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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 22 novembre 2018

G.U.R.S. 30 novembre 2018, n. 51

Modifica dei requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale";

Visto il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi e dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12";

Visto il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" ed, in particolare, l'Allegato 1, che sostituisce l'Allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modificazioni ed abroga il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 e il D.P.Reg. 21 dicembre 2015, n. 33;

Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 "Disciplina dei complessi ricettivi all' aria aperta";

Vista la legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13 "Riproposizione di norme in materia di turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell'8 febbraio 2006;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme sul turismo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 17, dell'11 aprile 1996 ed, in particolare, gli articoli n. 3 e 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 42 del 22 agosto 1996 ed, in particolare, l'art. 11, che include nelle imprese alberghiere le aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ed, in particolare, l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" come modificato dalla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed, in particolare, dall'art. 110, comma 14;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed, in particolare, l'art. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14, del 27 marzo 2002, che modifica ulteriormente l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ed inserisce i bed and breakfast tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;

Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 ed, in particolare, l'art. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 17 del 17 aprile 2003, che modifica ulteriormente l'art. 88 di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 ed, in particolare, art. 30, comma 1, che inserisce il Turismo rurale tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 13/2006 e dall'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 3/2010;

Visto il decreto n. 53 dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17, parte I, del 13 aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle dei bed and breakfast;

Visto il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende turistico-ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, come integrata dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;

Visto il decreto n. 49 del 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n. 189 dell'11 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006;

Visto il decreto n. 152 del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, sono state stabilite le condizioni ed i criteri per ammettere alla classifica a 4 stelle alberghi anche in assenza di locali destinati alla ristorazione;

Visto il decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2006, parte I, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico-residenziali e le residenze turistico alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in località poste ad altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di refrigerazione nelle camere e nei locali comuni;

Visto il decreto n. 165 del 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale;

Visto il decreto n. 25/GAB del 28 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 16 marzo 2007 ed il decreto n. 9 del 12 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2008, con il quale è stata prorogata la validità delle norme contenute nei decreti n. 908 dell'11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell' 8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell'11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002, con i quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i requisiti per la classifica delle aziende ricettive di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 27/96, fino alla definizione dei nuovi parametri;

Visto il decreto n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014 "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turisticoricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54, parte I, del 24 dicembre 2014, col quale si sostituisce l'allegato A al decreto n. 908 dell'11 giugno 2001;

Visto l'art. 5, della legge regionale 15 settembre 2005 n. 10, con il quale sono state soppresse le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono stati istituiti gli Sportelli unici per le attività produttive, ed il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013 n. 7 - Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane ed in particolare, l'art. 33, commi 2, 4 e 6;

Vista la legge 29 luglio 2014, n. 106 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 ed, in particolare, l'articolo 10, comma 5, che dispone: "... il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale";

Visto il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e s.m.i.;

Considerato che appare opportuno riformulare alcuni passaggi dell'Allegato al D.A. n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014, allo scopo di renderlo inequivocabile e meglio integrato con altri provvedimenti normativi ed amministrativi;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in tal senso;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui alla premessa, sono modificati i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive, di cui al decreto n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014 "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54, parte I, del 24 dicembre 2014.

Art. 2

L'Allegato "A", facente parte integrante del presente decreto, annulla e sostituisce l'Allegato al decreto n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014 "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54, parte I, del 24 dicembre 2014.

Art. 3

Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'allegato "A" al presente decreto, sono strutture alberghiere: gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le aziende turistiche residenziali e le residenze turistico alberghiere.

Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'allegato "A" al presente decreto, sono strutture extra alberghiere: i campeggi, i villaggi turistici, gli affittacamere, i rifugi alpini e montani, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, le case ed appartamenti per vacanze.

Art. 4

Per quanto all'aggiornamento dei requisiti per la classificazione delle altre aziende ricettive elencate all'art. 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme sul turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 17, dell'11 aprile 1996 e s.m.i, non contemplate dall'Allegato "A" al presente decreto, si provvederà con separati provvedimenti.

Art. 5

E' revocato il decreto assessoriale 6 maggio 2002 Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turisticoricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996 [N.d.R. recte: legge regionale 6 aprile 1996, n. 27], per il quinquennio 2002-2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36, parte I, del 9 agosto 2002.

Art. 6

Costituisce requisito, al fine dell'ottenimento del provvedimento di classifica, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni e notifiche tra la pubblica amministrazione e la struttura ricettiva stessa.

Art. 7

Le strutture ricettive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano, entro dieci giorni lavorativi, al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, per il tramite del Servizio turistico regionale competente per territorio, ed al SUAP, l'indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare.

Art. 8

Le strutture ricettive di nuova attivazione comunicano l'indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, contestualmente all'atto della presentazione della SCIA unica al SUAP per l'avvio dell'attività.

Art. 9

Le strutture ricettive comunicano al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del Servizio turistico regionale competente per territorio, ed al SUAP, entro cinque giorni lavorativi, ogni variazione dell'indirizzo PEC, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare.

Art. 10

I SUAP dei comuni della Regione siciliana adeguano la modulistica in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, e 9 del presente decreto.

Art. 11

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8, e 9 del presente decreto, in quanto impedimento all'acquisizione delle informazioni da richiedersi ai fini della classificazione ed agli accertamenti connessi, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, sino al provvedimento di chiusura in caso di accertata recidiva.

Art. 12

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva dell'allegato.

Art. 13

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e s.m.i.

Palermo, 22 novembre 2018.

PAPPALARDO

(1)

Per le modifiche al presente si rimanda al D.A. Turismo Sport e Spettacolo 8 luglio 2021.