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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 22 maggio 2020

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 5 giugno 2020, n. 32

Parziale modifica del D.D.G. n. 368 del 20 maggio 2020 - Stagione balneare 2020.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità Sanitarie Locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la circolare inter-assessoriale Sanità - Territorio ed Ambiente n. 1216 del 06 luglio 2007 concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico";

VISTO il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

VISTA la legge regionale n. 5 del 14/04/2009 recante norme per il riordino del SSR;

VISTA la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

VISTO il D.P. Reg. n. 131 del 29/04/2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della Salute;

VISTO il decreto interministeriale del 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione";

VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, in conformità alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

VISTO il D.P. Reg. n. 282/Serv.4 - S.G. del 18/07/2011, di approvazione del "Piano della Salute" 2012-2013;

VISTO il D.P. Reg. del 14/6/2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota del Servizio 4 DASOE, prot. n. 538 del 09/01/2020, con la quale sono stati richiesti, ai sensi del D.lgs. 116/2008, ai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle otto Province rivierasche della Regione, i dati relativi alla classificazione delle acque di balneazione;

VISTE le note di riscontro trasmesse dai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali e gli esiti della riunione del 05/12/2019, convocata con nota prot. n. 73301 del 08/11/2019 tenutasi nei locali del DASOE per procedere alla definizione della bozza del Decreto di Regolamentazione della stagione balneare 2020;

VISTO il D.P.Reg. n. 712 del 16.2.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per "attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico" dell'Assessore regionale della Salute alla Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il D.D.G. n. 368 del 20 maggio 2020 di regolamentazione della "Stagione Balneare 2020";

VISTO l'art. 9 del suddetto decreto nel quale per mero errore materiale è stata indicata la data del 30 aprile 2020 quale termine ultimo per l'adozione da parte dei Comuni delle otto Province rivierasche delle Ordinanze Sindacali di divieto di balneazione;

VISTO l'art. 10 del suddetto decreto nel quale per mero errore materiale è stata indicata la data del 30 aprile 2020 oltre la quale i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. delle otto Province Rivierasche devono denunciare all'Autorità Giudiziaria competente, ex art. 328 codice penale, "Rifiuto ed omissione d'atti d'ufficio" e segnalare al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute la mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, l'art. 9 del D.D.G. n. 368 del 20 maggio 2020 è così modificato:

Le ordinanze di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, da adottarsi entro e non oltre il 5 giugno 2020, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse per via telematica, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018, ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati della Salute e Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Art. 2

L'art. 10 del D.D.G. n. 368 del 20 maggio 2020 è così modificato:

Prima che abbia inizio la stagione balneare 2020, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, hanno l'obbligo di accertare e vigilare sulla emanazione ed esecuzione delle ordinanze secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).

La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli, entro e non oltre il 5 giugno 2020, dovrà essere denunciata all'Autorità Giudiziaria competente, ex art. 328 codice penale, "Rifiuto ed omissione d'atti d'ufficio" e segnalata al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute.

Art. 3

Il presente Decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella parte prima e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, e sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento A.S.O.E..

Palermo, 22 maggio 2020.

DI LIBERTI