
LEGGE REGIONALE 1 agosto 1977, n. 77
G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36
Proroga o integrazione delle provvidenze previste dalle leggi regionali 21 febbraio 1976, n. 12, 6 maggio 1976, n. 49, 7 maggio 1976, n. 65, 6 maggio 1976, n. 50, 7 maggio 1976, n. 62, 6 marzo 1976, n. 26, riguardanti rispettivamente i lavoratori dell'Industria siciliana arredamenti metallici di Palermo, della "Meridional Plastic" di Gela, della "Silvestar" di Isola delle Femmine, della "Alfredo Micali" di Messina, della "Bellanca e Amalfi" e "Niceta" di Palermo, dei "Pastifici riuniti della Valle del Platani" di Casteltermini e provvidenze straordinarie in favore dei dipendenti dell'Hotel Centrale di Palermo e della Clinica "S. Barbara" di Gela.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso l'Industria siciliana arredamenti metallici nel comune di Palermo, di cui alla legge regionale 21 febbraio 1976, n. 12, è prorogata per un ulteriore periodo di tre mesi.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 milioni.
Le provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori della "Meridional Plastic" con sede in Gela, previste nella legge regionale 6 maggio 1976, n. 49, sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 15 milioni.
Le provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte "Bellanca e Amalfi" e "Niceta" di Palermo, previste nella legge regionale 7 maggio 1976, n. 62, sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso l'Hotel Centrale di Palermo alla data del 1° ottobre 1976 una indennità straordinaria una tantum nella misura di lire 300.000 ciascuno.
Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente comma, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 15 milioni.
In favore dei lavoratori dipendenti della "Clinica S. Barbara" con sede in Gela, già oggetto delle provvidenze previste nella legge regionale 7 maggio 1976, n. 64, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, con le stesse modalità della legge richiamata, un'indennità una tantum nella misura di lire 300.000 ciascuno.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 milioni.
Per l'attuazione della legge regionale 6 marzo 1976, n. 26, recante provvidenze straordinarie a favore dei lavoratori dei "Pastifici riuniti della Valle del Platani" di Casteltermini, la spesa autorizzata con l'art. 3 della predetta legge è aumentata di lire 25 milioni.
L'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 65, è sostituito dal seguente:
"Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione spettante in base al contratto nazionale di categoria.
Ove l'Azienda si avvalga delle facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'Azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione contrattuale.
Qualora i corsi di riqualificazione non venissero istituiti entro il 1° settembre 1977, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 4 della presente legge per corrispondere ai dipendenti già occupati presso la ditta "Silvestar" alla data del 1° dicembre 1975, e licenziati entro l'8 febbraio 1976, un'indennità straordinaria, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1° settembre 1977, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale spettante in base al contratto nazionale di categoria, e comunque in misura non superiore a lire 300.000 mensili".
Al fine di completare i corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'azienda manifatture confezioni tessili Alfredo Micali di Messina disposti con legge regionale 6 maggio 1976, n. 50, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 milioni.
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, con le modalità della soprarichiamata legge 6 maggio 1976, n. 50, provvederà a reistituire il corso di riqualificazione a favore dei lavoratori occupati alla data del 31 dicembre 1975 per i residui 71 giorni.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 195 milioni.
Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
All'onere relativo, ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.