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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1950, n. 104

G.U.R.S. 27 dicembre 1950, n. 50

Riforma agraria in Sicilia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 29/1954 e annotato al 31/3/1972)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Disposizioni preliminari

Art. 1

La proprietà terriera compresa nel territorio della Regione Siciliana è sottoposta agli obblighi ed ai limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 2

Organi della riforma

All'attuazione della riforma agraria sovraintende l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste presso il quale è istituito un Ufficio regionale per la riforma avente il compito di indirizzare, vigilare e coordinare l'attività degli enti ed organi preposti all'esecuzione della presente legge, anche a mezzo dell'Ispettorato agrario compartimentale, che assume la denominazione di Ispettorato agrario regionale. (1)

Nei casi espressamente previsti, l'Assessorato si avvale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, che assume la denominazione di Ente per la riforma agraria in Sicilia, e dei Consorzi di bonifica.

Al riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia e dei Consorzi di bonifica sarà provveduto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, previa deliberazione della Giunta. (2)

Deve essere funzione preminente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia quella di valorizzare le premesse per la formazione di cooperative tra lavoratori e di cooperative tra i sorteggiati, di cui al successivo art. 40 in modo che sia sempre più diffusa nella Regione la conduzione cooperativistica.

(1)

Per effetto dell'art. 29, comma 2, della L.R. 19/72 l'Ispettorato agrario regionale è soppresso.

(2)

Vedi D.L.P. 15/10/54, n. 11, relativo al riordino dell'ERAS, successivamente trasformato, per effetto della L.R. 21/65 in Ente di sviluppo agricolo (ESA).

Art. 3

Comitati provinciali dell'agricoltura

Presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono istituiti, con funzioni consultive, i Comitati provinciali dell'agricoltura, che sostituiscono quelli attualmente esistenti, ed assumono, oltre alle attribuzioni che hanno questi ultimi, quelle ad essi assegnate dalla presente legge.

I Comitati sono costituiti con decreti dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Del Comitato fanno parte di diritto:

1) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che lo presiede.

2) il capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale;

3) l'ingegnere capo del Genio civile;

4) il direttore del Consorzio agrario provinciale;

5) un rappresentante dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia;

6) un rappresentante dell'Associazione siciliana dei consorzi di bonifica.

Ne fanno parte, altresì, i seguenti membri, i quali durano in carica tre anni;

7) due esperti designati dal Consiglio regionale dell'agricoltura e delle foreste;

8) due esperti in rappresentanza della cooperazione agricola;

9) due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro agricoli;

10) un esperto in rappresentanza degli affittuari conduttori diretti, di cui all'art. 3 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 47;

11) due esperti in rappresentanza dei braccianti agricoli e dei coloni e mezzadri;

12) due esperti in rappresentanza dei coltivatori diretti.

I componenti di cui ai numeri 6), 8) e seguenti sono designati dalle rispettive associazioni in numero triplo dei membri da nominare.

Il presidente del Comitato chiamerà a partecipare alle riunioni l'agronomo condotto, nella cui circoscrizione si trovano le zone alle quali si riferisce l'argomento da trattare, e potrà pure chiamarvi altre persone fornite di specifica competenza.

Potrà, altresì, invitare, limitatamente alla trattazione di singole materie riguardanti i cittadini di un dato Comune, un rappresentante del Comune stesso, designato dalla Giunta municipale.

I tecnici e i rappresentanti di cui agli ultimi due commi precedenti non hanno diritto a voto.

Art. 4

Alle spese per il funzionamento dei Comitati, di cui all'articolo precedente, provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Titolo I

OBBLIGHI DI TRASFORMAZIONE AGRARIA E FONDIARIA

Art. 5

Piani generali di bonifica e direttive per la trasformazione

Salvi gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di bonifica e di colonizzazione, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste provvede, avvalendosi, ove occorra, dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, alla compilazione di piani generali di bonifica anche in zone non rientranti in comprensori già classificati.

Per le zone non comprese nei piani di cui al comma precedente stabilisce le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura.

I piani generali e le direttive fondamentali sono approvati con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale per la bonifica.

Il decreto di approvazione deve contenere la delimitazione dei terreni compresi nel piano generale e nelle direttive fondamentali ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'approvazione dei piani generali comporta, per le zone cui si riferiscono, la classificazione di comprensorio di bonifica di seconda categoria, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni.

Salvo quanto previsto dall'art. 7, i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali per la trasformazione debbono essere compilati entro il termine di centoventi giorni.

Art. 6

Elementi costitutivi dei piani generali di bonifica e delle direttive per la trasformazione

Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di bonifica, i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali per la trasformazione devono, di regola, prevedere, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, la sistemazione dei seguenti elementi:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzioni di abitazioni per i lavoratori, di ricovero per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree.

Art. 7

Piani generali nei perimetri dei Consorzi di bonifica

Per le zone comprese nei perimetri dei Consorzi di bonifica, questi devono presentare i piani previsti dall'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste provvede, nel termine di centoventi giorni, alla compilazione dei piani in luogo dei Consorzi inadempienti.

Art. 8

Piani particolari

I proprietari di fondi compresi nelle zone cui si riferiscono i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali della trasformazione hanno l'obbligo di presentare ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per ciascun fondo esteso oltre cento ettari, il piano di utilizzazione e di miglioramento da attuare nel fondo stesso.

I piani generali e le direttive fondamentali possono prevedere tale obbligo anche per i proprietari di fondi di minore estensione, con esclusione dei fondi inferiori a venti ettari. Su richiesta dei proprietari di fondi da venti e fino a cinquanta ettari i relativi piani potranno essere redatti dall'Ispettorato agrario provinciale contro rimborso delle spese sostenute.

I piani particolari devono essere presentati nel termine di 120 giorni dall'avviso, mediante pubblico manifesto a stampa, dell'avvenuto deposito nella Segreteria comunale del decreto assessoriale di approvazione del piano generale e delle direttive fondamentali.

Per i fondi ricadenti in comprensori di bonifica i cui piani siano stati approvati prima della pubblicazione della presente legge, il termine anzidetto decorre dalla data in cui questa entrerà in vigore.

Gli Ispettori provinciali, sentiti i rispettivi Comitati dell'agricoltura, possono, per giustificati motivi, prorogare tali termini di non oltre sessanta giorni.

I piani relativi ai fondi ricadenti nei perimetri dei Consorzi di bonifica debbono essere corredati del parere dei rispettivi Consorzi.

Per i proprietari obbligati alle denunzie previste dal successivo art. 29 la presentazione dei piani deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva il piano di conferimento, senza diritto a proroga.

Art. 9

Omessa presentazione dei piani particolari (1)

Decorsi infruttuosamente i termini previsti dall'articolo precedente gli Ispettori provinciali dell'agricoltura provvedono, entro sessanta giorni, a spese degli inadempienti, alla compilazione dei relativi piani di utilizzazione e di miglioramento.

Gli inadempienti sono inoltre soggetti ad una penale disposta con decreto dell'Assessore in misura pari al doppio dell'importo della spesa sostenuta.

Per il recupero della spesa e della penale di cui ai commi precedenti, si applicano le norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(1)

Vedi D.L.P. 05/11/52, n. 22: "Norme integrative per l'attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria".

Art. 10

Approvazione dei piani particolari

I piani particolari, redatti a cura dei privati, comprendenti le opere di miglioramento fondiario, anche indipendenti dal piano generale, sono trasmessi dall'Ispettorato provinciale all'Ispettore agrario regionale con parere motivato ed entro sessanta giorni dalla presentazione.

L'ispettore regionale decide, con le modifiche eventualmente occorrenti, sui piani di cui sopra e su quelli compilati a cura dell'Ispettorato provinciale nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Avverso il provvedimento dell'ispettore regionale è ammesso ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro venti giorni dalla notificazione.

L'Assessore decide, anche disponendo variazioni ed aggiunte, entro il termine di trenta giorni.

Trascorsi i sessanta giorni senza che l'Assessore abbia provveduto sul ricorso, questo si considera respinto ed il provvedimento dell'Ispettore diviene definitivo, per l'effetto dell'eventuale ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa.

L'approvazione definitiva del piano particolare equivale al nulla osta utile all'inizio dei lavori, dovendosi intendere gli stessi eseguiti con riserva della riscossione del contributo, ove competa.

Art. 11

Esenzione dall'obbligo di presentare il piano particolare

I proprietari che abbiano adempiuto agli obblighi nascenti dalle norme in materia di bonifica e di colonizzazione o che, indipendentemente da tali obblighi, abbiano interamente trasformato i loro fondi, sono esonerati, su istanza documentata, dalla presentazione del piano particolare.

L'istanza è presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano generale e delle direttive fondamentali, all'ispettore provinciale dell'agricoltura, il quale, previ gli opportuni accertamenti e sentito il Comitato provinciale, la inoltra entro sessanta giorni all'ispettore regionale proponendone l'accoglimento o il rigetto.

L'ispettore regionale decide entro trenta giorni dalla ricezione.

Il decreto è impugnabile dall'interessato e dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a norma del terzo comma dell'articolo precedente e l'Assessore decide nel termine di trenta giorni.

In caso di rigetto dell'istanza i termini per la presentazione del piano decorrono dalla data della comunicazione e sono ridotti alla metà dei termini previsti dall'art. 8.

Art. 12

Vigilanza ed esecuzione dei piani

Sull'attuazione dei piani particolari vigilano gli ispettori provinciali dell'agricoltura, i quali ne informano i Comitati provinciali dell'agricoltura.

Gli Ispettorati, per quanto si attiene alla vigilanza, possono avvalersi dell'opera di tutti gli enti sottoposti a vigilanza e tutela da parte dell'Assessorato della agricoltura e delle foreste.

La mano d'opera adibita nell'esecuzione dei piani è computata ai fini dell'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, e successive aggiunte e modificazioni.

Senza pregiudizio della razionale destinazione dei terreni, i piani debbono tendere ad introdurre colture ed ordinamenti che consentano il più alto assorbimento di mano d'opera.

Art. 13

Sanzioni contro gli inadempienti

Qualora, prima della scadenza del termine assegnato per l'attuazione del piano particolare, risulti impossibile la tempestiva esecuzione delle opere prestabilite, o quando, scaduto il termine, queste non siano eseguite, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Comitato provinciale, dispone che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia espropri, a norma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la parte non trasformata dei terreni di proprietà dell'inadempiente eccedente gli ettari 150, la quale sarà assegnata secondo le disposizioni del titolo III della presente legge.

Per la restante parte autorizza l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i Consorzi di bonifica ad eseguire, in luogo e per conto dell'inadempiente, la trasformazione ed i miglioramenti previsti dal piano particolare.

Per l'esecuzione di tali opere l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o i Consorzi di bonifica si immettono in possesso del fondo senza obbligo di indennizzo al proprietario o a qualsiasi altro avente diritto e ne curano la gestione salvo rendiconto all'atto della restituzione del fondo.

Nel caso in cui il proprietario abbia bisogno di sussidio alimentare l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio può corrispondere allo stesso un assegno in ogni caso non superiore al 20% della fruttificazione percetta al netto delle imposte.

Ultimata la esecuzione delle opere, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia o il Consorzio di bonifica ha diritto al rimborso della maggiore somma tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto delle opere di trasformazione eseguitevi, nonchè a permanere nel possesso del terreno a garanzia del credito vantato e degli interessi, sino alla estinzione.

In caso di mancato pagamento si procede secondo le norme contenute negli artt. 35 e seguenti della presente legge al trasferimento coattivo di una parte dei 150 ettari rimasti al proprietario, il cui valore corrisponde alla somma dovuta.

Art. 14

Inderogabilità dell'attuazione del piano

La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano approvato, salvo che l'ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere del piano sono strettamente connesse e dipendenti dalle opere pubbliche. In tal caso determina di quale opere del piano può essere ritardata l'esecuzione.

La esecuzione del piano non può essere ritardata dalla pendenza o dall'esito delle eventuali istanze del privato dirette ad ottenere l'ammissione ai contributi e benefici previsti dalle leggi che regolano la materia.

La decisione dell'ispettore provinciale dell'Agricoltura, prevista nel primo comma, deve essere comunicata, entro dieci giorni, all'Ente per la riforma agraria in Sicilia ed al suo rappresentante presso il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Contro la decisione dell'ispettore provinciale della agricoltura è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra prevista, ricorso del presidente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia all'Assessore per l'agricoltura e le foreste che, intesi gli interessati, decide entro sessanta giorni.

Art. 15

Rapporti pendenti

Entro sessanta giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazione sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione.

Ove sia decorso infruttuosamente il termine anzidetto, ovvero l'Assessore per l'agricoltura e le foreste dichiari, con suo decreto, che la nuova regolamentazione dei rapporti è incompatibile con l'esecuzione del piano, l'usufrutto, l'uso o l'abitazione sono risoluti di diritto, salva gli interessati la liquidazione delle loro ragioni, che rimangono garentite sul fondo.

L'avvenuta risoluzione è attestata, ai fini e per gli effetti dell'art. 2655 del Codice civile, dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con certificato da annotarsi a margine della trascrizione degli atti costitutivi dei diritti sopra indicati.

L'annotazione non può avere luogo senza la prova dell'avvenuta liquidazione.

Ove le parti non abbiano proceduto d'accordo alla detta liquidazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine o dalla comunicazione del decreto, di cui al secondo comma, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, determina, con suo decreto, la rendita da corrispondersi provvisoriamente agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla notificazione di detto decreto le parti possono adire l'autorità giudiziaria per la liquidazione delle loro ragioni.

I diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia e compartecipazione, nonchè da concessioni a qualsiasi titolo a favore di cooperative, sono regolati dal comma primo del presente articolo.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'Assessore, con suo decreto, dichiara se la nuova regolamentazione o, in mancanza, la continuazione dei rapporti sia compatibile con l'esecuzione del piano.

Ove ne riconosca la compatibilità, approva la nuova regolamentazione dei rapporti o la determina. Se dichiara la incompatibilità, i rapporti di cui al settimo comma sono risoluti di diritto.

Nessun indennizzo è dovuto per effetto dell'anticipata risoluzione, fermo il diritto per gli interessati di essere indennizzati delle migliorie a norma di legge o di contratto.

I titolari di diritti derivanti dai contratti, di cui al comma settimo, possono, nel termine di un mese dal decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, dichiarare che intendono recedere dal rapporto con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso.

Ove esistano altri diritti reali o personali di godimento e le parti non abbiano provveduto a norma del primo comma, ovvero sia intervenuto il decreto di cui al secondo comma del presente articolo, alla esecuzione del piano provvede l'Ente per la riforma agraria in Sicilia con l'osservanza delle norme di cui al comma terzo e seguenti dell'art. 13 della presente legge.

In nessun caso l'inizio dell'esecuzione del piano può essere ritardata oltre novanta giorni dalla sua approvazione.

Art. 16

Cooperative agricole - Contratti miglioratari

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio provinciale dell'agricoltura, può esonerare il proprietario dall'attuazione diretta dei piani particolari in quei terreni che siano stati o vengano concessi a Cooperative agricole con contratto miglioratario da approvarsi dallo stesso Assessore quando le medesime per i precedenti o per l'attrezzatura singola e collettiva dei Soci e per la forma di conduzione, diano affidamento del buon esito della trasformazione.

Titolo II

OBBLIGHI DI BUONA COLTIVAZIONE

Art. 17

Ordinamenti colturali

Salvo quanto disposto nel titolo precedente, a partire dall'annata agraria successiva alla emanazione della presente legge e fino a quando non sarà attuata la trasformazione, i conduttori a qualsiasi titolo di fondi estesi oltre 100 ettari hanno l'obbligo di attuare e mantenere ordinamenti colturali atti a conseguire un razionale sfruttamento del suolo col massimo assorbimento di mano d'opera.

Per i terreni che, per la loro giacitura ed altitudine oltre che per le condizioni del manto protettivo, richiedono particolari accorgimenti tecnici per la conservazione del suolo, gli ispettori provinciali dell'agricoltura, di concerto con gli ispettori ripartimentali forestali, possono stabilire ordinamenti colturali e criteri di coltivazione anche per aziende estese meno di cento ettari.

Art. 18

Criteri tecnici generali di coltivazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente gli ispettori provinciali dell'agricoltura, sentito il Comitato provinciale, stabiliscono, per tipi di aziende o per zone omogenee, i criteri tecnici di coltivazione, tenendo conto delle esigenze inerenti ai piani particolari di cui all'art. 8.

Art. 19

Vigilanza

Sull'osservanza di quanto disposto dall'articolo precedente vigilano gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali rilasciano, a richiesta degli interessati, copia del verbale di verifica da cui risulti l'adempimento degli obblighi previsti dal presente titolo.

Tale copia, qualora sia presentata alle Commissioni di cui al decreto legislativo Presidenziale 24 agosto 1948, n. 21, e successive, modificazioni ed aggiunte, entro centottanta giorni dalla data della verifica, equivale al parere dell'ispettore agrario.

Art. 20

Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 17, l'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentito il Comitato provinciale, determina il numero delle giornate lavorative che il conduttore avrebbe dovuto impiegare.

Avverso il provvedimento dell'ispettore provinciale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso all'ispettore regionale, la cui decisione è definitiva.

Gli inadempienti sono soggetti ad una penale pari al doppio dell'importo delle giornate stabilite in conformità dei commi precedenti.

I proventi delle penali sono versati al Comune nel cui territorio ricade l'azienda inadempiente e sono dal Comune utilizzati per opere pubbliche di interesse agricolo.

Art. 21

Disposizioni comuni ai titoli precedenti

Per i fondi che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano concessi in enfiteusi, gli obblighi previsti dai titoli I e II fanno carico agli enfiteuti.

Per i fondi che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano gravati di usufrutto, l'obbligo della presentazione del piano di cui all'art. 8 fa carico al titolare della nuda proprietà.

Titolo III

CONFERIMENTO E ASSEGNAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA' PRIVATA

Capo I - Conferimento di terreni

Art. 22

Obbligo del conferimento

La proprietà privata compresa nel territorio della Regione che ecceda la estensione massima risultante dall'applicazione degli articoli seguenti è soggetta al conferimento straordinario con i criteri e le modalità di cui alle disposizioni che seguono.

Art. 23

Modo del conferimento

La quota di conferimento è determinata in base al reddito dominicale complessivo, riferito al 1° gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario, ed al corrispondente reddito medio per ettaro risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie.

Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono quelle risultanti dalla tabella allegata alla presente legge, e si applicano anche con riferimento ai redditi ed alla corrispondente superficie relativa ai terreni posseduti nella Regione a titolo di enfiteusi.

Art. 24

Esclusioni dal computo

Nel calcolo del reddito medio dominicale non si tiene conto dei terreni qualificati in catasto come boschi o incolti produttivi, nonchè di quelli già ceduti gratuitamente dai proprietari per un decennio perchè siano eseguite le opere previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e di quegli altri che saranno ceduti allo stesso titolo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Per le proprietà che comprendono terreni qualificati come agrumeti o terreni irrigui con impianti fissi di presa da sorgenti o corsi d'acqua o da canali o da pozzi e con rete di canalizzazione in muratura o materiale impermeabile e destinati alla cultura ortalizia; o terreni qualificati come vigneti, la quota massima di imponibile, per la quale, in rapporto al reddito medio, non è prevista dalla tabella alcuna percentuale di conferimento, è aumentata di una percentuale pari al rapporto tra il reddito di tali terreni e quello dominicale complessivo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si ha riguardo allo stato di coltura dei terreni alla data del 7 giugno 1950.

Art. 25

Esenzioni dal conferimento

Sono esenti dal conferimento, pur computandosi, a norma e salvi i limiti dell'articolo precedente, ai fini della determinazione della quota da conferire:

a) i terreni indicati nell'articolo precedente, per la loro intera estensione;

b) quelli a coltura arborea specializzata.

c) quelli in cui siano stati interamente adempiuti gli obblighi previsti dalla legge 2 gennaio 1940, n. 1;

d) quelli irrigui, dotati di stabili opere di canalizzazione, per l'estensione effettivamente irrigabile.

Qualora, per effetto di tali esenzioni, non possa essere in tutto od in parte soddisfatta la quota di conferimento, l'esenzione stessa è condizionata limitatamente alla parte non soddisfatta e per una somma pari a cento volte il corrispondente reddito dominicale riferito al 1° gennaio 1943, a graduali investimenti in opere di miglioramento sui terreni dello stesso proprietario, anche in attuazione dei piani di cui agli articoli 8 e 27.

Se, a giudizio dell'Ispettorato agrario regionale, gli investimenti predetti non risultino utili, la relativa somma deve essere impiegata nell'acquisto di cartelle fondiarie.

Ai soli effetti dell'esenzione dal conferimento prevista dal primo comma, si ha riguardo alla condizione dei terreni al 7 giugno 1950.

Art. 26

Limiti di estensione nelle zone latifondistiche (1)

I terreni a coltura estensiva in zone ad economia latifondistica qualificati in catasto come seminativi che, a seguito dell'applicazione delle percentuali di conferimento, residuassero a ciascun proprietario, sono soggetti a conferimento straordinario a norma della presente legge per l'intera estensione eccedente gli ettari duecento.

Restano esclusi dalla superiore estensione:

a) gli agrumeti;

b) i vigneti;

c) i terreni a coltura arborea ed arbustiva specializzata;

d) i terreni irrigui dotati di stabili opere di canalizzazione per l'estensione effettivamente irrigabile.

La disposizione di cui al primo comma non si applica a coloro che, a seguito dei conferimenti, rimangono proprietari di terreno per una estensione che comunque non superi in tutta la Regione, sia in zone latifondistiche, sia fuori di esse, gli ettari trecento, ivi compresi anche i terreni esenti da conferimento.

I proprietari che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma, provvedano entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 35 e 36 della presente legge ad alienazioni o concessioni enfiteutiche a norma del decreto legislativo del Presidente regionale 26 giugno 1948, n. 14, dei terreni eccedenti l'estensione di duecento ettari, soggetti all'ulteriore conferimento, sono esonerati limitatamente alla corrispondente parte, dal conferimento medesimo.

Le agevolazioni di cui al decreto legislativo del Presidente regionale 26 giugno 1948, n. 14, si applicano alle vendite o concessioni enfiteutiche fatte tanto a singoli, che a cooperative.

(1)

Vedi D.L.P. 14/04/56, n. 2: "Determinazione delle zone ad economia latifondistica della Regione".

Art. 27

Impegno di trasformazione di aziende

Coloro che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 dovessero rimanere proprietari di meno di 200 ettari di terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 26 e costituenti unica azienda, possono chiedere di restare proprietari di 200 ettari, sempre che si impegnino, per atto di sottomissione, con l'Ente per la riforma agraria in Sicilia a rendere l'azienda modello e pilota mediante l'esecuzione del piano approvato dall'Ente medesimo entro il numero di anni stabilito, sotto pena di conferimento di tutte le terre costituenti l'azienda alla quale si riferisce l'impegno anzidetto.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del piano di conferimento, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste il quale, con decreto motivato, decide entro trenta giorni, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 28

Gradualità del conferimento

Il conferimento dei terreni avrà inizio possibilmente da quelli posti nel raggio di 5 chilometri dai Comuni, frazioni di Comuni o borghi rurali.

Art. 29

Denuncia e sanzioni

Tutti i proprietari o comproprietari di terreni situati nell'ambito della Regione, il cui reddito dominicale complessivo, riferito al 1° gennaio 1943 non sia inferiore a L. 30.000, sono tenuti a farne denuncia all'Ente per la riforma agraria in Sicilia entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Decorso tale termine si applicherà agli inadempienti una penale da due a dieci volte l'imponibile, riferito al 1° gennaio 1943, dei terreni non denunciati.

Indipendentemente dalla predetta penale la estensione da conferire è aumentata del 10 per cento se il ritardo della denuncia oltrepassa i centottanta giorni.

La denuncia mendace si ha come non presentata agli effetti delle sanzioni previste nel presente articolo.

Art. 30

Trasferimenti successivi al 1° gennaio 1948

La proprietà complessiva, soggetta a conferimento a norma degli articoli 22 e 23 si determina con riguardo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi registrati dopo il 31 dicembre 1949, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire, tranne di quelli derivanti da donazioni in favore di Enti morali di assistenza, beneficenza o istruzione, di quelli avvenuti in contemplazione di matrimonio, di quelli derivanti da donazioni a carico del patrimonio di uno dei due coniugi in favore di ciascun figlio fino ad un massimo di lire duemilanovecento di imponibile riferito al 1° gennaio 1948, purchè effettuate anteriormente alla scadenza del termine di cui all'art. 29; nonchè di quelli diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1948, n. 14 e successive proroghe.

Non si tiene conto altresì degli atti di vendita o conferimento a società posteriori al 31 gennaio 1948.

Se il conferimento ricade, anche parzialmente, su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono nulli di diritto limitatamente alle estensioni da conferire.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può impugnare gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, qualora appaiano simulati al fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi provenienti dalla presente legge.

Art. 31

Proprietà indivisa

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 22 e 23 per i terreni in condominio si tiene conto delle quote spettanti a ciascun comproprietario.

Art. 32

Qualità dei terreni da conferire

La quota da conferire deve possibilmente costituire unico appezzamento e deve comprendere i terreni di media qualità, tenuto conto della fertilità, della ubicazione e degli altri elementi che caratterizzano nel complesso le estensioni soggette a conferimento.

I fabbricati rurali che non hanno funzione di centro aziendale e sono destinati ad abitazione dei coltivatori, con i relativi accessori adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli ed al ricovero degli animali, esistenti nei terreni conferiti, sono compresi nel conferimento.

I fabbricati aventi funzioni di centro aziendale, e gli impianti agricoli, a tipo aziendale, destinati alla irrigazione ed all'approvvigionamento idrico per gli uomini e gli animali, nonchè al ricovero degli animali od alla conservazione degli attrezzi e delle macchine agricole o dei prodotti del fondo o alla trasformazione di questi ultimi, sono compresi nel conferimento allorchè il medesimo comprenda l'intero fondo al cui servizio esclusivo detti impianti erano adibiti.

Nel caso di parziale conferimento del fondo, ove gli impianti ed i fabbricati di cui al comma precedente siano promiscuamente adibiti al servizio dei terreni da conferire e di quelli residui, sia che ricadano negli uni o negli altri, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia determina, in sede di formulazione del piano di conferimento, in rapporto alla loro prevalente destinazione e tenuto conto degli obblighi di trasformazione gravanti sul conferente, gli impianti che debbono essere in tutto od in parte conferiti e la relativa indennità a norma del secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 33

Facoltà di offerta

Il proprietario può offrire spontaneamente all'Ente per la riforma agraria in Sicilia la quota da conferire, purchè il terreno offerto soddisfi alle condizioni previste dall'articolo precedente.

Se l'offerta è accolta prima dell'approvazione del piano di conferimento e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la quota da conferire è ridotta del 5 per cento.

Art. 34

Offerta collettiva

Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei piani di conferimento a tenore dell'art. 35, più proprietari soggetti a conferimento possono presentare all'Ente per la riforma agraria in Sicilia un piano di conferimento cumulativo che offra, entro l'ambito della medesima zona agraria, una quota pari alla somma delle quote da ciascuno dovute.

La quota offerta deve costituire unica estensione, senza soluzione di continuità, e, fermi restando i requisiti indicati nel 1° comma dell'art. 32, non deve essere qualitativamente inferiore alla media delle quote singolarmente dovute.

Con l'accettazione da parte dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia del conferimento collettivo, si intendono sostituite le relative parti dei piani di conferimento.

La decisione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che deve essere data entro sessanta giorni, viene resa pubblica con le norme dell'art. 35 e contro la stessa è ammesso reclamo ai sensi dell'ultimo comma di detto articolo.

Per i terreni ricadenti in comprensori di bonifica, la facoltà di cui al primo comma può essere esercitata a mezzo dei relativi Consorzi.

Art. 35

Piani di conferimento

In base alle denuncie di cui all'art. 29 e agli opportuni accertamenti l'Ente per la riforma agraria in Sicilia elabora, a norma delle disposizioni che precedono, i piani di individuazione dei terreni da conferire.

I piani sono approvati dall'ispettore regionale dell'agricoltura e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nell'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le proprietà da conferire.

Gli aventi diritti possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, reclamare all'Assessore per l'agricoltura, che decide, sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 36

Efficacia dei piani di conferimento

(modificato dall'art. 1 del D.L.P. 12/52)

I piani di conferimento diventano esecutivi, per la parte non impugnata, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, per quella impugnata, dalla data di pubblicazione nella medesima delle decisioni dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Dalla data in cui le singole parti del piano diventano esecutive il possesso dei terreni che ne formano oggetto è trasferito di diritto all'Ente per la riforma agraria in Sicilia al fine di provvedere all'assegnazione degli stessi a norma degli articoli seguenti. La normale gestione dei terreni da conferire cesserà con la scadenza dell'annata agraria in corso che, agli effetti del presente articolo e del successivo art. 46, resta fissata, limitatamente all'annata agraria 1951-52, all'11 novembre.

La valutazione delle eventuali calorie e degli eventuali lavori colturali ordinari verrà fatta, ai fini dell'indennizzo, dall'E.R.A.S.

Le eventuali calorie sono oggetto di particolare valutazione stabilita dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Capo II

ASSEGNAZIONE DEI TERRENI CONFERITI

Art. 37

Titolo dell'assegnazione (1)

I terreni conferiti a norma del presente titolo e quelli espropriati a norma dell'art. 13 del titolo primo, sono assegnati in proprietà ai lavoratori agricoli di cui all'art. 39.

Per il periodo di venti anni qualsiasi atto tra vivi di disposizione o suddivisione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto.

Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari nè di esecuzione forzata, se non a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

All'assegnatario che muore prima di avere pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta ed, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, semprechè abbiano i requisiti richiesti dal successivo art. 39. In caso contrario il terreno ritorna nella disponibilità dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia per essere destinato a nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti apportati dal loro dante causa, nonchè ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal dante causa.

(1)

In materia di affrancazione dei terreni degli assegnatari della riforma agraria in oggetto, si veda l'art. 1 della L.R. 33/68.

Art. 38

Piani di ripartizione (1)

I terreni per i quali i piani di conferimento sono divenuti esecutivi vengono ripartiti in lotti a cura dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Ogni lotto non può essere minore di tre ettari, nè maggiore di sei.

Possono essere assegnati lotti inferiori a tre ettari quando si tratti di terreni di particolare feracità o posti nelle immediate adiacenze dei centri abitati o suscettibili di trasformazione o miglioramento.

Per ciascun lotto è fissato nel piano il corrispettivo.

I piani di ripartizione sono approvati dall'Ispettorato agrario regionale e pubblicati nell'albo pretorio dei Comuni nei cui territori sono inclusi i terreni lottizzati. Di tale pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia, i sindaci ed i proprietari interessati hanno facoltà di ricorrere all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dall'annunzio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente all'ammontare del corrispettivo.

(1)

In ordine alla materia relativa ai coloni perpetui, si veda l'art. 1 della L.R. 39/56.

Riguardo ai limiti superficiari previsti dall'articolo annotato, si veda l'art. 10 della L.R. 21/65.

Art. 39

Formazione degli elenchi (1) (2)

Concorrono all'assegnazione dei lotti i lavoratori agricoli capi-famiglia manuali coltivatori, compresi in appositi elenchi che verranno compilati in ciascun Comune, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a cura di una Commissione presieduta dal Pretore del mandamento e composta dal sindaco del Comune, dal parroco, da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra da designarsi dal consigliere delegato della rispettiva rappresentanza provinciale, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci designato dalla competente Federazione provinciale, da un tecnico agricolo designato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori, da due rappresentanti dell'Associazione dei coltivatori diretti e da quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli, designati dalle rispettive associazioni provinciali.

Il segretario comunale assume le funzioni di segretario della Commissione.

Hanno diritto ad essere inclusi, su loro domanda, da presentarsi non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nell'elenco di ciascun Comune, i lavoratori agricoli capifamiglia che svolgono la loro prevalente attività nel territorio del Comune stesso, anche se residenti in altro Comune, che non siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette se non per il reddito relativo alla casa di abitazione e a proprietà rurale il cui imponibile catastale, riferito al 1° gennaio 1943, non superi rispettivamente le L. 100.

I Comuni che abbiano iscritto nei propri elenchi lavoratori non residenti nel loro territorio debbono darne comunicazione, entro cinque giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente, ai Comuni in cui i lavoratori stessi risiedono al fine della esclusione dai rispettivi elenchi.

Dei lavoratori che oltre ai requisiti di cui al primo comma abbiano quello di invalidi di guerra di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375, o di combattenti o reduci, sono redatti due elenchi a parte.

Decadono dal diritto all'inclusione negli elenchi e ne sono cancellati coloro che, dopo l'entrata in vigore della presente legge si siano resi colpevoli di delitti non colposi contro la incolumità individuale, e contro il patrimonio mediante violenza. (3)

A cura dell'Amministrazione comunale le disposizioni relative alla compilazione degli elenchi saranno rese pubbliche entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante affissione nell'albo pretorio con manifesti affissi nel territorio comunale e con altri mezzi.

Per la mancata iscrizione nell'elenco è ammesso ricorso all'ispettore provinciale dell'agricoltura entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio. L'ispettore decide definitivamente su conforme parere del Comitato provinciale.

(1)

In ordine alla proroga dei termini prevista per la compilazione degli elenchi e per la presentazione delle domande, di cui all'articolo annotato, si veda l'art. 1 della L.R. 26/51.

Per l'applicazione della riforma agraria ai terreni degli enti pubblici, si veda, altresì, gli artt. 2 e 3 della L.R. 46/56.

(2)

In marteria di assegnazione dei terreni conferiti in applicazione della presente, si vedano gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 29/54.

(3)

In ordine alla decadenza o la esclusione dagli elenchi, di cui al comma annotato, si veda l'art. 1 della L.R. 29/54.

Art. 40

Assegnazione dei lotti

L'assegnazione ha luogo mediante sorteggio da effettuarsi davanti ad un notaio in presenza di un funzionario dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, previo invito al sindaco del Comune, nella seconda domenica successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della notizia di cui al quinto comma dell'articolo 38.

Il verbale di sorteggio è trascritto a cura del notaio in favore degli assegnatari e contro i proprietari da cui provengono i lotti. Esso tiene luogo dell'atto di trasferimento.

Al sorteggio concorrono gli iscritti negli elenchi del Comune nel cui territorio ricade il fondo da assegnare. (1)

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i combattenti o reduci, iscritti negli elenchi a parte di cui all'art. 39, si fa luogo a separato sorteggio di una percentuale di quote delle terre da assegnare pari al rapporto tra i predetti e tutti gli aventi diritto al sorteggio.

I mutilati ed invalidi di guerra non sorteggiati in base al precedente comma hanno il diritto di partecipare al sorteggio generale.

Le norme relative ai sorteggi saranno fissate dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, per i terreni che interessano Comuni della stessa Provincia. Per i terreni che interessano Comuni di due o più Provincie, le norme saranno fissate dall'ispettore regionale dell'agricoltura, sentiti i Comitati provinciali interessati.

(1)

In marteria di assegnazione dei terreni conferiti in applicazione della presente, si vedano gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 29/54.

Art. 41

Permute fra assegnatari di lotti e cessioni

I sorteggiati, immediatamente dopo il sorteggio e nel relativo verbale, possono permutare i loro lotti.

Indipendentemente da tale facoltà è ammessa tra gli assegnatari, sempre che avvenga entro centottanta giorni dall'ultimo sorteggio, la permuta dei lotti sorteggiati.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha facoltà di imporre permute fra gli assegnatari al fine di consentire in tutto od in parte la loro permanenza nei lotti coltivati all'atto dell'assegnazione.

La cessione dei lotti nel periodo previsto nel secondo comma dell'art. 37 può essere consentita dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia, alle condizioni della originaria assegnazione, sempre che sia fatta a favore di altro lavoratore compreso negli elenchi previsti dall'art. 39. Qualsiasi patto in contrario è nullo di pieno diritto.

Art. 42

Indennità di trasferimento

Per l'indennità di trasferimento e le modalità della sua corresponsione si applicano le norme della legislazione statale in materia di riforma fondiaria.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, se, al momento della consegna dei terreni, la indennità non è stata definitivamente determinata per pendenza di contestazioni, il proprietario ha diritto, sino al pagamento di essa, al 5% annuo del valore denunciato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita col decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143. (1)

(1)

In materia di contestazioni esistenti e sopravvenute sul diritto di proprietà tra privati ed enti pubblici e relative a terreni soggetti agli obblighi previsti dal titolo terzo della presente, si veda l'art. 1 della L.R. 21/56.

Art. 43

Rimborso dell'indennità di trasferimento

La somma anticipata per il pagamento dell'indennità di trasferimento è rimborsata dagli assegnatari mediante rate annuali da stabilirsi applicando le norme della legislazione statale in materia di riforma fondiaria.

Art. 44

Consegna dei terreni agli assegnatari e decadenza dalla assegnazione

(modificato dall'art. 13 della L.R. 29/54)

La consegna dei terreni agli assegnatari ha luogo entro il mese di ottobre dell'anno in cui avviene il sorteggio, previa diffida ai proprietari da notificarsi a cura dell'E.R.A.S. entro il 31 agosto.(1)

Gli assegnatari hanno l'obbligo di eseguire le migliorie che saranno prescritte dall'ispettore provinciale dell'agricoltura. Sull'esecuzione di tale obbligo vigila l'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

In caso di persistente inosservanza dell'obbligo di pagamento o di esecuzione delle migliorie, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può promuovere il trasferimento del lotto ad altro contadino mediante sorteggio a norma dell'art. 40.

L'inadempiente decade dall'assegnazione appena avvenuto il nuovo sorteggio.

(1)

Vedi D.L.P 19/08/54, n. 7:"Disposizioni per una più sollecita applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria".

Art. 45

Assistenza dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia

Spetta all'Ente per la riforma agraria in Sicilia il compito di assistere gli assegnatari di terreni nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia promuove ed organizza inoltre l'attuazione delle provvidenze, anche di natura sociale, intese a migliorare le condizioni di vita degli assegnatari e ad incrementare la produzione, curando in special modo lo sviluppo della meccanizzazione, della industrializzazione e della cooperazione negli acquisti, vendite e trasformazione dei prodotti, ed in generale a realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli ed associati, nella trasformazione fondiaria e nell'esercizio dell'agricoltura.

L'assistenza tecnica, affidata dal decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 5, agli agronomi condotti, è coordinata con l'attività da spiegarsi dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a favore degli assegnatari.

Art. 46

Diritti sui fondi assegnati

Ad eccezione delle servitù prediali, i diritti reali di godimento o di garanzia sui fondi assegnati si trasferiscono sull'indennità.

Analoga conversione ha luogo per i diritti spettanti al concedente del fondo enfiteutico.

I rapporti aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo od il godimento dei terreni assegnati sono risoluti di diritto, con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso al momento dell'assegnazione.

Nessun indennizzo è dovuto per effetto della anticipata risoluzione, salvo ai titolari di diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia, compartecipazione, nonchè di concessione a qualsiasi titolo a favore di cooperative, il diritto ad essere indennizzati delle migliorie a norma di legge o di contratto.

Fermo restando il disposto dell'art. 32, avvenuta l'immissione in possesso il proprietario o l'avente diritto può richiedere all'Ente per la riforma agraria in Sicilia il rimborso delle migliorie successive alla definitiva determinazione dei valori per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, accertata e non valutata nella indennità.

L'importo delle migliorie sarà determinato dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia riferendolo al minimo tra lo speso ed il migliorato ed all'evidente utilità del fondo, detratti gli eventuali contributi o sussidi, se percepiti, e rimborsato secondo un adeguato piano di riparto.

Disposizioni finali

Art. 47

Esenzioni fiscali

I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni ed in genere tutti gli atti e formalità, comprese le assegnazioni ai lavoratori, da compiersi in esecuzione della presente legge, sono soggetti alla imposta di registro ed ipotecaria di lire 100, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Art. 48

Spese per l'attuazione della riforma

Alle spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge si provvederà con i fondi che saranno destinati alla Regione Siciliana in dipendenza della legge 10 agosto 1950, n. 646, e degli stanziamenti comunque disposti dallo Stato per l'attuazione della riforma agraria, anche in riferimento alle leggi concernenti l'agricoltura che prevedono contributi, concorsi e sussidi.

Art. 49

Maggiori oneri ed anticipazioni a carico della Regione

Agli eventuali maggiori oneri derivanti da particolari disposizioni della presente legge ed alle anticipazioni che possono essere richieste ai fini della più rapida attuazione della stessa, sarà provveduto, a carico del bilancio della Regione, entro i limiti che saranno disposti, per ciascun esercizio, con legge di bilancio.

Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di L. 300 milioni, cui si fa fronte con gli avanzi di gestione relativi agli esercizi precedenti.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 50

Divieto di nuovi acquisti

Per il periodo di anni venti dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti previsti nell'art. 26 per i terreni siti nelle zone ad economia latifondistica ed aventi le caratteristiche indicate nel primo comma dello stesso articolo, non possono essere superati attraverso acquisti a qualsiasi titolo.

L'eventuale superficie eccedente è soggetta a conferimento straordinario a norma del titolo terzo della presente legge.

Art. 51

Disposizioni incompatibili

Approvati i piani di cui all'art. 35 i terreni da assegnare a norma del titolo III della presente legge non possono essere oggetto di nuove concessioni ai termini del decreto legislativo presidenziale 28 agosto 1948, n. 21 e successive proroghe e modifiche.

Art. 52

Norme da applicare per i conferimenti e le espropriazioni

Ai conferimenti previsti dalla presente legge si applicano a tutti gli effetti le norme per le espropriazioni per pubblica utilità di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni. Sono dichiarate indifferibili ed urgenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge anzidetta, tutte le espropriazioni ed i conferimenti previsti dalla presente legge.

Art. 53

Norme di attuazione

Il Governo della Regione è autorizzato:

a) ad emanare norme per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le preesistenti disposizioni in materia agraria, di bonifiche e di colonizzazione;

b) ad emanare su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le finanze, le norme, anche in deroga a quelle vigenti, necessarie per una più sollecita e razionale applicazione della presente legge anche per quanto concerne l'Ufficio regionale della riforma agraria, gli incarichi ai funzionari ed ai tecnici ed esperti incaricati di particolari studi e quant'altro ritenuto indispensabile per il raggiungimento dei fini su indicati.

Art. 54

Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 1950.

RESTIVO

TABELLA

La tabella opera per scaglioni di reddito imponibile totale (scaglioni verticali indicati nella prima colonna).

Per imponibili medi unitari non coincidenti con quelli indicati nella testata, si calcoleranno le percentuali mediante una interpolazione lineare (inversa) tra i limiti più vicini (cioè tra le due colonne che racchiudono l'effettivo imponibile medio unitario della proprietà in esame). Per scaglioni di reddito imponibile complessivo superiore a L. 1.200.000 si applicheranno in misura costante le percentuali indicate nell'ultima riga "oltre 1.200.000".

Per le proprietà aventi reddito unitario minore di 100 lire si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna "100 e meno".

Per le proprietà aventi reddito unitario superiore a L. 1000 si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna "1000 e oltre".

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a L. 100, l'esproprio ha inizio da L. 20.000 di reddito imponibile totale. Per lo scaglione da L. 20.000 a L. 30.000 si applica ad esse la percentuale di esproprio fissata nella tabella per lo scaglione da L. 30.000 a L. 60.000 per le proprietà aventi reddito medio unitario di L. 100.

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a L. 100 e reddito totale di oltre L. 60.000, l'esproprio ha inizio da L. 10.000, per le stesse proprietà aventi un reddito totale di oltre 100.000 lire, l'esproprio si inizia da lire una. In tali casi per lo scaglione sino a 60.000 lire si applica la percentuale di esproprio fissata dalla tabella per lo scaglione da lire 30.000 a 60.000.

Il proprietario ha il diritto a trattenere una quota non superiore al sesto dei terreni da conferire semprechè s'impegni di eseguire i piani particolari di trasformazione in periodo di tempo almeno di un terzo inferiore a quello stabilito nei piani stessi a mezzo di contratti miglioratari non inferiori a nove anni. (1)

In caso di inadempienza il proprietario è obbligato al conferimento della quota trattenuta maggiorata del 10 per cento.

Palermo, 27 dicembre 1950.

(1)

La trattenuta del sesto, di cui al penultimo comma della tabella annotata, non è ammissibile ove la domanda relativa sia presentata dopo la pubblicazione del piano di conferimento, si veda l'art. 14 della L.R. 29/54.