Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2018

G.U.R.S. 11 gennaio 2019, n. 2

Determinazione aggregati di spesa per l'assistenza termale da privato - anno 2018.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8 quinquies e sexies;

Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 15 Maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;

Vista la Legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore Termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Provincie autonome e le Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle Aziende Termali, recepiti attraverso l'espressione di una Intesa della Conferenza Stato-Regioni;

Visto il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i., recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L. 24 ottobre 2000 n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Regionale";

Visto il D.A. n. 01174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario siciliano, pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17, ed in particolare l'art.25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il Piano Sanitario Regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione Legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma Operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 2011-2013;

Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista l'Intesa del 5/12/2013 (rep. atti. n. 172/CSR) della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in merito al recepimento, per il triennio 2013-2015, dell'Accordo Nazionale tra le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali;

Visto il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014 che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Visto il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 di recepimento, a decorrere dall'1 gennaio 2014, nell'ordinamento contabile regionale della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto il Decreto dell'Assessore della Salute n. 1337 del 25/08/2014, con il quale oltre a recepire l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti 172/CSR), si è espresso l'intendimento di definire l'aggregato di spesa annuale per l'assistenza Termale da privato, previo confronto con l'Organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa;

Visti gli articoli 26 e 27 del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 10/08/2015 recante "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 20 – Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale" e successivi decreti del Ragioniere Generale;

Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.";

Vista la deliberazione n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012 proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122 ed adottato con DA n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i., e della sua prosecuzione con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018" approvato in ultimo con DA n. 2135 del 31/10/2017;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 "Bilancio di Previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 dell'11 maggio 2018 "Bilancio di previsione della Regione siciliana 2018-2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 -9.2 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";

Preso Atto di quanto disposto al comma 567 dell'art.1 della L.28 dicembre 2015 n. 208, in merito alla partecipazione alla spesa sanitaria a carico dei cittadini che usufruiscono delle spese termali e al comma 566 della stessa legge che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'art.1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i.;

Vista l'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 09 febbraio 2017 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito al recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la FederTerme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016 -2018, contenuto nell'allegato sub A) e parte integrante del suddetto Atto;

Visto il D.A. 2714 del 22/12/2017, con il quale è stata recepita nella Regione siciliana l'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 09 febbraio 2017 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito al recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la FederTerme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016 -2018 e, nel contempo, sono stati determinati per l'anno 2017 gli aggregati di spesa provinciali e l'aggregato regionale;

Preso Atto che gli oneri derivanti dall'applicazione dell" Accordo, di cui all'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 09 febbraio 2017, trovano copertura finanziaria nelle risorse del Fondo Sanitario Regionale corrente assegnato alle Aziende sanitarie quale quota di contributo indistinto pro- capite, nonché nell'incremento della compartecipazione alla spesa sanitaria del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale;

Ritenuto, inoltre, di dovere fissare per l'assistenza termale in convenzione da privato, anche per l'anno 2018, l'aggregato regionale e gli aggregati provinciali che tengano conto sia del fabbisogno sanitario espresso dai cittadini della Regione siciliana, nel pieno rispetto delle appropriatezze sia prescrittive che di erogazione, sia degli obiettivi di contenimento della spesa derivanti da normativa nazionale e regionale;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale) e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, la Regione debba opportunamente definire anche per l'assistenza termale privata accreditata, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), il tetto annuale di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali da intendersi come limite di spesa invalicabile per l'anno 2018;

Considerato che la determinazione degli aggregati di spesa di cui al presente provvedimento, è atto di natura programmatoria, e che, pertanto, non determina di per sé, comunque, il diritto da parte degli erogatori privati ad erogare prestazioni a carico del SSN, fermo restando l'obbligo delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) territorialmente competenti di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito dei tetti massimi di spesa fissati dal presente decreto;

Considerato che, per la particolarità delle modalità di erogazione delle prestazioni Termali, le Strutture private effettuato la loro attività secondo un regime di stagionalità e con una localizzazione geografica condizionata dalla presenza della risorsa naturale;

Considerato, altresì, che, nell'ultimo triennio, varie vicissitudini societarie intervenute anche per effetto della crisi economica hanno comportato la chiusura di alcuni stabilimenti termali;

Rilevato che, per l'anno 2018, le AA.SS.PP., nel cui territorio di riferimento operano le strutture termali in convenzione, non hanno evidenziato variazioni significative rispetto all'anno 2017 del fabbisogno di assistenza termale e conseguentemente si ritiene di potere mantenere anche per l'anno 2108 i medesimi aggregati provinciali e regionale assunti per l'anno 2017;

Valutati i dati economici tendenziali certificati dalle Aziende Sanitarie sede di strutture termali operative per l'anno 2018, per come esplicitate nelle previsioni economiche assunte in sede di Negoziazione anno 2018 tra la Regione e le medesime Aziende Sanitarie Provinciali, nella considerazione che tali parametri economico-finanziari, possano rappresentare il miglior grado di approssimazione disponibile del livello di fabbisogno regionale di assistenza termale da privati in convenzione per l'anno 2018;

Ritenuto, conseguentemente, di potere determinare gli aggregati di assistenza termale da privato per l'anno 2018, comprensivi degli incrementi tariffari da corrispondere (a decorrere dal 1° gennaio 2016) a seguito dell'Accordo di cui all'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 09 febbraio 2017, per come in analitico rappresentato nella seguente Tabella, per un valore complessivo di euro 3.100.000,00, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

TETTI DI SPESA PER PROVINCIA PER L'ANNO 2018

ASP AGRIGENTO

450.000,00

ASP MESSINA

2.150.000,00

ASP TRAPANI

500.000,00

TOTALE

3.100.000,00

.

Ritenuto di dare mandato ai Direttori Generali delle ASP cui, con il presente decreto è attribuito un aggregato di spesa provinciale, di procedere ad assegnare alle strutture termali afferenti al proprio ambito territoriale un budget per l'anno 2018, non soggetto a storicizzazione, nel rispetto del limite previsto dall'aggregato regionale tramite la sottoscrizione di un formale contratto di cui si fornisce un form-model nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21;

Decreta:

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato:

Art. 1

Il tetto di spesa regionale per l'assistenza termale da privato per l'anno 2018 è determinato in euro 3.100.000,00, comprensivo degli incrementi tariffari da corrispondere (a decorrere dal 1° gennaio 2016) a seguito dell'Accordo di cui all'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 09 febbraio 2017, recepito dalla Regione siciliana con il D.A. 2714 del 22/12/2017, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate a favore di cittadini extraprovincia ed extra-regione:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

TETTI DI SPESA PER PROVINCIA PER L'ANNO 2018

ASP AGRIGENTO

450.000,00

ASP MESSINA

2.150.000,00

ASP TRAPANI

500.000,00

TOTALE

3.100.000,00

Art. 2

E' obiettivo dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali attivare azioni gestionali sia di programmazione che di controllo e verifica finalizzate a conseguire idonei livelli di appropriatezza sia prescrittiva che di erogazione delle prestazioni di assistenza termale secondo quanto previsto dal nuovo Patto della salute e dai documenti di programmazione nazionali e regionali.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 5/2009, i Direttori Generali delle ASP, assegnatari dell'aggregato provinciale di spesa di cui alla Tabella indicata all'art. 1, sono autorizzati ad attribuire alle strutture termali insistenti sul proprio territorio di riferimento un budget per l'anno 2018, non soggetto a storicizzazione, effettuando una valutazione del fabbisogno di assistenza sanitaria, nel rispetto comunque del limite massimo stabilito per l'anno 2018 dall'aggregato provinciale di riferimento.

Art. 4

Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai fini dei contratti da stipularsi con le strutture termali private relativamente all'esercizio 2018, utilizzeranno lo schema di contratto allegato al presente decreto (Allegato 1). Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i Direttori Generali delle ASP avranno cura di consegnare alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell'offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni.

Per le strutture che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'Allegato 1, ivi compreso il caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto dall'ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla proposta contrattuale così come formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).

In quest'ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Art. 5

Gli oneri che scaturiscono dal presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale.

Art. 6

La compartecipazione alla spesa a carico del cittadino è definita nei termini previsti dall'Accordo di cui all'Intesa Stato-Regioni del 09 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 18/CSR), nella misura pari a euro 55,00 per ciclo termale.

Art. 7

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati. Si fa obbligo ai Direttori Generali di inviare, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli erogatori nel rispetto degli aggregati di cui al presente decreto, nonché i prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale della Salute.

Art. 8

Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutte le strutture termali accreditate afferenti il proprio ambito territoriale che erogano prestazioni di assistenza termale per conto del Servizio Sanitario Regionale.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, che forma parte integrante dello stesso, è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 21 dicembre 2018

RAZZA

ALLEGATO B