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LEGGE REGIONALE 16 novembre 1991, n. 43

G.U.R.S. 20 novembre 1991, n. 54

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1991 - Assestamento.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Variazioni all'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2

Variazioni alla spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3

Disposizioni relative alle entrate

1. Il fondo di rotazione a gestione separata, istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, per la concessione di credito agevolato in favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia, previsto dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è ridotto di lire 35.000 milioni.

2. Ai movimenti finanziari discendenti dal comma 1 non si applica la commissione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 10 marzo 1987, n. 9.

Art. 4

Rimodulazione spese

1. Le spese autorizzate dalle leggi a carattere pluriennale sotto indicate sono rideterminate, per il periodo 1991-1995, negli importi a fianco specificati:


  NORME              CAPITOLI                      ANNI
                               1991      1992      1993      1994      1995
                                       (importi in milioni di lire)
Presidenza
L.r. 23.5.1991, n.36
art.24                50502    39.650    60.350        -         -         -
Agricoltura e foreste
L.r. 15.5.1986 n.24
art.1                 55935     7.000         -    3.000         -         -
L.r. 5.6.1989 n.11
art.1                 56829    12.000    10.000    6.000     6.000         -
  NORME              CAPITOLI                      ANNI
                               1991      1992      1993      1994      1995
                                       (importi in milioni di lire)
art.4                 56830    17.000    18.000   10.000    10.000         -
art.16                56831     2.500     1.250    1.250         -         -
art.20                56832     2.500     1.250    1.250         -         -
art.24                56833     2.500     1.250    1.250         -         -
L.r. 1.8.1990 n.13 
art.1                 15715     8.000    14.000   14.000    14.000         -
art.5                 15716       500       500      500       500         -
L.r. 7.8.1990 n.23
art.2                 54551    30.000    22.000   22.000    21.000         -
art.2                 55688       500       750    1.000       750         -
art.2                 55690    21.500    20.000   10.000     8.500         -
L.r. 26.1.1991 n.6                   55937   148.500   150.000   74.500         -         -
L.r. 23.5.91 n.32
art.14                14724         -     1.000    1.000         -         -
art.20                14243       150       500      850         -         -
art.21                54579         -     9.000   10.000         -         -
art.23,2°c            54580         -     6.000    9.000         -         -
art.23,3°c            54582         -     1.500    2.500         -         -
artt.25,26,27
let.A                 54583         -     2.000    3.000         -         -
artt.25,26,
27letB                54584         -     5.000    7.000         -         -
art.28                14725         -       500        -         -         -
art.33                55659         -     2.000    2.700         -         -
art.36                55040         -     2.500    3.500         -         -
L.r. 23.5.91 n.36
art.12                14727         -     5.000    5.000         -         -
Enti locali
L.r. 7.8.1990 n.27
art.13,4°c            58801    14.000    17.000   17.000         -         -
art.13,5°c            58802    13.000    17.000   18.000         -         -
art.13,6°c            58851     9.000     7.000    2.000         -         -
art.13,7°c            58901    14.000     9.000    5.000         -         -
Bilancio e finanze
L.r. 19.6.91 n.39                  62601    25.000   100.000  100.000   180.000   195.000
                      62602    20.000   100.000   80.000   150.000   150.000
                      62603     5.000     5.000        -         -         -
Industria
L.r. 18.4.89 n.8
art.4                 65124       900       600    1.000         -         -
art.5                 65125       500       500        -         -         -
art.6                 64984       500     2.000    2.000         -         -
  NORME              CAPITOLI                      ANNI
                               1991      1992      1993      1994      1995
                                       (importi in milioni di lire)
L.r. 1.2.1991 n.8
art.2                 65456     5.000    20.000   20.000    25.000         -
L.r. 15.5.1991 n.23
art.17                64813     5.000    12.000   15.000    10.000         -
Lavori pubblici
L.r. 6.7.1990 n.10 e succ. modif.   68597    22.766   100.000  100.000   100.000    77.234
L.r. 15.5.91 n.26                  68751     2.000     2.000    3.000     3.000         -
Lav., Prev.soc. form. e emigr.
L.r. 15.5.91 n.27
artt.19 e 28          33707    18.000    67.000        -         -         -
artt.9 e 28           33708     1.000    70.000   79.000         -         -
artt.10 e 28          33709     1.000    70.000   79.000         -         -
artt.5 e 28           34119     3.000    16.000   16.000         -         -
Beni culturali e pub.istr.
L.r. 15.5.91 n.17
art.4 lett.c          78123     2.000     2.000        -         -         -
Art. 5

Riduzione spese predeterminate

1. Le spese annue determinate dalle leggi sottoindicate sono ridotte, per l'anno finanziario 1991, degli importi indicati a fianco di ciascun capitolo:

 Agricoltura e foreste                      (Importi in milioni di lire)
Legge regionale 6 maggio 1981, n.97, e successive
modificazioni (capitolo 55904)                                        1.000
Cooperazione
Legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, art. 4,
e successive modificazioni (capitolo 75203)                           3.000
Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, art. 19
(capitolo 35214)                                                         50
Legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 24
(capitolo 35358)                                                        100
Legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, art. 7
(capitolo 75661)                                                        100
Territorio e ambiente
Legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, art. 42
(cap. 85358)                                                          1.500

2. La spesa autorizzata dall'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, per l'anno finanziario 1991, è ridotta di lire 15.000 milioni (capitolo 18707).

3. Le spese autorizzate dall'articolo 11, lettere a e b, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, per l'anno finanziario 1991, sono ridotte di lire 6.500 milioni per ciascuna finalità (capitoli 38371 e 78124).

Art. 6

Riduzione o differimento di limiti d'impegno

1. Il limite di impegno trentennale per l'anno 1991 di lire 5.500 milioni, autorizzato con l'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, per le finalità dell'articolo 33 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 è ridotto di lire 2.000 milioni (capitolo 55692).

2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1993 per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

3. Il limite di impegno decennale per l'anno 1991 di lire 2.000 milioni, autorizzato con l'articolo 32 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge medesima è ridotto di lire 100 milioni (capitolo 75236).

Art. 7

Rimodulazione spese del progetto "Zone interne"

1. Le spese relative all'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne, di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, iscritte ai capitoli di bilancio nell'esercizio 1991, sono differite all'esercizio finanziario 1994 per l'importo a fianco di ciascun capitolo indicato:

Presidenza della Regione

capitolo 10519 lire 700 milioni.

Agricoltura e foreste

- capitolo 55939 lire 9.000 milioni;

- capitolo 55940 lire 15.000 milioni;

- capitolo 55941 lire 11.000 milioni;

- capitolo 56305 lire 14.000 milioni.

Industria

- capitolo 64817 lire 9.000 milioni.

Lavori pubblici

- capitolo 68940 lire 32.000 milioni;

- capitolo 68941 lire 34.000 milioni.

Cooperazione, commercio, artigianato - e pesca

- capitolo 75555 lire 18.850 milioni.

Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione

- capitolo 78128 lire 16.000 milioni;

- capitolo 78129 lire 8.000 milioni.

Territorio ed ambiente

- capitolo 85215 lire 6.000 milioni;

- capitolo 86106 lire 9.000 milioni.

Turismo, comunicazioni e trasporti

- capitolo 87395 lire 13.000 milioni;

- capitolo 88258 lire 7.000 milioni.

Art. 8

Contributo all'I.S.M.I.G.

1. Per consentire l'erogazione in favore dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) dell'intero contributo straordinario autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1985, n. 31, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 1.830 milioni, pari alla somma mandata in economia alla chiusura dell'esercizio 1990, che si iscrive al capitolo 19030.

Art. 9

Interventi urgenti connessi alle recenti avversità atmosferiche

1. Per l'esecuzione di interventi urgenti connessi alle recenti avversità atmosferiche dell'ottobre 1991 è autorizzata per l'esercizio 1991 la spesa di lire 27.000 milioni.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio regionale - rubrica bilancio e finanze - un apposito fondo le cui somme sono distribuite per i diversi interventi previa delibera della Giunta regionale.

Art. 10

Contributo all'Ente Acquedotti Siciliani

1. La misura del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani, determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 25, è ulteriormente incrementata per l'esercizio finanziario 1991 di lire 10.000 milioni.

Art. 11

Variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1991 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle C e D.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 16 novembre 1991.

LEANZA

TABELLA A - VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 - ASSESTAMENTO - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 20 novembre 1991, n. 54]

TABELLA B - VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 - ASSESTAMENTO - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 20 novembre 1991, n. 54]

TABELLA C - VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 - ASSESTAMENTO - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 20 novembre 1991, n. 54]

TABELLA D - VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 - ASSESTAMENTO - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 20 novembre 1991, n. 54]