
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DECRETO 5 giugno 2019
G.U.R.S. 21 giugno 2019, n. 29
Modifica dei requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i., recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale";
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009, che approva il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013, che approva il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi e dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12";
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, che approva il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" ed, in particolare, l'Allegato 1 che sostituisce l'Allegato 1 al D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modificazioni ed abroga il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 e il D.P.Reg. 21 dicembre 2015, n. 33;
Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, recante "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta";
Vista la legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13, recante "Riproposizione di norme in materia di turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell'8 febbraio 2006;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante "Norme sul turismo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 17 dell'11 aprile 1996 ed, in particolare, gli articoli 3 e 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 42 del 22 agosto 1996 ed, in particolare, l'art. 11, che include nelle imprese alberghiere le aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 ed, in particolare, art. 30, comma 1, che inserisce il turismo rurale tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 13/2006 e dall'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 3/2010;
Visto il decreto n. 159/TUR del 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2006, parte I, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico-residenziali e le residenze turistico alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in località poste ad altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di refrigerazione nelle camere e nei locali comuni;
Visto il decreto n. 2351/Gab/TUR del 15 dicembre 2014 "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turisticoricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54, parte I, del 24 dicembre 2014, con il quale si sostituisce l'allegato A al decreto n. 908/TUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001;
Visto l'art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, con il quale sono state soppresse le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
Visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono stati istituiti gli Sportelli unici per le attività produttive, ed il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali";
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane";
Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane" ed, in particolare, l'art. 33, commi 2, 4 e 6;
Vista la legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 ed, in particolare, l'articolo 10, comma 5, che dispone: "... il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale";
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e s.m.i.;
Visto il decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018;
Considerato che appare opportuno esplicitare più chiaramente alcuni passi dell'Allegato "A" al citato decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, allo scopo di assicurarne la più omogenea applicazione da parte delle Città metropolitane e liberi Consorzi all'atto dell'esitazione dei provvedimenti di classifica;
Considerato che, nelle more di una complessiva rivisitazione della materia, appare opportuno riformulare le norme relative ai requisiti degli ostelli, allo scopo di renderle più attuali, anche in relazione alle effettive ed attuali modalità di fruizione degli stessi da parte dell'utenza;
Visto l'art. 57 del reg. CE n. 1083/2006, che stabilisce il principio della stabilità delle operazioni finanziate, con l'obbligo dell'accertamento che la partecipazione ai Fondi strutturali resti imputata ad un'operazione solo se questa, entro cinque anni dal suo completamento, non subisca modifiche sostanziali;
Considerato che, in ragione delle innovazioni introdotte col citato decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, appare opportuno prevedere un regime transitorio che consenta agli operatori di adeguarsi alla nuove prescrizioni adottando una tempistica certa e condivisa;
Considerato che appare opportuno introdurre un apposito correttivo orientato a salvaguardare gli investimenti delle strutture ricettive che abbiano già avviato l'iter amministrativo finalizzato all'ottenimento di contributi pubblici gravanti sul PO FESR 2014/2020, a fronte di progetti redatti in conformità ai requisiti fissati in vigenza del decreto assessoriale n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014, per un periodo transitorio non inferiore al quinquennio previsto dall'art. 57 del reg. CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, come modificato dal reg. UE n. 539/2010 del 16 giugno 2010;
Vista la nota prot. n. 15568/S2/TUR del 21 maggio 2019, con la quale sono state richieste, entro 10 giorni dalla ricezione, alle principali associazioni di categoria e precisamente Confindustria Sicilia, Confesercenti Sicilia, Confcommercio Sicilia e Assocamping, Federalberghi Sicilia, FAITA Federcamping, FIAVET Sicilia, FIPE Palermo, valutazioni e proposte in merito ad uno schema di articolato di decreto assessoriale che superasse le criticità esposte ai punti precedenti;
Considerato che nessuna indicazione è pervenuta da parte delle associazioni come sopra richiamate;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere al superamento delle criticità in questione, apportando opportune modifiche al decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018;
Decreta:
Le aziende turistico-ricettive la cui tipologia è compresa tra quelle descritte nell'Allegato "A" al decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018, già esistenti e classificate alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno facoltà a loro autonomo giudizio di adeguare le strutture ai requisiti minimi ivi fissati entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, oppure, se superiore, entro il termine fissato per la revisione della classifica di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/1996.
Le aziende turistico-ricettive di nuova istituzione adeguano, di norma, le strutture ai requisiti minimi del decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018 preventivamente alla presentazione della SCIA presso i competenti SUAP.
Le aziende o le imprese turistico-ricettive la cui tipologia è compresa tra quelle descritte nell'Allegato "A" al decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, i cui rappresentanti legali abbiano presentato, antecedentemente alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 30 novembre 2018, istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti strutture turistico ricettive, a valere sui fondi di cui al PO FESR 2014/2020, possono acquisire, in regime transitorio, per un quinquennio decorrente dalla data di trasmissione della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) al competente S.U.A.P., il provvedimento di classifica secondo i requisiti minimi di cui all'Allegato "A" del decreto assessoriale n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014.
Per le nuove attività che intendano avvalersi della disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto, copia dell'istanza di finanziamento e copia della relativa ricevuta di presentazione vengono acquisite dai S.U.A.P. dei comuni all'atto della ricezione delle corrispondenti S.C.I.A., per il successivo inoltro alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi di comuni, competenti per territorio.
Per le nuove attività, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi di comuni, competenti per territorio, verificano accuratamente la sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 del presente decreto, preliminarmente all'emanazione del provvedimento di classifica di cui all'art. 5 della legge regionale n. 27/1996.
Per le attività preesistenti al decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi di comuni, competenti per territorio, verificano accuratamente la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, preliminarmente all'emanazione del provvedimento di rinnovo o variazione della classifica di cui all'art. 4 della legge regionale n. 27/1996.
Al punto 2.1, terzo paragrafo, dell'Allegato "A" al decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, le parole "Il numero totale degli ospiti, contemporaneamente presenti presso la struttura ricettiva, deve comunque essere inferiore al numero massimo di posti letto indicato nelle autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti parole "Il numero totale degli ospiti, contemporaneamente presenti presso la struttura ricettiva, deve comunque essere non superiore al numero massimo di posti letto indicato nelle autorizzazioni".
Al punto 8.2 dell'Allegato "A" al decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, le parole "Superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 14 per le camere a due letti con un aumento di 6 mq. per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per camera e di 10 posti letto base per camerata, ai quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la superficie, purché la cubatura rispetti i limiti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437" sono sostituite dalle seguenti: "Superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 14 per le camere a due letti con un aumento di 6 mq. per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per camera e di 10 posti letto base per camerata; la superficie minima è ulteriormente aumentata di 2 metri quadrati per ogni posto letto sovrapposto al letto base".
Al punto 8.2 dell'Allegato "A" al decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, le parole "La superficie della cucina non potrà essere inferiore a mq. 0,5 per posto letto" sono sostituite dalle seguenti: "Per le case per ferie e per gli ostelli, già classificati antecedentemente al presente decreto, la superficie della cucina non potrà essere inferiore al limite minimo di 0,5 mq per posto letto. Per le case per ferie e per gli ostelli, le cui SCIA saranno presentate successivamente al presente decreto, la superficie della cucina, per le strutture con capacità ricettiva sino a 25 posti letto, non potrà essere inferiore a mq 15; per le strutture sino a 50 posti letto, la superficie della cucina non potrà essere inferiore a mq 25; per le strutture con capacità ricettiva superiore a 50 posti letto, la superficie della cucina non potrà essere inferiore a mq 25 + mq 0,1 per ogni posto letto oltre i primi 50".
Al punto 9.1 dell'Allegato "A" al decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, le parole "Ogni camera da letto non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili" sono sostituite dalle seguenti: "Le superfici delle camere da letto, calcolate ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975, debbono essere incrementate di mq 6 per ogni posto letto aggiunto oltre i primi due. Ogni camera da letto non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 68 della L.r. n. 21/2014 e s.m.i..
Palermo, 5 giugno 2019.
PAPPALARDO