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ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DECRETO 28 novembre 2017

G.U.R.S. 9 febbraio 2018, n. 7

Assimilazione della derivazione e dell'utilizzazione di acqua pubblica per uso zootecnico a quella per uso igienico, ai fini della determinazione del canone annuo di cui all'art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Visto lo Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 [N.d.R. recte: regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455], convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;

Viste le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visti il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 1 aprile 1981, n. 67 [N.d.R. recte: legge regionale 18 aprile 1981, n. 67], disciplinata dall'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 1993, n. 275 [N.D.R. recte: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275] (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con legge regionale 15 marzo 1994, n. 5;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto l'art. 8 (Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

Visto l'art. 15 (Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico) della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto il decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale dei lavori pubblici 6 agosto 2008, n. 1670, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica per gli anni 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, 24 novembre 2009, n. 2271, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica per gli anni 2010, 2011 e 2012;

Visto il decreto del dirigente del servizio 12 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 21 dicembre 2012, n. 3682, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica per gli anni 2013, 2014 e 2015;

Visto il decreto del dirigente del servizio 10 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti 16 dicembre 2015, n. 2456, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica per gli anni 2016 e 2017;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2006, n. 152 [N.d.R. recte: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152] (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, emanato con decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12 (Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni);

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti 18 luglio 2016, n. 1065, con il quale è stato conferito all'ing. Giuseppe Dragotta l'incarico di dirigente responsabile del servizio 3 "Pianificazione, regolazione ed uso delle acque", con la medesima decorrenza:

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 agosto 2017, n. 4755, con il quale è stato conferito al dott. Gaetano Valastro l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

Considerato che, in tema di possibili utilizzi di acqua pubblica, il combinato disposto del comma 1 dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell'art. 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e dell'art. 15 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, prevede oggi nella Regione siciliana, stabilendone i relativi canoni, i seguenti tipi di utilizzo:

a) irriguo a bocca tassata;

b) irriguo a bocca libera;

c) consumo umano;

d) industriale;

e) pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico;

f) idroelettrico;

g) igienico ed assimilati (concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere);

Considerato che questo Dipartimento, nel corso della propria attività riguardante l'esame degli atti istruttori trasmessi dagli uffici del Genio civile relativi ad istanze di concessione ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per la derivazione e l'utilizzazione di acqua pubblica, ha più volte avuto modo di osservare diversità di interpretazione circa la tipologia di uso dell'acqua, tra quelli previsti dalle vigenti norme, cui assimilare quello zootecnico;

Vista la classificazione delle attività economiche ATECO (ATtività ECOnomiche) approvata dall'Istituto nazionale di statistica italiano (ISTAT) in stretta collaborazione con l'Agenzia delle entrate, le Camere di commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate, al fine di adottare la stessa classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2007, nel quale si legge tra l'altro che "nell'ambito dei progetti volti a semplificare gli adempimenti amministrativi, la ATECO 2007 viene adottata quale unica e comune regola di classificazione da parte della pubblica amministrazione";

Considerato che, nella classificazione unica ATECO 2007, la zootecnia, qualora intesa come attività volta all'allevamento degli animali è inquadrata come attività "agricola" e qualora intesa come attività volta alla commercializzazione di animali o di prodotti dagli stessi derivati è inquadrata come attività "commerciale";

Ritenuto che, per quanto riguarda l'identificazione con una delle categorie di possibili utilizzi di acque pubbliche, come previsti dalle vigenti norme di settore e precedentemente elencate, non rinvenendosi tra di esse né l'uso "agricolo", né quello "commerciale", la zootecnica va vista come uno degli "usi non previsti alle precedenti lettere" e quindi riconducibile all'utilizzo di cui alla lettera g) quale attività da assimilare all'uso igienico;

Considerato che tale interpretazione è stata già espressa da questo Dipartimento in seno alla nota prot. n. 33079 del 27 luglio 2017, con la quale erano stati forniti, a tutti gli uffici del Genio civile, chiarimenti per l'esatta identificazione degli usi di acqua pubblica;

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come oggi applicabile nella Regione siciliana, questo Dipartimento, sentita la Commissione regionale dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli previsti dalle vigenti norme di settore;

Visto il parere reso, sull'argomento di che trattasi, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 novembre 2016;

Considerato che, sulla fattispecie in argomento, questo Dipartimento con nota trasmessa alla Commissione regionale dei lavori pubblici:

- ha formulato alcune osservazioni su quanto discusso nel corso dell'adunanza del 16 novembre 2016 e sulle conclusioni cui, nel corso della stessa, si era pervenuti;

- ha ampiamente riportato gli esiti di una approfondita disamina di pronunciamenti e disposizioni nel tempo emanati, in relazione alla materia di che trattasi, sia da questo stesso Dipartimento che da altri organismi regionali o statali;

- ha manifestato l'intenzione di discostarsi, nell'adottare il superiore provvedimento. da quanto espresso dalla Commissione regionale dei lavori pubblici con il parere consultivo reso nell'adunanza del 16 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Con riferimento alle tipologie di uso di acqua pubblica, così come stabilite dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell'art. 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e dell'art. 15 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ai fini della determinazione del canone annuo di cui all'art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775 [N.d.R. recte: regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775], la derivazione e l'utilizzazione di acqua pubblica per "uso zootecnico" è da assimilarsi a quella per "uso igienico".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in ossequio al comma 4 dell'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, da chiunque vi abbia interesse.

Palermo, 28 novembre 2017.

VALASTRO