
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 22 dicembre 2017
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 19 gennaio 2018, n. 4
Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza termale da privato - anno 2017.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P. regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8 quinquies e sexies;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale, la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Provincie autonome e le Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle Aziende termali, recepiti attraverso l'espressione di una Intesa della Conferenza Stato-Regioni;
Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i., recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario regionale";
Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i., recante disposizioni sui "Flussi informativi";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario siciliano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile 2009, n. 17, ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";
Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2011-2013;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Vista l'Intesa del 5 dicembre 2013 (rep. atti. n. 172/CSR) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in merito al recepimento, per il triennio 2013- 2015, dell'Accordo nazionale tra le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali;
Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014 che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
Visto il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 di recepimento, a decorrere dall'1 gennaio 2014, nell'ordinamento contabile regionale della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto il decreto dell'Assessore per la salute n. 1337 del 25 agosto 2014, con il quale oltre a recepire l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti n. 172/CSR), si è espresso l'intendimento di definire l'aggregato di spesa annuale per l'assistenza termale da privato, previo confronto con l'Organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa;
Visti gli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 10 agosto 2015, recante "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale" e successivi decreti del ragioniere generale;
Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.";
Vista la deliberazione n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012 proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 ed adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i., e della sua prosecuzione con il "Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2016-2018" approvato in ultimo con D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019" e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187: "Legge di stabilità regionale 2017 e bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017- 2019, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1- 9.2 - Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017";
Preso atto di quanto disposto al comma 567 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla partecipazione alla spesa sanitaria a carico dei cittadini che usufruiscono delle spese termali e al comma 566 della stessa legge che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i.;
Vista l'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito al recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la FederTerme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016 -2018, contenuto nell'allegato sub A) e parte integrante del suddetto atto;
Preso atto, altresì, che il suddetto Accordo si articola nelle seguenti componenti:
- A. Parte economica;
- B. Patologie tutelate e prestazioni erogabili;
- C. Ricerca scientifica;
- D. Validità dell'Accordo;
Ritenuto opportuno recepire formalmente ed integralmente l'Accordo di cui all'Intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 18/CSR) - Allegato 1 -, il quale prevede, tra l'altro, che le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, vengono incrementate in modo uniforme e fisso del 3%, a decorrere dall'1 gennaio 2016, come riportato nelle Tabelle 1A e 1B facenti parte integrante al citato documento dell'Intesa;
Considerato che la Tabella 1 A "con adesione" del suddetto Accordo, definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2015, dell'incremento concordato per il triennio 2016-2018, da applicare alle Aziende termali che sostengono la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST), mentre, la tabella 1B "senza adesione" del summenzionato Accordo, prevede la decurtazione del 2% delle tariffe base, così come definite nella Tabella 1A "con adesione", da applicare alle Aziende termali che non sostengono la Fondazione predetta e che ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale per le prestazioni termali, relativi agli anni 2016 -2018, gli addebiti sono valorizzati secondo le tariffe vigenti all'1 gennaio 2016;
Preso atto che gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, di cui all'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017, trovano copertura finanziaria nelle risorse del Fondo sanitario regionale corrente assegnato alle Aziende sanitarie quale quota di contributo indistinto pro-capite, nonché nell'incremento della compartecipazione alla spesa sanitaria del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale;
Ritenuto, inoltre, di dovere fissare per l'assistenza termale in convenzione da privato, anche per l'anno 2017, l'aggregato regionale e gli aggregati provinciali che tengano conto sia del fabbisogno sanitario espresso dai cittadini della Regione siciliana, nel pieno rispetto delle appropriatezze sia prescrittive che di erogazione, sia degli obiettivi di contenimento della spesa derivanti da normativa nazionale e regionale;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) (nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale) e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, la Regione debba opportunamente definire anche per l'assistenza termale privata accreditata, sulla base delle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), il tetto annuale di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali da intendersi come limite di spesa invalicabile per l'anno 2017;
Considerato che la determinazione degli aggregati di spesa di cui al presente provvedimento è atto di natura programmatoria e che, pertanto, non determina di per sé, comunque, il diritto da parte degli erogatori privati ad erogare prestazioni a carico del SSN, fermo restando l'obbligo delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) territorialmente competenti di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa ero gare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito dei tetti massimi di spesa fissati dal presente decreto;
Considerato che, per la particolarità delle modalità di erogazione delle prestazioni termali, le strutture private effettuano la loro attività secondo un regime di stagionalità;
Visto il D.A. n. 1221 dell'1 luglio 2016, con il quale sono stati determinati gli aggregati di spesa provinciale per l'assistenza termale da privato dell'anno 2016 per un valore complessivo di euro 3.360.000,00;
Ritenuto di potere assumere quali parametri di valutazione per la determinazione degli aggregati di spesa provinciali per l'anno 2017, sia il valore dei tetti determinati per l'anno 2016, sia il costo espresso dalle ASP per assistenza termale da privato tramite la certificazione dei modelli CE consuntivi dell'anno 2016, sia la produzione sanitaria trasmessa, per il tramite delle ASP, dalle strutture private in convenzione con il "Flusso E" nonché soprattutto i fabbisogni assistenziali comunicati dalle ASP, ritenendo tali parametri economico-finanziari, il miglior grado di approssimazione disponibile del livello di fabbisogno regionale di assistenza termale da privati in convenzione per l'anno 2017;
Viste le note prot. n. 217716 del 7 dicembre 2017 e prot. n. 208456 del 23 novembre 2017, prot. n. 128156 del 24 novembre 2017, prot. n. 3531 del 24 novembre 2017, prot. n. 5719 dell'1 dicembre 2017, prot. n. 113958 dell'1 dicembre 2017, rispettivamente, delle ASP di Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Trapani, in merito all'espresso fabbisogno regionale di assistenza termale da privati in convenzione per l'anno 2017;
Ritenuto, conseguentemente, di potere determinare gli aggregati di assistenza termale da privato per l'anno 2017, comprensivi degli incrementi tariffari da corrispondere (a decorrere dall'1 gennaio 2016) a seguito del - l'Accordo di cui all'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017, per come in analitico rappresentato nella seguente Tabella, per un valore complessivo di euro 3.100.000,00, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione:
Azienda sanitaria | Tetti di spesa per provincia provinciale per l'anno 2017 |
ASP Agrigento | 450.000,00 |
ASP Catania | 0,00 |
ASP Messina | 2.150.000,00 |
ASP Palermo | 0,00 |
ASP Trapani | 500.000,00 |
Totale | 3.100.000,00 |
.
Ritenuto di dare mandato ai direttori generali delle ASP cui, con il presente decreto è attribuito un aggregato di spesa provinciale, di procedere ad assegnare alle strutture termali afferenti al proprio ambito territoriale un budget per l'anno 2017, non soggetto a storicizzazione, nel rispetto del limite previsto dall'aggregato regionale tramite la sottoscrizione di un formale contratto di cui si fornisce un form-model nell'Allegato 2 facente parte integrante del presente provvedimento;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Decreta:
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato:
E' recepito, con decorrenza dall'1 gennaio 2016, l'Accordo di cui all'Intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 18/CSR), per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1).
La compartecipazione alla spesa a carico del cittadino è definita nei termini previsti dall'Accordo di cui all'Intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 18/CSR), nella misura pari a 55 euro per ciclo termale.
Le Aziende sanitarie provinciali presso cui risultano operative strutture private che erogano prestazioni sanitarie di assistenza termale in regime di accreditamento, sono tenute al recepimento di quanto previsto dal presente provvedimento, procedendo al conguaglio tariffario delle prestazioni già rese e validate dall'1 gennaio 2016, previa acquisizione delle relative fatture integrative da parte delle medesime strutture che recepiscano l'integrazione tariffaria, verificando, altresì, che, a decorrere dall'anno 2016 e per ciascuna struttura accreditata, il valore complessivo delle prestazioni fatturate e riconosciute con l'incremento previsto dalle Tabelle 1A e 1B del predetto Accordo, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 18/CSR), rispetti il limite di incremento del 3% del fatturato complessivo delle prestazioni dalle stesse strutture rese e fatturate nel corso dell'anno 2016, richiedendo in caso contrario le relative note di credito di rettifica.
E' obiettivo dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali attivare azioni gestionali sia di programmazione che di controllo e verifica finalizzate a conseguire idonei livelli di appropriatezza sia prescrittiva che di erogazione delle prestazioni di assistenza termale secondo quanto previsto dal nuovo Patto della salute e dai documenti di programmazione nazionali e regionali.
Il tetto di spesa per l'assistenza termale da privato per l'anno 2017 è determinato in euro 3.100.000,00, comprensivo degli incrementi tariffari da corrispondere (a decorrere dall'1 gennaio 2016) a seguito dell'Accordo di cui all'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione, secondo le specifiche riportate nella tabella che segue:
Azienda sanitaria | Tetti di spesa per provincia provinciale per l'anno 2017 |
ASP Agrigento | 450.000,00 |
ASP Catania | 0,00 |
ASP Messina | 2.150.000,00 |
ASP Palermo | 0,00 |
ASP Trapani | 500.000,00 |
Totale | 3.100.000,00 |
.
Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 5/2009, i direttori generali delle ASP, assegnatari dell'aggregato provinciale di spesa di cui alla superiore Tabella, sono autorizzati ad attribuire alle strutture termali insistenti sul proprio territorio di riferimento un budget per l'anno 2017, non soggetto a storicizzazione, effettuando una valutazione del fabbisogno di assistenza sanitaria, nel rispetto comunque del limite massimo stabilito per l'anno 2017 dall'aggregato provinciale di riferimento.
Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti da stipularsi con le strutture termali private relativamente all'esercizio 2017, utilizzeranno lo schema di contratto allegato al presente decreto (Allegato 2). Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i direttori generali delle ASP avranno cura di consegnare alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell'offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni.
Per le strutture che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'Allegato 2, ivi compreso il caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto dall'ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla proposta contrattuale così come formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).
In quest'ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.
Gli oneri che scaturiscono dal presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale.
I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati. Si fa obbligo ai direttori generali di inviare, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli erogatori nel rispetto degli aggregati di cui al presente decreto, nonché prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale della salute.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutte le strutture termali accreditate afferenti il proprio ambito territoriale che erogano prestazioni di assistenza termale per conto del Servizio sanitario regionale.
Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 22 dicembre 2017.
RAZZA