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LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 86

G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23

Interventi per incrementare e accelerare l'edilizia pubblica e privata nuova e di recupero.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 25/1997 e con annotazioni alla data 5 maggio 2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Norme urbanistiche in materia di recupero edilizio

Art. 1

Tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, convenzionata e sovvenzionata da realizzare con finanziamenti e contributi statali o regionali devono essere localizzati nei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, e nei programmi costruttivi di cui all'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I piani di zona diventano efficaci dopo la loro approvazione da parte dei comuni e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I programmi costruttivi diventano efficaci dopo il favorevole riscontro della deliberazione del consiglio comunale da parte della commissione provinciale di controllo.

L'utilizzazione delle aree comprese nei piani e programmi di cui al precedente comma può essere effettuata soltanto dopo la approvazione degli stessi.

Art. 2

Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico-popolare

(sostituito dall'art. 25 della L.R. 22/96)

1. Limitatamente all'utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i comuni che seppur obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi costruttivi ne siano ancora privi o non dispongano di sufficienti aree all'interno degli stessi, sono tenuti ad approvare i programmi costruttivi di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1 con le procedure, i termini e le modalità previste dal medesimo articolo.

2. Il programma è sottoposto ad approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato.(1)

3. Qualora risultino esaurite od insufficienti le zone residenziali di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all'utilizzazione delle risorse finanziarie in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996 alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i programmi costruttivi di cui al precedente comma 1 possono interessare zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione. (2)

4. In presenza di piano di zona adottato, i programmi costruttivi di cui al comma 1 devono allocarsi prioritariamente all'interno dello stesso piano. Nel caso in cui lo schema di massima del Piano regolatore generale approvato abbia individuato le aree relative alla formazione del piano di zona, i programmi costruttivi devono essere allocati prioritariamente all'interno delle stesse aree.

5. Gli enti ed i soggetti interessati all'edilizia di cui al comma 1 possono presentare al comune programmi costruttivi muniti di studi geologici ai fini dell'approvazione da parte del consiglio comunale, che vi provvede entro il termine di quarantacinque giorni. (3)

6. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55.

(1)

Per l'interpretazione del comma annotato vedi l'art. 3, comma 3, della L.R. 25/97.

(2)

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. 25/97 la scadenza di cui al comma annotato non si applica ai programmi costruttivi di edilizia convenzionata che risultino in qualunque forma finanziati o autofinanziati.

(3)

Vedi le disposizioni contenute negli artt. 3 e 9 della L.R. 25/97.

Art. 3

(modificato dall'art. 6 della L.R. 66/84)

La pubblicazione e l'approvazione dei piani di zona avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

L'efficacia dei piani di zona è fissata in anni quindici dalla data del decreto o della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.

Nei casi di revisione del piano di zona vigente, i termini dell'efficacia del piano stesso decorrono dalla data di approvazione della revisione.

Per i piani approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'efficacia degli stessi è di quindici anni e decorre dalla data del decreto di approvazione e, comunque, ove detti termini siano trascorsi, la scadenza è prorogata sino al 31 dicembre 1983.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del comune interessato, essere prorogata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per non oltre due anni.

Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, le aree non utilizzate devono essere retrocesse ai proprietari.

I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, salvo l'obbligo per quelli inclusi negli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, possono adottare piani di zona per l'edilizia economica e popolare o procedere al loro aggiornamento.

Art. 4

I comuni non obbligati alla redazione dei piani di zona ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono tenuti a formare ed approvare un programma costruttivo entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

I programmi costruttivi sono dimensionati per un fabbisogno di edilizia residenziale pubblica prevedibile per un biennio.

La localizzazione delle aree deve avvenire nell'ambito delle zone residenziali di espansione previste dallo strumento urbanistico generale.

Nel programma costruttivo deve essere riservata un'aliquota di area per conseguire le finalità indicate dal primo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

La delimitazione delle aree, unitamente alla riserva di cui al precedente comma, costituenti il programma costruttivo, è effettuata dal comune a mezzo del proprio ufficio tecnico.

Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria le aree per le opere di urbanizzazione secondaria, nell'ambito del programma costruttivo dovranno reperirsi solamente gli spazi da destinare a verde attrezzato a parcheggio nella misura di mq. sette per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e mq. 4,70 per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale non preveda in sede propria le aree per le opere di urbanizzazione secondaria, nell'ambito del programma costruttivo dovrà essere assicurata la dotazione minima di spazi per attrezzature secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

La deliberazione con la quale il consiglio comunale approva il programma costruttivo è pubblicata in un giorno festivo successivo alla data del provvedimento e diviene esecutiva dopo il riscontro di legittimità da parte della commissione provinciale di controllo.

Qualora le aree comprese nei programmi costruttivi ricadano in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n 1497, il parere della soprintendenza deve essere reso entro il termine di mesi due dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

L'approvazione del programma costruttivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso contenute.

L'assegnazione delle aree per l'edilizia pubblica residenziale, ivi compresa quella agevolata e convenzionata, può essere effettuata solamente per le opere coperte da finanziamento e contributo statale e regionale e per quelle incluse nei programmi regionali, ovvero per quelle da eseguirsi dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Ove necessario, per l'assegnazione delle aree, il comune procede, fermi restando i requisiti di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla formazione di una graduatoria approvata dal consiglio comunale.

Dopo l'approvazione del programma costruttivo, l'assegnazione delle aree agli aventi titolo deve avvenire entro giorni trenta dalla richiesta, con deliberazione del consiglio comunale.

Le aree non utilizzate alla fine del biennio di validità del programma vengono retrocesse ai proprietari.

Art. 5

Tutte le assegnazioni di aree ricadenti nei piani di zona vigenti se non assistite da finanziamenti o contributi statali o regionali o che non risultino comprese in programmi regionali si intendono decadute decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge con esclusione delle assegnazioni disposte a favore di beneficiari delle riserve di aree di cui all'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Le aree che si rendano libere sono utilizzate nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

Art. 6

Nel primo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, la parola "potrà" è sostituita con la parola "dovrà".

Art. 7

L'attuazione dei piani di zona avviene a mezzo di programmi la cui durata temporale deve essere armonizzata con quella dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Ove necessario sono consentite revisioni annuali.

Detti programmi devono indicare la delimitazione delle aree di cui si prevede la utilizzazione, sia in regime di proprietà sia in regime di concessione di superficie.

Il programma è approvato con deliberazione del consiglio comunale. In assenza di detto programma, l'utilizzazione delle aree può avvenire solamente in regime di concessione di superficie.

L'assegnazione delle aree agli aventi titolo deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 8

(modificato dall'art. 9, commi 5 e 6, della L.R. 25/97)

Ove i termini fissati per l'assegnazione delle aree, sia nell'ambito dei piani di zona che nei programmi costruttivi, non vengano rispettati dai comuni, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, provvede, su istanza degli interessati, all'assegnazione delle aree stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

Le aree vengono scelte su indicazione di una apposita commissione.

La commissione di cui al comma precedente è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici ed è così composta:

a) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

c) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale della sanità;

d) -----------------(lettera abrogata) (1).

L'espropriazione delle aree assegnate può essere affidata, con deliberazione del consiglio comunale, agli enti beneficiari su loro richiesta, sia per quelle ricadenti nel piano di zona sia per quelle contenute nel programma costruttivo.

Le determinazioni del comune in ordine alle richieste di cui al precedente comma devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale entro 60 giorni, decorsi i quali, in assenza di determinazioni comunali, la richiesta si intende accolta.

(1)

Lettera abrogata dall'art. 9, comma 6, della L.R. 25/97.

Art. 9

(abrogato dall'art. 10 della L.R. 55/82)

Art. 10

La concessione relativa ai progetti presentati dagli assegnatari delle aree di cui all'art. 9 della presente legge, nonchè a quelli relativi agli interventi di recupero da effettuare nelle zone o nei piani di recupero, è rilasciata dal sindaco, sentita la commissione edilizia, entro sessanta giorni dalla data dell'istanza o dalla data di presentazione di elementi integrativi richiesti dal comune.

La commissione edilizia deve esprimere il parere di competenza entro giorni trenta dalla data di trasmissione dei progetti da parte del sindaco.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il sindaco provvede all'eventuale rilascio della concessione previo parere dell'ufficio tecnico o, in mancanza, di un ingegnere o architetto liberi professionisti.

Qualora i progetti interessino aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il nulla osta della competente soprintendenza deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Trascorso il predetto termine senza che la soprintendenza abbia adottato alcuna determinazione, il nulla osta si intende concesso.

Art. 11

I piani di zona e relative varianti o integrazioni non possono interessare aree destinate dallo strumento urbanistico generale a verde agricolo o ad attrezzature pubbliche.

Nei casi di dimostrata necessità si procede preliminarmente alla redazione della variante allo strumento urbanistico generale.

Le varianti anzidette devono essere autorizzate preventivamente dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Nessuna variante allo strumento urbanistico generale può essere operata a mezzo dei programmi costruttivi.

Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove il piano di zona sia approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Art. 12

Nei casi di inadempienza da parte dei comuni relativamente all'adozione dei piani di zona, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a mezzo del commissario ad acta ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, entro un mese dall'accertamento della inadempienza.

Il contributo ad acta cura tutti gli adempimenti di legge sino all'approvazione del piano, che deve avvenire entro sei mesi dalla nomina.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto altresì a provvedere in via sostitutiva alla formazione ed approvazione dei programmi costruttivi a mezzo di commissario ad acta, su richiesta degli enti o dei soggetti interessati alla realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica, negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

Art. 13

Tutti i comuni già dotati di piani di zona o di programmi costruttivi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono procedere all'acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali di cui al precedente art. 7 e delle aree ricadenti nei programmi costruttivi, nella misura del 50 per cento dell'estensione complessiva dei programmi stessi e procedere alla loro urbanizzazione primaria.

I comuni non dotati di piani di zona o di programmi costruttivi procedono agli adempimenti di cui al precedente comma, entro sei mesi dall'approvazione degli strumenti stessi.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti commi i comuni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono richiedere alla Cassa depositi e prestiti i mutui di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14

Sui mutui di cui al precedente articolo l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza, nei limiti del 75 per cento degli stessi, anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di piani di zona o di programmi costruttivi per le seguenti finalità:

a) acquisizione delle aree indicate al primo comma dell'art. 13 della presente legge;

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nei limiti di cui alla precedente lett. a.

Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme provenienti dai finanziamenti che saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

I rimborsi di cui al precedente comma dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con le procedure previste dall'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in quanto compatibili.

Al relativo onere si provvede con i rientri di cui al terzo comma del presente articolo.

Le anticipazioni di cui al presente articolo, da erogare nel periodo compreso tra il 1981 e il 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 60.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'esercizio in corso.

Art. 15

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:

"I piani di cui al comma precedente sono approvati con deliberazione del consiglio comunale e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo".

Art. 16

Il Presidente della Regione emette il decreto di cui all'art. 11 quater del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge 15 aprile 1973, n. 94, entro 60 giorni dalla ricezione dei piani particolareggiati o delle relative varianti, corredati dei pareri favorevoli dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e della sezione autonoma del Genio civile ai sensi della citata legge 15 aprile 1973, n. 94.

Titolo II

Recupero del patrimonio edilizio esistente

Art. 17

(sostituito dall'art. 23 della L.R. 15/86)

I comuni capoluoghi di provincia e quelli con più di 25.000 abitanti sono tenuti entro il 31 ottobre 1986 alla approvazione delle delibere di individuazione delle zone di recupero previste dall'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ove non abbiano ancora deliberato o sia necessario integrare le delibere precedentemente assunte.

Con le delibere di cui al comma precedente possono essere approvate proposte di individuazione di zone di recupero avanzate da privati singoli o associati.(1)

(1)

Vedi Decr. Ass. LL.PP. 20/01/95: "Bando di concorso per la concessione di mutui individuali per il recupero edilizio della prima abitazione in comuni siciliani con popolazione inferiore a 25 mila abitanti."

Art. 18

(modificato dall'art. 24 della L.R. 15/86)

Le proposte dei piani di recupero di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deliberate dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla presentazione, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I proprietari di immobili e di aree comprese nelle zone di recupero, raggruppati in base all'imponibile catastale, rappresentanti la maggioranza assoluta del valore delle aree e degli immobili compresi nella richiesta possono presentare proposte di piani di recupero.

Nell'ambito della Regione Siciliana il quarto e quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 sono sostituiti dai seguenti:

"Per le aree o gli immobili non assoggettati al piano di recupero o non individuati, ai sensi del presente articolo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali, nonchè quelli stabiliti dall'art. 20, lettere a, b, c e d della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, anche se detti strumenti urbanistici subordinano il rilascio della concessione edilizia alla formazione di piani attuativi o comunque a convenzioni con il comune, ove previste da leggi in vigore.

Per gli interventi di cui al comma precedente non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione mentre quelli di costruzione in atto vigenti sono ridotti al 50 per cento".

Art. 19

(sostituito dall'art. 25 della L.R. 15/86 e dall'art. 121 della L.R. 25/93)

1. Per gli interventi di recupero edilizio, da realizzare nelle zone A degli strumenti urbanistici dei comuni, sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio mutui agevolati assistiti da contributo della Regione, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie.

2. Sono ammessi a godere delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo tutti i proprietari o altri aventi diritto che intendano effettuare, nelle zone A degli strumenti urbanistici, interventi edilizi conformi a piani regolatori particolareggiati o ad altri strumenti urbanistici esecutivi. In caso di mancanza di strumenti urbanistici esecutivi, sono ammessi al beneficio solo gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Il mutuo può coprire la misura del cento per cento della spesa sostenuta per ogni singola unità immobiliare, con il limite massimo di lire 500.000 per ogni metro quadrato di superficie utilizzabile, con il limite massimo di lire 300 milioni. I limiti sono aggiornati annualmente con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

4. I contributi sono concessi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei privati singoli al 5 per cento, a carico del socio della cooperativa a proprietà divisa al 4 per cento, a carico di cooperative a proprietà indivisa al 3 per cento.

5. I benefici di cui sopra sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal comma 4 per i rispettivi soggetti beneficiari.

6. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono determinati annualmente i criteri di riparto delle somme destinate agli interventi di cui al presente articolo, le modalità e i documenti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi nonché i criteri oggettivi di priorità da rispettare nella selezione delle domande.

7. Gli articoli 29 e 30 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 sono abrogati.

8. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 limiti decennali di impegno di lire 5.000 milioni.

Art. 20

La ripartizione dei fondi destinati al recupero e derivanti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, deve prioritariamente soddisfare le richieste dei comuni con meno di 30.000 abitanti.

Art. 21

(abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 15/86)

Art. 22

(sostituito dall'art. 29 della L.R. 15/86) (1)

Le disponibilità finanziarie complessive indicate dall'ultimo comma dell'art. 19 sono destinate per il 65 per cento ai comuni capoluoghi di provincia e per il resto ai comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti.

Determinata la distribuzione delle disponibilità tra le due suddette fasce, l'Assessore regionale per i lavori pubblici programma l'assegnazione delle somme su base provinciale, tenendo conto:

a) per i comuni capoluoghi, del numero degli abitanti del comune capoluogo in rapporto alla popolazione complessiva degli abitanti dei comuni capoluoghi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, in rapporto al numero complessivo di abitanti nei comuni siciliani con popolazione superiore a 25 mila abitanti.

Art. 23

(abrogato dall'art. 30, u.c., della L.R. 15/86)

Art. 24

All'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"L'Assessore regionale per i lavori pubblici è altresì autorizzato a concedere ai comuni e agli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione contributi in annualità a misura costante per 35 anni per l'acquisto ed il recupero di alloggi contenuti nei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457, da assegnare con reddito inferiore ai 6 milioni annui che vivono in case fatiscenti, antigieniche ed improprie.

L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che devono privilegiare gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose, e viene eseguita dalla commissione assegnazione alloggi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni. (1)

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni".

(1)

Vedi il comma annotato della L.R. 12/52 come oggi riformulato a seguito della sostituzione operata dall'art. 23, comma 8, della L.R. 2/2002.

Art. 25

Le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nell'art. 22, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1980, n. 25, si applicano anche agli alloggi costruiti con contributo o a totale carico della Regione. (1)

(1)

Per l'interpretazione dell'articolo annotato vedi l'art. 1 della L.R. 38/87

Titolo III

Norme finanziarie sugli interventi per l'edilizia agevolata e convenzionata

Art. 26

Per le finalità del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, per gli esercizi 1982 e 1983, limiti di impegno trentacinquennale sino all'ammontare annuo di L. 1.000 milioni.

Per le finalità del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'anno 1981 il limite trentacinquennale di impegno di L. 1.000 milioni.

I criteri di assegnazione degli alloggi costruiti con i fondi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli di cui all'art. 24 della presente legge.

Ai comuni capoluogo o con più di 30.000 abitanti è riservata la quota del 60 per cento delle disponibilità. L'attribuzione dei finanziamenti ai comuni deve tenere conto del fabbisogno abitativo, della consistenza di abitazioni fatiscenti, antigieniche ed improprie, dello stato di degrado dei centri storici e delle zone A.

Art. 27

I contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, sono estesi anche ai programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata previsti dall'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 28

Per le finalità dell'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 109 milioni.

Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 4.472 milioni.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede a carico degli stanziamenti rispettivamente del cap. 68574 e del cap. 68575 del bilancio della Regione.

L'art. 23 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, è abrogato.

Art. 29

I mutui di cui all'art. 19 usufruiscono della garanzia della Regione alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'art. 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 30

I contributi integrativi previsti dall'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono estesi alle cooperative e loro consorzi che usufruiscono dei contributi a carico dello Stato ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Titolo IV

Norme in materia di cooperazione edilizia

Art. 31

Il reddito massimo annuo indicato dall'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69, è stabilito in lire 14 milioni per gli alloggi realizzati a proprietà individuale ed in lire 12 milioni per quelli che saranno assegnati a proprietà indivisa.

Art. 32

Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata che saranno formulati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e dell'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, l'aliquota del 5 per cento degli interventi destinati alle cooperative edilizie è riservata a quelle cooperative i cui soci siano appartenenti alle forze dell'ordine in attività di servizio, intendendosi per tali gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'arma dei carabinieri, al corpo delle guardie di finanza ed a quello degli agenti di custodia.

Art. 33

Il limite massimo di intervento previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, è soggetto a revisione annuale che viene effettuata dall'Assessore regionale competente, sentito il comitato tecnico amministrativo regionale, in rapporto all'aumento dei costi di costruzione determinato in base alla legislazione regionale vigente. (1)

(1)

Il limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle LL.RR. n. 79/75 e n. 95/77 è stato fissato con Decr. Ass. Coop. 5 maggio 2005.

Vedi Decr. Ass. LL.PP. 14/04/98: "Determinazione del limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata".

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 23/01/86: "Rideterminazione del limite massimo di intervento previsto dagli artt. 5 e 6 della l.r. 12 agosto 1980, n. 86."

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 11/10/83: "Elevazione del limite massimo d'intervento, previsto dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, da concedere alle cooperative edilizie o loro consorzi per ogni organismo abitativo."

Art. 34

Nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, modificato dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, le parole: "superficie convenzionale" sono sostituite dalle parole: "superficie utile".

Art. 35

Il limite di intervento indicato negli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, si applica anche alle cooperative edilizie che usufruiscono dei mutui autorizzati con l'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e che hanno ottenuto i contributi integrativi previsti dall'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Alla concessione dell'ulteriore finanziamento provvede l'Assessore regionale per i lavori pubblici su documentata richiesta delle cooperative da inoltrarsi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comprovante che i lavori di costruzione degli alloggi sono stati già iniziati e non ultimati alla data del 31 dicembre 1980.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni.

Art. 36

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere in favore degli enti pubblici beneficiari dei mutui agevolati previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, contributi integrativi affinchè gli stessi enti non vengano gravati di interessi, diritti e commissioni.

I contributi verranno erogati direttamente agli istituti di credito. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni.

Art. 37

Per far fronte alle necessità dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi integrativi previsti dall'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dall'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, derivanti dall'aumento del costo del denaro, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale d'impegno di lire 200 milioni.

Art. 38

Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è sostituito con il seguente:

"Il costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono dei contributi di cui alla presente legge è determinato dall'Assessore competente sulla base dei costi massimi ammissibili, stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici per l'edilizia agevolata e convenzionata".

Art. 39

L'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, è sostituito con il seguente: (1)

"L'assegnazione delle aree e la concessione del finanziamento in favore delle cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali sono effettuate rispettivamente dai comuni e dalle amministrazioni competenti, per la realizzazione di un programma costruttivo che non sia eccedente rispetto al numero dei soci aventi i requisiti legali prescritti al momento della richiesta dell'area e dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale competente vigila sulla realizzazione degli alloggi, sulle loro caratteristiche, sui requisiti dei soci.

La nomina dei collaudatori e l'approvazione del certificato di collaudo, previo visto dell'Ispettorato tecnico regionale, compete all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca per le cooperative finanziate dalla Regione ed all'Assessore regionale per i lavori pubblici per le cooperative finanziate con fondi statali.

I pagamenti in acconto sono regolati dall'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79".

(1)

Vedi l'art. 35 della L.R. 35/78 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 40

L'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è sostituito con il seguente: (1)

"Le cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, dovranno rimborsare in 25 anni con l'interesse dell'1 per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.

Le cooperative a proprietà individuale o prive dei requisiti statutari di cui al precedente comma devono rimborsare in 25 anni il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse del 4 per cento".

(1)

Vedi l'art. 7 della L.R. 79/75 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 2, della L.R. 55/82.

Art. 41

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è sostituito con il seguente:

"I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla scorta degli elaborati di progetto predisposti dalle cooperative, per i quali viene accertata da parte dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ispettorato regionale tecnico, indipendentemente dall'importo delle opere, soltanto la conformità alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, alle caratteristiche di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, ai costi massimi di cui all'art. 6, nonchè la conformità del costo dell'area a quello determinato secondo i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni".

E' abrogato il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Non si applica l'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Art. 42

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano alle cooperative per le quali è stato già concesso il finanziamento.

Art. 43

Il primo e il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono sostituiti con i seguenti:

"L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca concede il finanziamento alle cooperative edilizie, incluse nel programma di utilizzazione del fondo di rotazione, sulla scorta degli elaborati di progetto delle opere predisposti dalla cooperativa per i quali viene accertata da parte dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ispettorato regionale tecnico, indipendentemente dall'importo delle opere, soltanto la conformità alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, alle caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge, ai costi massimi di cui all'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nonchè la conformità del costo dell'area a quello determinato secondo i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non si applica l'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Sulla scorta del provvedimento di concessione del finanziamento l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione procede alla stipulazione del contratto di mutuo".

Art. 44

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano alle cooperative edilizie che saranno incluse nei programmi di finanziamento che saranno predisposti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperativa è integrato, per la gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, da due dirigenti del ruolo amministrativo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 46

I comuni devono provvedere alla stipulazione della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed al rilascio della concessione edilizia entro trenta giorni dalla richiesta della cooperativa edilizia ammessa a finanziamento per la realizzazione del progetto approvato dalla commissione edilizia comunale.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine provvede in via sostituitiva l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su richiesta e d'intesa con l'Assessorato regionale finanziatore dell'opera.

Art. 47

L'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è integrato con il seguente comma:

"Ai mutui di cui alla presente legge si applicano, in ordine alla garanzia regionale, le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 79".

Art. 48

L'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è sostituito con il seguente:

"Il programma previsto dall'art. 8 deve essere formulato sulla base dei seguenti criteri prioritari, previa ripartizione provinciale degli interventi realizzabili in proporzione alla popolazione ed all'indice di affollamento:

1) proprietà o localizzazione dell'area e disponibilità del progetto munito del parere favorevole della commissione edilizia comunale;

2) proprietà o localizzazione dell'area e disponibilità del piano planivolumetrico la cui conformità agli strumenti urbanistici sia certificata dell'amministrazione comunale;

3) proprietà o localizzazione dell'area di impianto degli alloggi.

Almeno il 30 per cento della somma di cui all'art. 1 è riservata alle cooperative a proprietà indivisa, il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa".

Art. 49

Al contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è estesa la disposizione di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69.

Art. 50

(modificato dall'art. 17 della L.R. 55/82)

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie che abbiano conseguito il finanziamento di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975,n. 79, o all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, o all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che non abbiano beneficiato dei finanziamenti ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, contributi in misura pari al 50 per cento del costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione negli stabili sociali di impianti ad energia solare e di impianti a pompa di calore, nonchè del costo di installazione dei predetti impianti. (1)

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983, la spesa di lire 2.000 milioni.

(1)

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 06/12/82: "Determinazione delle modalità di ammissione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 19 giugno 1982, n. 55."

Art. 51

Le richieste di contributo di cui al precedente articolo sono corredate dai preventivi di spesa e da relazione tecnico-finanziaria munita del visto dell'ispettorato regionale tecnico.

I contributi sono erogati in acconto fino al 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, e per la rimanente parte a consuntivo, sulla base della documentazione probatoria della spesa.

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca dispone, prima dell'erogazione del contributo a saldo, opportuni controlli tecnici sulle opere e sugli impianti realizzati.

Art. 52

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono autorizzati gli ulteriori limiti venticinquennali di impegno di lire 8.600 milioni, per il corrente esercizio finanziario, di lire 16.400 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1983.

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predispone il programma di utilizzazione delle intere disponibilità autorizzate per il triennio 1981-1983.

Per le finalità previste dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1981-1982-1983.

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predispone il programma di utilizzazione dell'intera disponibilità autorizzata per il triennio 1981-1983.

Art. 53

(sostituito dall'art. 12 della L.R. 55/82)

I mutui di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, possono, altresì, essere concessi da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio operanti nella Regione Siciliana.

In tal caso gli enti mutuanti, per la concessione dei relativi finanziamenti, si atterranno alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 (1) , in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ipotecaria e l'erogazione delle somme mutuate; non saranno pertanto applicabili le norme di cui ai primi tre comma dell'art. 9 ed al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Le operazioni saranno regolate al tasso stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro per i finanziamenti dell'edilizia agevolata di cui alla legge 1 novembre 1965n. 1179, e l'erogazione dei contributi regionali avverrà semestralmente in base alle disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche, integrazioni e relativi provvedimenti applicativi.

Art. 54

Si applicano a tutti i mutui di cui all'articolo precedente le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 79.

Art. 55

Per fronteggiare le variazioni bimestrali del tasso di interesse dei mutui di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, secondo quanto stabilito dal Ministero del tesoro per i finanziamenti di edilizia agevolata, è autorizzato, per l'anno 1981 e per ciascuna delle predette finalità, un limite di impegno di lire 500 milioni.

Art. 56

(abrogato dall'art. 80 della L.R. 10/93)

Art. 57

All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 37.400 milioni per l'anno 1982 ed in lire 61.900 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 58

Sono abrogate le disposizioni regionali che risultino in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni statali non conformi con quelle previste dalla presente legge non si applicano nell'ambito della Regione Siciliana.

Art. 59

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1981.

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