Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1982, n. 55

G.U.R.S. 26 giugno 1982, n. 28

Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 22/1996 e con annotazioni alla data 16 aprile 2003)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità previste dall'art. 35 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 700 milioni.

Art. 2

(modificato e integrato dall'art. 1 della L.R. 37/84 e modificato dall'art. 28, comma 2, della L.R. 36/91)

Il limite massimo di intervento, indicato negli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, si applica alle cooperative edilizie, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni inserite nei progetti biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, ai programmi di cui all'art. 38 della stessa legge n. 457 del 1978, ai programmi ammessi ai contributi ai sensi della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè alle cooperative edilizie che usufruiscono dei contributi e dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, nella misura prevista dagli eventuali aggiornamenti apportati a norma dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, sino all'ultimazione dei lavori. (1)

Per la determinazione del limite massimo di intervento di cui al comma precedente il costo convenzionale previsto nel quadro tecnico-economico può essere aggiornato ai valori dei costi vigenti al momento della presentazione delle apposite istanze per l'ottenimento del nuovo limite di intervento, sino all'ultimazione dei lavori.

-------------------- (comma abrogato) (2)

Per tali interventi è assunta a carico della Regione la spesa per la concessione dei contributi, previsti dal titolo III della predetta legge n. 86 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni, dipendenti dal nuovo limite massimo dei mutui agevolati.

Il limite, di cui al primo comma, deve essere proporzionalmente ridotto in rapporto alla superficie massima prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per ogni unità abitativa, rispetto a quella massima indicata nelle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

Alla concessione del finanziamento provvede l'Assessore regionale per i lavori pubblici su richiesta delle cooperative, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, comprovante che per i programmi costruttivi, per i quali si chiede l'ammissione ai benefici previsti dal presente articolo, non è stato ancora rilasciato, alla data del 31 dicembre 1981, il certificato di fine lavori.

Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 6 mila milioni.

(1)

Vedi l'art. 135 della L.R. 25/93: "Limiti per interventi costruttivi".

Vedi le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 della L.R. 25/97.

Vedi il Decr. Ass. LL.PP. 14/04/98: "Determinazione del limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata".

Vedi il Decr. Ass. LL.PP. 11/06/93: "Determinazione dei mutui agevolati integrativi da concedere alle cooperative edilizie ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37".

Art. 3

Per le finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 9.000 milioni, da iscriversi quanto a lire 8.000 milioni al cap. 75201 e quanto a lire 1.000 milioni al cap. 75202 del bilancio della Regione.

Alla concessione dei finanziamenti integrativi provvede l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su richiesta delle cooperative che non hanno ultimato i programmi costruttivi e che, comunque, non hanno stipulato il contratto definitivo di mutuo con gli istituti di credito.

Art. 4

Per le finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è incrementato di lire 20.000 milioni, da iscriversi al cap. 75205 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Alla concessione dei finanziamenti integrativi provvede l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su richiesta delle cooperative che non hanno ultimato i programmi costruttivi e che, comunque, non hanno stipulato il contratto definitivo di mutuo.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per quelle cooperative che, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, abbiano contratto mutui definitivi sin dall'inizio della realizzazione del programma costruttivo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 68551 del bilancio della Regione da destinare prioritariamente per il completamento dei programmi già finanziati.

Art. 6

L'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, è sostituito dal seguente:

"L'entità del finanziamento da concedere è determinata sul programma di cui al successivo art. 8, in rapporto alla superficie utile prevista per ogni organismo abitativo ed ogni onere eccedente sarà a carico delle cooperative edilizie".

Art. 8

L'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 modificato dall'art. 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è sostituito dal seguente: (1)

"L'assegnazione delle aree e la concessione del finanziamento in favore delle cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali sono effettuate rispettivamente dai comuni e dalle amministrazioni competenti, per la realizzazione di un programma costruttivo che non sia eccedente rispetto al numero dei soci aventi i requisiti legali prescritti al momento della richiesta dell'area e dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale competente vigila sulla realizzazione degli alloggi, sulle loro caratteristiche, sui requisiti dei soci.

Gli istituti di credito e l'istituto regionale per il credito alla cooperazione effettuano i pagamenti in acconto delle somme maturate su richiesta del presidente della cooperativa e su autorizzazione del direttore dei lavori, prescindendo da qualsiasi visto o autorizzazione di organi tecnici o amministrativi.

Lo svincolo della rata di saldo all'impresa esecutrice dei lavori è subordinato all'attestazione di conformità di esecuzione dei lavori, rilasciata dal comune o dagli uffici del Genio civile".

(1)

Vedi l'art. 35 della L.R. 35/78 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 9

(modificato dall'art. 2, u.c. della L.R. 86/81, nel testo sostituito dall'art. 25 della L.R. 22/96)

------------------ (comma abrogato(1)

I termini, relativi alla localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie e loro consorzi che non risultino proprietari dell'area di impianto, di cui al quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e i termini di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono prorogati sino al 31 dicembre 1983.

(1)

Comma abrogato dall'art. 2, u.c. della L.R. 86/81, nel testo sostituito dall'art. 25 della L.R. 22/96.

Art. 11

Alla fine del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, sono aggiunte le parole: "e che siano inseriti nei progetti biennali della predetta legge 5 agosto 1978, n. 457".

Art. 12

L'art. 53 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è sostituito dal seguente:

"I mutui di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, possono, altresì, essere concessi da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio operanti nella Regione Siciliana.

In tal caso gli enti mutuanti, per la concessione dei relativi finanziamenti, si atterranno alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 (1), in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ipotecaria e l'erogazione delle somme mutuate; non saranno pertanto applicabili le norme di cui ai primi tre comma dell'art. 9 ed al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Le operazioni saranno regolate al tasso stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro per i finanziamenti dell'edilizia agevolata di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e l'erogazione dei contributi regionali avverrà semestralmente in base alle disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche, integrazioni e relativi provvedimenti applicativi".

Art. 13

Per i programmi di edilizia convenzionata da realizzarsi in Sicilia in attuazione del secondo programma quadriennale di intervento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, continua ad applicarsi il regime transitorio previsto dal terzo comma dell'art. 41 della predetta legge relativamente alla localizzazione dei fondi, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi medesimi.

Art. 14

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi di annualità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite di impegno venticinquennale di lire 6.000 milioni che si iscrive al cap. 75201 del bilancio della Regione.

Art. 15

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un sussidio una tantum di lire 300 milioni in favore della cooperativa di produzione e lavoro Muratori, con sede in Villafrati, per la promozione e il potenziamento delle attività produttive e per il risanamento economico.

Il sussidio sarà erogato in unica soluzione sulla base di un piano di attività presentato dalla cooperativa per la realizzazione dei fini di cui al precedente comma.

Art. 16

Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, sono aggiunte le parole:

"I vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno venti anni dalla data di assegnazione dell'alloggio". (1) (2)

(1)

Vedi l'art. 9, comma 2, della L.R. 26/63, come oggi riformulato a seguito della modifica apportata dall'art. 19, comma 10, della L.R. 4/2003.

Art. 17

Il primo comma dell'art. 50 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è sostituito dal seguente:

"L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie che abbiano conseguito il finanziamento di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, o all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, o all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che non abbiano beneficiato dei finanziamenti ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, contributi in misura pari al 50 per cento del costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione negli stabili sociali di impianti ad energia solare e di impianti a pompa di calore, nonchè del costo di installazione dei predetti impianti". (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 06/12/82: "Determinazione delle modalità di ammissione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 19 giugno 1982, n. 55."

Art. 18

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, le parole "per 25 anni" sono sostituite dalle seguenti: "sino a 25 anni".

Nel primo e secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, modificato dall'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, vengono soppresse le seguenti parole: "in 25 anni".

Art. 19

Il contratto di cessione in proprietà degli alloggi popolari, ai sensi della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, modificata ed integrata con la legge regionale 12 marzo 1975, n. 21, viene stipulato anche nelle more delle procedure amministrative dirette al rilascio della certificazione di abitabilità.

Il contratto viene stipulato con riferimento allo stato materiale esistente al momento dell'assegnazione, prescindendo, pertanto, dalle eventuali modifiche e addizioni apportate dagli inquilini degli alloggi, per le quali restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità di coloro che le hanno disposte.

Art. 20

(integrato dall'art. 12 della L.R. 37/84)

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alla stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto Ente siciliano per le case ai lavoratori ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive integrazioni, in qualsiasi modo assegnati anche a propri dipendenti. (1)

Art. 21

Gli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione Siciliana utilizzano il personale, in servizio ai sensi delle disposizioni legislative concernenti l'occupazione giovanile, per lo svolgimento dei compiti riguardanti l'attuazione della cessione in proprietà degli alloggi allo scopo di accelerare al massimo il corso: essi sono anche autorizzati ad affidare a liberi professionisti il compimento di attività occorrenti per la definizione delle pratiche relative.

Gli Istituti predetti sono tenuti ad inviare, ogni tre mesi, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione della cessione in proprietà degli alloggi.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 200 milioni in favore degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione.

Art. 22

All'onere di lire 43.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4. (Fondi speciali - parte), progetto prioritario casa, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 23

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 giugno 1982.

D'ACQUISTO