
LEGGE REGIONALE 11 aprile 1972, n. 27
G.U.R.S. 12 aprile 1972, n. 17
Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 48/1974 e annotato al 7/8/1991)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa complessiva di lire 1.630 milioni così ripartita:
a) lire 1.350 milioni per le finalità dell'articolo 11;
b) lire 280 milioni per le finalità dell'articolo 14. (1)
Per effetto dell'art. 5, comma 1, della L.R. 3/73, alle operazioni di credito di cui alla presente legge, si applicano le modalità contenute nell'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Per le operazioni di credito richiamate dalla lettera a dell'articolo precedente il tasso di interesse del 3 per cento viene ridotto all'1,50 per cento per i prestiti in favore di coltivatori diretti singoli o associati.
Lo stanziamento previsto nella lettera b) del precedente articolo 1 è destinato anche ad integrazione di eventuali stanziamenti disposti per gli stessi fini dal Ministero dell'agricoltura e foreste per il sostegno di iniziative e per la concessione di contributi per il miglioramento e lo sviluppo della zootecnia con particolare riguardo alle cooperative, ai coltivatori diretti e loro consorzi, alle associazioni di allevatori e ai piccoli allevatori.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828, è autorizzato il limite di impegno di lire 540 milioni.
Le provvidenze di cui al precedente comma sono estese a favore di aziende agricole colpite da eventi calamitosi, verificatisi in Sicilia durante gli anni 1970 e 1971. (1)
Le domande relative alle provvidenze derivanti dal secondo comma del presente articolo devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Per la concessione delle provvidenze di cui al comma annotato vedi l'art. 19 della L.R. 22/74.
Ai fini della concessione di prestiti agrari quinquennali a favore di aziende agricole colpite da eventi calamitosi verificatisi negli anni 1970 e 1971, da erogare con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive aggiunte e modificazioni, è prevista una spesa di lire 630 milioni per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.
Sono escluse dalle provvidenze di cui al presente articolo le aziende agricole che hanno fruito, in dipendenza degli stessi eventi, di analoghi benefici previsti da leggi dello Stato. (1)
Per la concessione dei prestiti agrari di cui all'articolo annotato vedi l'art. 3 della L.R. 3/73.
Gli interventi previsti dall'art. 3 della predetta L.R. 3/73 sono stati rifinanziati con l'art. 1 della L.R. 47/73 e con l'art. 4 della L.R. 22/74.
Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1972, le seguenti spese:
per la concessione del contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1969, numero 39 nella misura di lire 3 al chilogrammo e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, per la produzione dell'anno 1971, nonchè per gli alcoolici e le acquaviti
L. 300.000.000
per la concessione all'Istituto regionale della vite e del vino, alle cooperative e loro consorzi dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, numero 910, per la distillazione dei vini
L. 300.000.000
Per la difesa e conservazione del suolo, mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse, su terreni ricadenti in bacini montani ovvero in zone vincolate o vincolabili a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè mediante la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.
Nei territori di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 3, gli interventi saranno limitati ai lavori di sistemazione idraulico-pascolativa di cui all'articolo 4 della legge medesima.
L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli interventi nel settore della forestazione saranno effettuati su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici o comunque su terreni da acquisire al demanio regionale.
Per le espropriazioni relative alle opere forestali si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè quelle di cui al titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.
Per i lavori di amministrazione diretta, eseguibili a mezzo degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, si deroga dal limite di importo previsto dall'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 10.
Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla legge regionale 18 luglio 1961, n. 13 è aumentato di lire 2.700 milioni.
Per il concorso nel pagamento degli interessi alle aziende di credito per le operazioni a favore di cooperative, il contributo annuo a favore dell'IRCAC di cui all'articolo 3, n. 4, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è elevato a lire 280 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1972.
Per l'esercizio finanziario 1972, la spesa, prevista dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche, per favorire l'attrezzatura delle cooperative di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dei loro consorzi nonchè di quelli previsti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 - escluse le cooperative edilizie -, di carovane di facchinaggio e di compagnie portuali, è elevata di lire 900 milioni.
Per l'utilizzo della somma di cui all'articolo precedente e sino al 60 per cento di essa, gli organismi regionali siciliani delle tre associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione, riconosciute giuridicamente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, presentano annualmente all'Assessore per il lavoro e la cooperazione, piani di attività e di sviluppo della cooperazione in Sicilia.
I piani debbono specificare i programmi di gestione e di promozione nonchè le esigenze di finanziamento relativamente alle maggiori e più qualificate iniziative di cooperative e loro consorzi aventi sede in Sicilia ed aderenti a ciascuna delle tre associazioni di cui al comma precedente.
I piani saranno presentati, in redazione sommaria, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. (1)
Per le finalità dell'art. 17 della L.R. 36/91 vedi i seguenti DD. AA. Coperazione:
- decreto 07/08/91: "Norme di attuazione degli artt. 5 e 8 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36."
- decreto 07/08/91: "Norme di attuazione degli artt. 6 e 7 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36."
Il 60 per cento dei contributi di cui all'articolo 4, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è erogato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione sulla base dei piani di cui all'articolo precedente.
I contributi di cui all'articolo 4, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono concessi sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta da ciascuna cooperativa o consorzio di cooperative e fino ad un ammontare di lire 20 milioni. (1)
Per le finalità dell'art. 17 della L.R. 36/91 vedi i seguenti DD. AA. Coperazione:
- decreto 07/08/91: "Norme di attuazione degli artt. 5 e 8 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36."
- decreto 07/08/91: "Norme di attuazione degli artt. 6 e 7 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36."
Al fine di agevolare iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive e distributive e di valorizzare possibilità di lavoro e di attività nel settore cooperativo, il Governo della Regione è autorizzato a concedere alle società cooperative e loro consorzi, aventi sedi in Sicilia, che svolgono attività nei settori agricolo, zootecnico, di produzione e lavoro, di consumo, del turismo e alberghiero contributi a fondo perduto in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa documentata per riconversione aziendale, ampliamenti ed ammodernamenti di impianti, da operarsi, anche in rapporto alla congiuntura economica, entro e non oltre il 31 dicembre 1973. (2)
Per la corresponsione di contributi ai sensi del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 450 milioni.
Per il contributo di cui all'articolo annotato vedi l'art. 9 della L.R. 28/73
Termine prorogato al 31 dicembre 1974 dall'art. 52 della L.R. 22/74.
Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di 4.500 milioni di lire per le finalità e gli scopi in esso indicati e di lire 3.000 milioni per i fini previsti dagli articoli 21 e 22 della presente legge.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è sostituito dal seguente:
"Sul fondo previsto dall'articolo precedente è concessa garanzia sussidiaria fino al 50 per cento dell'intero ammontare dei singoli prestiti ed aperture di credito che saranno effettuati dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia in favore delle imprese indicate al precedente articolo 5 e destinati alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione od alla natura della produzione delle imprese medesime".
In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, le quote percentuali delle disponibilità del fondo di garanzia da destinare agli scopi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo sono determinate dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
L'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è sostituito dal seguente: (1)
"Le operazioni previste dall'articolo 6 possono usufruire di un contributo sugli interessi nella misura che sarà fissata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio in modo che, tenuto conto degli accreditamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 7, il tasso residuo a carico dei mutuatari non risulti superiore a quello indicato dal primo comma del successivo articolo 9".
Vedi l'art. 8 della L.R. 51/57 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Il limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è elevato a dieci anni.
Fino al 31 dicembre 1972 le aziende fruenti di mutui per la costituzione di scorte a valere sul fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, che si trovino in condizioni di particolari difficoltà congiunturali riconosciute dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, su proposta dell'istituto finanziatore da trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta, possono ottenere il beneficio di un nuovo piano di ammortamento dell'intero residuo debito per capitale con decorrenza dal 1° gennaio 1973 e per una durata doppia di quella che in base all'originario piano residuava alla scadenza dell'ultima rata pagata.
L'onere degli interessi anche di mora pertinenti all'anno 1972 farà carico al fondo.
Il beneficio può essere concesso anche alle imprese che siano in mora con i pagamenti delle rate semestrali, comunque da non prima del 30 giugno 1969. (1)
Per tali imprese il nuovo piano di ammortamento sarà comprensivo delle rate scadute e non pagate al netto degli interessi di mora.
Gli oneri degli interessi, anche di mora, dovuti fino a tutto il 1972 e non pagati farà carico al fondo.
Per i mutui di cui ai precedenti commi che siano stati effettuati da istituti e da aziende di credito ai sensi dell'articolo 6 della richiamata legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, la garanzia sussidiaria del 30 per cento resta valida per il nuovo piano di ammortamento e sarà congiuntamente prolungata la durata del contributo sugli interessi nella nuova misura che sarà fissata con le modalità previste dall'articolo 23 della presente legge.
I maggiori oneri derivanti dall'aumento e dal prolungamento dei contributi in conto interessi di cui al comma precedente faranno carico al fondo di riserva di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, ed in caso di incapienza saranno ripianati con le modalità previste dal terzo comma dello stesso articolo.
Per la concessione del beneficio di cui all'articolo annotato si rimanda all'art. 11 della L.R. 38/76 e all'art. 47, commi 1 e 2, della L.R. 57/85.
Vedi Decr. Pres. 18/04/1986: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 47 della l.r. 31 dicembre 1985, n. 57."
Per le imprese in difetto col pagamento delle rate scadute successivamente al 30 giugno 1969 relative a mutui per l'ampliamento, per l'impianto e per l'ammodernamento di stabilimenti industriali ubicati nel territorio della Regione, gli interessi, anche di mora, gravanti sulle rate scadute e non pagate e su quelle a scadere fino al 31 dicembre 1972 sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, purchè esse siano ammesse a beneficiare di un nuovo piano di ammortamento dell'intero debito residuo con decorrenza dal 1° gennaio 1973.
Per le operazioni di finanziamento non effettuate direttamente dall'IRFIS, detto Istituto provvede ad accreditare le somme relative all'Istituto mutuante.
L'IRFIS trasmette mensilmente al Presidente della Regione - Ragioneria generale - ed all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio un elenco delle operazioni effettuate, con l'indicazione dei relativi importi.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, impartisce le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Per le finalità del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è aumentato di lire 1.000 milioni. (2)
Il termine di cui all'articolo annotato è stato prorogato al 31 dicembre 1973 dall'art. 47 della L.R. 50/73.
Il beneficio di cui all'articolo annotato, può essere concesso alle imprese industriali che siano in mora col pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 giugno 1974 al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 38/76.
Vedi Decr. Pres. 08/06/72: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 contenente: "Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia"."
Vedi Decr. Pres. 12/04/74: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 recante: "Provvedimenti per la ripresa economica della Sicilia"."
Vedi D.P. 17/08/76: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni degli artt. 12 e 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38".
Vedi Decr. Pres. 08/06/72: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 contenente: "Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia"."
Vedi Decr. Pres. 12/04/74: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 recante: "Provvedimenti per la ripresa economica della Sicilia"."
Vedi D.P. 17/08/76: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni degli artt. 12 e 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38".
Si riporta il testo dell'art. 47 della L.R. 50/73:
"ART. 47
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 23 della legge 11 aprile 1972, n. 27 è prorogato al 31 dicembre 1973.
Il fondo di cui all'ultimo comma del citato articolo è incrementato di lire 1.000 milioni."
Si riporta il testo dell'art. 12 della L.R. 38/76:
"ART. 12
Il beneficio di cui all'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, può essere concesso alle imprese industriali che siano in mora col pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 giugno 1974 al 31 dicembre 1975.
Per le finalità del presente articolo il fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni."
Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie fino al 30 per cento dell'ammontare dei prestiti, aperture di credito ed anticipazioni, effettuati da istituti o aziende di credito in favore di imprese industriali, per capitale di esercizio, nonchè un contributo sugli interessi, nella misura del 30 per cento gravanti su dette operazioni.
Per le imprese a prevalente capitale degli enti pubblici regionali la garanzia sussidiaria di cui al comma precedente può essere concessa fino al 60 per cento.
Per le imprese esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia può essere concessa limitatamente a prestiti ed aperture di credito ed anticipazioni aggiunti a quelli in essere e non cessati nell'ultimo anno.
La garanzia ed il contributo sugli interessi sono concessi per non oltre 18 mesi, su operazioni effettuate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, purchè non si tratti di rinnovi di operazioni preesistenti. (1)
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti e le aziende di credito danno comunicazione alla Presidenza della Regione - Ragioneria generale - ed all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio - dell'ammontare prevedibile dei prestiti.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, fissa, con proprio decreto, le misure percentuali delle garanzie, per complessivi 20 miliardi, e dei contributi per non oltre 3 miliardi.
Il decreto diventa esecutivo con la notifica agli istituti di credito.
Ai sensi dell'art. 52 della L.R. 50/73, la durata della garanzia e del contributo di cui al comma annotato, è portata a 36 mesi.
La composizione del Comitato amministrativo previsto dall'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è così modificata:
a) il Presidente dell'IRFIS, o, in caso di assenza o di impedimento, chi ne fa le veci, che lo presiede;
b) quattro funzionari di qualifica non inferiore a dirigente in servizio rispettivamente presso gli Assessorati delle finanze, dell'industria e del commercio, dello sviluppo economico e presso la Ragioneria generale designati dai rispettivi Assessori;
c) tre esperti scelti dal Presidente della Regione.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
I componenti di cui alle precedenti lettere b) e c) sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica tre anni.
Per la nuova composizione del Comitato amministrativo vedi l'art. 45 della L.R. 50/73, nel testo sostituito dall'art. 27 della L.R. 96/81.
Il fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di 2 miliardi di lire da destinare esclusivamente alla concessione di finanziamenti, non eccedenti l'importo unitario di 150 milioni di lire, a piccole imprese industriali operanti in Sicilia, che abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni.
Fino alla concorrenza di un quinto della sua totale consistenza, il fondo predetto è destinato alla concessione di garanzie sussidiarie, fino al 70 per cento delle eventuali perdite accertate, in favore di istituti che esercitano il credito a medio termine, a fronte di nuovi finanziamenti concessi secondo le modalità di cui al precedente comma, a piccole imprese industriali che si trovino nell'impossibilità di offrire idonee garanzie.
I finanziamenti concessi a norma dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, non devono gravare sui mutuatari, per interessi ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore al 3 per cento.
I benefici di cui agli articoli precedenti sono concessi alle imprese industriali:
a) che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità purchè non si tratti di imprese elettriche, petrolchimiche, raffinerie, cementifici, qualunque sia il numero dei dipendenti;
b) che presentino concrete prospettive di ripresa produttiva;
c) che assicurino il mantenimento dei livelli di occupazione.
La inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro è motivo di decadenza dai benefici previsti nei precedenti articoli.
La decadenza è pronunciata con decreto del Presidente della Regione.
Nel caso di imprese industriali articolate su più unità produttive, il limite di cui alla lettera a) del precedente comma andrà riferito all'intero complesso.
Alle imprese commerciali aventi sede ed operanti nel territorio della Regione Siciliana è concesso un contributo del 3 per cento sugli interessi gravanti su prestiti, aperture di credito e anticipazioni, di importo complessivo non superiore a 5 milioni, effettuati da istituti ed aziende di credito per l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature nonchè per capitali di esercizio. (3)
Il contributo di cui al comma precedente è concesso dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio sulla base di documentata istanza dell'impresa interessata ed è liquidato direttamente all'istituto o azienda di credito.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo.
Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito fra le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dell'isola in proporzione al numero delle imprese commerciali iscritte nei rispettivi registri delle ditte con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.
Sulle operazioni compiute le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sono tenute a presentare all'Assessorato della industria e del commercio rendiconti semestrali.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 48/74, la durata della garanzia e del contributo previsti dall'articolo annotato, non può superare 60 mesi.
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 6/76 l'indicazione della misura del contributo sugli interessi contenuta nell'articolo annotato, va intesa nel senso che il contributo è determinato in modo tale da abbassare il tasso di interesse a carico del mutuatario di tanti punti quanti ne risultano indicati in percentuale.
Con l'art. 49, comma 1, della L.R. 22/74 i massimali previsti dal comma annotato, sono aumentati a 10 milioni.
Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie fino al 40 per cento dell'ammontare delle operazioni indicate all'articolo precedente per un importo complessivo di non oltre 8 miliardi.
A tal fine le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato danno mensilmente comunicazione alla Presidenza della Regione - Ragioneria generale - e all'Assessorato dell'industria e del commercio delle operazioni compiute ripartite per istituto o azienda di credito.
Il decreto del Presidente della Regione diventa esecutivo con la notifica agli istituti di credito.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 48/74, la durata della garanzia e del contributo previsti dall'articolo annotato, non può superare 60 mesi.
(modificato dall'art. 10 della L.R. 19/73, dall'art. 17 della L.R. 10/74, dall'art. 50 della L.R. 22/74, nel testo sostituito dall'art. 2 della L.R. 48/74)
La garanzia ed il contributo previsti dagli artt. 28 e 29 sono concessi, nei limiti dello stanziamento, a tutti i richiedenti che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 1974. (1)
Possono essere ammesse a beneficiare le imprese commerciali che abbiano un volume d'affari annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a 120 milioni, ovvero le imprese commerciali di nuova costituzione che abbiano un volume di affari trimestrale dichiarato non superiore a 21 milioni. Le imprese commerciali possono rilasciare dichiarazioni sottoscritte dal titolare al fine di attestare il volume di affari conseguito.
Termine prorogato al 31 dicembre 1975 dall'art. 1, comma 1, della L.R. 48/74.
Il fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, previsto dal cap. 15851 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972, è incrementato di lire 250 milioni.
Tale stanziamento è destinato per intero alla propaganda all'estero dei vini siciliani ai sensi e con le modalità indicate negli articoli 15 e 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.
Il contingente di mutui di cui alla legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, assegnato alle graduatorie compilate al 1° settembre 1970 ed al 1° settembre 1971, viene raddoppiato utilizzando le quote di pertinenza rispettivamente degli anni 1972 e 1973.
Con la graduatoria al 1° settembre 1972 sarà utilizzato il contingente di mutui previsto per l'anno 1974.
Per l'attuazione del presente articolo, l'Assessore delegato ai servizi della Ragioneria generale è autorizzato a stipulare apposito atto aggiuntivo alle convenzioni intercorse con il Banco di Sicilia e con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele a termini dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42.
Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1971, n. 17, viene ulteriormente incrementato di lire 1.500 milioni.
L'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1971, n. 17, è sostituito come segue:
"Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, riguardante l'istituzione di una cassa regionale per il credito alle imprese artigiane, è sostituito dal seguente:
"La garanzia copre le perdite eventualmente accertate su ogni singola operazione, per l'intero importo del credito originario"".
La disposizione prevista nell'articolo precedente si applica per le operazioni che saranno effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Per le operazioni di credito, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno poste in essere in favore di artigiani singoli o associati, è concesso sull'apposito fondo istituito presso la CRIAS un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse a carico dei beneficiari non superi il 3,50 per cento, comprensivo di ogni spesa.
Per tali finalità il fondo predetto è incrementato della somma di lire 400 milioni.
L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a lire 10 milioni con lo articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. 1, è ulteriormente elevato a lire 15 milioni.
Ferme restando le disposizioni del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, i benefici e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge regionale 4 aprile 1969, n. 6, si applicano a tutti gli effetti alle iniziative turistico-alberghiere contemplate dall'articolo 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Le agevolazioni fiscali sono concesse, previa istanza debitamente documentata, con decreto dell'Assessore per le finanze. L'ammissione provvisoria alle predette agevolazioni avviene con l'esibizione ai competenti uffici finanziari di certificazione comprovante la presentazione dell'istanza.
Le spese derivanti dalla presente legge escluse quelle di cui al precedente articolo 8 sono iscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e successivi come dalla tabella:
Stanziamenti (in milioni di lire) Settori d'intervento Anni finanziari 1972 1973 1974 1975 1976 1977 e success. Agricoltura: Art. 1 1.630 - - - - - Art. 4 540 540 540 540 540 540 Art. 5 630 630 630 630 630 - Art. 7 600 - - - - - Art. 11 2.700 - - - - - Cooperazione: Art. 12 180 180 180 180 180 180 Art. 13 - 900 - - - - Art. 16 450 - - - - - Industria: Art. 17 2.900 2.000 2.600 - - - Art. 23 1.000 - - - - - Art. 24 3.000 - - - - - Art. 26 2.000 - - - - - Commercio: Art. 28 1.000 - - - - - Art. 31 250 - - - - - Altri settori: Art. 32 230 110 - - - - Art. 33 1.500 - - - - - Art. 36 400 - - - - - 19.010 4.360 3.950 1.350 1.350 720
(modificato dall'art. 3 della L.R. 41/72)
All'onere di lire 19.910 milioni ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede:
quanto a lire 2.520 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per lo anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;
quanto a lire 12.140 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1972;
quanto a lire 4.350 milioni utilizzando lo stanziamento del cap. 25310 del bilancio per lo anno finanziario 1972;
quanto a lire 900 milioni utilizzando parte dello stanziamento del cap. 10805 del bilancio per l'anno finanziario 1972.
Agli oneri ricadenti negli anni finanziari dal 1973 al 1977, rispettivamente:
di lire 3.460 milioni per l'esercizio finanziario 1973;
di lire 3.950 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
di lire 1.350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;
di lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e successivi, si provvede con la riduzione per ciascuno dei suindicati esercizi finanziari degli stanziamenti autorizzati con l'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 47.
In dipendenza del primo comma del presente articolo, gli elenchi n. 4 allegati allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1971 e 1972, sono modificati come appresso:
Esercizio finanziario 1971 - Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento
Importo dell'onere (in milioni di lire) Partita che si riduce: Provvedimenti per il turismo (in meno) 320 Partita che si aggiunge: Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia 320Esercizio finanziario 1972 - Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Oggetto del provvedimento
Importo dell'onere (in milioni di lire) Partite che si riducono: Interventi nel settore dell'industria (in meno) 3.000 Interventi nel settore urbanistico (in meno) 3.800 Interventi nel settore del turismo (in meno) 2.000 Interventi nel settore della agricoltura (in meno) 2.000 Interventi nel settore della pubblica istruzione (in meno) 940 Interventi nel settore della cooperazione (in meno) 400 Partita che si aggiunge: Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia (in più) 12.140
La spesa autorizzata con il precedente articolo 8 è iscritta nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso.
Al relativo onere si provvede con la riduzione di lire 2.500 milioni della spesa autorizzata con l'articolo 1, n. 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, con la riduzione di lire 3.500 milioni della spesa autorizzata con l'articolo 1, n. 1, lettera c), della stessa legge e con la utilizzazione prioritaria di lire 4.000 milioni delle sopravvenienze attive del fondo di solidarietà nazionale previste dall'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.
Le spese per le programmazioni e le progettazioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, restano autorizzate per le opere incluse nei programmi già approvati con la procedura prevista dalla legge stessa.
A tal fine la percentuale fissata con il predetto articolo 26 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, si applica sull'ammontare degli stanziamenti originariamente stabiliti con gli articoli 1 e 2 della legge medesima e destinati alle singole categorie di interventi.