
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 27 agosto 2021
G.U.R.S. 15 ottobre 2021, n. 46
Definizione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie. (1)
Per modifiche ed integrazioni al presente decreto, si rimanda al D.A. Salute 4 luglio 2023, n. 740.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni" e, in particolare gli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies come modificati dall'art. 1, comma 406 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO l'Accordo, ai sensi degli articoli 2 comma 1, lettera b) e 4 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute recante il documento "Tutela della fertilità nei pazienti oncologici per la definizione di un percorso diagnostico assistenziale (PDTA) per pazienti oncologici che desiderano preservare la fertilità" Rep. Atti n. 27/CSR del 21 febbraio 2019;
VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato istituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;
VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto" e, in particolare l'art. 2, comma 1, lettera c) e l'art. 3, comma 2;
VISTO il D.A. 2 marzo 2016, n 319 "Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante", con il quale è stata recepita formalmente l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR adeguando cosi la normativa regionale a quanto sancito dall'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR;
VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 436 "Semplificazione del sistema di requisiti generali Organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture";
VISTO il D.A. 3 ottobre 2017 n. 1905 "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita e definizione dei tempi per l'adeguamento da parte delle strutture. Modalità di svolgimento delle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. 13 ottobre 2017 n. 1991 "Costituzione dell'Elenco regionale di valutatori addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nella Regione Siciliana";
VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 435 "Aggiornamento delle modalità di autorizzazione all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Modalità di autorizzazione dei Centri di nuova istituzione che intendono impiegare tecniche di PMA e dei Centri già autorizzati che trasferiscono la sede operativa";
VISTA la L.R. 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'art. 51 "Tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie" che demanda ad un decreto dell'Assessore regionale alla Salute la definizione delle tariffe dovute dalle strutture sanitarie per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'accreditamento istituzionale, all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nonché all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di preservazione della fertilità dei pazienti oncologici e destina le entrate derivanti dal pagamento di dette tariffe alla copertura delle spese di competenza dell'OTA;
CONSIDERATO, altresì, che per le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.A. 17 aprile 2003 n. 463, l'Assessorato regionale della Salute è competente sia per la concessione dell'autorizzazione sanitaria sia per la concessione dell'accreditamento e che la verifica per la concessione l'accreditamento deve comprendere anche la verifica di conformità ai requisiti per l'autorizzazione sanitaria dato che il possesso dell'autorizzazione sanitaria è condizione necessaria per la concessione dell'accreditamento istituzionale;
VISTA la relazione prot. 34404 del 2 agosto 2021 con oggetto "L.R. 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" - Art. 51 "Tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie". Relazione" che descrive i criteri utilizzati per la definizione delle tariffe di cui all'art. 51 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, i criteri utilizzati per la definizione dell'indennità di verifica da corrispondere ai valutatori e le spese per il funzionamento dell'OTA;
RITENUTO di dover definire le tariffe dovute dalle strutture sanitarie per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'accreditamento istituzionale; per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'accreditamento istituzionale con contestuale verifica di conformità ai requisiti per l'autorizzazione sanitaria per le strutture per le quali l'Assessorato regionale della Salute è competente anche per la concessione dell'autorizzazione sanitaria; per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita;
RITENUTO di dover provvedere alla definizione delle tariffe per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di preservazione della fertilità dei pazienti oncologici successivamente al recepimento dell'Accordo Rep. Atti n. 27/CSR del 21 febbraio 2019;
RITENUTO, altresì, di dover distinguere le tariffe dovute per le prime verifiche e per le verifiche complete da quelle per le verifiche di rinnovo e da quelle dovute per le verifiche effettuate esclusivamente da remoto;
RITENUTO, infine, di dover definire il costo, da sommare alla tariffa base, per una giornata di verifica aggiuntiva e per l'affiancamento al Gruppo di Verifica costituito da Valutatori dell'OTA di un Esperto iscritto nell'Elenco degli Esperti dell'OTA, nonché di definire l'entità dell'indennità da corrispondere ai componenti del Gruppo di Verifica in misura pari al 50% del valore minimo di un "Giorno-uomo Ispettore di sistema/Tecnico/Esperto" previsto dal vigente tariffario dell'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA);
RITENUTO di dover differenziare le tariffe in ragione della complessità della struttura e, quindi, del numero e della tipologia di requisiti oggetto di verifica secondo la classificazione adottata con il D.A. 17 maggio 2021, n. 436;
Decreta:
Sono definite nelle tabelle allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, le tariffe dovute dalle strutture sanitarie, pubbliche e private, per l'effettuazione delle verifiche finalizzate al rilascio o al rinnovo dell'accreditamento istituzionale; per l'effettuazione delle verifiche finalizzate al rilascio o al rinnovo dell'accreditamento istituzionale con contestuale verifica di conformità ai requisiti per l'autorizzazione sanitaria (Tabella n. 1) e per l'effettuazione delle verifiche finalizzate al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita (Tabella n. 2).
Ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2, della L.R. 15 aprile 2021, n. 9 le tariffe di cui al presente articolo sono soggette ad aggiornamento biennale.
Le tariffe di cui all'art. 1 sono dovute esclusivamente per le verifiche effettuate dall'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) con Gruppi di Verifica costituiti da Valutatori ed Esperti iscritti negli Elenchi tenuti dall'OTA, finalizzate all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale della Salute.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe di cui all'art. 1 sono destinate alla copertura delle spese di competenza dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, ivi comprese le indennità di verifica ed i rimborsi spese per i componenti dei Gruppi di Verifica costituiti da Valutatori ed Esperti iscritti negli Elenchi tenuti dall'OTA e le spese per il funzionamento dell'OTA, di cui alla relazione prot. 34404 del 2 agosto 2021.
A ciascun componente dei Gruppi di Verifica è corrisposta, oltre al rimborso spese, un'indennità di verifica pari a € 400,00 lorde per ciascun giorno di verifica sul posto effettuato presso la struttura oggetto di verifica e un'indennità di verifica pari a € 400,00 lorde per ogni verifica da remoto. (1)
Si rimanda al D.A. Salute 2 febbraio 2022, n. 45.
Con successivo provvedimento saranno definite le tariffe per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di preservazione della fertilità dei pazienti oncologici.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima e sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato.
Palermo, 27 agosto 2021.
RAZZA
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 5 ottobre 2021 al n. 761.