
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 23 agosto 2021
G.U.R.S. 3 settembre 2021, n. 38
Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza termale da privato anno 2021.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8 quinquies e 8 sexies;
Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Visto il D.Lgs. n. 82/2015 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 82/2005] e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale", nonché la Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 22882 del 12.5.2020;
Vista la Legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore Termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Provincie autonome e le Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle Aziende Termali, recepiti attraverso l'espressione di una Intesa della Conferenza Stato-Regioni;
Visto il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i., recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L.24 ottobre 2000 n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Regionale";
Visto il D.A. n. 01174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui "Flussi informativi";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario siciliano, pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17, ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";
Visto il Piano Sanitario Regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione Legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma Operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" recepito nell'ordinamento contabile regionale della Regione Siciliana con il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 10.08.2015 recante "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale" e successivi decreti del Ragioniere Generale;
Vista l'Intesa del 5/12/2013 (rep. atti. n. 172/CSR) della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in merito al recepimento, per il triennio 2013- 2015, dell'Accordo Nazionale tra le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali;
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021 approvato con Intesa rep. atti n. 209/CSR del 18.12.2019 che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
Visto il Decreto dell'Assessore della Salute n. 1337 del 25/08/2014, con il quale oltre a recepire l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti 172/CSR), si è espresso l'intendimento di definire l'aggregato di spesa annuale per l'assistenza Termale da privato;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ed in particolare l'art. 20 "Assistenza Termale";
Visto il comma 567, primo periodo, dell'art. 1 della L.28 dicembre 2015 n. 208, il quale prevede che: "A decorrere dal 1º gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100% e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa ai sensi dell'articolo 52, c. 2, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, in misura pari a euro 55,00 o nella misura superiore che potrà essere individuata in sede di accordo di cui all'art. 4, c. 4, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323;
Considerato che, per la particolarità delle modalità di erogazione delle prestazioni Termali, le Strutture private effettuato la loro attività secondo un regime di stagionalità e con una localizzazione geografica condizionata dalla presenza della risorsa naturale;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale) e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, la Regione debba opportunamente definire anche per l'assistenza termale privata accreditata, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), il tetto annuale di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali da intendersi come limite di spesa invalicabile;
Vista la nota n. 40/cf del 4 aprile 2019 con la quale Federterme, in previsione dell'emanazione del nuovo provvedimento per la determinazione del valore complessivo degli aggregati per l'anno 2019 da ripartire tra le ASP della Regione, ha rappresentato a questo Dipartimento una situazione di profonda difficoltà in cui versano le terme siciliane, provate dalla crisi e da alcune vicende di natura atmosferica e di mutazioni societarie che ne hanno fortemente contratto i fatturati e la conseguente necessità di avere confermato per il triennio 2019/2021 il tetto regionale per le cure termali come stabilito per gli anni 2017 e 2018, in complessivi euro 3.100.000,00, garantendo così alle stesse un opportuno spazio di recupero;
Vista l'Intesa Rep. Atti n. 169\CSR del 17 ottobre 2019 con la quale è stato recepito l'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019 -2021;
Preso atto che dall'Accordo di cui alla suddetta Intesa Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 169/ CSR), che si articola in diverse componenti, al punto 2 "Parte Economica" emerge che Federterme accede alla richiesta di "non incrementare le tariffe termali scadute il 31 dicembre 2018, di cui alle tabelle allegate all'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018, che rimangono quindi valide ed efficaci, fino a quando saranno sostituite da un nuovo accordo ex art. 4, comma 4, l.323/00", nonché, al secondo capoverso del medesimo punto 2, l'impegno delle Regioni di tenere conto, nella fissazione dei tetti di spesa, di quelle realtà nelle quali esistono situazioni di difficoltà aziendali con concrete prospettive di miglioramento;
Ritenuto di dovere mantenere valide ed efficaci le tabelle allegate all'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018, giusto punto 2 "Parte Economica" dell'Accordo di cui all'Intesa Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 169/CSR);
Visto il D.A. n. 259 del 3.12.2019, con il quale, il tetto di spesa regionale per l'assistenza termale da privato per il biennio 2019/2020, è stato determinato in euro 3.100.000,00 annui, comprensivo degli incrementi tariffari da corrispondere (a decorrere dal 1° gennaio 2016) a seguito dell'Accordo di cui all'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 09 febbraio 2017, recepito dalla Regione siciliana con il D.A. 2714 del 22.12.2017, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate in favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione;
Ritenuto opportuno fissare, per l'assistenza termale in convenzione da privato, un aggregato regionale e gli aggregati provinciali per l'anno 2021, tenuto conto del fabbisogno sanitario espresso dai cittadini della Regione siciliana, nel pieno rispetto delle appropriatezze sia prescrittive che di erogazione, nonché degli obiettivi di contenimento della spesa derivanti da normativa nazionale e regionale, ed in coerenza ai punti di cui all'Intesa Rep. Atti n. 169\CSR del 17 ottobre 2019;
Vista la nota prot. n. 32182 dell'8.7.2021 con la quale i Servizi 5 "Economico Finanziario" e 8 "Programmazione Territoriale" del Dipartimento Pianificazione Strategica hanno richiesto alle Aziende Sanitarie Provinciali di comunicare le strutture termali attive convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, nonché la stima dell'aggregato provinciale che tenga conto sia del fabbisogno sanitario espresso dai cittadini che degli obiettivi di contenimento della spesa derivanti dalla normativa nazionale;
Preso atto dei dati economici tendenziali certificati dalle Aziende Sanitarie sede di strutture termali operative per l'anno 2021, in riscontro alla suddetta richiesta;
Considerato che la determinazione degli aggregati di spesa di cui al presente provvedimento, è atto di natura programmatoria, e che, pertanto, non determina di per sé, comunque, il diritto da parte degli erogatori privati ad erogare prestazioni a carico del SSN, fermo restando l'obbligo delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali, organizzativi e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito dei tetti massimi di spesa fissati dal presente decreto;
Considerato, altresì, che le attuali previsioni programmatiche in merito al raggiungimento dell'equilibrio economico del SSR di cui allo schema del Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo (POCS), approvato con D.A. n. 438 del 18.5.2021, per il triennio 2019/2021 tengono conto di tale previsione di spesa;
Ritenuto, conseguentemente, di potere determinare gli aggregati di assistenza termale da privato per l'anno 2021, per come si rappresenta in analitico nella seguente Tabella, per un valore complessivo di euro 3.100.000,00, al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | TETTI DI SPESA ANNO 2021 |
AGRIGENTO | 450.00,00 |
MESSINA | 2.150.000,00 |
TRAPANI | 500.000,00 |
TOTALE | 3.100.000,00 |
.
Ritenuto di dare mandato ai Direttori Generali delle ASP cui, con il presente decreto è attribuito un aggregato di spesa provinciale, di procedere ad assegnare alle strutture termali afferenti al proprio ambito territoriale un budget, per l'anno 2021, non soggetto a storicizzazione, nel rispetto del limite previsto dall'aggregato regionale tramite la sottoscrizione di un formale contratto di cui si fornisce uno schema con l'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i:
Decreta:
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato:
Il tetto di spesa regionale per l'assistenza termale da privato per l'anno 2021 è determinato in euro 3.100.000,00, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione: (1)
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | TETTI DI SPESA ANNO 2021 |
AGRIGENTO | 450.00,00 |
MESSINA | 2.150.000,00 |
TRAPANI | 500.000,00 |
TOTALE | 3.100.000,00 |
.
Per la rideterminazione del tetto di spesa regionale di cui al comma annotato, si rimanda al D.A. Salute 11 aprile 2022, n. 299.
E' obiettivo dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali attivare azioni gestionali sia di programmazione che di controllo e verifica finalizzate a conseguire idonei livelli di appropriatezza sia prescrittiva che di erogazione delle prestazioni di assistenza termale secondo quanto previsto dal Patto della salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 209/CSR del 18.12.2019, e dai documenti di programmazione nazionali e regionali.
Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 5/2009, i Direttori Generali delle ASP, assegnatari dell'aggregato provinciale di spesa di cui alla Tabella indicata all'art. 1, sono autorizzati ad attribuire alle strutture termali insistenti sul proprio territorio di riferimento un budget per l'anno 2021, non soggetto a storicizzazione, effettuando una valutazione del fabbisogno di assistenza sanitaria, nel rispetto comunque del limite massimo stabilito dall'aggregato provinciale di riferimento.
Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai fini dei contratti da stipularsi con le strutture termali private relativamente all'anno 2021, utilizzeranno lo schema di contratto allegato al presente decreto (Allegato 1). Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i Direttori Generali delle ASP avranno cura di consegnare alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell'offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni.
Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione delle prestazioni alle strutture, le Aziende Sanitarie Provinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. In particolare, dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate.
Per le strutture che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'Allegato 1, ivi compreso il caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto dall'ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla proposta contrattuale così come formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).
In quest'ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.
Gli oneri che scaturiscono dal presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate annualmente per quota capitaria alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana.
La compartecipazione alla spesa a carico del cittadino è definita nei termini previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati. Si fa obbligo ai Direttori Generali di inviare, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli erogatori nel rispetto degli aggregati di cui al presente decreto, nonché i prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale della Salute.
I limiti di spesa conseguenti dal presente decreto per ciascuna struttura nell'ambito dell'ASP di appartenenza hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del SSN/SSR. Rimane, infatti, obbligo delle ASP territorialmente competenti verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali, organizzativi e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico.
Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel presente decreto, afferenti l'anno 2021, potranno subire variazioni per effetto di eventuali modifiche dei fabbisogni assistenziali, nonché a seguito di eventuali osservazioni rese dai Ministeri affiancanti, cui il presente provvedimento verrà inviato tramite il sistema SIVEAS.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutte le strutture termali accreditate afferenti il proprio ambito territoriale che erogano prestazioni di assistenza termale per conto del Servizio Sanitario Regionale.
Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, che forma parte integrante dello stesso, è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 23 agosto 2021.
RAZZA