2023) 7744 final del 10 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto "SA.107161 (2023/N) - Italy - RRF - Support for the promotion of agrivoltaic installations", in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO, in particolare, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436 che disciplina criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno, registrato dalla Corte dei Conti l'8 febbraio 2024 con il numero 356, pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 13 febbraio 2024 ed entrato in vigore in data 14 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Energia del 16 maggio 2024, n. 233 che approva le Regole operative trasmesse dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) ai sensi dell'articolo 12 del DM 22 dicembre 2023, n. 436, acquisite con prot. MASE n. 87982 del 14 maggio 2024;

VISTO il decreto del Ministro 9 maggio 2024, n. 175, di approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari previsti dal DM 22 dicembre 2023, n. 436, registrato dalla Corte dei conti in data 31 maggio 2024, n. 2058;

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Energia del 31 maggio 2024, n. 251 che approva l'aggiornamento delle Regole Operative trasmesse dal GSE ai sensi dell'articolo 12 del DM, acquisite con prot. MASE n. 101361 del 31 maggio 2024, e che dispone la pubblicazione sui siti web del MASE e del GSE degli avvisi pubblici per l'iscrizione ai registri e per la partecipazione alle aste di cui all'articolo 6 del DM 22 dicembre 2023, n. 436;

VISTI i decreti del Direttore generale programmi e incentivi finanziari del 30 novembre 2024, nn. 249 e 250, recanti approvazione delle graduatorie a valere, rispettivamente, sui richiamati avvisi pubblici per l'iscrizione ai registri e per la partecipazione alle aste pubblicati con decreto del Capo Dipartimento Energia del 31 maggio 2024, n. 251

CONSIDERATA l'opportunità di favorire il pieno assorbimento delle risorse PNRR a valere sull'articolo 1, comma 3, del DM 22 dicembre 2023, n. 436, nonché la necessità di garantire il soddisfacente conseguimento del target finale;

PRECISATO che, anche in ossequio alle finalità stabilite dall'art. 1, comma 2, del Decreto-legge n. 77/2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze a valere sui bandi pubblicati il 31 maggio 2024 ai sensi del richiamato decreto del Direttore del Dipartimento Energia del 31 maggio 2024, n. 251, si pone nell'ottica di assicurare la concorrenza, favorendo la più ampia partecipazione da parte degli ulteriori operatori interessati ai contributi previsti, in applicazione del principio del risultato, ciò al fine di assicurare l'integrale raggiungimento degli obiettivi PNRR connessi all'attuazione dell'Investimento 1.1;

RITENUTO opportuno che, fermi gli esiti dell'istruttoria compiuta dal GSE con riguardo alla prima procedura già conclusa a valere sull'Avviso 2024 e considerando che, all'esito della medesima procedura, non è stata esaurita la capienza finanziaria per l'attuazione dell'Investimento 1.1 di cui all'articolo 1, comma 3, del DM 22 dicembre 2023, n. 436, si proceda con la riapertura dei termini di cui all'art. 6, comma 5 del precitato DM 436/2023, come modificato dal DM 9 maggio 2024, n. 175, per la presentazione delle istanze a valere sui citati bandi pubblici;

PRECISATO che, anche al fine di massimizzare l'impiego delle risorse finanziarie PNRR, i titolari di progetti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate non possano presentare una nuova istanza per i medesimi progetti nell'ambito della nuova finestra temporale;

CONSIDERATO che i contingenti di potenza disponibili dovranno essere calcolati nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 del D.M. Agrivoltaico e distribuiti in maniera proporzionale tra registro e asta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del medesimo DM;

PRECISATO altresì che, in aderenza alle vigenti Regole Operative, nell'ambito dello svolgimento delle procedure di asta e registro si procederà all'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza che prevedono che qualora le richieste valide di iscrizione ai Registri siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione all'Asta siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata nel contingente del Registro è trasferita al contingente dell'Asta e viceversa, in modo da scorrerne la graduatoria nel limite delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

VISTA la nota prot. MASE n. 56783 del 25 marzo 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Decreta:

Art. 1

Riapertura dei termini per l'accesso agli incentivi previsti dal DM 22 dicembre 2023, n. 436

1. Fermi gli esiti dell'istruttoria compiuta dal GSE con riguardo alla prima procedura già conclusa a valere sugli avvisi pubblicati il 31 maggio 2024, in attuazione dell'articolo 6 del DM 22 dicembre 2023, n. 436 e in ragione della disponibilità di risorse residue, a decorrere dal primo aprile 2025 si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione a valere sui predetti avvisi, nel rispetto dei termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 6 del DM 22 dicembre 2023, come modificato dal DM 9 maggio 2024, n. 175.

2. Al fine di massimizzare l'impiego delle risorse finanziarie PNRR, i titolari di progetti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate con Decreti del Dipartimento Energia - Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari nn. 249 e 250 del 30 novembre 2024 e ss.mm.ii., non possono rinunciare alla posizione acquisita al precipuo scopo di presentare una nuova domanda per i medesimi progetti.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti e ai fini della presentazione delle domande, i contingenti di potenza disponibili sono calcolati nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 del D.M. Agrivoltaico e distribuiti in maniera proporzionale tra registro e asta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del medesimo D.M.

4. In aderenza alle vigenti Regole Operative, nell'ambito dello svolgimento delle procedure di asta e registro, qualora le richieste valide di iscrizione ai Registri siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione all'Asta siano superiori al contingente, si applicano i meccanismi di riallocazione della potenza e la potenza non utilizzata nel contingente del Registro è trasferita al contingente dell'Asta e viceversa, con scorrimento della graduatoria nel limite delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

5. Per ogni altro aspetto di disciplina, estraneo alle modifiche effettuate dal presente atto, restano in vigore le vigenti disposizioni di cui al D.M. 22 dicembre 2023, n. 436 e ss.mm.ii. e le Regole operative approvate con Decreto del Direttore del Dipartimento Energia del 16 maggio 2024, n. 233 e successivo Decreto del 31 maggio 2024, n. 251 e ss.mm.ii.

6. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Del presente decreto è data pubblicità anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE. 

Il Direttore Generale

STEFANIA CROTTA