
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 4 luglio 2023, n. 740
G.U.R.S. 14 luglio 2023, n. 29
Definizione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie. Modifiche e integrazioni al D.A. 27 agosto 2021, n. 833.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni" e, in particolare gli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies come modificati dall'art. 1, comma 406 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato istituito l'organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;
VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa" della L.R. 12 agosto 2014 n. 21;
VISTO il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 "Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante", con il quale è stata recepita formalmente l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR adeguando così la normativa regionale a quanto sancito dall'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR;
VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 436 "Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture";
VISTO il D.A. 3 ottobre 2017 n. 1905 "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita e definizione dei tempi per l'adeguamento da parte delle strutture. Modalità di svolgimento delle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. 13 ottobre 2017 n. 1991 "Costituzione dell'Elenco regionale di valutatori addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nella Regione Siciliana";
VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 435 "Aggiornamento delle modalità di autorizzazione all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Modalità di autorizzazione dei Centri di nuova istituzione che intendono impiegare tecniche di PMA e dei Centri già autorizzati che trasferiscono la sede operativa";
VISTO il D.A. 9 agosto 2022, n. 724 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463";
VISTO il D.A. 9 agosto 2022, n. 725 "Definizione delle modalità per il completamento del percorso di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche";
VISTO Decreto dell'Assessore regionale alla Salute 29 maggio 2023, n. 560 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 9 agosto 2022, n. 724";
VISTA la L.R. 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'art. 51 ''Tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie" che demanda ad un decreto dell'Assessore regionale alla Salute la definizione delle tariffe dovute dalle strutture sanitarie per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'accreditamento istituzionale, all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nonché all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di preservazione della fertilità dei pazienti oncologici e destina le entrate derivanti dal pagamento di dette tariffe alla copertura delle spese di competenza dell'OTA;
VISTO il D.A. 27 agosto 2021, n. 833 "Definizione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";
VISTI gli elenchi dei Valutatori tenuti dall'OTA, aggiornati con il D.D.G. 27 luglio 2022, n. 647 "Aggiornamento dell'Elenco regionale dei Valutatori dell'Organismo Tecnicamente Accreditante addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento costituito con DDG 28 dicembre 2021 n. 1341" e con il D.D.G. 13 gennaio 2022, n. 15 "Aggiornamento dell'Elenco regionale dei valutatori dell'Organismo tecnicamente accreditante addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nella Regione siciliana costituito con D.D.G. 13 ottobre 2017, n. 1991";
CONSIDERATO che per le strutture di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463", l'Assessorato regionale della Salute è competente sia per la concessione dell'autorizzazione sanitaria sia per la concessione dell'accreditamento e che, in tali casi, la verifica per la concessione l'accreditamento deve comprendere anche la verifica di conformità ai requisiti per l'autorizzazione sanitaria dato che il possesso dell'autorizzazione sanitaria è condizione necessaria per la concessione dell'accreditamento istituzionale;
CONSIDERATO, altresì, che per le strutture pubbliche ha competenza esclusiva l'Assessorato regionale della Salute e che, nel caso in cui tali strutture non eroghino prestazioni a carico del servizio sanitario regionale è richiesta, ai fini dello svolgimento della relativa attività, la sola concessione dell'autorizzazione sanitaria;
RITENUTO di dover definire le tariffe dovute dalle strutture sanitarie per l'effettuazione delle verifiche finalizzate alla concessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale per le nuove fattispecie introdotte dal D.A. 9 agosto 2022, n. 724 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463" e per altre fattispecie non contemplate dal D.A. 27 agosto 2021, n. 833;
RITENUTO, altresì, in analogia a quanto fatto con il D.A. 27 agosto 2021, n. 833, di dover distinguere le tariffe dovute per le prime verifiche e per le verifiche complete da quelle per le verifiche di rinnovo e da quelle dovute per le verifiche effettuate esclusivamente da remoto, e di dover differenziare le tariffe in ragione della complessità della struttura e, quindi, del numero e della tipologia di requisiti oggetto di verifica secondo la classificazione adottata con il D.A. 17 maggio 2021, n. 436;
RITENUTO di dover integrare la tabella 1 del D.A. 833/2021 definendo le tariffe per la concessione della sola autorizzazione sanitaria applicabili a quelle strutture per le quali la competenza è attribuita all'Assessorato regionale della Salute, lasciando invariato l'importo delle tariffe già definite con il D.A. 27 agosto 2021, n. 833;
RITENUTO, inoltre, di dover differenziare l'importo dell'indennità di verifica corrisposta al Coordinatore del Gruppo di Verifica in considerazione delle responsabilità attribuite al Coordinatore con riferimento alla conduzione dell'audit, alla raccolta delle registrazioni e alla trasmissione del resoconto della verifica, definendo i criteri per l'attribuzione della funzione;
RITENUTO, infine, di dover definire l'indennità da corrispondere agli Esperti dell'OTA per lo svolgimento degli incarichi affidati a supporto delle attività istituzionali dell'OTA nell'ambito della organizzazione e gestione dei programmi di definizione o revisione di requisiti generali e/o di settore, considerata la complessità dell'attività richiesta, nella misura forfettaria pari a tre volte l'indennità di verifica corrisposta a un Valutatore, come definita dall'ultimo comma dell'art. 2 del D.A. 28 agosto 2021, n. 833 [N.d.R. recte: art. 2 del D.A. 27 agosto 2021, n. 833];
Decreta:
Definizione delle tariffe per alcune tipologie di strutture
1. Sono definite nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, le tariffe dovute dalle strutture sanitarie, pubbliche e private, per l'effettuazione delle verifiche finalizzate al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie multipresidio; delle aziende ospedaliere pubbliche monopresidio; delle strutture integrate e delle reti assistenziali (Tabella n. 1), nonché per l'effettuazione delle verifiche finalizzate al rilascio dell'autorizzazione per le strutture per le quali ha competenza l'Assessorato regionale della Salute (Tabella n. 2). Al fine di semplificare l'applicazione, la Tabella 2 riporta anche le tariffe di cui alla Tabella 1 del D.A 27 agosto 2021, n. 833 il cui importo è confermato senza variazioni.
2. Ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2, della L.R. 15 aprile 2021, n. 9 le tariffe di cui al precedente comma sono soggette ad aggiornamento biennale.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono dovute per le verifiche effettuate dall'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) con Gruppi di Verifica costituiti da Valutatori ed Esperti iscritti negli Elenchi tenuti dall'OTA, finalizzate all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale della Salute.
4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 1 sono destinate alla copertura delle spese di competenza dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, come definite dall'art. 2 del D.A. 27 agosto 2021, n. 833.
5. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i Dipartimenti, le Unità operative complesse delle aziende sanitarie pubbliche e i Distretti delle Aziende sanitarie provinciali sono classificate come strutture non residenziali complesse dotate di autonomia organizzativa dipendenti da Azienda Multipresidio.
Attribuzione della funzione di Coordinatore del Gruppo di Verifica
1. La funzione di Coordinatore del Gruppo di Verifica (GdV) è affidata ai Valutatori che hanno superato uno specifico corso di formazione realizzato, di regola annualmente, dall'OTA. In fase di prima applicazione il corso di formazione per Coordinatore del GdV è programmato con provvedimento del Dirigente generale del DASOE nel quale sono definiti i criteri di accesso e di mantenimento della qualifica, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Negli elenchi dei Valutatori tenuti dall'OTA è data evidenza del superamento del corso di formazione per Coordinatore del GdV.
2. Sino alla conclusione del primo corso di formazione la funzione di Coordinatore del GdV è affidata conformemente alle procedure in vigore alla data del presente provvedimento. Dopo la conclusione del primo corso di formazione, al fine di garantire il tempestivo svolgimento delle attività di verifica in caso di indisponibilità di un Valutatore che abbia superato il corso di formazione per Coordinatore del GdV, la funzione di Coordinatore può essere affidata ad un Valutatore con anzianità di iscrizione almeno biennale negli elenchi dei Valutatori tenuti dall'OTA purché questi, nei due anni precedenti, abbia soddisfatto i criteri di permanenza definiti dall'art. 2 del D.D.G. 28 dicembre 2021, n. 1341.
3. Ai professionisti iscritti negli elenchi dei Valutatori tenuti dall'OTA che hanno superato il corso di formazione di cui al comma 1 ai quali è affidata la funzione di Coordinatore del GdV l'indennità corrisposta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.A. 28 agosto 2021, n. 833 [N.d.R. recte: art. 2 del D.A. 27 agosto 2021, n. 833] è maggiorata del 15% in considerazione delle responsabilità attribuite al Coordinatore con riferimento alla conduzione dell'audit, alla raccolta delle registrazioni, alla trasmissione del resoconto della verifica ed alla vigilanza sulla corretta applicazione delle procedure.
Definizione dell'indennità per gli incarichi conferiti agli Esperti.
1. Ai professionisti iscritti nell'Elenco degli Esperti dell'OTA per ciascun incarico svolto a supporto delle attività istituzionali dell'OTA in ambito di organizzazione e gestione dei programmi di definizione o revisione di requisiti generali o di settore, ovvero in altri ambiti di competenza dell'OTA, è corrisposta una indennità forfettaria lorda pari a tre volte l'indennità di verifica corrisposta a un Valutatore, nella misura definita dall'ultimo comma dell'art. 2 del D.A. 28 agosto 2021, n. 833 [N.d.R. recte: art. 2 del D.A. 27 agosto 2021, n. 833]. L'indennità è corrisposta previa verifica del corretto completamento di tutte le attività affidate e, nel caso di programmi di definizione o revisione di requisiti, successivamente alla adozione del provvedimento.
2. All'indennità di cui al precedente comma si applica il disposto di cui al comma 1 del successivo articolo.
Norme in materia di pagamenti
1. L'indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del D.A. 28 agosto 2021, n. 833 [N.d.R. recte: art. 2 del D.A. 27 agosto 2021, n. 833] è da intendersi al lordo, comprensiva di IRPEF e IVA, se dovuta.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al rimborso delle spese sostenute dai Valutatori e dagli Esperti per l'assolvimento degli incarichi conferiti dall'OTA, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura oggetto di verifica è corrisposto forfettariamente secondo gli importi indicati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento.
3. Ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2, della L.R. 15 aprile 2021, n. 9 per il prossimo biennio è confermato, senza modifiche, l'importo delle tariffe definite dall'art. 1 del D.A. 27 agosto 2021, n. 833, riportate nella tabella 2 allegata al presente provvedimento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione in parte prima e sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato della Salute, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Palermo, 4 luglio 2023.
VOLO