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LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1980, n. 125

G.U.R.S. 3 dicembre 1980, n. 53

Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 41/1985 e con annotazioni alla data 8 marzo 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nel quadro delle iniziative volte ad ampliare il mercato del lavoro, al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nelle attività produttive, la Regione, nelle more dell'approvazione di una legge organica concernente il piano regionale di sviluppo economico e sociale, promuove, secondo le disposizioni della presente legge:

a) la ristrutturazione dell'Amministrazione regionale, degli enti locali territoriali e degli enti pubblici esistenti nella Regione, anche attraverso la razionalizzazione delle rispettive dotazioni organiche volta ad un più incisivo assetto delle rispettive funzioni;

b) l'inserimento nei ruoli della pubblica amministrazione dei giovani assunti in via precaria ai sensi delle disposizioni legislative sull'occupazione giovanile;

c) il sostegno della cooperazione giovanile come uno degli strumenti fondamentali per l'inserimento delle giovani leve nelle attività produttive.

Titolo I

INSERIMENTO DEI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 2

Immissione nei ruoli dei giovani assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato (1)

(modificato dall'art. 7 della L.R. 171/81 e dall'art. 13, comma 2, della L.R. 39/85)

Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giovani già iscritti nelle liste speciali istituite con l'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, ed avviati al lavoro ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo IV della citata legge e per l'attuazione degli interventi e programmi di cui ai titoli III e IV della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, (Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali ed enti, aziende od istituti pubblici, comunque denominati, soggetti alla loro vigilanza o tutela, nonchè presso gli uffici dei medici provinciali, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per conseguire l'immissione nei ruoli dell'amministrazione con cui hanno intrattenuto il rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero di altra amministrazione, secondo le disposizioni della presente legge.

--------------------(comma abrogato) (2)

--------------------(comma abrogato) (2)

--------------------(comma abrogato) (2)

Hanno diritto a partecipare all'esame di idoneità di cui all'art. 3 i giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, i soci cooperatori o i giovani associati che prestano servizio presso le amministrazioni ed enti di cui al primo comma ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e dell'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, per progetti approvati e finanziati dalla Regione o dallo Stato entro il 30 aprile 1980, purchè in possesso dei requisiti di legge per l'accesso in generale alle pubbliche amministrazioni, (Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) semprecchè tutti prestino servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge e semprecchè rientrino nel numero autorizzato dalla Regione. I giovani che siano stati sostituiti per l'adempimento di obblighi militari o in virtù della normativa vigente a tutela delle lavoratrici madri sono parimenti ammessi all'esame di idoneità.

E' soppresso l'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Art. 3

Esami di idoneità

I soggetti di cui all'art. 2 sono ammessi, a domanda, a sostenere un esame di idoneità per il conseguimento presso - l'amministrazione od ente ove l'aspirante è stato assunto con rapporto a tempo determinato (Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) - della qualifica iniziale cui è equiparabile, secondo gli ordinamenti delle singole amministrazioni, la qualifica professionale in base alla quale è stata effettuata l'assunzione (Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

L'esame consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo a quelli professionali acquisiti dal candidato durante l'esecuzione del progetto specifico di cui all'art. 25 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, ivi compresi quelli relativi all'eventuale frequenza dei corsi di cui all'art. 25 della citata legge regionale, nonchè in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità, i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso agli impieghi pubblici ed in relazione alle varie categorie di amministrazioni, regionale, degli enti locali e di altri enti, aziende od istituti pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la commissione di cui all'art. 22 della presente legge, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Con lo stesso decreto è determinata anche l'equiparazione di cui ai precedenti commi.

I soggetti che non abbiano partecipato all'esame di idoneità o che non l'abbiano superato continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, o fino alla cessazione dei corsi previsti dall'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche. A tale scadenza il rapporto di lavoro ed ogni altra forma di utilizzazione cessano definitivamente.

Art. 4

Esame di idoneità per il personale di ruolo

(abrogato dall'art. 86 della L.R. 41/85)

Art. 5

Commissioni esaminatrici (1)

Le commissioni esaminatrici per l'esame di idoneità di cui alla presente legge sono nominate con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, e sono distinte per categorie di enti e per qualifiche, categorie e livelli.

Le commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche dirigenziali od equiparate sono composte da un presidente scelto tra docenti universitari e da cinque esperti nelle materie oggetto di esame, scelti tra docenti universitari e dirigenti di amministrazioni pubbliche.

Le commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche di concetto od equiparate sono composte da un presidente scelto tra i dirigenti regionali od equiparati con almeno 15 anni di anzianità di servizio e da cinque esperti nelle materie oggetto di esame, scelti tra docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tra dirigenti di amministrazioni pubbliche.

Le commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche di ordine sono composte da un presidente scelto tra i dirigenti regionali od equiparati con almeno dieci anni di servizio e da cinque esperti nelle materie oggetto di esame, scelti tra i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche.

Le commissioni esaminatrici per l'accesso alle qualifiche ausiliarie od equiparate sono composte da un presidente scelto tra i dirigenti regionali od equiparati con almeno dieci anni di servizio e da cinque esperti nelle materie oggetto d'esame, scelti tra docenti di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche.

Partecipano, altresì, a ciascuna commissione tre componenti designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e, per le categorie relative agli enti locali, tre sindaci designati dalle associazioni di enti locali e loro amministratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore ad assistente.

Le commissioni si articolano in sottocommissioni in relazione al numero dei candidati da esaminare, in conformità delle norme vigenti per l'Amministrazione regionale.

(1)

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 32/83 per la validità delle adunanze delle commissioni esaminatrici previste dall'articolo annotato, è necessario l'intervento di almeno 2/3 dei componenti purchè sia presente, in ogni caso, il presidente.

Art. 6

Utilizzazione provvisoria

(modificato dall'art. 2 della L.R. 8/81)

I contratti e le convenzioni stipulati ai sensi delle disposizioni legislative statali e regionali concernenti l'occupazione giovanile, qualora si tratti di soci di cooperative o giovani associati, che siano addetti all'esecuzione di progetti approvati e finanziati dalla Regione o dallo Stato entro il 30 aprile 1980, sono prorogati con onere a carico della Regione, fino al 31 dicembre 1981 e comunque non oltre l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7, se anteriore alla stessa data.

I contratti e le convenzioni suddette ed i conseguenti avviamenti al lavoro restano, in ogni caso, validi a tutti gli effetti, nei limiti dei progetti effettivamente realizzati o in corso o delle prestazioni lavorative effettivamente rese.

Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 78 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.

Gli esami finali di idoneità di cui al terzo comma del predetto art. 78 dovranno svolgersi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Formazione delle graduatorie

(modificato dall'art. 4 della L.R. 8/81 e dall'art. 13, comma 2, della L.R. 39/85)

------------------(comma abrogato) (1)

------------------(comma abrogato) (1)

I giovani iscritti nella prima delle due graduatorie continuano a svolgere la propria attività presso l'amministrazione od ente dove sono stati assunti, o dove prestano servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino alla definitiva immissione nei ruoli organici.

Ad essi è attribuito, sino a tale immissione, il trattamento giuridico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti non di ruolo dell'amministrazione od ente presso cui sono addetti nonchè il trattamento economico base minimo previsto per i dipendenti della stessa amministrazione od ente addetti a mansioni identiche od analoghe.

Gli iscritti nella seconda graduatoria, già soci di cooperative, fino all'immissione nei ruoli organici continuano ad essere utilizzati ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 26 quater della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 8

(Si omette l'art. 8 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 9

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie - Gravami

(modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 39/85)

Le graduatorie previste dal precedente art. 7 sono approvate con decreto del Presidente della Regione e pubblicate in apposito supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; copia di esso verrà affisso, per almeno 15 giorni, nell'albo di ogni amministrazione o ente.

Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere proposte, da chi vi abbia interesse, motivate osservazioni alla commissione giudicatrice che, nell'ulteriore termine di trenta giorni, pronuncia sulle stesse con provvedimento definitivo.

Art. 10

Immissione nei ruoli organici

(abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 39/85)

Art. 11

Rapporti con le amministrazioni statali

Il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere le opportune iniziative ed intese con i competenti organi dell'Amministrazione centrale dello Stato al fine dell'applicazione, nei confronti dei giovani inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 7 della presente legge, della disposizione contenuta nell'art. 26 septies, secondo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, quale risulta dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato, d'intesa con l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, a consentire l'utilizzazione presso gli uffici e gli ispettorati trasferiti alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, di personale assunto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in virtù dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, per l'attuazione dei progetti specifici per l'ispezione del lavoro e per i servizi dell'impiego approvati dal CIPE che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in Sicilia, anche dopo il superamento dell'esame di idoneità previsto dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 12

Tempi di attuazione

(abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 39/85)

Art. 13

Norme per i contratti scaduti

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 78 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, si applica anche ai contratti già scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, con effetti dalla relativa scadenza, e le relative attività proseguono sino al 31 dicembre 1980.

Art. 14

Onere finanziario

(integrato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 79/82)

Sino alla immissione dei giovani nei ruoli organici ai sensi dell'art. 10 della presente legge la Regione attribuisce annualmente, con mandato diretto, agli enti di cui all'art. 2, presso i quali i giovani sono utilizzati ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, le somme occorrenti per il pagamento degli emolumenti relativi. Tali somme potranno altresì essere accreditate al rappresentante legale dei predetti enti.

I termini previsti nell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, per quanto concerne l'attività espletata in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono prorogati di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Norme per i concorsi già banditi

Ai fini degli articoli 2 e 10 della presente legge non si computano i posti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa, siano già stati banditi, da parte degli enti e delle amministrazioni di cui al precedente art. 2, i relativi concorsi.

Titolo II

INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE GIOVANILE

Art. 16

Requisiti per fruire dei benefici in favore di cooperative di giovani (1)

Sono ammesse a fruire dei benefici della presente legge le cooperative formate in prevalenza da giovani, di età compresa fra i 18 ed i 29 anni, che siano stati iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, senza conseguire una occupazione comunque trasformatasi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero abbiano partecipato a corsi di formazione o qualificazione professionale senza conseguire una stabile occupazione o, anche in assenza di detti requisiti, all'atto dell'associazione alle cooperative, risultino iscritti nelle ordinarie liste di collocamento dei lavoratori.

Le cooperative di giovani, in qualunque settore operanti, per fruire delle provvidenze disposte con leggi regionali devono essere composte per oltre la metà da soci in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del presente articolo.

Per le cooperative operanti nel settore dell'agricoltura il numero dei soci in possesso di detti requisiti non deve superare i due terzi del totale degli associati.

Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano immediata applicazione nei confronti delle cooperative costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge; trascorso un anno da detta data trovano applicazione anche nei confronti delle cooperative preesistenti, le quali, nelle more, continuano ad operare nella precedente composizione.

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 17

Semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti di sviluppo (1)

(integrato dall'art. 17 della L.R. 8/81)

I progetti di cui al primo comma degli articoli 11 e 14 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, per l'accesso alle provvidenze ivi previste, sono presentati, unitamente alla documentazione indicata nei citati articoli, direttamente alla Presidenza della Regione e sono approvati, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione, con decreto del Presidente della Regione, sentito il comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile di cui al successivo art. 19 e la commissione regionale per la cooperazione giovanile di cui al successivo art. 22.

Il parere del comitato sostituisce, ai fini dell'approvazione dei progetti presentati dalle cooperative giovanili, ogni altro parere previsto come obbligatorio dalle norme in vigore.

Per i fini di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 14, comma primo, secondo, terzo e quarto della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16.

All'art. 12 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:

"Per le esigenze operative ed organizzative delle cooperative tra giovani diplomati e laureati, possono essere concessi contributi per l'acquisto dell'attrezzatura occorrente per l'attività professionale esercitata sino alla concorrenza del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un massimo di 30 milioni.

Per il restante 50 per cento dette cooperative sono ammesse ad usufruire delle provvidenze creditizie erogate dall'IRCAC.

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì alle cooperative che programmano la creazione di centri sportivi e ricreativi".

Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in quanto più favorevoli, alle cooperative, i cui progetti presentati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, siano o saranno approvati, viene anticipato il 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, previa presentazione di polizza fidejussoria o di altra garanzia.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare direttamente all'ente che dovrà prestare la garanzia fidejussoria di cui al comma precedente il relativo costo, recuperandolo dall'ammontare dell'anticipazione.

Restano salvi i pareri resi dalla commissione di cui all'art. 29 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, espressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 18

Controllo sulla realizzazione dei progetti (1)

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori connessi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo precedente è demandato alle amministrazioni regionali competenti per materia, che lo effettuano, di regola, a mezzo delle rispettive strutture dipendenti o decentrate.

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 19

Comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile (1) (2)

(integrato dall'art. 5 della L.R. 88/81)

Presso la Presidenza della Regione è istituito il comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile, così composto:

- Assessore destinato alla Presidenza della Regione, che lo presiede;

- otto dirigenti appartenenti al ruolo del personale amministrativo della Regione designati, rispettivamente, dagli Assessori regionali per l'agricoltura e le foreste, per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca, per gli enti locali, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità, per il territorio e l'ambiente, per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;

- tre dirigenti tecnici, dei quali due appartenenti al ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica in servizio uno presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e l'altro presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designati dai rispettivi Assessori, ed il terzo designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tra gli appartenenti ai ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste;

- un consigliere appartenente al ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale della Regione, scelto dal Presidente della Regione;

- un dottore agronomo libero professionista iscritto all'albo professionale, scelto su terna proposta dalla consulta regionale dell'ordine professionale.

Esercita le funzioni di segretario un dirigente od equiparato dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la Presidenza della Regione.

Il comitato è nominato, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Esso dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due volte.

In caso di ritardo nelle designazioni e nelle proposte il comitato tecnico amministrativo potrà essere ugualmente insediato purchè sia avvenuta la nomina di oltre la metà dei componenti.

(1)

Il Comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile è sostituito dal Nucleo di valutazione previsto dall'art. 22, comma 4, della L.R. 25/93.

(2)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 20

Agevolazioni per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative di giovani (1)

Alle cooperative di giovani di cui al precedente art. 16 possono essere concessi da parte dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, per l'acquisto di fondi rustici occorrenti ai fini dell'attuazione dei progetti di sviluppo previsti dall'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, mutui trentennali di importo pari all'intero prezzo di acquisto, al tasso del 3 per cento, con un preammortamento di tre anni.

La concessione dei mutui è subordinata:

a) alla valutazione di congruità del prezzo di acquisto, da effettuarsi dal comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile;

b) alla verifica, da parte dello stesso comitato, della idoneità del fondo alla coltivazione diretta, in rapporto al numero dei soci della cooperativa richiedente ed alla loro capacità lavorativa;

c) all'assunzione dell'obbligo, da parte della cooperativa beneficiaria, di coltivare direttamente tramite i propri soci, per almeno venti anni, il fondo acquistato e a non mutarne, comunque, la destinazione agricola.

I mutui sono concessi esclusivamente per l'acquisto della proprietà indivisa e non possono essere estinti se non siano trascorsi venti anni dalla data di concessione.

In nessun caso la cooperativa può alienare o cedere, a qualsiasi titolo, il fondo acquistato con le agevolazioni creditizie di cui al presente articolo prima che siano trascorsi 20 anni dalla concessione del mutuo. Nei casi di inosservanza si applica l'art. 37, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modificazioni.

La violazione degli obblighi indicati nei due commi precedenti, fatta costatare dall'Amministrazione regionale, comporta la surroga dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) nella proprietà del fondo acquistato.

L'Ente di sviluppo agricolo utilizza i fondi eventualmente acquisiti ai sensi del comma precedente per le finalità di cui agli articoli 39 e 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

La vigilanza sull'adempimento, da parte delle cooperative beneficiarie, degli obblighi indicati nel presente articolo, è affidata agli ispettorati provinciali dell'agricoltura territorialmente competenti i quali riferiscono in proposito, oltre che all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, anche alla Presidenza della Regione.

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 21

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 (1)

Gli elenchi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, contengono altresì l'indicazione dei beni immobili di demanio e patrimonio, rispettivamente della Regione e dei comuni, idonei ad essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistiche, culturali, ricreative e sociali e che possono a tale scopo essere concessi in uso alle cooperative di giovani. Detti elenchi sono aggiornati annualmente e vengono resi pubblici con le modalità indicate negli articoli 3 e 4 della richiamata legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Il limite di importo del cottimo fiduciario indicato nell'art. 9 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è elevato a lire 60 milioni nei confronti delle cooperative ivi contemplate, nonchè di quelle previste nell'art. 16 della presente legge.

Nel primo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "che rientrino in materie di competenza regionale".

Dopo il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è aggiunto il seguente: "Il contributo in conto capitale di cui al precedente n. 1, se erogato in favore di cooperative di giovani operanti nei settori socio-sanitario, dei servizi di interesse generale e di rilevanza sociale, dei beni ed attività culturali e delle attività sportive e ricreative, può essere concesso sino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammessa".

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 22

Commissione regionale per la cooperazione giovanile (1)

L'art. 29 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è sostituito dal seguente:

"E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la commissione regionale consultiva per la cooperazione giovanile e per i problemi dell'inserimento nell'attività produttiva delle giovani leve di lavoro, nominata, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La commissione è presieduta dal Presidente della Regione o, per delega, dall'Assessore destinato alla Presidenza ed è composta da:

- tre rappresentanti delle organizzazioni regionali della cooperazione;

- tre esperti in problemi giovanili;

- tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- due dirigenti od equiparati dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la Presidenza della Regione, di cui uno con funzioni di segretario.

La commissione, che dura in carica tre anni, esprime parere sui progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37; formula proposte ed esprime pareri in materia di incremento della cooperazione giovanile, inserimento nell'attività produttiva delle giovani leve di lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge; suggerisce altresì i criteri generali per la concessione di benefici a sostegno del settore.

In caso di ritardo nella designazione la commissione potrà essere egualmente insediata purchè sia avvenuta la nomina di oltre la metà dei componenti".

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

(Si omettono gli articoli 23, 24 e 25 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 26

I concorsi pubblici per ricoprire i posti disponibili nell'Amministrazione regionale, negli enti locali e negli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, dovranno essere espletati entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 27

All'assunzione di personale salariato presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 2 della presente legge si provvede con pubblico concorso per titoli.

Per qualifiche specializzate, il concorso, ove ritenuto necessario, è integrato da una prova pratica.

Art. 28

Nei comuni con un numero di consiglieri non inferiore a quaranta e nelle amministrazioni provinciali, le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche dei ruoli del personale sono presiedute dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato e, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, sono composte da cinque membri eletti dal consiglio con voto limitato ad uno, da un esperto designato dal rappresentante legale dell'ente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. (1)

Qualora la designazione del rappresentante sindacale non pervenga entro quindici giorni dalla notifica della richiesta, la commissione si intende lo stesso regolarmente costituita.

Nei restanti comuni la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche dei ruoli del personale, dovrà assicurare la rappresentanza della minoranza.(1)

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 453 del 26 settembre 1990-15 ottobre 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.

Art. 29

(modificato dall'art. 13 della L.R. 8/81)

Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37: art. 3, ultimo comma; art. 4, ultimo comma; art. 11, terzo comma; art. 11, quarto comma; art. 11, quinto comma, limitatamente alle parole "ai sensi del precedente comma"; art. 14, secondo comma; art. 14, terzo comma; art. 14, quarto comma; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 25; art. 26; art. 27; art. 30.

Art. 30

Copertura finanziaria

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 128.024 milioni per gli esercizi finanziari 1980-1982 di cui lire 5.700 milioni a carico dell'esercizio 1980.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 122.324 milioni per il biennio 1981-1982, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 74.120 milioni nell'elemento di programma 03.03.01.02, quanto a lire 48.204 milioni negli elementi di programma: 05.01.03.03 per lire 14.700 milioni, 05.02.02.03 per lire 9.600 milioni a carico del 1981 e per lire 10.249,9 milioni a carico del 1982 e 06.02.02.03 per lire 13.609,1 milioni, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 31

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 dicembre 1980.

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