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L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 1 maggio 2020, n. 20

G.U.R.S. 4 maggio 2020, n. 26

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020;

Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, secondo cui "per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,... possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2", nonchè il successivo articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni "in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso" di introdurre misure ulteriormente restrittive;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell'1.4.2020, n. 14 del 3.4.2020, n. 15 dell'8.4.2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e n. 19 del 1° Maggio 2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonchè le note interpretative delle Ordinanze;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l'efficacia delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 22 aprile 2020;

Ritenuto che il citato decreto-legge 19/2020 non abbia né abrogato nè, tanto meno, inibito l'operatività del potere di ordinanza contingibile e urgente ai fini della adozione di misure adeguate e proporzionali alla situazione epidemiologica ed economica del territorio della Regione, tenuto conto del superiore interesse alla salute pubblica e all'esercizio delle libertà costituzionali;

Considerato che nell'Ordinanza n. n. 18 del 30 aprile 2020 sono stati riscontrati alcuni refusi;

Ritenuto di dover proceder alla relativa rettifica:

Ordina

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 1

Rettifica di disposizoni dell'ordinanza n. 18/2020

All'articolo 9 secondo capoverso dell'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 è eliminato l'inciso "previa comunicazione al Prefetto".

All'articolo 12 comma 1 lett. b) dell'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 le parole "con l'adozione delle medesime cautele indicate all'articolo 9, comma 1 lett. b) della presente ordinanza" sono sostituite dalle parole "con l'adozione delle medesime cautele indicate all'articolo 11, comma 1 lett. b) della presente ordinanza"

All'articolo 13 primo capoverso dell'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 le parole "degli obblighi di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle parole "degli obblighi di cui all'articolo 11"

All'articolo 16 ultimo capoverso, le parole "nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, co. 1 lett. b)" sono sostituite dalle parole "nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11, co. 1 lett. b)"

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 2

Disposizioni sulla efficacia delle misure

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza, con validità dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 1 maggio 2020.

MUSUMECI