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LEGGE REGIONALE 6 giugno 1968, n. 14

G.U.R.S. 8 giugno 1968, n. 27

Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 4/2003 e annotato al 16/4/2003)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Salvo quanto previsto dalla presente legge, allo scopo di raccordare e coordinare nel settore della agricoltura e delle foreste gli interventi regionali e quelli nazionali, durante il periodo di applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le norme e le relative formalità dalla stessa previste si applicano nella erogazione dei fondi stanziati dalle leggi regionali per interventi analoghi.

Tali interventi sono relativi a tutte le zone agrarie e forestali dell'Isola senza alcuna esclusione.

Nulla è innovato per quanto si attiene alle maggiori percentuali di contributi e concorsi previsti dalla legislazione regionale in vigore.

In ogni caso per le provvidenze regionali a favore dei coltivatori diretti: affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari, coloni e mezzadri, si prescinde dai criteri di ubicazione e di dimensione aziendale previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2

(1)  (2) 

I contributi previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni sono concessi nella misura del 60% per le opere di miglioramento richieste dai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari) singoli ed associati, per le quali siano previsti contributi inferiori alla detta percentuale.

Il contributo previsto dal precedente comma è elevato al 70% per le zone montane determinate ai sensi delle vigenti disposizioni, per tutte le opere di miglioramento tranne le costruzioni di case coloniche.

All'atto dell'ammissione a contributo viene anticipato il 30% dell'intero ammontare del contributo stesso e sulla base di stati di avanzamento dei lavori verranno liquidate ulteriori anticipazioni, proporzionate ai lavori eseguiti, fino ad un massimo dell'80% dell'ammontare del contributo concesso. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del contributo ai beneficiari.

All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad accreditare ai singoli ispettorati agrari della isola una somma pari nel complesso ad almeno il 50% dell'intero stanziamento destinato nel bilancio regionale alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.

Con successivi decreti l'Assessore regionale alla agricoltura e foreste provvederà ad ulteriori assegnazioni sulla base delle richieste avanzate in ciascuna provincia.

Quando l'importo delle pratiche ammesse a contributo supera la competenza degli uffici periferici, l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste accrediterà l'intero importo del contributo all'ispettorato agrario competente il quale provvederà alla erogazione del contributo secondo le modalità previste dal comma 3° del presente articolo.

Gli ordini di accreditamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio sono trasportati all'esercizio successivo.

Il presente articolo sostituisce l'art. 4 della legge 3 gennaio 1961, n. 3 di cui restano abrogati gli articoli 1, 2 e 3.

(1)

Per le modifiche all'articolo annotato vedi l'art. 10 della L.R. 60/74 .

(2)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 3

(1)

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura prevista dallo articolo precedente i contributi di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni quando sono concessi a coltivatori diretti in applicazione di leggi dello Stato o da altri enti.

La maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento che approva le perizie e concede il contributo ed è corrisposta all'atto delle emissioni del provvedimento di ammissione a contributi.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 4

(1)

(modificato dall'art. 26 della L.R. 5/71)

Allo scopo di potenziare le strutture di trasformazione e commercializzazione e le relative attrezzature e pertinenze atte ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti e per impianti non superiori a 100 milioni (2) di opere possono essere concessi, alle cooperative agricole, contributi in conto capitale nella misura dell'85% della spesa riconosciuta ammissibile.

Tali contributi sono concessi anche per l'ampliamento, per l'ammodernamento nonchè per le attrezzature di impianti già esistenti.

Quando il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato o da altri enti operanti nel territorio della Sicilia, l'Assessore regionale alla agricoltura e foreste è autorizzato ad integrare il contributo stesso fino alla concorrenza della misura prevista dal presente articolo.

In dipendenza dell'integrazione di cui al precedente 3° comma gli eventuali mutui a tasso agevolato previsti dalla vigente legislazione nazionale, non possono superare la differenza tra l'ammontare complessivo del contributo concesso e quello della spesa riconosciuta ammissibile.

Per l'applicazione del presente articolo rimangono in vigore le norme previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 23 dicembre 1954, n. 47.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 5 aprile 1954, n. 9 e gli articoli 1 e 6 della legge 23 dicembre 1954, n. 47.

(1)

Vedi Decr. Ass. Agricoltura 12/05/93: "Approvazione del piano regionale vitivinicolo"

Vedi Decr. Ass. Agricoltura 12/05/93: "Approvazione del piano regionale ovi-caprino"

Vedi Decr. Ass. Agricoltura 12/05/93: "Approvazione del piano regionale olivicolo"

(2)

Per effetto dall'art. 3 della L.R. 19/73 l'importo annotato è stato elevato a lire 300 milioni.

Art. 5

(abrogato dall'art. 22 della L.R. 15/93)

Art. 6

(integrato dall'art. 24 della L.R. 19/73, modificato dall'art. 21 della L.R. 36/84, nel testo modificato dell'art. 17, comma 3, della L.R. 7/85)

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature, anche polivalenti, idonee alla lotta contro il gelo e per la difesa dagli squilibri termici causati anche da malattie e/o insetti nocivi alle piante.

Tali contributi non potranno superare l'87,50 per cento della spesa ammissibile e sono concessi in favore di cooperative o loro consorzi o di organizzazioni di produttori.

Sull'importo del contributo si possono concedere anticipazioni nella misura del 30 per cento garantite da fidejussioni bancarie e/o assicurative.

Per la concessione dei predetti contributi si applicano le norme previste dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215 per le opere di miglioramento fondiario e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 7

Qualora l'E.S.A. intervenga a norma dell'art. 7, lett. a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la difesa fitosanitaria l'Assessorato regionale della agricoltura e foreste è autorizzato ad integrare il contributo previsto dal predetto art. 7, lett. a), fino alla concorrenza del 100% della spesa.

E' abrogata la legge 18 luglio 1961, n. 11.

Art. 8

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura massima prevista dal primo e secondo comma del precedente articolo 2, i contributi concessi per lo sviluppo delle colture arboree in applicazione dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 quando il beneficio è rivolto a favore dei coltivatori diretti.

La maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento che approva le perizie e concede contributi ed è corrisposta all'atto della emissione del provvedimento di ammissione a contributo.

Art. 9

(1)

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti ispettorati, entro i limiti delle proprie competenze, sono autorizzati ad integrare del 20 per cento elevabile al 30 per cento per i coltivatori diretti, i contributi concessi per lo sviluppo zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive aggiunte e modificazioni e dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 giugno 1929, n. 1366 e la legge 27 maggio 1940, n. 627 non si applicano nel territorio della Regione Siciliana.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 10

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1964, n. 26, il limite di lire 14 milioni previsto all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge non è applicabile alle cooperative agricole.

Art. 11

(modificato dall'art. 63, comma 5, della L.R. 23/2002)

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per il funzionamento e l'attività dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico nonchè per la manutenzione e ripristino dei rispettivi locali.

Art. 12

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere. (1)

(1)

Vedi l'art. 98 della L.R. 4/2003 relativo all'utilizzo di somme per il vivaio governativo di viti americane.

Art. 13

I centri avicoli di Palermo e di Messina e l'osservatorio avicolo di Marsala sono sciolti.

I compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti ai predetti centri ed osservatorio sono devoluti allo Istituto sperimentale zootecnico.

Per l'espletamento di tali attribuzioni l'Istituto utilizzerà il patrimonio dei centri.

Art. 14

Le cantine sperimentali di Noto e Milazzo svolgono la loro attività sotto le direttive dell'Istituto della vite e del vino al cui controllo e vigilanza sono sottoposte.

L'Assessorato è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo al predetto Istituto per sopperire alle spese che le cantine debbono sopportare per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Art. 15

Alla erogazione dei contributi previsti dagli articoli 6 e 9 della legge 10 aprile 1962, n. 15 si provvede a carico dei capitoli di spesa con i quali si fa fronte rispettivamente all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le disponibilità dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dello esercizio finanziario in corso concernenti gli interventi di cui al comma precedente sono trasferiti ai capitoli riguardanti le opere pubbliche di bonifica e le opere di miglioramento fondiario.

Art. 16

(1)

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 40/69)

Le agevolazioni di cui al D.L. Pres. Reg. 5 giugno 1949, n. 14, modificato con legge di ratifica 11 marzo 1950 n. 21, sono concesse, per ogni specie di macchine agricole e comunque al servizio di aziende agricole, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

1) a coloro che ottengono i prestiti del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 vengono concessi contributi integrativi in conto capitale nelle seguenti percentuali del prezzo di acquisto:

- ai privati conduttori l'8%;

- ai coltivatori diretti il 25%;

- ai consorzi di bonifica o enti affini il 12%;

- a cooperative o loro consorzi o associazioni di produttori il 40%;

2) in favore di coltivatori diretti, coloni e mezzadri che fruiscono del contributo in conto capitale del 25% di cui al sesto comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 viene concesso, a carico del bilancio regionale, un contributo integrativo del 25%.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 17

(1)

(sostituito dall'art. 3 della L.R. 40/69 e modificato dall'art. 6 della L.R. 19/73)

Per l'acquisto di macchine agricole, fino all'importo di lire 2.500.000 (2), il contributo in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, a carico dell'Amministrazione regionale è del 50 per cento della spesa.

Si applicano le norme di cui all'art. 26 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Il contributo alle cooperative di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 1950 n. 21 è elevato al 60%.

(1)

La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

(2)

Per effetto dell'art. 6 della L.R. 47/73 l'importo annotato è stato elevato a lire 4 milioni.

Art. 18

(modificato dall'art. 4 della L.R. 40/69 e abrogato dall'art. 51, comma 2, della L.R. 4/2003)

Art. 19

(1)

Per le finalità di cui all'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere le provvidenze da detto articolo previste in favore di società fra enti pubblici, a partecipazione maggioritaria pubblica, società cooperative e loro consorzi per la gestione e l'esercizio di impianti costruiti a parziale o a totale carico dello Stato o della Regione per la conservazione, lavorazione, commercializzazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli.

Il piano di attività e di lavorazione deve essere preventivamente sottoposto e approvato dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Il contributo è fissato nella misura massima del 90 per cento.

(1)

In ordine alle provvidenze di cui all'articolo annotato vedi l'art. 5 della L.R. 40/69.

Art. 20

In dipendenza delle più favorevoli provvidenze previste dalle leggi nazionali in vigore anche nel territorio della Regione Siciliana, la legge regionale 11 marzo 1957, n. 24 è abrogata.

Art. 21

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste ed i dipendenti ispettorati delle foreste possono integrare, fino alla concorrenza della misura massima prevista dalla legge regionale 5 luglio 1966, n. 17 ed alle condizioni in essa legge contenute, i contributi di cui all'art. 18 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando sono concessi a favore delle aziende speciali previste dalla predetta legge regionale n. 17.

Art. 22

(abrogato dall'art. 129, comma 4, della L.R. 2/2002)

Art. 23

Allo scopo di incentivare l'attività del fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della legge 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla legge 18 luglio 1961, n. 13, è autorizzato un apporto di lire 3.500 milioni di cui L. 500 milioni a carico dell'esercizio 1968 e L. 1.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi 1969-1970-1971.

Art. 24

Le somme non impegnate all'atto della entrata in vigore della presente legge sui capitoli di bilancio che in applicazione della legge medesima vengono soppressi affluiranno al capitolo 21281 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente.

Art. 25

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1968 la spesa di:

a) L. 2.150 milioni per la concessione dei contributi previsti dallo art. 2 della presente legge;

b) L. 200 milioni per provvedere alla integrazione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge;

c) L. 600 milioni per la concessione dei contributi e per le integrazioni previste dall'articolo 4;

d) L. 230 milioni per la concessione dei contributi per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature idonee alla lotta contro il gelo e la grandine di cui all'art. 6;

e) L. 100 milioni per la concessione dei contributi e per la integrazione degli stessi per provvedere alla difesa fitosanitaria di cui all'art. 7;

f) L. 150 milioni per sostenere le spese e concedere contributi per le finalità di cui allo art. 8;

g) L. 300 milioni per le finalità di cui allo art. 9;

h) L. 200 milioni per sostenere le spese e concedere contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 11;

i) L. 70 milioni per sostenere le spese e concedere i contributi di cui all'art. 12;

l) L. 50 milioni per le finalità di cui all'art. 14;

m) L. 150 milioni per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 16;

n) L. 1.000 milioni per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26;

o) L. 1.000 milioni per le finalità di cui all'art. 5;

p) L. 400 milioni per le finalità di cui all'art. 17;

q) L. 100 milioni per le finalità di cui all'art. 18;

r) L. 200 milioni per le finalità di cui all'art. 19.

Art. 26

Agli oneri per l'esercizio 1968 di L. 7.400 milioni previsti dagli artt. 23 e 25 della presente legge si fa fronte fino alla concorrenza di L. 1.480 milioni utilizzando gli stanziamenti dei capitoli 11502, 11503, 11551, 11553, 11556, 11557, 11559, 11562, 21133, 21135, 21221, 21229, 21230, 21231 del bilancio del corrente esercizio finanziario e di L. 5.920 milioni mediante prelievo dal capitolo 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 27

Alla spesa ricadente negli esercizi futuri prevista dall'art. 23 si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione degli oneri relativi alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 33.

Art. 28

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1968.

CAROLLO