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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 20 maggio 2020

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 5 giugno 2020, n. 32

Stagione balneare 2020.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità Sanitarie Locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la circolare inter-assessoriale Sanità - Territorio ed Ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007 concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico";

VISTO il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

VISTA la legge regionale n. 5 del 14/04/2009 recante norme per il riordino del SSR;

VISTA la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

VISTO il D.P. Reg. n. 131 del 29/04/2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della Salute;

VISTO il decreto interministeriale del 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione";

VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, in conformità alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

VISTO il D.P. Reg. n. 282/Serv.4 - S.G. del 18/07/2011, di approvazione del "Piano della Salute" 2012-2013;

VISTO il D.P. Reg. del 14/6/2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota del Servizio 4 DASOE, prot. n. 538 del 09/01/2020, con la quale sono stati richiesti, ai sensi del D.lgs. 116/2008, ai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle otto Province rivierasche della Regione, i dati relativi alla classificazione delle acque di balneazione;

VISTE le note di riscontro trasmesse dai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali e gli esiti della riunione del 05/12/2019, convocata con nota prot. n. 73301 del 08/11/2019 tenutasi nei locali del DASOE per procedere alla definizione della bozza del Decreto di Regolamentazione della stagione balneare 2020;

VISTO il D.P.Reg. n. 712 del 16.2.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per "attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico" dell'Assessore regionale della Salute alla Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n. 13 del 1° aprile 2020 e n. 14 del 3 aprile 2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.D.G. n. 235 del 19 marzo 2020 con il quale è stata regolamentata la Stagione balneare 2020 con inizio dal 1° maggio e termine al 31 ottobre 2020;

VISTA la nota del Ministero della Salute, pervenuta con mail in data 26 marzo 2020, avente ad oggetto "Avvio stagione balneare 2020" ed emergenza COVID-2019 con la quale si comunica che l'inizio delle attività di monitoraggio delle acque di balneazione previste per l'avvio della nuova stagione balneare 2020 in base alla normativa vigente dovranno essere subordinate all'evolversi dell'emergenza sanitaria e alle disposizioni governative riguardanti le attività ludiche e sportive da svolgersi all'aperto;

RITENUTO la nota del Servizio 4 DASOE, prot. n. 11729 del 30 marzo 2020 con la quale è stato comunicato che tutte le disposizioni per l'avvio della stagione balneare 2020 di cui al D.D.G. n. 235 del 19 marzo 2020 sono subordinate all'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e pertanto sono sospese;

VISTO pertanto di dover revocare il D.D.G. n. 235 del 19 marzo 2020;

VISTO il D.D.G. n. 303 del 17 aprile 2020 di revoca del D.D.G. n. 235 del 19 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO l'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Circolare del Dipartimento ASOE del 3 maggio 2020 in esecuzione dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 e la successiva Circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile in materia di "attività sportiva";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RAVVISATA la necessità di dare avvio alla "Stagione Balneare 2020", dal 6 giugno al 31 ottobre 2020, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori misure restrittive in relazione all'evoluzione epidemiologica dell'epidemia al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la stagione balneare 2020 ha inizio il 6 giugno e ha termine il 31 ottobre.

Art. 2

Il prelievo dei pre-campionamenti dovrà essere effettuato nei dieci giorni prima dell'inizio della stagione balneare (a partire dal 25 maggio 2020).

Il periodo di campionamento delle acque di mare, per l'anno 2020, ha inizio nel mese di giugno e ha termine nel mese di ottobre. Le attività di campionamento dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza relativa all'emergenza COVID-19 e, pertanto, il personale tecnico impegnato in tale attività dovrà attenersi al rigoroso rispetto di tutte le misure richiamate dalla normativa nazionale e regionale in materia di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di sicurezza.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, per la stagione balneare 2020 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati da 1 a 8 dalla lettera A alla lettera E, parte integrante del presente Decreto, relativi a ciascun ambito provinciale.

Non sono, inoltre, adibiti alla balneazione eventuali tratti di mare e di costa interessati da ordinanze emesse da Autorità marittime, Autorità portuali, Autorità regionali ed Enti locali.

I tratti di mare balneabili, soggetti a monitoraggio periodico vengono riportati negli allegati da 1 a 8 lettera F e rappresentano parte integrante del presente Decreto.

Mentre, gli allegati n. 9 e n. 10, anch'essi parte integrante del presente Decreto, riguardano, rispettivamente, i tratti di mare e di costa "vincolati a parco od oasi naturale" e i "punti di campionamento in revisione", ricadenti nelle otto Province rivierasche.

Art. 4

I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento ai sensi degli articoli 7 ed 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere soppressi o rideterminati, per la successiva stagione balneare, solo a seguito di comunicazione, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, dell'avvenuta messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento dell'area interessata con l'effettuazione dei campioni di acqua di mare, così come previsto dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010.

Art. 5

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008 per la stagione balneare 2020 sono individuati e classificati come "balneabili" i tratti di mare e di costa relativi ad ogni Provincia riportati nell'allegato ed individuati e classificati sul sito "www.portaleacque.it" del Ministero della Salute.

Art. 6

1) I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) della Sicilia, fatta eccezione per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività ai Sindaci dei Comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati. La comunicazione dovrà specificare il motivo della non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini dell'emissione, da parte degli stessi Sindaci, delle ordinanze di divieto di balneazione - ai sensi dell'articolo 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018 e in attuazione degli articoli 5 e 15 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008. La comunicazione deve essere inviata, altresì, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente provinciale competente per territorio.

2) Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla balneazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, dovranno comunicare ai Sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto. In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del relativo punto di campionamento.

Art. 7

Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, i Sindaci dei Comuni interessati dovranno redigere un'apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, diano indicazione sulle opere di risanamento adottate per la rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, all'Assessorato Territorio e Ambiente, al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente Azienda Sanitaria Provinciale ed alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Art. 8

I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dell'articolo 6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018) in attuazione dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm X 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in 2 lingue.

Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi si dovrà altresì provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento stesse, dandone immediata comunicazione ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati della Salute e Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. I Sindaci dei Comuni rivieraschi interessati dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione con apposita ordinanza da pubblicare sul sito web del Comune e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, per la divulgazione dell'informazione.

Art. 9

Le ordinanze di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, da adottarsi entro e non oltre il 30 Aprile 2020, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse per via telematica, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018, ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati della Salute e Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Art. 10

Prima che abbia inizio la stagione balneare 2020, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, hanno l'obbligo di accertare e vigilare sulla emanazione ed esecuzione delle ordinanze secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).

La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli, entro e non oltre il 30 aprile 2020, dovrà essere denunciata all'Autorità Giudiziaria competente, ex art. 328 codice penale, "Rifiuto ed omissione d'atti d'ufficio" e segnalata al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute.

Art. 11

Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 6 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 4 e 6 del D.lgs. 116/08, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, ai fini dell'effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale ministeriale "Acque di balneazione" e trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, nonché un programma per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosi in via ordinaria dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, con la qualifica di U.P.G., la cui individuazione dovrà essere concordata con i Direttori Generali e Sanitari delle AA.SS.PP. territorialmente competenti.

Art. 12

Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 2 del sopra citato Decreto, provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato all'interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.

I Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica dovranno inserire nel Portale Ministeriale "Acque di balneazione", con cadenza mensile, i risultati analitici delle acque campionate; tali risultati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate dovranno essere trasmessi con la stessa periodicità ai Comuni per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, all'Assessorato della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

Art. 13

Il campionamento, di cui all'articolo precedente, dovrà essere effettuato entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio. In caso di situazioni anomale il programma di monitoraggio potrà essere sospeso per essere ripreso non appena possibile al termine della situazione anomala. La ripresa dell'attività comporterà il prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.

La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicata, indicandone le motivazioni, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116 del 2008, nei casi di inquinamento di breve durata, senza una causa apparente, allo scopo di confermare la fine dell'evento dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo che non deve far parte della serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione, scaturiti dai campionamenti già previsti dal calendario di monitoraggio.

Art. 14

Per quanto riguarda le problematiche relative al fenomeno delle fioriture algali nei tratti marino-costieri si rimanda a quanto riportato all'articolo 3, all'allegato B e all'allegato C del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018), oltre che a quanto previsto dalla Circolare Inter-assessoriale n. 1216 del 6 luglio 2007. Per le stesse problematiche trovano altresì applicazione le direttive emanate dal "Tavolo Tecnico Regionale sulle Acque" istituito presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con D.D.G. n. 1475 dell'11 novembre 2003 e successivamente modificato con D.D.G. n. 296 del 17 marzo 2006.

Per le problematiche anzidette si rimanda altresì ai protocolli operativi elaborati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale consultabili sul sito web http://www.isprambiente.gov.it/it.

Art. 15

Fermo restando la disciplina di divieto di balneazione prevista dal presente decreto, non rientra fra le previsioni dello stesso provvedimento la disciplina delle attività turistico-commerciali legate alla fruizione della costa, attività subordinate a specifiche concessioni demaniali.

Art. 16

Per quanto non specificatamente previsto dal presente decreto si rimanda al Decreto Legislativo n. 116 del 2008, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e alle relative modifiche apportate dal Decreto Ministeriale della Salute del 19 aprile 2018.

Art. 17

Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, potranno essere adottate ulteriori misure restrittive in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio regionale o in parte di esso.

Art. 18

Il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, e verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella parte prima.

Palermo, 20 maggio 2020.

DI LIBERTI