
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 11 aprile 2022, n. 299
G.U.R.S. 22 aprile 2022, n. 18
Modifica del D.A. n. 826 del 23 agosto 2021, di determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza termale da privato anno 2021.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8 quinquies e 8 sexies;
Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Visto il D.Lgs. n. 82/2015 [N.d.R. recte: D.Lgs. n. 82/2005] e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale", nonché la Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 22882 del 12.5.2020;
Vista la Legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore Termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Provincie autonome e le Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle Aziende Termali, recepiti attraverso l'espressione di una Intesa della Conferenza Stato-Regioni;
Visto il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i., recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L. 24 ottobre 2000 n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Regionale";
Visto il D.A. n. 01174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui "Flussi informativi";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario siciliano, pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17, ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";
Vista l'Intesa del 5/12/2013 (rep. atti. n. 172/CSR) della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in merito al recepimento, per il triennio 2013-2015, dell'Accordo Nazionale tra le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali;
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021 approvato con Intesa rep. atti n. 209/CSR del 18.12.2019 che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
Visto il Decreto dell'Assessore della Salute n. 1337 del 25/08/2014, con il quale oltre a recepire l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti 172/CSR), si è espresso l'intendimento di definire l'aggregato di spesa annuale per l'assistenza Termale da privato;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ed in particolare l'art. 20 "Assistenza Termale";
Visto il comma 567, primo periodo, dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100% e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa ai sensi dell'articolo 52, c. 2, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, in misura pari a euro 55,00 o nella misura superiore che potrà essere individuata in sede di accordo di cui all'art. 4, c. 4, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323;
Considerato che, per la particolarità delle modalità di erogazione delle prestazioni Termali, le Strutture private effettuato la loro attività secondo un regime di stagionalità e con una localizzazione geografica condizionata dalla presenza della risorsa naturale;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale) e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, la Regione debba opportunamente definire anche per l'assistenza termale privata accreditata, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), il tetto annuale di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali da intendersi come limite di spesa invalicabile;
Vista la nota n. 40/cf del 4 aprile 2019 con la quale Federterme, in previsione dell'emanazione del nuovo provvedimento per la determinazione del valore complessivo degli aggregati per l'anno 2019 da ripartire tra le ASP della Regione, ha rappresentato a questo Dipartimento una situazione di profonda difficoltà in cui versano le terme siciliane, provate dalla crisi e da alcune vicende di natura atmosferica e di mutazioni societarie che ne hanno fortemente contratto i fatturati e la conseguente necessità di avere confermato per il triennio 2019/2021 il tetto regionale per le cure termali come stabilito per gli anni 2017 e 2018, in complessivi euro 3.100.000,00, garantendo così alle stesse un opportuno spazio di recupero;
Vista l'Intesa Rep. Atti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019 con la quale è stato recepito l'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021;
Preso atto che dall'Accordo di cui alla suddetta Intesa Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 169/CSR), che si articola in diverse componenti, al puto 2 "Parte Economica" emerge che Federterme accede alla richiesta di "non incrementare le tariffe termali scadute il 31 dicembre 2018, di cui alle tabelle allegate all'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018, che rimangono quindi valide ed efficaci, fino a quando saranno sostituite da un nuovo accordo ex art. 4, comma 4, l. 323/00", nonché, al secondo capoverso del medesimo punto 2, l'impegno delle Regioni di tenere conto, nella fissazione dei tetti di spesa, di quelle realtà nelle quali esistono situazioni di difficoltà aziendali con concrete prospettive di miglioramento;
Ritenuto di dovere mantenere valide ed efficaci le tabelle allegate all'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018, giusto punto 2 "Parte Economica" dell'Accordo di cui all'Intesa Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 169/CSR);
Visto il D.A. n. 826 del 23.8.2021, con il quale, il tetto di spesa regionale per l'assistenza termale da privato per l'anno 2021, è stato determinato in euro 3.100.000,00, comprensivo degli incrementi tariffari da corrispondere (a decorrere dal 1° gennaio 2016) a seguito dell'Accordo di cui all'Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 09 febbraio 2017, recepito dalla Regione siciliana con il D.A. 2714 del 22.12.2017, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate in favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione;
Preso atto del parere non favorevole del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza espresso nella riunione congiunta tenutasi in data 30.11.2021 al succitato D.A. e la richiesta alla Regione Sicilia di modificare il predetto provvedimento definendo i budget per l'assistenza termale da privato accreditato in coerenza con la cornice programmatoria definita dal PO 2019-2021;
Preso atto altresì che, ai sensi del Decreto Legge n. 73/2021, articolo 26, commi 6 bis e 6 ter, in sede di riparto delle quote di Fondo Sanitario alla Regione Sicilia per l'anno 2021 (Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 4.8.2021 e Rep. Atti n. 203 del 21.10.2021), sono state previste ulteriori somme vincolate per interventi di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, riabilitazione termale del motuleso e riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria per un importo di euro 451.362,00;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere rideterminare gli aggregati di assistenza termale da privato per l'anno 2021, per come si rappresenta in analitico nella seguente Tabella, per un valore complessivo di euro 3.089.460,00, al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private, omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione e con l'ulteriore riparto di euro 451.362,00 calcolato per ciascuna Azienda in proporzione rispetto al fabbisogno espresso dalle stesse ed in linea con il PO 2019/2021:
Visto l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i;
Decreta:
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato, così come previsto dall'art. 9 del D.A. n. 826 del 23.8.2021, il tetto di spesa regionale per l'assistenza termale da privato per l'anno 2021 è rideterminato in euro 3.089.460,00, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private, omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione e con l'ulteriore riparto di euro 451.362,00 calcolato per ciascuna Azienda in proporzione rispetto al fabbisogno espresso dalle stesse ed in linea con il PO 2019/2021:
Rimangono invariate tutte le altre disposizioni previste dal precedente D.A. n. 826 del 23.8.2021.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutte le strutture termali accreditate afferenti il proprio ambito territoriale che erogano prestazioni di assistenza termale per conto del Servizio Sanitario Regionale.
Il presente provvedimento è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 11 aprile 2022.
RAZZA