
LEGGE REGIONALE 16 agosto 1975, n. 66
G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36
Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 6/2009 e annotazioni alla data 26 giugno 2024)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 della L.R. 16/79, dall'art. 18, comma 1, della L.R. 25/2007 e integrato dall'art. 52 della L.R. 6/2009)
La Regione, nell'intento di favorire lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini, adotta iniziative e concede contributi per:
a) l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie d'arte e centri di servizio culturale, di proprietà dei comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, nonchè per l'acquisto di attrezzature;
b) la conservazione dei beni e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;
c) le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza da parte dei comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche e musicali, aventi sede in Sicilia; catalogazione libraria e documentale; (1) (2) (3)
d) le attività per l'educazione permanente, per l'istruzione ricorrente e per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado; (4) (5)
e) l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson;
f) --------------------- (lettera abrogata ) (6)
g) l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici comunali. (7)
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a concedere, per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali:
- un contributo annuo di lire 20 milioni all'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, con sede in Palermo;
- un contributo annuo di lire 20 milioni all'Istituto siciliano di storia antica, con sede in Palermo;
- un contributo annuo di lire 15 milioni al Centro siciliano di studi filosofici Vito Fazio Allmayer, con sede in Palermo.
In merito all'erogazione dei contributi vedi l'art. 9 della L.R. 16/79.
Per le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui alla lettera annotata, si rimanda alle seguenti CC.AA.BB.CC.:
- per l'anno 2012, circolare 8 giugno 2012, n. 18, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 22 giugno 2012, n. 25;
- per l'anno 2016, circolare 1 dicembre 2016, n. 8 di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 16 dicembre 2016, n. 55;
- per l'anno 2017, circolare 14 settembre 2017, n. 11 di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 29 settembre 2017, n. 41.
- per l'anno 2018, circolare 25 settembre 2018, n. 9 di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 5 ottobre 2018, n. 43.
Vedi anche, la Circ. Ass. BB.CC. 26 marzo 2004, n. 10 per l'anno 2004, la Circ. 13 maggio 2005, n. 17 per gli anni 2005 e 2006, la Circ. 9 febbraio 2007, n. 1 per l'anno 2007 e la Circ. 29 febbraio 2008, n. 1 per l'anno 2008.
Per la disciplina delle modalità e termini di scadenza in materia di attività culturali, le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui alla lettera annotata, si rimanda al D.A. Beni Culturali e Identità Siciliana 20 febbraio 2023, n. 12.
In materia di stanziamento annuo in favore dei distretti scolastici vedi l'art. 8 della L.R. 16/79.
In materia di contributi agli istituti scolastici vedi le Circ. Ass. BB.CC. 12 febbraio 2007, n. 10, 27 marzo 2008, n. 3, 18 settembre 2009, n. 3, 8 agosto 2012, n. 25, 31 luglio 2013, n. 19, 29 ottobre 2014, n. 23 e 18 giugno 2015, n. 13.
In relazione ai suddetti contributi, si vedano:
- comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 4 novembre 2016, n. 48, relativo alla Circ. Ass. Beni Culturali 17 ottobre 2016, n. 4;
- comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 24 novembre 2017, n. 51, relativo alla Circ. Ass. Beni Culturali 13 novembre 2017, n. 14;
- comunicato pubblicato nella G.U.R.S. 31 agosto 2018, n. 38, relativo alla Circ. Ass. Beni Culturali 23 agosto 2018, n. 6;
- Circ. Ass. Beni Culturali e Identità Siciliana 8 novembre 2021, n. 2; 9 marzo 2023, n. 1 e 26 giugno 2024, n. 2.
Lettera abrogata dall'art. 6, comma 2, della L.R. 16/79.
Per le finalità di cui alla lett. a dell'art. 1 la Regione interviene con contributi fino ad un massimo del 95 per cento della spesa autorizzata sulla base del preventivo presentato.
(sostituito dall'art. 7 della L.R. 40/76 e modificato dall'art. 47, comma 4, della L.R. 32/2000)
----------------------- (comma soppresso) (1)
La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione. (2)
Le disposizioni previste dal n. 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, non si applicano alle spese di cui alla lett. a del precedente art. 1.
Comma soppresso dall'art. 47, comma 4, della L.R. 32/2000.
Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 16/79, la Commissione di cui all'articolo annotato, è presieduta dal Direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.
Vedi Decr. Pres. 03/05/95, n. 75: "Regolamento per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40 relativo all'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere."
Il contributo per l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson è concesso entro il limite massimo di lire 10 milioni ai comuni sedi di parchi-gioco, previa deliberazione da parte degli stessi di un regolamento di gestione adottato sulla base di uno schema formulato da una commissione presieduta dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione o da un suo delegato e composta da un rappresentante dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, da un rappresentante del Comitato italiano giochi infantili, da tre rappresentanti designati dalle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un docente universitario di psicologia dell'età evolutiva, da tre esperti in pedagogia e sociologia e da un dirigente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente o da un assistente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.
La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.
Per le finalità di cui alle lett. a, b, c, d, e, f e g dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa a fianco di ciascuna lettera indicata:
- lett. a), lire 350 milioni; - lett. b), lire 200 milioni; - lett. c), lire 250 milioni; - lett. d), lire 70 milioni; - lett. e), lire 250 milioni; - lett. f), lire 60 milioni; - lett. g), lire 20 milioni.
Per le finalità dell'ultimo comma dell'art. 1 è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 55 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 1.255 milioni si fa fronte, per l'anno 1975, quanto a lire 335 milioni con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 17374, 17652, 17653, quanto a lire 865 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 55 milioni con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 10481 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.