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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 agosto 2015

G.U.R.S. 4 settembre 2015 n. 36

Approvazione delle linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1 bis dell'art. 3, ai sensi del quale l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per quanto ancora applicabile;

Visto l'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, che ha apportato modifiche all'art. 7, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 30/1993, concernente l'istituzione del servizio di psicologia nelle Aziende unità sanitarie locali;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

Visto l'Accordo Stato/Regioni dell'1 luglio 2004, recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18 "Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto, in particolare, l'art. 9, commi 3 e 4, della predetta legge regionale n. 5/09, ai sensi dei quali l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende del servizio sanitario regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la sanità;

Visto, altresì, il comma 5 del summenzionato art. 9, secondo cui l'organizzazione delle Aziende è modulata, anche attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto ai bacini di utenza e al numero delle soppresse aziende, nonché il successivo comma 6, ai sensi del quale gli atti aziendali delle AA.SS.PP. di Catania, di Messina e di Palermo possono prevedere modelli organizzativi differenziati in ragione delle dimensioni del territorio di competenza e del numero di utenti assistiti;

Visto, inoltre, l'art. 16 della citata legge regionale n. 5/09 che, alla lett. a) del comma 1, individua tra gli atti sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della sanità l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis, del del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo che disciplinano modalità e termini del procedimento di controllo;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;

Visto il D.A. n. 736 del 12 marzo 2010 [N.d.R. recte: D.A. n. 736 del 11 marzo 2010], con il quale è stato approvato il documento "Linee guida per l'adozione dell'atto aziendale" ivi allegato;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n. 3254 [N.d.R. recte: decreto assessoriale 30 dicembre 2010, n. 3254], con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione dell'allegato Piano sanitario regionale, denominato "Piano della salute 2011-2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26 marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett. b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello della salute";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190" (piano nazionale anticorruzione);

Visto il Programma operativo di consolidamento e di sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013- 2015, in prosecuzione del Programma operativo regionale 2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e s.m.i.;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 "Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale";

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia";

Visti i DD.AA. nn. 125, 126 e 127 del 29 gennaio 2015 di approvazione dei protocolli d'intesa rispettivamente con le Università di Catania, Messina e Palermo;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 14 maggio 2015 "Primi criteri applicativi della rimodulazione della rete ospedaliera";

Considerato che si rende necessario ridefinire gli assetti organizzativi e funzionali delle Aziende del servizio sanitario regionale, secondo criteri uniformi e omogenei, per adeguare gli atti aziendali vigenti, formulati in base alle linee guida approvate con il citato D.A. n. 736/10, alle sopravvenute disposizioni normative e regolamentari nonché alla rete ospedaliera e territoriale della Regione rideterminata dal D.A. n. 46/2015;

Vista la nota assessoriale n. 48008 del 9 giugno 2015, con la quale è stato trasmesso alla Giunta regionale, anche ai fini dell'inoltro alla VI Commissione legislativa dell'A.R.S., il documento ivi allegato contenente "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali" delle Aziende del S.S.R. che ha costituito oggetto di informativa e confronto con le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il documento tecnico concernente "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali" delle Aziende del servizio sanitario regionale, accluso alla nota assessoriale sopracitata e, tenuto conto di alcune indicazioni contenute nella risoluzione n. 46 del 22 luglio 2015 della VI Commissione legislativa dell'A.R.S, ha deliberato di:

- assumere l'impegno, nell'ambito del procedimento di adeguamento degli atti aziendali delle Aziende sanitarie provinciali, disciplinato dall'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di sentire la VI Commissione legislativa dell'A.R.S. - preliminarmente alla formulazione del parere previsto dall'art. 4 del D.P. n. 70/79 propedeutico alla loro approvazione - con esclusivo riferimento agli accorpamenti delle UU.OO.CC degli ospedali riuniti delle AA.SS.PP., tenuto conto di quanto stabilito dalla rete ospedaliera- territoriale della Regione, dei conseguenti effetti sulla erogazione dei LEA e delle ripercussioni sulla qualità dell'assistenza sanitaria ai cittadini;

- prevedere il termine perentorio del 30 settembre 2015 per l'adozione da parte delle Aziende del S.S.R. degli atti aziendali, con l'ulteriore previsione che l'osservanza della superiore tempistica costituirà elemento di valutazione dei direttori generali;

- tenere conto per le Aziende ospedaliere universitarie, ai fini dell'eventuale accorpamento di unità operative e fermo restando il rispetto del D.A. n. 46/2015, delle specifiche esigenze formative, avuto riguardo alla stretta correlazione dell'attività assistenziale con quella di didattica e di ricerca;

- prevedere, nell'ambito delle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo, la possibilità di istituire, all'interno di ciascuna delle rispettive Aziende ospedaliere universitarie, una struttura complessa deputata alla funzione di coordinamento e di integrazione delle attività didattiche/formative delle Università e di quelle assistenziali delle corrispondenti Aziende sanitarie provinciali, anche al fine di assicurare la piena attuazione dei vigenti Protocolli d'intesa e, specificatamente, per l'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania di favorire il completamento del processo di integrazione tra la componente universitaria e quella ospedaliera;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l'allegato documento "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali" delle Aziende del servizio sanitario regionale, che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 192/2015, costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

In attuazione del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è approvato l'allegato documento "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali" delle Aziende del servizio sanitario regionale, che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192/2015, costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

E' fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende del servizio sanitario regionale di adottare i rispettivi atti aziendali entro il termine perentorio del 30 settembre 2015; l'osservanza del termine costituirà elemento di valutazione degli stessi direttori generali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito web dell'Assessorato.

Palermo, 3 agosto 2015.

GUCCIARDI

Allegato

LINEE GUIDA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ATTI AZIENDALI

Come è noto, ai sensi dell'art. 2 del D.A. 14 gennaio 2015, n. 46, avente ad oggetto la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione, le aziende del servizio sanitario regionale, devono completare, secondo lo specifico cronoprogramma ivi previsto, il processo di messa a regime e riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale per come definita dagli atti di programmazione di cui all'art. 1 dello stesso decreto.

Si rende, pertanto necessario, impartire linee di indirizzo per ridefinire l'assetto organizzativo delle Aziende del S.S.R., secondo criteri uniformi e omogenei di seguito indicati, per adeguare gli atti aziendali vigenti, formulati in base alle direttive emanate con il D.A. n. 736/10 dell'11 marzo 2010, alle sopravvenute disposizioni normative e regolamentari.

Ambito di applicazione e obiettivi generali

Le presenti linee guida sono destinate alle Aziende pubbliche del servizio sanitario regionale (S.S.R.) ai fini dell'adeguamento degli atti aziendali alle previsioni del citato D.A. 14 gennaio 2015 n. 46, ad aggiornamento ed integrazione dei precedenti indirizzi regionali del 2010 che, ove compatibili con le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, continuano ad applicarsi.

Per Aziende pubbliche del S.S.R. si intendono le Aziende sanitarie provinciali (ASP), le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere di rilevanza nazionale e alta specializzazione (ARNAS), le Aziende ospedaliere-universitarie (AOU) e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico.

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo primario di ridefinire gli assetti organizzativi e le relazioni funzionali che le Aziende devono assumere al proprio interno, nelle reciproche relazioni e nei rapporti istituzionali con la Regione, le università e gli enti locali. L'emanazione di indirizzi comuni a tutte le Aziende trae ragione anche dalla circostanza che esse partecipino, sia pure con ruoli diversi, alle attività di assistenza, ricerca e formazione.

Le linee guida intendono garantire un profilo omogeneo alla struttura organizzativa e al funzionamento delle Aziende sanitarie, nel rispetto dell'autonomia su cui si basa la responsabilità di ciascuna Azienda.

Valori, principi e priorità della politica sanitaria regionale

Nel ribadire i principi ispiratori e le priorità della politica sanitaria regionale illustrati con il richiamato D.A. n. 736/10, si evidenzia che tali principi debbono intendersi integrati, tenendo conto delle disposizioni del:

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

- D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189;

- regolamento di cui all'art. 15, comma 13, lett. c. del predetto D.L. n. 158/12;

- D.Lgs. 4 aprile 2013 n. 39 [N.d.R. recte: D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39];

- Piano nazionale anticorruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190) - Patto della salute 2014/2016;

- documento LEA del 26 marzo 2012;

- Piano della salute 2011/2013 di cui al D.P. 18 luglio 2011;

- D.A. 24 dicembre 2014 (linee di indirizzo regionale per il conferimento incarichi di struttura complessa);

- D.M. 2 aprile 2015 n. 70, "regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Per le aziende ospedaliere universitarie, si dovrà, altresì, tenere conto del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, del D.P.C.M. 24 maggio 2001 e dei vigenti protocolli d'intesa con le università.

Ferme restando le indicazioni già fornite in materia di contenuti obbligatori dell'atto aziendale di cui al citato D.A. n. 736/10, che devono essere adeguati alle sopravvenute disposizioni normative e regolamentari citate in premessa, le Aziende sono tenute ad organizzare i propri servizi e definire il livello qualitativo e quantitativo degli stessi sulla base di un costante monitoraggio dei bisogni sanitari dei territori e dell'analisi della domanda, in funzione del conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali.

Resta inteso che, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/09, gli atti aziendali delle AA.SS.PP. di Catania, Messina e Palermo possono prevedere modelli organizzativi differenziati in ragione delle dimensioni del territorio di competenza e del numero di utenti assistiti.

La valutazione della performance

Le Aziende, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/09 e s.m.i. nonché dai rispettivi CCNL di lavoro, definiscono sistemi di valutazione del personale dirigenziale capaci di incidere realmente sui professionisti, orientandone i comportamenti, secondo le linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 1821/11 del 26 settembre 2011.

I Dipartimenti aziendali

Nel richiamare quanto già disposto in tema di dipartimenti con le linee di indirizzo del 2010, si ribadisce che nelle Aziende ospedaliere, comprese quelle universitarie, i Dipartimenti, strutturali o funzionali, devono essere costituiti da quattro strutture complesse; eccezionalmente, per motivate e comprovate esigenze di carattere assistenziale e/o organizzativo può essere prevista l'istituzione di un Dipartimento con almeno tre UU.OO.CC.

Per le ASP si conferma che costituiscono Dipartimenti strutturali dell'area territoriale il Dipartimento di prevenzione, il Dipartimento di prevenzione veterinaria e il Dipartimento di salute mentale.

Inoltre, al fine di assicurare la piena e concreta integrazione in ambito ospedaliero e territoriale, è possibile prevedere l'istituzione di ulteriori dipartimenti, secondo criteri di omogeneità e tenuto conto della mission aziendale; la loro individuazione deve essere funzionale all'efficacia, all'efficienza e all'economicità dell'Azienda sanitaria provinciale e deve essere valutata, altresì, con riferimento all'appropriatezza e alla razionalizzazione dei percorsi assistenziali, specie per quanto concerne l'organizzazione dipartimentale in ambito ospedaliero.

E', altresì, possibile prevedere, previo accertamento della sussistenza delle risorse, anche umane e dei presupposti strutturali e tecnologici, l'organizzazione dell'assistenza secondo il modello per intensità di cure.

Le strutture complesse e semplici

La definizione dell'assetto organizzativo prevista nell'atto aziendale e, in particolare, la determinazione del numero di strutture complesse e semplici, deve in ogni caso essere rapportata alle complessive esigenze dei processi di programmazione, budget e controllo, tendendo ai parametri per l'individuazione delle UU.OO.CC. e delle UU.OO.SS. di cui al documento del Comitato LEA del 26 marzo 2012, nonché agli standard individuati dal D.M. n. 70 del 2 aprile 2015.

Il processo di ridefinizione delle unità operative complesse e semplici in ambito ospedaliero dovrà, altresì, essere effettuato nel rispetto delle previsioni quantitative e della tempistica previste dal D.A. n. 46/15, avendo cura, tuttavia, di assumere, da subito, ogni idonea misura organizzativa per assicurare i livelli assistenziali già garantiti da unità operative, complesse o semplici, non più previste, accorpate o da accorpare, secondo i primi criteri applicativi della rimodulazione della rete ospedaliera, oggetto di apprezzamento da parte della Giunta regionale con la deliberazione n. 119 del 14 maggio 2015.

Per le Aziende ospedaliere universitarie, ai fini dell'eventuale accorpamento di unità operative e fermo restando il rispetto del D.A. n. 46/2015, si dovrà tenere conto delle specifiche esigenze formative, avuto riguardo alla stretta correlazione dell'attività assistenziale con quella di didattica e di ricerca.

Inoltre, nell'ambito delle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo, potrà prevedersi l'istituzione, all'interno di ciascuna delle rispettive Aziende ospedaliere universitarie, di una struttura complessa deputata alla funzione di coordinamento e di integrazione delle attività didattiche/formative delle Università e di quelle assistenziali delle corrispondenti aziende sanitarie provinciali, anche al fine di assicurare la piena attuazione dei vigenti Protocolli d'intesa e, specificatamente, per l'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania di favorire il completamento del processo di integrazione tra la componente universitaria e quella ospedaliera.

Rimane nella disponibilità dell'Assessorato, nel rispetto delle riduzioni previste dal programma di prosecuzione del piano di rientro a livello regionale, la possibilità di autorizzare, su richiesta delle singole aziende, soluzioni diverse dettate da comprovate e motivate esigenze assistenziali o organizzative.

L'attività territoriale

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 5/09, l'attività territoriale, erogata dai distretti sanitari, è coordinata dalla direzione aziendale, la quale si avvale, a tal fine, dei direttori degli stessi distretti.

Le attività ospedaliere

Ad integrazione di quanto previsto dalle linee di indirizzo del 2010, si richiama l'art. 15, comma 13, lett f bis, del D.L. n. 95/12 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12, ai sensi del quale nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere universitarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e negli IRCCS pubblici costituiti da un unico stabilimento le funzioni e i compiti del direttore sanitario aziendale e del dirigente medico di presidio sono svolte da un unico soggetto avente i requisiti di legge.

Nelle AA.SS.PP. si prevede un'unica direzione medica e un'unica direzione amministrativa di presidio per gli ospedali riuniti di cui al citato D.A. n. 46/2015, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 5/09, l'attività dei distretti ospedalieri è coordinata dalla direzione aziendale che si avvale dei dirigenti medici e amministrativi responsabili delle funzioni igienico/organizzative e di quelle amministrative dei presidi anche riuniti.

Servizi amministrativi e tecnici

Per le funzioni amministrative delle Aziende, da rimodulare, in rapporto ai bacini di utenza, secondo un modello gestionale, anche interaziendale nelle tre aree metropolitane, si conferma la previsione delle seguenti UU.OO.CC.:

1. affari generali;

2. risorse umane;

3. economico finanziario e patrimoniale;

4. tecnico;

5. provveditorato.

Coordinamento degli staff aziendali

Per gli staff della direzione aziendale, si conferma che essi non possono prevedere al loro interno strutture complesse, fatto salvo il coordinamento degli stessi che deve essere attribuito al responsabile di una delle strutture che vi insistono e che può configurarsi come struttura complessa laddove siano presenti non meno di 5 UOS.

Controllo di gestione e sistemi informativi aziendali

Rilevato che si rende necessario implementare e migliorare i processi di governance, può configurarsi come unica struttura complessa un'unità operativa deputata al controllo di gestione e ai sistemi informativi aziendali e statistici, che rivestendo importanza strategica, deve essere posta in diretta connessione con il vertice decisionale dell'Azienda.

Servizio legale

Si conferma per i servizi legali l'articolazione a livello di staff, alle dirette dipendenze del direttore generale dell'Azienda, quali strutture semplici. Tuttavia, al fine di tendere ad una completa internalizzazione del contenzioso in tutti i gradi di giudizio, in ragione del volume e del valore delle cause trattate e da trattare, i servizi legali potranno assumere la configurazione di struttura complessa, purché dispongano di una comprovata e adeguata dotazione di figure professionali abilitate al patrocinio.

Per ciò che concerne le aziende sanitarie provinciali di Catania, Messina e Palermo, in attuazione della previsione recata dall'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 5/09 ed in ragione del numero, della complessità e del valore degli affari da trattare, si conferma che i servizi legali possono configurarsi struttura complessa.

Servizi di prevenzione e protezione

Per l'organizzazione di tali servizi si rinvia al contenuto della circolare assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010, a precisazione della quale si specifica che possono configurarsi quali strutture complesse i servizi di prevenzione e protezione delle AA.SS.PP. di Catania, Palermo e Messina ai sensi del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/09.

Le professioni sanitarie ex legge n. 42/1999

Per quanto riguarda le unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale di cui alla legge regionale 15 gennaio 2010, n. 1, nel ribadire le indicazioni delle linee di indirizzo del 2010, si richiama il contenuto del D.A. n. 1636 del 10 agosto 2012, con il quale sono stati impartiti criteri attuativi di funzionamento delle rispettive unità operative.

La libera professione intramuraria

Le Aziende regolamentano le attività libero-professionali dei propri dirigenti secondo le disposizioni di legge e contrattuali vigenti, nonché secondo le linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014.

Adozione e modifica dell'atto aziendale

L'atto aziendale dovrà essere predisposto nel rispetto delle vigenti previsioni contenute nella contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali.

Il procedimento per il controllo e l'approvazione degli atti aziendali da parte dell'Assessorato resta definito dall'art. 16 della legge regionale n. 5/2009.

Il direttore generale, nel rispetto dei vigenti CC.NN.LL., può modificare l'atto aziendale, attenendosi alle presenti linee guida e ai precedenti indirizzi del 2010 ove compatibili, qualora intervengano leggi statali o regionali, atti pianificatori regionali che rendano necessario il suo adeguamento o altre sopravvenute e motivate esigenze organizzative.

Il provvedimento con cui il direttore generale adegua l'atto aziendale va sottoposto alla verifica di conformità come sopra.

Disposizione finale

E' fatta salva la possibilità di ricorrere a forme di cooperazione tra Aziende, al fine di assicurare funzioni assistenziali e/o gestionali e/o amministrative e legali in ambito di bacino mediante accordi interaziendali.

Qualora sopravvengano disposizioni di legge statale o regionale, nonché atti di programmazione e pianificazione regionali recanti disposizioni in contrasto con quanto indicato nelle presenti linee guida, queste ultime s'intenderanno conformemente modificate.