
REGOLAMENTO (UE) 2025/1377 DELLA COMMISSIONE, 15 luglio 2025
G.U.U.E. 16 luglio 2025, Serie L
Regolamento che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l'immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 5 agosto 2025
Applicabile dal: 5 agosto 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 20, paragrafo 11, lettera a), l'articolo 21, paragrafo 6, lettere c) e d), l'articolo 27, lettera g), l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, incluse le prescrizioni per l'immissione sul mercato e le importazioni di tali prodotti da paesi terzi.
2) Alla luce dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e dei casi riscontrati dell'infezione da virus HPAI in alcune categorie di mammiferi nel territorio dell'Unione, è necessario stabilire ulteriori misure di mitigazione del rischio per prevenire l'introduzione e la diffusione del virus HPAI da materiali derivanti da pollame ad altre specie. E' pertanto opportuno modificare le norme particolari sui mangimi per i materiali di categoria 2 di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011.
3) I materiali di categoria 2 ottenuti da uccelli che non sono stati abbattuti o non sono morti a seguito della presenza o del sospetto di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali possono essere utilizzati come mangimi per animali da pelliccia conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 142/2011. Dalla panoramica sull'influenza aviaria pubblicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») (3) emerge la probabilità che le mutazioni del virus HPAI con potenziali implicazioni per la salute pubblica si manifestino al momento della trasmissione ai mammiferi. Pertanto, al fine di prevenire il rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI tra gli animali della specie dei mammiferi e la possibile insorgenza di mutazioni con maggiori potenziali implicazioni per la salute pubblica e degli animali nell'Unione, è necessario stabilire condizioni supplementari nel caso in cui tali materiali di categoria 2 siano somministrati agli animali senza previa trasformazione. In particolare, prima dell'autorizzazione dell'utilizzo di materiali di categoria 2 ottenuti da uccelli come mangimi, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 142/2011, l'autorità competente dovrebbe effettuare una valutazione dei rischi in cui concluda che il rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI a livello regionale, nazionale e dell'Unione è trascurabile. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011.
4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), modificato dal regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione (5), vieta l'ingresso nell'Unione di richiami da caccia a base di urina di cervidi. Tale divieto dovrebbe riflettersi nell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 142/2011, nonché nell'allegato XV, capo 17, del medesimo regolamento.
5) Inoltre l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme per l'importazione, il transito e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. Le cere d'api trasformate classificate con il codice NC 1521 90 99 destinate a essere utilizzate come prodotti tecnici finali, diverse da quelle utilizzate nella produzione di mangimi, nei fertilizzanti, negli apiari, nei prodotti cosmetici o nei medicinali, non entrano in contatto con gli animali d'allevamento e non presentano rischi per la salute degli animali. Tali cere d'api trasformate dovrebbero pertanto essere incluse tra i prodotti elencati all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, la cui importazione e il cui transito nell'Unione non sono sottoposti a condizioni di polizia sanitaria. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione.
6) L'allegato IV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 contiene un elenco con una descrizione dettagliata dei metodi di trasformazione alternativi per la produzione di biodiesel e combustibili rinnovabili. L'olio da cucina usato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), punto iii) del regolamento (CE) n. 1069/2009 può essere utilizzato come materia prima per la produzione di biodiesel e combustibili rinnovabili. La formulazione dei metodi di trasformazione alternativi di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettere D, J e L, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificata in modo da chiarire l'uso delle materie prime nei nuovi metodi di trasformazione alternativi.
7) In seguito a una domanda di autorizzazione di un metodo alternativo presentata dall'Irlanda a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'Autorità ha pubblicato il parere scientifico «Evaluation of an alternative method for production of biodiesel from processed fats derived from Category 1, 2 and 3 animal by-products» (6).
8) In seguito a una domanda di autorizzazione di un metodo alternativo presentata dall'Austria a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'Autorità ha pubblicato il parere scientifico «Evaluation of the application for new alternative biodiesel production process for rendered fat including Category 1 animal by-products» (7).
9) Secondo l'Autorità entrambi i metodi alternativi sono sicuri per la trasformazione dei grassi trasformati e fusi in biodiesel. Tali due nuovi metodi di trasformazione alternativi dovrebbero pertanto essere inclusi nell'allegato IV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.
10) L'allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme per l'uso e lo smaltimento dei prodotti derivati ottenuti con metodi di trasformazione alternativi. L'allegato IV, capo IV, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di stabilire norme per l'uso e lo smaltimento dei prodotti derivati ottenuti con i due nuovi metodi di trasformazione alternativi sopracitati.
11) L'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme per la trasformazione in compost e biogas. Di recente il «frass» quale definito nell'allegato I, punto 61, del regolamento (UE) n. 142/2011, è stato incluso nell'allegato XI, capo I, sezione 2, di tale regolamento al fine di introdurre parametri sicuri per il trattamento termico del frass. E' necessario stabilire anche parametri standard di trasformazione per la trasformazione del frass in compost o biogas. E' quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011.
12) Il regolamento (UE) n. 142/2011, modificato dal regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione (8), include i bachi da seta (Bombyx mori) nell'elenco delle specie di insetti autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate nell'Unione, come stabilito all'allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. E' pertanto opportuno autorizzare le importazioni nell'Unione di proteine animali trasformate derivate da bachi da seta (Bombyx mori). L'Indonesia ha presentato alla Commissione una domanda di inclusione nell'elenco di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 quale paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di proteine animali trasformate derivate da insetti. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della normativa veterinaria del paese terzo richiedente e della capacità delle relative autorità competenti di effettuare controlli ufficiali in relazione agli alimenti per animali da compagnia importati nell'Unione. La Commissione ha concluso che le autorità competenti dell'Indonesia possono soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie per l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti. E' pertanto giustificato aggiungere l'Indonesia all'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 dai quali possono essere importati e transitare nell'Unione alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti.
13) Il regolamento (UE) 2022/384 della Commissione (9) ha modificato la tabella 1 dell'allegato XIV, capo I, sezione 1, e la tabella 2 dell'allegato XIV, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011. Tale modifica riguardava, tra l'altro, l'allineamento dell'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati all'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (10). Sembra tuttavia che, durante l'allineamento, l'elenco relativo alle importazioni di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali sia stato redatto in modo errato e che pertanto alcuni paesi terzi siano stati erroneamente elencati come ammissibili per le importazioni di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali. Tale errore dovrebbe essere rettificato mediante una nuova formulazione dell'allegato XIV, capo II, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.
14) A seguito dell'introduzione, conformemente alle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 142/2011 mediante il presente regolamento, di due nuovi metodi alternativi per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno modificare la tabella 2, riga 17, colonna «Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)» nell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per includervi un riferimento a tali due nuovi metodi alternativi al fine di consentire le importazioni nell'Unione di materie prime per la produzione di combustibili rinnovabili.
15) Le autorità competenti del Giappone hanno fornito alla Commissione un elenco aggiornato dei loro esportatori di gelatina fotografica. La tabella 3 dell'allegato XIV, capo II, sezione 11, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe essere modificata per tenere conto di tale elenco aggiornato degli esportatori. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.
16) Il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione (11), autorizza l'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti nell'alimentazione del pollame e dei suini ed è pertanto opportuno adeguare le prescrizioni in materia di etichettatura per le partite importate. A seguito dell'introduzione dei bachi da seta (Bombyx mori) nell'elenco delle specie di insetti autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate destinate alla produzione di mangimi, è opportuno adeguare il relativo certificato sanitario. Il certificato sanitario per la spedizione o il transito nell'Unione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento di cui all'allegato XV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l'etichettatura richiesta e l'elenco delle specie di insetti autorizzate.
17) Il regolamento (UE) n. 142/2011, modificato dal regolamento (UE) 2021/1925, stabilisce norme per l'immissione sul mercato del frass trasformato. E' opportuno introdurre pertinenti prescrizioni in materia di salute animale per le importazioni di frass da paesi terzi che siano rigorose almeno quanto le prescrizioni applicabili all'immissione del frass sul mercato dell'Unione. E' opportuno inserire nel certificato per le importazioni di stallatico il divieto di importazione di richiami da caccia a base di urina di cervidi. Il certificato sanitario per le importazioni di stallatico trasformato di cui all'allegato XV, capo 17, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe essere modificato per consentire anche le importazioni nell'Unione di frass trasformato e vietare l'importazione di richiami da caccia a base di urina. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
18) Il regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 300 del 14.11.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj.
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj).
«Avian influenza overview December 2022 - March 2023» (EFSA Journal 2023;21[3):7917).
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj).
Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione, del 15 novembre 2022, che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi (GU L 295 del 16.11.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2246/oj).
EFSA Journal 2020;18(4):6089.
EFSA Journal 2021;19(4):6511.
Regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione, del 5 novembre 2021, che modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di determinati prodotti a base di insetti e l'adattamento di un metodo di contenimento (GU L 393 dell'8.11.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1925/oj).
Regolamento (UE) 2022/384 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (GU L 78 dell'8.3.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/384/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia (GU L 295 del 18.8.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1372/oj).
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato e rettificato come segue:
1. all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«L'autorità competente può autorizzare l'utilizzo nel proprio territorio di materiali non trasformati di categoria 2 ottenuti da uccelli come mangimi per gli animali di cui al primo comma solo se una valutazione dei rischi effettuata dall'autorità competente conclude che il rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI a livello regionale, nazionale e dell'Unione è trascurabile.»;
2. l'articolo 25 è così modificato:
a) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) seguente:
«d) richiami da caccia a base di urina di cervidi.»;
b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera f) seguente:
«f) prodotti pronti alla vendita a base di cere d'api derivate, non destinati all'uso come mangimi, mangimi per animali da compagnia, fertilizzanti, apiari, prodotti cosmetici o medicinali.»;
3. gli allegati IV, V, XIV e XV sono modificati conformemente all'allegato, parte 1, del presente regolamento;
4. l'allegato XIV è rettificato conformemente all'allegato, parte 2, del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
PARTE 1
Modifiche degli allegati IV, V, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011
Gli allegati IV, V, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:
1) nell'allegato IV, il capo IV è così modificato:
a) la sezione 2 è così modificata:
i) alla lettera D, punto 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 nel caso di materiali di categoria 3, diversi dall'olio da cucina usato, oppure uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III, nel caso di materiali ottenuti da pesci;»;
ii) alla lettera J, punto 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
«iv) olio da cucina usato di materiali di categoria 3.»;
iii) alla lettera L, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) olio da cucina usato di materiali di categoria 3, grassi fusi e olio di pesce conformi alla lettera J, punto 1, lettera a), della presente sezione.»;
iv) sono aggiunte le seguenti lettere M e N:
«M. Produzione di biodiesel da grassi trasformati derivati da sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3
1. Materie prime
Per questo processo si possono utilizzare i grassi fusi di materiali di categoria 1, 2 o 3 e l'olio da cucina usato di materiali di categoria 3.
2. Metodi di trasformazione
Tranne nel caso in cui sia utilizzato olio di pesce prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 (*1), allegato III, sezione VIII, o grasso fuso prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XII, la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:
a) il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) nel caso di materiali di categoria 1 o 2, conformemente al capo III del presente allegato; e
b) uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 nel caso di un materiale di categoria 3, diverso dall'olio da cucina usato, oppure uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III del presente allegato, nel caso di materiali ottenuti da pesci.
3. Dopo la trasformazione conformemente a uno dei metodi di trasformazione di cui al punto 2, le materie prime di cui al punto 1 sono sottoposte alle seguenti fasi:
a) un processo di prepulitura per eliminare le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 %. I liquidi puliti ottenuti dal processo di prepulitura sono pompati nel serbatoio di biodiesel nello stabilimento in cui sono immagazzinati, come materie prime per il biodiesel, fino alla trasformazione;
b) esterificazione/transesterificazione acide (1,5 % acido metansolfonico (MSA) p/p; 140 °C; pressione assoluta di 5,5 bar (bara); 4 ore) per la conversione delle materie prime pulite in biodiesel; e
c) distillazione frazionata: il biodiesel è frazionato (≥ 220 °C; da 10 a 35 millibar (mbara)] in più prodotti raffinati, contenenti ciascuno catene di carbonio di una determinata lunghezza, dando luogo a lotti di biodiesel con specifiche diverse.
4. L'autorità competente valuta il protocollo HACCP con cui sono controllati e registrati i principali parametri di trasformazione delle fasi descritte ai punti 1, 2 e 3.
N. Processo di produzione di biodiesel che utilizza grassi fusi di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3
1. Materie prime
Per questo processo si utilizza la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale di materiali di categoria 1, 2 o 3.
2. Metodi di trasformazione
a) Tranne nel caso in cui sia utilizzato olio di pesce prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VIII, o grasso fuso prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XII, la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:
i) il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) nel caso di materiali di categoria 1 o 2, conformemente al capo III del presente allegato; e
ii) uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 nel caso di un materiale di categoria 3, diverso dall'olio da cucina usato, oppure uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III del presente allegato, nel caso di materiali ottenuti da pesci; per i grassi ottenuti da ruminanti, le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso sono rimosse.
b) Il successivo processo di produzione di biodiesel consiste in una fase di conversione, tramite esterificazione e transesterificazione in un'unica fase a una temperatura di almeno 200 °C e a una pressione di almeno 70 bar con un tempo di ritenzione di almeno 15 minuti, utilizzando l'MgO come catalizzatore e in presenza di un alcol (metanolo), seguita dalla distillazione sotto vuoto (a ≥ 150 °C, ≤ 10 mbar) del prodotto finale, il biodiesel.
3. L'autorità competente valuta il protocollo HACCP con cui sono controllati e registrati i principali parametri di trasformazione delle fasi descritte ai punti 1 e 2.
___________________
(*1) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).»;"
b) nella sezione 3, punto 2, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«il processo di produzione di biodiesel di cui alla sezione 2, lettere D, M e N, possono:»;
2) nell'allegato V, capo I, sezione 1, al punto 2 è aggiunta la seguente lettera g):
«g) il frass trasformato conformemente all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettera b).»;
3) l'allegato XIV è così modificato:
a) nel capo I, sezione 2, il punto 5, lettera a) è sostituito dal seguente:
«5. Le proteine animali trasformate ottenute da insetti d'allevamento possono essere importate nell'Unione a condizione che siano state prodotte conformemente alle seguenti condizioni:
a) gli insetti appartengono a una delle seguenti specie:
- mosca soldato nera (Hermetia illucens) e mosca comune (Musca domestica),
- tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor) e alfitobio (Alphitobius diaperinus),
- grillo domestico (Acheta domesticus), grillo tropicale (Gryllodes sigillatus) e grillo silente (Gryllus assimilis),
- baco da seta (Bombyx mori);»;
b) nel capo II, sezione 1, la tabella 2 è così modificata:
i) alla riga 12, nella quinta colonna intitolata «Elenchi dei paesi terzi», la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi:
paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, nell'allegato XIV, parte 1, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:
(AL) Albania
(EC) Ecuador
(DZ) Algeria
(GE) Georgia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva)
(LK) Sri Lanka
(SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia)
(SV) El Salvador
(TW) Taiwan
(ID) Indonesia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti).
Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.»;
ii) alla riga 17, nella terza colonna intitolata «Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)», la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel, prodotti oleochimici a base di biodiesel o combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettere L, M e N:
materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.»;
c) nel capo II, sezione 11, la tabella 3 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 3
Importazioni di gelatina fotografica
Paese terzo di origine | Impianti di origine | Stato membro di destinazione | Posto di ispezione frontaliero del primo punto d'ingresso nell'Unione | Stabilimenti fotografici riconosciuti |
Giappone | Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone Jellice Co., Ltd. 4-1, Sakae 4-Chome, Tagajo-City, Miyagi 985 - 0833 Giappone |
Paesi Bassi | Rotterdam Aeroporto Schiphol - Amsterdam |
Fujifilm Manufacturing Europe B.V., Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, Paesi Bassi |
Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone | Cechia | Amburgo | FOMA Bohemia, spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Cechia | |
Stati Uniti | Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA |
Cechia | Amburgo | FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Cechia"; |
.
4) l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
PARTE 2
Rettifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011
Nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, nella quinta colonna intitolata «Elenchi dei paesi terzi», la lettera b) è rettificata e sostituita dalla seguente:
«b) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali:
paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e negli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.».