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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 2 febbraio 2022, n. 45

G.U.R.S. 25 febbraio 2022, n. 9

Disciplina dei rapporti tra l'Assessorato della salute e le Aziende sanitarie pubbliche per le attività di verifica affidate dall'OTA ai valutatori ed agli esperti iscritti negli Elenchi tenuti dall'OTA.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 Rep. n. 259/CSR, con la quale è stato approvato il documento "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento", con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 Rep. n. 32/CSR, con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l'adeguamento ai requisiti per l'accreditamento di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 gennaio 2012 [N.d.R. recte: Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012] e, inoltre, sono stati definiti i criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;

VISTO il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2019-2021 approvato con il D.A. 18 maggio 2021, n. 438 e, in particolare, il Capitolo 3.9 "Accreditamento istituzionale";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTA la L.R. 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'art. 51 "Tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato istituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;

VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto"; 

VISTO il D.A. 15 aprile 2014 n. 633 "Disciplina dei rapporti organizzativi ed economici tra le aziende sanitarie per la verifica dei requisiti autorizzativi specifici delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative";

VISTO il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 "Adeguamento della Regione siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante";

VISTO il D.A. 3 ottobre 2017 n. 1905 "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita e definizione dei tempi per l'adeguamento da parte delle strutture. Modalità di svolgimento delle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 435 "Aggiornamento delle modalità di autorizzazione all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Modalità di autorizzazione dei Centri di nuova istituzione che intendono impiegare tecniche di PMA e dei Centri già autorizzati che trasferiscono la sede operativa".

VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 436 "Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture";

VISTO il D.A. 27 agosto 2021, n. 833 "Definizione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie"

VISTO il D.A. 3 settembre 2021, n. 874 "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento del Soggetto deputato al governo dell'accesso alle Cure Domiciliari";

VISTO il D.A. 3 settembre 2021, n. 875 "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Soggetti Erogatori di Cure Domiciliari";

VISTO il D.A. 18 maggio 2021, n. 438 "Approvazione Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2019-2021" e, in particolare, il capitolo 3.9 "Accreditamento Istituzionale";

VISTO il D.D.G 13 ottobre 2017 n. 1991 "Costituzione dell'Elenco regionale di valutatori addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nella Regione Siciliana";

VISTO il DDG 13 gennaio 2022, n. 15 "Aggiornamento dell'Elenco regionale di valutatori dell'Organismo Tecnicamente Accreditante addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nella Regione Siciliana costituito con DDG 13 ottobre 2017 n. 1991"; 

VISTO il D.D.G 28 dicembre 2021 n. 1341 "Costituzione dell'Elenco regionale dei Valutatori dell'Organismo Tecnicamente Accreditante addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento";

VISTO il D.D.G 28 dicembre 2021 n. 1340 "Costituzione dell'Elenco regionale degli Esperti dell'Organismo Tecnicamente Accreditante";

RITENUTO di dover disciplinare i rapporti tra l'Assessorato della Salute e le Aziende sanitarie pubbliche per le attività affidate dall'OTA ai Valutatori iscritti negli Elenchi dei Valutatori dell'OTA che sono dipendenti delle Aziende sanitarie pubbliche in modo analogo a quanto fatto per i Valutatori che eseguono le verifiche presso le strutture trasfusionali e le unità di raccolta sangue;

Decreta:

Art. 1

1. L'indennità di verifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del D.A. 27 agosto 2021, n. 833 è corrisposta ai componenti dei Gruppi di Verifica nella misura ivi definita in quanto il numero di giorni di verifica sul posto costituisce parametro di valutazione della complessità della struttura e, quindi, della complessità della verifica. L'indennità è corrisposta per lo svolgimento delle seguenti attività:

a. valutazione della documentazione messa a disposizione dalla struttura oggetto della verifica in preparazione alla verifica sul posto;

b. valutazione dei risultati della verifica sul posto;

c. stesura del Rapporto di verifica;

d. valutazione, congiuntamente all'OTA, della adeguatezza delle azioni correttive e dei piani di adeguamento per la risoluzione delle eventuali non conformità riscontrate.

2. I Valutatori e gli Esperti dipendenti di aziende sanitarie pubbliche iscritti negli Elenchi tenuti dall'OTA, incaricati dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti oggettivi per l'autorizzazione e l'accreditamento di competenza regionale, svolgono le attività di cui al precedente comma al di fuori dell'orario di servizio.

3. In ragione della valenza strategica del mandato conferito ai Gruppi di Verifica, i Direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti a garantire la partecipazione del personale dipendente all'attività di verifica svolta per conto dell'Assessorato regionale della Salute, conformemente a quanto disposto dai precedenti commi. Pertanto, i Valutatori e gli Esperti iscritti negli Elenchi tenuti dall'OTA dipendenti di aziende sanitarie pubbliche, incaricati dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti oggettivi per l'autorizzazione e l'accreditamento di competenza regionale, svolgono l'eventuale sopralluogo presso la sede della struttura oggetto di verifica durante l'orario di servizio.

Art. 2

1. Per lo svolgimento del sopralluogo presso la sede della struttura oggetto di verifica ai componenti dei Gruppi di Verifica iscritti negli elenchi tenuti dall'OTA è corrisposto un rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti dell'Amministrazione regionale. Il rimborso è a carico dell'Assessorato regionale della Salute ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.A. 27 agosto 2021, n. 833.

2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente, l'Azienda sanitaria pubblica presso la quale il Valutatore presta servizio è autorizzata a conferire al Valutatore incaricato dello svolgimento delle verifiche un incarico di missione per lo svolgimento del sopralluogo presso la sede della struttura oggetto di verifica.

3. I Valutatori e gli Esperti iscritti negli Elenchi tenuti dall'OTA non dipendenti di aziende sanitarie pubbliche sono tenuti a dotarsi di assicurazione contro gli infortuni per lo svolgimento dei sopralluoghi presso le sedi delle strutture oggetto di verifica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito web dell'Assessorato della Salute e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 2 febbraio 2022.

RAZZA