
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DECRETO 8 luglio 2021
G.U.R.S. 23 luglio 2021, n. 31
Modifica del D.A. n. 3098 del 22 novembre 2018 - Modifica dei requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO
VISTO lo Statuto della Regione
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale";
VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi e dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12";
VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" ed in particolare l'Allegato 1 che sostituisce l'Allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modificazioni ed abroga il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 e il D.P.Reg. 21 dicembre 2015, n. 33;
VISTA la Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, "Disciplina dei complessi ricettivi all' aria aperta";
VISTA la Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13, "Riproposizione di norme in materia di turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell'8 febbraio 2006;
VISTA la Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, "Norme sul Turismo" pubblicata nella GURS, parte I, n. 17, dell'11 aprile 1996 e in particolare gli articoli n. 3 e 4;
VISTA la Legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 42 del 22 agosto 1996, ed in particolare l'art. 11 che include nelle imprese alberghiere le aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria;
VISTA la Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, ed in particolare art. 30, comma l, che inserisce il Turismo rurale tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 7, della L.R. 13/2006 e dall'art. 21, comma 1, della L.R. 3/2010;
VISTO il decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 15 dicembre 2006, parte I, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico-residenziali e le residenze turistico alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in località poste ad altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di refrigerazione nelle camere e nei locali comuni;
VISTO il D.A. n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014, "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54, parte I, del 24 dicembre 2014, col quale si sostituisce l'allegato A al decreto n. 908 dell'11 giugno 2001;
VISTO l'art. 5, della legge regionale 15 settembre 2005 n. 10, con il quale sono state soppresse le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono stati istituiti gli Sportelli Unici per le Attività produttive, ed il DPR 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTA la legge regionale 27 marzo 2013 n. 7 - Norme transitorie per l'istituzione dei Liberi Consorzi comunali;
VISTA la legge regionale 24 marzo 2014 n. 8 - Istituzione dei Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane
VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 - Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane e in particolare l'art. 33, commi 2, 4 e 6;
VISTA la legge 29 luglio 2014, n. 106 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, ed in particolare, l'articolo 10, comma 5 che dispone: "... il Ministro dei beni e delle attività' culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale";
VISTO il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, pubblicato nella GURS n. 51, parte I, del 30 novembre 2018;
VISTO il Decreto assessoriale n. 1507/S2TUR del 05 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 29, parte I, del 21 giugno 2019;
VISTA la nota prot. n. 1972/GAB con la quale l'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e rilevate le difficoltà rappresentate dalle Città Metropolitane /Liberi consorzio comunali nell'applicare le disposizioni dei decreti in precedenza citati, ravvisa la necessità di procedere ad una modifica degli stessi in ordine ai requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle delle strutture ricettive;
CONSIDERATO di dover tenere conto delle pesanti ricadute che l'emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del COVID-19 ha avuto sul comparto turistico regionale;
CONSIDERATO che, nelle more di una complessiva rivisitazione della materia, è stata applicata la disposizione di cui all'art. 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, in base alla quale il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive rimane valido per il periodo indicato nella norma richiamata, cioè "per il novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";
CONSIDERATO che appare opportuno introdurre un apposito correttivo orientato a salvaguardare gli investimenti delle strutture ricettive che abbiano già avviato l'iter amministrativo finalizzato all'ottenimento di contributi pubblici gravanti sul PO FESR 2014/2020, a fronte di progetti redatti in conformità ai requisiti fissati in vigenza del Decreto assessoriale n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014, per un periodo transitorio non inferiore al quinquennio previsto dall'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, come modificato dal Reg. UE n. 539/2010 del 16 giugno 2010;
RITENUTO che per le aziende o le imprese turistico-ricettive la cui tipologia è compresa tra quelle descritte nell'allegato "A" al Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, i cui rappresentanti legali abbiano presentato, antecedentemente alla relativa pubblicazione nella GURS n. 51, parte I, del 30 novembre 2018, istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti strutture turistico ricettive, a valere sui fondi di cui al PO FESR 2014/2020, si possa derogare dalle modifiche strutturali previste per l'adeguamento a requisiti minimi dei locali di civile abitazione fermo restando l'onere di adeguare le stesse alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89);
CONSIDERATO di dover prevedere per le aziende turistico-ricettive di nuova istituzione il pieno rispetto della norma vigente e dunque l'adeguamento delle strutture ai requisiti minimi del Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018 preventivamente alla presentazione della SCIA presso i competenti SUAP;
RITENUTO che per le aziende turistico-ricettive di nuova istituzione non è possibile derogare dal possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato "A" al Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, nonché dalle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89);
RITENUTO quindi opportuno riformulare alcuni punti del D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, allo scopo superare alcune ambiguità interpretative e talune criticità connesse alla sua applicabilità per renderlo coerente con le argomentazioni in precedenza espresse;
CONSIDERATO di dovere modificare il punto 2.2 "Impianto di cucina e ristorante" della CLASSIFICA - 4 stelle - REQUISITI MINIMI - allegato A in relazione alla necessità di esibire la documentazione comprovante l'insostenibilità economica della realizzazione e allestimento e conduzione dei locali da adibire al servizio ristorazione, a fronte della capacità ricettiva dell'immobile, anche in funzione dell'utilizzo che si prevede di farne nell'arco dell'anno;
RITENUTO di non dover subordinare il rilascio del provvedimento di classifica di "hotel 4 stelle" all'esibizione della documentazione in precedenza citata;
CONSIDERATO che a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID -19 è opportuno limitare l'utilizzo di ambienti comuni da parte degli ospiti delle strutture ricettive classificate nella tipologia "Affittacamere" - 3 stelle, prevedendo dotazioni superiori rispetto a quelle minime a garanzia di un'offerta di maggiore qualità che, oltre agli standard ordinari di categoria, metta a disposizione della clientela altri servizi e attrezzature;
RITENUTO quindi di dovere promuovere l'installazione, in ogni camera, di un piano cottura a induzione di piccole dimensioni, ancorché in regola con la vigente normativa in tema di sicurezza ambientale con i locali di civile abitazione assicurando quindi un maggiore livello di qualità e sicurezza a tutela dell'ospite della tipologia ricettiva "Affittacamere" - 3 stelle;
Decreta:
Per quanto esposto in premessa, per le aziende o le imprese turistico-ricettive la cui tipologia è compresa tra quelle descritte nell'Allegato "A" al D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, già esistenti e classificate alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018 e per quelle i cui rappresentanti legali abbiano presentato, antecedentemente alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018, istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti strutture turistico - ricettive, a valere sui fondi di cui al PO FESR 2014/2020, si applica la regolamentazione del citato decreto a eccezione delle superfici minime e relative cubature delle camere per le quali si continua ad applicare il D.A. n. 2351/S2TUR del 15 dicembre 2014 pubblicato nella GURS 24 dicembre 2014, n. 54;
Le aziende turistico-ricettive di cui al precedente articolo sono in ogni caso tenute al rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui D.M. 236/89, descritte in dettaglio al punto 1 dell'Allegato A al D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018;
Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, il D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018, come modificato dal D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019, è applicato esclusivamente e integralmente alle aziende o imprese turistico-ricettive di nuova istituzione;
L'art. 2 "Alberghi, Motel, Villaggi-albergo", paragrafo 2.1, comma 3 dell'Allegato A al D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, è sostituito dal seguente periodo: "All'interno delle camere d'albergo doppie di superficie non inferiore a mq.14,00, e nelle stanze triple di superficie non inferiore a mq. 20,00, in deroga al DPR 30 dicembre 1970, n. 1437, è consentita, esclusivamente a richiesta documentata del cliente, la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di un bambino di età non superiore ai dodici anni appartenente al nucleo familiare, o di un accompagnatore di persone bisognose di assistenza. Il letto aggiuntivo va rimosso al momento della partenza dell'ospite, al fine di ripristinare il numero di posti letto autorizzati. In tali casi, il numero di posti letto aggiuntivi non è computato ai fini della capacità ricettiva consentita. Il numero totale degli ospiti contemporaneamente presenti presso la struttura ricettiva deve comunque essere inferiore o uguale al numero massimo di posti letto indicato nelle autorizzazioni o nelle autocertificazioni di prevenzione incendi;
Il paragrafo "Impianto di cucina e ristorante" del punto 2.2 CLASSIFICA - 4 stelle - REQUISITI MINIMI - Allegato A - è sostituito dal seguente periodo "Le strutture ricettive che non possono realizzare la cucina e il ristorante in conseguenza del regime vincolistico di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 o in conseguenza a quanto disposto dalle norme tecniche per le zone omogenee "A" degli strumenti urbanistici o perché presumibilmente antieconomico, in quanto di capacità ricettiva fino a 50 posti letto, possono conseguire la classifica di albergo a 4 stelle dimostrando l'esistenza, in un raggio di 500 metri in linea d'aria dall'albergo di un congruo numero di esercizi di ristorazione dei quali almeno uno - adeguato per qualità e dimensioni - convenzionato con la struttura stessa. In ogni caso la struttura dovrà dotarsi di uno snack bar in grado di assicurare il servizio di ristorazione di base";
Per quanto esposto in premessa, in armonia con le disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID- 19, il paragrafo 6 "Affittacamere", punto 6.2 "Requisiti minimi dotazioni e servizi specifici, per ognuno dei tre livelli di classifica" sezione "3 stelle" - REQUISITI MINIMI, è integrato, con la possibilità di prevedere, in ogni camera, la presenza di un piano cottura ad induzione di piccole dimensioni ancorché in regola con la vigente normativa in tema di sicurezza ambientale con i locali di civile abitazione;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in forma integrale;
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 68 della L.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii.
Palermo, 8 luglio 2021.
MESSINA