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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 17 aprile 2003

G.U.R.S. 2 maggio 2003, n. 20

Integrazioni e modifiche al decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 39/88;

Vista la legge regionale n. 40/88;

Visto l'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, commi 1 e 3;

Visto l'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30/93;

Vista la legge regionale n. 39/95;

Vista la legge regionale n. 26/96;

Vista la legge costituzionale n. 3/02, che ha modificato il titolo V della Costituzione ed, in particolare, l'art. 117;

Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato adottato il piano sanitario regionale 2000-2002;

Visto il proprio decreto n. 32207 del 26 giugno 2000, con il quale sono state emanate disposizioni per l'organizzazione delle attività di day surgery nelle strutture private in regime libero professionale;

Visto il proprio decreto n. 1771 del 30 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale i legali rappresentanti di alcune case di cura sono stati autorizzati a riconvertire posti letto ordinari preaccreditati in posti letto equivalenti per le attività in regime di ricovero diurno;

Visto il proprio decreto n. 890 del 17 giugno 2002 - Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 28 giugno 2002;

Visto l'art. 17 del citato decreto, che stabilisce che saranno emanate direttive per disciplinare le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché sulle modalità di verifica e controllo, sia preventivi che periodici (almeno triennali), sulla permanenza dei requisiti e le sanzioni in caso di inottemperanza; sulla richiesta e l'eventuale rilascio dei provvedimenti di accreditamento; sulla verifica periodica sul possesso dei requisiti di accreditamento; sull'organo deputato alla verifica delle deroghe richieste;

Visto l'art. 18 del decreto n. 890/02;

Vista la nota prot. n. SR4/6148 dell'11 settembre 2002 del dipartimento FSR, con la quale, tra l'altro, venivano posti dei rilievi sull'opportunità del quadro derogatorio generale previsto per le strutture preesistenti;

Ravvisato che le disposizioni sui requisiti strutturali e sull'organizzazione dei servizi per le attività riabilitative di day hospital e di day surgery sono state già definite ed emanate nell'allegato 1, parte 3, del decreto n. 890 del 17 giugno 2002 ed, in particolare, nei punti 3-e/3-f e che pertanto si è dato in tal modo attuazione a quanto richiesto dall'art. 5 della legge regionale n. 39/88 per lo svolgimento di dette attività all'interno delle case di cura private;

Considerato che le disposizioni impartite con il citato decreto n. 32207 del 26 giugno 2000 possono considerarsi assorbite dal decreto n. 890/02 e che conseguentemente bisogna revocare il decreto 32207/00;

Ritenuto, inoltre, di dovere emanare disposizioni più specifiche in merito all'attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88;

Viste le circolari Assessorato sanità n. 1097 del 27 novembre 2002 e n. 1099 del 22 gennaio 2003;

Preso atto che, a seguito delle sentenze della Suprema Corte di cassazione n. 13701 del 13 ottobre 2000 e n. 9754 del 5 luglio 2002, con le quali sarebbero stati posti in discussione i principi già disciplinati dalla normativa regionale in merito ai requisiti di cui devono essere in possesso i medici ortopedici per la direzione tecnica di strutture riabilitative in accreditamento, la Presidenza della Regione ha richiesto formale parere all'Ufficio legislativo e legale con nota n. 3313 del 6 marzo 2003 per conoscere se dalle predette sentenze derivino eventuali incoerenze normative regionali;

Considerato che, con successiva nota n. 5294 del 24 marzo 2003, la Presidenza della Regione trasmetteva, per il seguito di competenza, copia del parere n. 4870 reso dall'Ufficio legislativo e legale in data 12 marzo 2003, con cui viene esplicitata la portata delle citate sentenze e si afferma in riferimento alle stesse la non incoerenza alle disposizioni regionali e, pertanto, si conviene che va mantenuto quanto già previsto dal punto 2.2.A del decreto n. 890/02;

Ritenuto di dover far proprio il parere reso dal direttore del dipartimento di biotecnologie mediche, sezione di scienze radiologiche dell'Università di Palermo, in merito alla possibilità degli specialisti radiologi di eseguire gli esami contrastografici senza l'assistenza degli specialisti in anestesia e rianimazione, purché in possesso dell'attestato di frequenza in tecniche rianimatorie di emergenza nelle reazioni avverse da mezzi di contrasto ai sensi della circolare del Ministero della salute del 17 settembre 1997;

Ravvisata la reale difficoltà rappresentata dagli specialisti ambulatoriali in relazione alle previsioni del decreto n. 890/02, a trovare un numero sufficiente di infermieri, che frequentemente sono chiamati a svolgere funzioni di diverso livello professionale e ritenuto opportuno mitigare quanto previsto al riguardo nel citato decreto, affidando alla responsabilità del responsabile sanitario della struttura ambulatoriale di specificare nel proprio protocollo operativo la corretta previsione del numero degli o dell'infermiere da utilizzare e ciò in relazione alla specifica attività;

Ritenuto di dover dare attuazione al secondo comma dell'art. 21 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002, disciplinando i requisiti organizzativi tecnologici e strutturali degli ambulatori odontoiatrici come parte 6 dell'allegato 1 del citato decreto;

Ravvisata la necessità di dovere riesaminare la problematica relativa alla programmazione dei posti letto per RSA anziani e disabili dopo l'emanazione del provvedimento di riordino della rete ospedaliera e, conseguentemente, revocare gli artt. 1 e 2 del proprio decreto n. 1545 del 7 agosto 2002, recante "Determinazione dei posti letto e delle rette in RSA per anziani non autosufficienti e disabili" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 46 del 4 ottobre 2002;

Vista la relazione istruttoria prot. n. ris. 002 del 28 gennaio 2003, che fa parte integrante del presente decreto

Ritenuto opportuno di dover apportare alcune integrazioni e modifiche al testo del citato decreto e al testo dell'allegato 1 relativo;

Preso atto che con delibera n. 118 del 2 aprile 2003 la Giunta regionale ha approvato il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, così come integrato e modificato dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Autorizzazione e trasformazione strutture private (1) (2)

L'autorizzazione per l'apertura di nuove strutture private rientranti nelle fattispecie indicate nell'art. 5 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002, nonché quella per le trasformazioni, sarà rilasciata dagli organi competenti, specificati nel successivo articolo, secondo le modalità vigenti.

Per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazione e concessione di cui all'art. 4 del decreto legge n. 398 del 5 ottobre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte dell'ufficio speciale dell'Assessorato regionale sanità.

L'ufficio speciale emanerà il provvedimento di verifica di compatibilità secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 ter, decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

(1)

Per le modifiche all'articolo annotato si rimanda all'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 724.

(2)

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 4 luglio 2023, n. 741, a decorrere dal 14 agosto 2023, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo annotato.

Art. 2

Organi preposti al rilascio dell'autorizzazione (1)  (2)

1. Nulla è innovato rispetto alle autorità già preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 5 del decreto n. 890/02, ne consegue che:

a) il direttore generale delle Aziende unità sanitarie locali continuerà a rilasciare le autorizzazioni sanitarie per gli ambulatori e per i poliambulatori specialistici, consultori familiari, CTA, SERT, strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, presidi di chirurgia ambulatoriale autonomi e di chirurgia estetica;

b) il sindaco provvederà al rilascio dell'autorizzazione degli studi dei liberi professionisti; nulla è innovato per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 13306/94 e successive integrazioni e modifiche;

c) l'Assessorato regionale della sanità provvederà al rilascio delle autorizzazioni relative alle strutture ospedaliere pubbliche e private, ivi compreso le Aziende Policlinico, gli IRCCS e le Fondazioni, e per le strutture territoriali pubbliche, nonché, trattandosi di posti letto equivalenti, dei day hospital e day surgery autonomi. Per queste due ultime tipologie di strutture e nelle more del rilascio dell'autorizzazione regionale sono fatte salve le autorizzazioni eventualmente rilasciate, ai sensi del decreto n. 32207/00, dai direttori generali delle Aziende sanitarie locali prima del 17 giugno 2002.

Sono altresì soggette a preventiva autorizzazione dell'Assessorato modifiche o diverse organizzazioni che istituiscano o modifichino unità operative complesse per le strutture testè citate.

2. Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale provvederà altresì al rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed esercizio dei centri dialisi privati.

(1)

Per le modifiche all'articolo annotato si rimanda all'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 724.

(2)

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 4 luglio 2023, n. 741, a decorrere dal 14 agosto 2023, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo annotato.

Art. 3

Accertamento e verifica dei requisiti per le autorizzazioni (1)  (2)

Per quanto riguarda le strutture di cui al comma 1, lett. a) e b) ed al comma 2 del precedente art. 2, l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per le autorizzazioni continueranno ad essere effettuati, con le modalità vigenti, dall'Azienda unità sanitaria locale, ed in particolare dal settore igiene pubblica, oggi dipartimento di prevenzione, servizio igiene degli ambienti di vita e, ove previsto, dal servizio di medicina di base.

Rimane nella competenza dell'Assessorato regionale per la sanità l'accertamento del possesso dei requisiti autorizzativi per le strutture di cui al comma 1, lett. c) del precedente art. 2.

Il controllo sul mantenimento dei requisiti autorizzativi viene svolto con periodicità triennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle autorità di cui all'art. 2 del presente decreto o dalle associazioni di tutela di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea o parziale della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni, l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione.

L'attività della Commissione regionale di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 39/88 è esclusivamente quella inerente al rilascio per l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione.

(1)

Per le modifiche all'articolo annotato si rimanda all'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 724.

(2)

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 4 luglio 2023, n. 741, a decorrere dal 14 agosto 2023, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo annotato.

Art. 4

Accertamento, verifica dei requisiti per l'accreditamento (1)  (2)

La verifica sul possesso e sulla permanenza dei requisiti per l'accreditamento è triennale.

L'organo deputato a questa verifica è il dipartimento di prevenzione.

A tal fine viene istituita, alle dirette dipendenze del direttore di detto dipartimento, una unità operativa semplice alla cui costituzione concorre, in via prioritaria, personale medico, biologo, ingegnere e del ruolo sanitario del comparto proveniente dal servizio igiene ambienti di vita e dal servizio medicina del lavoro o, in carenza, dal servizio di medicina di base. Il personale inquadrato in detta unità operativa dovrà svolgere esclusivamente le attività connesse agli adempimenti di cui al presente articolo.

Non può fare parte di detta unità operativa personale con la ex qualifica di "operatore professionale di I categoria, addetto alla vigilanza".

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno trasmettere all'ufficio speciale dell'Assessorato regionale per la sanità l'atto deliberativo di istituzione della predetta unità operativa corredato dall'elenco nominativo del personale assegnato.

La verifica da parte del personale dell'unità operativa deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data che il richiedente dovrà indicare sull'istanza quale prima data utile, che comunque dovrà essere coerente con i tempi massimi stabiliti dal decreto n. 890/02, per l'avvio della verifica.

Il rapporto di verifica sarà inviato dal predetto dipartimento all'ufficio speciale dell'Assessorato regionale sanità che entro i successivi 90 giorni dal ricevimento del rapporto di verifica emetterà il provvedimento nei confronti del richiedente.

In caso di esito negativo della verifica, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.

(1)

Per le modifiche all'articolo annotato si rimanda all'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 724.

(2)

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 4 luglio 2023, n. 741, a decorrere dal 14 agosto 2023, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo annotato.

Art. 5

Sospensione e revoca dell'accreditamento (1)  (2)

L'accreditamento ha la durata triennale, può essere sospeso o revocato dalla Regione a seguito del venir meno delle condizioni definite dal decreto n. 890 del 17 giugno 2002.

Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi che possano causare il venire meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, l'unità operativa di cui all'art. 4 provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento istituzionale.

(1)

Per le modifiche all'articolo annotato si rimanda all'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 9 agosto 2022, n. 724.

(2)

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.A. Salute 4 luglio 2023, n. 741, a decorrere dal 14 agosto 2023, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo annotato.

Art. 6

Autorizzazione ed accreditamento delle strutture pubbliche

Tutte le nuove strutture pubbliche sono soggette all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 890/02. Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio saranno rilasciate dall'Assessorato regionale sanità.

Per le strutture pubbliche già esistenti ed aperte al pubblico ai sensi dell'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza di accreditamento comporta la contestuale richiesta di rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

Tutte le strutture pubbliche alla presentazione dell'istanza di accreditamento per effetto dell'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni sono provvisoriamente accreditate nel rispetto di quanto disposto nel presente articolo.

L'adeguamento ai requisiti minimi nonché a quelli ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi è obbligatorio. Pertanto tutte le risorse assegnate con il piano poliennale di investimento ex art. 20 della legge n. 67/88 nonché quelle derivanti da assegnazioni pregresse non utilizzate o da utili d'esercizio devono essere impiegate prioritariamente per l'adeguamento delle strutture, anche in funzione del riassetto della rete ospedaliera. Tutti i programmi ed i relativi progetti esecutivi devono essere predisposti coerentemente alle superiori disposizioni.

Tutte le strutture devono essere ultimate non oltre 36 mesi dalla erogazione del primo rateo.

Art. 7

Attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88

In attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88, i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'attività di riabilitazione sono quelli stabiliti con il decreto n. 890/02.

Le strutture private che intendono esercitare attività di day surgery autonomo oltre a quanto già previsto dalla parte 3, punto 3f) dell'allegato 1 al decreto n. 890/02, dovranno attenersi ai requisiti specificati nell'allegato 1 al presente decreto, che viene identificato quale parte 7 dell'allegato 1 al decreto n. 890/02.

Fermo restando che il numero di posti letto che le case di cura intendono destinare alle attività di ricovero a ciclo diurno derivano dalla riconversione di un numero equivalente di posti letto di degenza ordinaria già autorizzati, le modalità autorizzative per l'espletamento di tali attività sono quelle già fissate dalla circolare n. 1017 del 28 gennaio 2000.

Per quanto riguarda i day surgery polispecialistici che le case di cura intendono attivare al loro interno, le attività che possono essere svolte, oltre quelle già preaccreditate, sono quelle individuate nei protocolli organizzativi ed operativi adottati dalle singole strutture e devono essere supportate da una adeguata dotazione tecnologica e di risorse professionali. Tali protocolli devono essere comunicati all'Azienda unità sanitaria locale ed all'Assessorato regionale della sanità.

Art. 8

Oneri

La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, determina la tariffa posta a carico dell'accreditando, a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura.

Art. 9

Modifiche ed integrazioni

Decreto n. 890/02

All'art. 5, 2° comma, lett. b), dopo le parole "29 gennaio 1992" sono aggiunte le parole "o quelle strutture che abbiano i requisiti dei dipartimenti oncologici di III livello, previsti al punto 5.3.4 Malattie oncologiche del P.S.R. 2000/2002".

Nell'art. 11, comma 2, nell'art. 13, comma 2 e nell'art. 14, comma 1, del decreto n. 890/2002, sono cassate le parole: "approvato dal competente organo tecnico con il relativo piano dei costi".

L'allegato 2 al presente decreto, che disciplina i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici degli ambulatori odontoiatrici, viene identificato quale parte 6 dell'allegato 1 al decreto n. 890/2002.

Allegato 1

Parte 1, punto 1.1 - Requisiti organizzativi generali - Gestione risorse umane - prima delle parole "deve essere predisposto un piano di formazione e aggiornamento del personale" inserire il seguente periodo: "è affidata alla responsabilità del direttore sanitario delle strutture ambulatoriali, di specificare nel proprio protocollo operativo, la corretta previsione del numero degli o dell'infermiere da utilizzare e ciò in relazione alla specifica attività". In mancanza di detta previsione si applica quanto specificato in materia nei singoli paragrafi.

Parte 1, punto 1.2 - Requisiti strutturali e tecnologici generali - Caratteristiche ambientali - sono cassate le parole "solo per nuove strutture"

Parte 2 - Requisiti organizzativi, seconda linea, dopo le parole "di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio" aggiungere il periodo "per i centri ambulatoriali di riabilitazione si rinvia a quanto stabilito dal decreto 15 febbraio 1992".

Parte 2, punto 2.1 - Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi . . . . . . . . . . . . ., alla fine del paragrafo inserire il periodo "le strutture, ivi comprese i laboratori, autorizzate all'esecuzione di prestazioni contrassegnate con la lettera R, prima di poterle erogare ed essere ammessi al rimborso del sistema sanitario regionale devono presentare documentazione da cui risulti che svolgono programmi di controllo di qualità interno e di partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità promossi dalla Regione o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale.

Parte 2, punto 2 gennaio a) - Medicina di laboratorio - cassare ultimo periodo da "I laboratori . . . . . . . . . . . . ." fino a "a livello nazionale o internazionale".

Parte 2.1. - b) - Radiologia diagnostica - Requisiti organizzativi - dopo le parole "al mezzo di contrasto" aggiungere le parole "e ciò fino a che i singoli specialisti in radiologia non avranno conseguito, ai sensi della circolare del Ministero della salute del 17 settembre 1997, l'attestato di frequenza e di idoneità in tecniche rianimatorie di emergenza nelle reazioni avverse da mezzi di contrasto"

Parte 2, punto 2.2.b) - Centri ambulatoriali di riabilitazione - ultimo periodo, le parole "della durata di 1 ora" sono sostituite con "la durata non inferiore a 45 minuti".

Parte 3, punto 3-g) - Punto nascita blocco parto - Requisiti strutturali - area di degenza sono cassate le parole "oltre gli spazi specifici già individuati per l'area di degenza indifferenziata, viene richiesta la dotazione di ambienti".

Parte 3, punto 3-i) - Frigoemoteca, ultimo rigo, sostituire le parole "della Regione Siciliana" con "della Repubblica italiana".

Parte 3, punto 3-r) - Servizio mortuario, sono cassate le parole da "il servizio mortuario...." fino a "apposite convenzioni".

Alla fine dopo le parole "illuminazione di emergenza" aggiungere un nuovo comma: "Per le case di cura esistenti continuano ad applicarsi al riguardo le disposizioni di cui all'ultimo paragrafo della lett. n), del punto 4, requisiti igienico-edilizi e servizi dell'allegato della legge regionale n. 39/88".

Parte 4, punto 4-a) - Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità, fisiche, psichiche e sensoriali - requisiti strutturali - camere di degenza - aggiungere le parole: "nelle strutture esistenti è consentita una superficie minima della camera singola di 9 mq. e della multipla di 9 mq. per il primo posto letto e di 7 mq. per ogni posto letto ulteriore fino ad un massimo di 4 posti letto per camera".

Parte 4, punto 4-c) - Fine paragrafo inserire il periodo: "Per le strutture già esistenti (CTA) continua ad applicarsi il decreto sanità del 13 ottobre 1997, come integrato dal decreto sanità 29 aprile 1998.

Parte 4, punto 4-d) - Strutture di riabilitazione e strutture educativo assistenziali per tossicodipendenti - dopo le parole "marzo 1994" aggiungere le parole "e dal decreto 31 dicembre 1997".

Parte 4, punto 4-e) - Modificare titolo paragrafo con "RSA per i soggetti anziani non autosufficienti e disabili".

Art. 10

Norme finali

I seguenti albi regionali: handicap di cui alla legge regionale n. 16/86; enti ausiliari di cui alla legge regionale n. 64/84; CTA di cui all'allegato 2 del decreto del 13 ottobre 1997 e Rsa di cui al D.P.R. 25 ottobre 1989, allegato 2, confluiscono nell'elenco regionale delle strutture accreditate di cui all'art. 16 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002. I soggetti già iscritti acquisiscono lo status di preaccreditato e devono presentare obbligatoriamente istanza di accreditamento.

Per le motivazioni in premessa citate sono revocati il decreto n. 32207 del 26 giugno 2000 e gli artt. 1 e 2 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002.

Palermo, 17 aprile 2003.

CITTADINI

Allegato 1

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI DAY SURGERY NELLE STRUTTURE PRIVATE

Premessa

Il day surgery è finalizzato al ricovero, di norma della durata inferiore alle 12 ore, di pazienti che necessitano di prestazioni multiple e/o complesse di carattere diagnostico, terapeutico o riabilitativo, le quali per la loro natura non possono essere eseguite a livello ambulatoriale, in quanto richiedono un'osservazione medica e/o infermieristica protratta nell'arco della giornata.

L'assistenza in regime di day surgery comprende gli esami e le visite pre-operatorie, l'intervento chirurgico ed i controlli post operatori.

E' possibile individuare due diverse tipologie di day surgery:

1) day surgery ad indirizzo prevalentemente diagnostico: il ricovero, finalizzato all'effettuazione di accertamenti diagnostici multi specialistici e/o di particolare complessità e/o richiedenti particolari cautele per il paziente, per i quali si rende necessaria un'osservazione sanitaria protratta per alcune ore;

2) day surgery vero e proprio: è destinato al ricovero di pazienti che necessitano di intervento chirurgico.

Il day surgery è un modello organizzativo ed operativo che, nel caso di strutture private, va attuato in coordinamento funzionale con un presidio ospedaliero.

Le strutture private di day surgery sono quindi indipendenti dal punto di vista strutturale, amministrativo e gestionale, sono dotate di una organizzazione specifica e di propri ambienti, mezzi e personale.

Nel confermare le indicazioni fornite con le linee guida in materia di chirurgia ambulatoriale e day surgery allegate al decreto n. 30836/99, in questa sede vengono ulteriormente precisati i requisiti strutturali, tecnici, impiantistici ed organizzativi che debbono possedere le strutture sanitarie private che intendono erogare, secondo il modello organizzativo di cui alla lett. d), del punto 3-f, della parte 3, dell'allegato al decreto n. 890/02, prestazioni di day surgery.

Requisiti minimi strutturali

Fermo restando quanto già previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, le strutture private di day surgery devono possedere, in dettaglio, i seguenti requisiti strutturali.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle attività erogate.

Le strutture dovranno garantire, in funzione della dislocazione degli ambienti e della funzionalità dei servizi, un flusso razionale dei pazienti, del personale e dei mezzi.

Dovranno essere previste aree di sosta delle autovetture per il tempo necessario al prelievo del paziente dimesso.

Le strutture devono essere attrezzate in maniera da assicurare, in base al tipo, volume, modello organizzativo e programmazione delle prestazioni fornite, spazi distinti per le attività di accettazione/preospedalizzazione, di chirurgia, di degenza e di supporto per il personale.

In particolare, debbono essere assicurate:

a) l'accoglienza del malato e/o di almeno un familiare accompagnatore;

b) la preparazione del malato all'intervento chirurgico;

c) la sorveglianza del malato nell'immediato post-operatorio e le procedure necessarie sia al recupero delle funzioni vitali sia al suo trasferimento presso una struttura di ricovero in caso di necessità;

d) la tutela della riservatezza e del comfort dei pazienti;

e) la preparazione del personale addetto alle sale operatorie.

La dotazione minima di ambienti per la day-surgery è la seguente:

- spazio attesa;

- spazio registrazione archivio/segreteria;

- filtro sala operatoria;

- sala operatoria: deve possedere gli stessi requisiti indicati per il gruppo operatorio, nel numero di una ogni 10 posti letto equivalenti;

- zona preparazione personale addetto;

- zona preparazione paziente;

- zona risveglio;

- substerilizzazione;

- deposito materiali sterili e strumentario chirurgico;

- locale visita;

- camera degenza, con servizi annessi;

- cucinetta;

- servizi igienici pazienti;

- spogliatoio del personale;

- servizi igienici del personale;

- deposito pulito;

- deposito sporco.

Ambienti integrativi:

- locale endoscopia, diagnostica e/o interventistica (se richiesto);

- studi medici;

- deposito attrezzature;

- locale relax operatori.

Durante l'orario di funzionamento, i locali adibiti alle attività di day-surgery non possono essere utilizzati per altre attività.

I mezzi necessari al trattamento di una eventuale complicanza e, in particolare, il materiale ed i farmaci idonei debbono essere disponibili ed utilizzabili immediatamente.

Il settore operatorio deve garantire le condizioni ottimali per la realizzazione delle prestazioni mediche e chirurgiche che vi sono praticate.

La sala operatoria deve possedere una superficie minima di 20 mq.

Il settore operatorio comprende una zona operatoria protetta, all'interno della quale si svolgono gli atti chirurgici e le procedure interventistiche. Tale settore deve essere delimitato ed evidenziato.

Nel settore operatorio sono garantite le seguenti funzioni:

a) la preparazione del paziente all'atto operatorio;

b) la realizzazione degli atti operatori;

c) la sorveglianza post-operatoria immediata;

d) la sorveglianza del risveglio dall'anestesia fino al ristabilimento definitivo delle funzioni vitali;

e) la preparazione del personale alla realizzazione dei diversi atti, conformemente alle regole di igiene ed asepsi in vigore;

f) la pronta disponibilità dei dispositivi strumentali e dei farmaci necessari al recupero delle funzioni vitali del paziente in caso di necessità.

La funzione relativa al punto b) è obbligatoriamente svolta nella zona operatoria protetta.

Tutte, o in parte, le funzioni relative ai punti a), c), d), f) possono essere svolte fuori dalla zona operatoria protetta.

Le funzioni relative al punto e) devono essere svolte obbligatoriamente fuori dalla zona operatoria protetta.

Il locale endoscopia, se previsto, deve garantire lo spazio per lo svolgimento degli esami endoscopici (broncoscopia, endoscopia digestiva, ecc...) e comunque non deve avere una superficie inferiore a 20 mq.

Comprende il locale endoscopia ed uno spazio distinto per il lavaggio e la disinfezione degli strumenti.

L'area radiologica, se prevista, deve garantire lo spazio per lo svolgimento degli esami diagnostici e/o delle procedure interventistiche, nonché uno spazio distinto per il trattamento del materiale sensibile, uno per il deposito del materiale sensibile, uno per il deposito dei mezzi di contrasto ed un'area distinta per lo spogliatoio del paziente.

Requisiti minimi impiantistici e strumentali

Le caratteristiche igrometriche ed illuminotecniche per la sala operatoria coincidono con quelle del gruppo operatorio (vedi D.P.R. 14 gennaio 1997).

E' inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto gas medicali;

- impianto chiamata sanitari;

- aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia;

- stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio: devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità;

- impianto di raffreddamento ad acqua nel caso in cui vengano utilizzati apparecchi laser;

- impianto allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali;

- impianto rilevazione incendi.

Deve essere prevista la seguente dotazione minima strumentale:

Sala operatoria:

- tavolo operatorio;

- apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas, dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato;

- respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione paziente;

- elettrobisturi;

- aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione;

- lampada scialitica;

- diafanoscopio a parete;

- carrelli distinti;

- strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche;

- cardiomonitor con defibrillatore;

- frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati.

Dovrà inoltre essere effettuato il monitoraggio sui gas anestetici almeno ogni 6 mesi.

Locale sterilizzazione:

- apparecchiatura per sterilizzazione rapida (preferibilmente in collegamento diretto con la sala operatoria).

Sala risveglio:

- gruppo per ossigenoterapia;

- sistema di monitoraggio comprendente ECG, pressione arteriosa non invasiva, saturimetro, ecc...;

- aspiratore per broncoaspirazione;

- aspirazione selettiva dei gas anestetici.

Locale preparazione chirurghi:

- lavello con comando non manuale.

Locale endoscopia (se presente):

- adeguatamente attrezzato in rapporto all'area specialistica interessata all'attività endoscopica;

- carrello per emergenze cardiorespiratorie e defibrillatore (se non presente in altro locale adiacente);

- ossimetro digitale.

Area radiologica (se presente)

Oltre alla dotazione ambulatoriale standard (telecomandato, intensificatore di brillanza, sviluppatrice automatica, ecografo etc.), debbono essere presenti le apparecchiature di seguito riportate nel caso di specifici interventi vascolari.

Apparecchiatura di radiologia vascolare ed interventistica costituita da:

- angiografo digitale;

- arterioflebografo;

- tavolo ribaltabile con seriografo digitale;

- iniettore automatico.

Dotazione minima di arredi: camere di degenza:

- impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa;

- utilities per attività alberghiera.

Dotazione minima di arredi: locale visita trattamento:

- attrezzature idonee in base alle specifiche attività;

- lettino tecnico.

In fase operatoria l'equipe deve avere a disposizione il materiale necessario ad assicurare le seguenti attività:

a) il supporto del paziente;

b) l'identificazione e l'illuminazione delle zone anatomiche;

c) la sorveglianza continua dei parametri fisiologici ed i mezzi per assicurare il loro mantenimento o il loro recupero;

d) la realizzazione degli interventi;

e) la realizzazione ed il controllo dell'anestesia;

f) l'eventuale rianimazione necessaria.

In fase post-operatoria l'equipe deve disporre del materiale necessario ad assicurare le seguenti attività:

a) il supporto del paziente;

b) la sorveglianza continua dei parametri fisiologici ed i mezzi per assicurare il loro mantenimento o il loro ripristino;

c) l'eventuale rianimazione necessaria.

Requisiti minimi organizzativi

Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi.

La dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate: nell'arco delle ore di attività di day surgery deve essere garantita la presenza di:

- un medico specializzato nella branca richiesta per l'espletamento dell'attività ed un infermiere professionale che devono essere presenti durante il periodo di attività del day surgery. Durante l'attività del blocco operatorio è necessaria almeno la presenza di un medico operatore, di un anestesista rianimatore, un caposala (o un infermiere con esperienza almeno triennale di sala operatoria), un operatore tecnico addetto alla strumentazione, un infermiere dedicato.

Il personale infermieristico deve essere in possesso dei requisiti di legge (diploma di infermiere professionale) ed il personale di sala operatoria deve possedere esperienza specifica non inferiore a 3 anni.

Il personale medico operante nella struttura deve essere in possesso dei requisiti essenziali di seguito riportati:

- i chirurghi delle singole specialità dovranno possedere dimostrata esperienza nella branca di loro competenza con documentata casistica di interventi eseguiti in qualità di primo operatore, praticati presso strutture di ricovero pubbliche o private;

- i chirurghi non in possesso di tali requisiti possono essere utilizzati in qualità di secondo operatore o in qualità di primo operatore se assistiti direttamente da un collega in possesso dei requisiti sopra citati, nell'ambito di programmi di formazione;

- gli anestesisti rianimatori dovranno possedere, oltre alla specializzazione, pratica di almeno 3 anni presso strutture di ricovero pubbliche o private.

Il personale medico ed infermieristico potrà avere un rapporto di lavoro dipendente o libero professionale con la struttura.

Per le strutture di day surgery private dovranno essere previsti collegamenti funzionali ed organizzativi precisi con una struttura di ricovero di riferimento dotata di pronto soccorso e rianimazione.

Tale struttura dovrà manifestare, nell'ambito di un "accordo" assunto con carico di responsabilità, la propria disponibilità ad accettare pazienti provenienti dai day surgery (strutture di ricovero a ciclo esclusivamente diurno) nei casi di urgenza, di complicanze e negli altri casi in cui si ritenga opportuno il ricovero.

Le strutture di day surgery private devono:

- presentare all'Assessorato regionale della sanità ed alla Azienda unità sanitaria locale competente l'elenco delle procedure che intendono effettuare, indicando anche il presumibile numero mensile ed annuo;

- essere dotate di tutti i requisiti per assistere tempestivamente ed adeguatamente i pazienti in caso di complicanze;

- formalizzare un "accordo" con un ospedale nel quale sia specificato:

- la disponibilità ad accogliere il paziente con eventuali complicazioni, in qualsiasi momento;

- la comunicazione all'ospedale della lista degli interventi più frequentemente eseguiti;

- la definizione delle modalità organizzative relative ai ricoveri in emergenza dei pazienti;

- l'obbligo di fornire all'ospedale le informazioni cliniche relative al paziente ricoverato;

- la natura dei rapporti tra le strutture relativamente all'eventuale utilizzo di servizi dell'ospedale (laboratorio analisi, radiologia etc.).

Le strutture di day surgery inoltre devono garantire prestazioni di emoteca ed assicurare reperibilità medica.

Il testo dello "accordo" formalizzato dovrà essere trasmesso all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, all'Assessorato della sanità - ufficio speciale e servizio 3 del dipartimento I.R.S. nell'ambito dell'istruttoria dell'istanza per ldel l'autorizzazione sanitaria all'esercizio.

Qualunque sia il modello organizzativo adottato si deve provvedere alla formulazione di protocolli per le fasi di ammissione, cura e dimissione del paziente e deve essere previsto un regolamento interno formalizzato che individui le figure responsabili ed i relativi compiti.

Consenso informato e aspetti medico legali

Nel day surgery il consenso del malato si arricchisce di un particolare significato, poiché la dimissione avviene il giorno stesso in cui è stato eseguito l'atto chirurgico.

A tale proposito non è sufficiente una semplice espressione di assenso all'intervento chirurgico, ma il paziente dovrà dimostrare di avere compreso esattamente le istruzioni relative al comportamento domiciliare e dare garanzia di disporre di una sufficiente organizzazione ed assistenza domiciliare.

Il consenso deve assumere il significato di accettazione da parte del paziente dell'iter proposto e di assunzione di responsabilità per quanto compete l'osservanza delle regole igienico-sanitarie consigliate.

Dimissione

La dimissione del paziente è subordinata al completo ritorno alla normalità dei riflessi vitali, delle funzioni psicofisiche ed al completo recupero psicomotorio.

Il chirurgo, in collaborazione con l'anestesista, stabilirà la dimissione del paziente al quale viene consegnata la relazione di dimissione destinata al medico curante contenente tutti gli elementi relativi all'intervento, alla procedura eseguita, unitamente alle prescrizioni terapeutiche eventualmente proposte.

In particolare la relazione dovrà riportare i seguenti elementi:

- breve descrizione dell'intervento chirurgico o della procedura effettuata;

- eventuali condizioni degne di nota, realizzatesi nel periodo perioperatorio;

- trattamenti farmacologici consigliati nell'immediato postoperatorio;

- indicazioni per gestire le possibili complicanze;

- indicazione della struttura reperibile per ogni eventuale comunicazione (recapito telefonico).

Allegato 2

REQUISITI ORGANIZZATIVI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DEGLI AMBULATORI ODONTOIATRICI

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici degli ambulatori di odontoiatria e ne disciplina l'apertura e l'esercizio.

Art. 2

Ambulatorio odontoiatrico

Per ambulatorio odontoiatrico si intende un presidio odontoiatrico, sia di diretta dipendenza dall'Azienda unità sanitaria locale sia afferente ad Azienda ospedaliera che a gestione esterna, sia in forma individuale che societaria.

Le società devono esercitare l'odontoiatria esclusivamente in questa tipologia di strutture.

Le strutture ambulatoriali dovranno essere adeguatamente organizzate per fornire prestazioni comprese nel nomenclatore tariffario della branca specialistica.

L'ambulatorio odontoiatrico, pertanto, non costituisce lo studio odontoiatrico privato e personale in cui l'odontoiatra esercita la sua libera attività professionale.

Nell'ambulatorio odontoiatrico uno degli odontoiatri assume la qualifica di direttore sanitario responsabile della struttura.

L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un ambulatorio odontoiatrico è subordinata al possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi generali previsti dalle presenti direttive. Per l'accreditamento degli ambulatori odontoiatrici si rimanda a quanto previsto da decreto n. 890/2002.

Art. 3

Titoli necessari per l'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra

Il sanitario, al fine di esercitare l'attività di odontoiatra ed acquisire la qualifica di direttore sanitario responsabile di un ambulatorio odontoiatrico, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri;

b) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio professionale, specializzazione in campo odontoiatrico e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri oppure all'ordine provinciale dei medici con annotazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 409/85;

c) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge n. 409/85 e della legge n. 471/88;

d) dentisti abilitati ai sensi della legge n. 493/30 e iscritti all'albo degli odontoiatri.

Art. 4

Autorizzazione sanitaria

L'istanza, in duplice copia, per ottenere l'autorizzazione sanitaria, dovrà essere indirizzata al sindaco e presentata all'unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente del dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale e comunicata all'ordine dei medici per conoscenza.

L'istanza dovrà indicare:

a) generalità e titoli professionali dell'odontoiatra che intende assumere la titolarità dell'ambulatorio odontoiatrico e/o la qualifica di direttore sanitario responsabile;

b) sede e denominazione dell'ambulatorio odontoiatrico, tale da non generare equivoci con la denominazione di altri presidi;

c) all'istanza dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione oppure, in ottemperanza al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la corrispondente autocertificazione:

1) copia del titolo di proprietà o contratto di locazione dei locali;

2) descrizione e planimetria dei locali, in scala 1/100, datata e firmata da tecnico qualificato, in triplice copia, con allocazione delle attrezzature;

3) elenco delle attrezzature e delle apparecchiature, in triplice copia;

4) copia del contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari e dei rifiuti tossico-nocivi;

5) copia del certificato di laurea, di abilitazione e di iscrizione all'albo professionale;

6) copia del certificato di conformità dell'impianto elettrico, rilasciato da ditta autorizzata;

7) copia del contratto di consulenza con esperto qualificato inerente alle verifiche periodiche in materia di radio protezione;

8) individuazione e generalità del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione.

L'ambulatorio odontoiatrico già in esercizio alla data di emanazione del presente decreto, in regime di pre-accreditamento, deve essere organizzato per l'accoglienza dei disabili, avvalendosi di mezzi idonei che consentano il trasferimento degli stessi dall'ingresso dell'edificio sino alla sala operativa. L'applicazione della legge n. 11/78 è richiesta per l'autorizzazione all'esercizio dei nuovi ambulatori odontoiatrici.

L'unità operativa, ultimato l'iter istruttorio, trasmetterà al sindaco l'istanza in originale e n. 3 copie della bozza del provvedimento autorizzativo, corredandolo del parere favorevole e n. 3 copie della planimetria presentata, timbrata e vistata dalla stessa unità operativa.

Il sindaco rilascia l'autorizzazione sanitaria all'esercizio del l'ambulatorio odontoiatrico, notificando una copia all'interessato, una copia all'unità operativa e dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Le opere di trasformazione o il trasferimento dell'ambulatorio sono soggette a nuova autorizzazione.

Art. 5

Requisiti minimi generali dei locali adibiti ad ambulatorio odontoiatrico

Le aree destinate ad ambulatorio odontoiatrico devono essere d'uso dedicato ed esclusivo.

La configurazione minima degli ambienti dove è ubicato l'ambulatorio odontoiatrico è rappresentata da:

a) due aree operative ove sono effettuate le prestazioni odontoiatriche;

b) un locale destinato alle pratiche di decontaminazione e sterilizzazione dello strumentario operativo;

c) una zona destinata ai servizi di segreteria e ad attività amministrativa;

d) un locale adibito a spogliatoio;

e) un servizio igienico per il pubblico ed uno per il personale di studio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche;

f) una sala d'attesa.

Lo smaltimento delle acque reflue avviene mediante scarichi confluenti nella rete fognaria comunale. Non si richiede la presenza di specifici pozzetti d'ispezione in quanto gli ambulatori odontoiatrici non sono "insediamenti produttivi" e comunque i rifiuti speciali e tossico-nocivi, raccolti dagli stessi, vengono smaltiti mediante conferimento a ditte specializzate ed autorizzate, in ossequio alla specifica normativa che regola tale materia.

Art. 6

Requisiti specifici dei locali adibiti ad ambulatorio odontoiatrico

1) Aree operative:

a) la superficie minima dell'area operativa, per riunito odontoiatrico, è di mq 10. Qualora l'area operativa sia ubicata in un ammezzato la superficie minima viene aumentata di 1 mq.;

b) deve essere individuata una zona da destinare al deposito di materiale vario pulito; una zona da destinare al deposito di materiale sporco; una zona da destinare allo stoccaggio dei rifiuti speciali e tossico-nocivi; una zona da destinare al deposito di materiale d'uso e delle attrezzature;

c) l'area operativa deve essere dotata di lampada d'emergenza che si attiverà automaticamente in caso di improvvisa interruzione di corrente elettrica;

d) le pareti devono essere tinteggiate con prodotti lavabili;

e) deve essere assicurata una illuminazione e un ricambio d'aria sufficienti per il normale svolgimento delle pratiche odontoiatriche;

f) il lavabo deve essere munito di rubinetteria a comando non manuale.

2) Locale destinato alle pratiche di decontaminazione e di sterilizzazione:

a) deve avere una superficie idonea allo svolgimento in sicurezza delle pratiche di decontaminazione e di sterilizzazione;

b) deve essere corredato da un piano di lavoro adiacente al lavabo;

c) il lavabo deve essere corredato da rubinetteria a comando non manuale;

d) deve essere assicurata una sufficiente illuminazione (naturale o artificiale nel caso in cui il locale non abbia finestre al l'esterno);

e) deve essere dotata di lampada d'emergenza che si attiverà automaticamente in caso di interruzione di corrente elettrica;

f) le pareti devono essere tinteggiate con prodotti lavabili.

3) Zona destinata ai servizi di segreteria e attività amministrative:

a) deve essere separata dalle aree operative;

b) deve essere dotata di lampada d'emergenza.

4) Locale destinato a spogliatoio:

a) deve essere di sufficiente dimensione e dotato di due armadietti: uno destinato a custodire gli indumenti e gli oggetti personali dei dipendenti e l'altro per il ricovero degli indumenti di lavoro;

b) deve essere dotato di lampada d'emergenza.

5) Servizi igienici:

a) l'antibagno è previsto soltanto qualora ai servizi igienici non si acceda da un disimpegno;

b) le pareti devono essere piastrellate sino ad un'altezza minima di 2 m.;

c) il lavabo deve essere corredato da rubinetteria a comando non manuale, di dispenser per sapone e di asciugamani monouso;

d) possono essere ubicati anche in ambienti non finestrati all'esterno; in questo caso dovranno essere dotati di sistema artificiale di aereazione che assicuri un minimo di 6 ricambi di volume aria/ora. Non devono esservi installati scaldabagni a fiamma libera;

e) devono essere dotati di lampada d'emergenza che si attivi automaticamente in caso di improvvisa interruzione di corrente elettrica;

f) devono potere essere raggiungibili da chiunque senza attraversamento delle aree operative.

6) Sala attesa:

a) la superficie deve essere adeguata all'accoglienza degli utenti;

b) dovrà essere assicurato naturalmente o artificialmente un adeguato livello di illuminazione e di ricambio dell'aria;

c) dovrà essere dotata di lampada d'emergenza che si attivi automaticamente in caso di improvvisa interruzione di corrente elettrica.

Art. 7

Dotazione minima di attrezzature e strumentazione

a) due riuniti odontoiatrici;

b) seggiolini per operatore ed assistente;

c) autoclave;

d) dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.);

e) materiali monouso (cannule di aspirazione, bicchieri, mantelline ecc.);

f) aspiratore chirurgico ad alta velocità;

g) apparecchiatura radioscopica endo-orale.

Art. 8

Requisiti minimi ed organizzativi

L'ambulatorio odontoiatrico deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di:

a) impianti elettrici;

b) impianto di messa a terra;

c) smaltimento dei rifiuti;

d) radioprotezione (ove previsto);

e) sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) privacy.

Art. 9

Norme finali e transitorie

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi del presente decreto, negli ambulatori odontoiatrici attualmente operanti si continuerà a svolgere regolarmente l'attività libero professionale. Qualora già pre-accreditati si rinvia agli artt. 11 e seguenti del decreto n. 890/2002.

I titolari di ambulatori odontoiatrici già in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno presentare istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità ivi previste.

I titolari delle strutture ambulatoriali già in possesso di autorizzazione sanitaria e dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, sono esonerati dall'obbligo di richiedere ulteriore autorizzazione; dovranno, in ogni caso, comunicare al sindaco, per il tramite dell'unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente, mediante autocertificazione, la conformità ai requisiti minimi e gli estremi dell'autorizzazione stessa.

Parimenti stessa procedura dovrà usarsi nel caso di trasformazione in società o variazione amministrativa, senza modifica a locali e ad attrezzature.

L'unità operativa di igiene pubblica del distretto sanitario di base territorialmente competente provvederà a verificare quanto auto certificato e a trasmettere al sindaco l'esito di tale verifica di conformità.

Allegato A

Deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 2 aprile 2003

OGGETTO: Decreto di attuazione dell'art. 17 del decreto n. 890/02 ed integrazione e modifiche allo stesso - Relazione.

All'Assessore

Prof. Ettore Cittadini

Con l'emanazione del decreto n. 890/02, si è dato avvio anche nella nostra Regione all'accreditamento istituzionale, problematica che comporta:

- dover regolamentare in un quadro unitario le modalità di accesso al servizio sanitario nazionale dei potenziali erogatori di prestazioni sanitarie;

- elaborare sistemi di controllo del mantenimento, nel corso dell'esercizio, dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni a pagamento e in accreditamento per conto del servizio sanitario locale (ex convenzionamento).

In materia, nel tempo si sono succedute svariate normative, che vanno dal D.P.R. 14 gennaio 1997 contenente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, a quelle in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori, di abbattimento delle barriere architettoniche, della normativa antincendio ecc.

Dette normative sono caratterizzate da mancanza di coordinamento generale ed ognuna di esse opera autonomamente ed in maniera a se stante, senza prevedere peraltro, per il settore pubblico, risorse finanziarie per adeguare le strutture esistenti ai requisiti introdotti con legge.

Inoltre, dette norme sono state caratterizzate da frequenti cambiamenti e modifiche, per ultimo vedasi la nuova normativa antincendio, con l'introduzione talvolta di possibili deroghe, che tuttavia, possono essere concesse solo all'interno del contesto specifico previsto nella norma considerata.

Per questo motivo, appare opportuno sottolineare il fatto che, pur in presenza di tali eventuali deroghe specifiche, tutte le vecchie strutture sanitarie, anche se realizzate in epoca antecedente a quella della norma di riferimento, devono adeguarsi ai requisiti elencati nel D.P.R. 14 gennaio 1997 e nel decreto n. 890/02.

Tuttavia è ipotizzabile che, fermo restando l'obbligo dei titolari di strutture di adeguarsi ai requisiti previsti, gli stessi potrebbero nelle more, sotto la propria responsabilità, adottare tutte quelle misure di mitigazione dell'eventuale rischio, fino alla messa a norma, in tempi non superiori comunque, a quelli complessivi previsti dall'art. 11 e seguenti del decreto n. 890/02.

Alla luce di quanto detto, si è ritenuto necessario procedere ad una serie di modifiche ed integrazioni al testo del decreto n. 890/02.

Di conseguenza, al fine di chiarirne meglio i propri organizzativi si è data una migliore sistematica alla disciplina del day surgery e day hospital per le case di cura private, precisando che le disposizioni sui requisiti strutturali e sull'organizzazione dei servizi per le attività riabilitative, di day hospital e di day surgery, già definite ed emanate nell'allegato 1, parte 3, del decreto n. 890 del 17 giugno 2002 ed in particolare nei punti 3-e, 3-f, riguardano anche le case di cura private e danno attuazione a quanto richiesto dall'art. 5 della legge regionale n. 39/88 per lo svolgimento di dette attività all'interno delle predette strutture private.

Inoltre, si è dovuto intervenire sulla deroga concessa dall'art. 3 della legge regionale n. 40/88 agli specialisti in ortopedia ad erogare prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, sulla scorta del giudicato della Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13701 del 13 ottobre 2000 e della successiva sentenza n. 9754 del 5 luglio 2002, con cui la citata Corte ha affermato il "principio di diritto" secondo cui l'art. 3 della legge regionale Sicilia n. 40 dell'8 novembre 1988 si applica soltanto nei confronti dei medici ortopedici convenzionati con le unità sanitarie locali, all'entrata in vigore della legge, per prestazioni di fisioterapia ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 e non anche a quelli convenzionati per le sole prestazioni ortopediche e traumatologiche (cfr. cass. lav. 13 ottobre 2000, n. 13701).

Parimenti, sulla base del parere reso dal direttore del dipartimento di biotecnologie mediche, sezione di scienze radiologiche dell'università di Palermo, si è prevista la possibilità per gli specialisti di radiologia di eseguire o meno esami contrastografici, in assenza dello specialista in anestesia e rianimazione, purché gli stessi siano in possesso dell'attestato di frequenza ed idoneità in tecniche rianimatorie di emergenza, nelle reazioni avverse da mezzi di contrasto, ai sensi della circolare del Ministero della salute del 17 settembre 1997.

In considerazione, poi, della reale difficoltà rappresentata dagli specialisti ambulatoriali in relazione alle previsioni del decreto n. 890/02, di trovare un numero sufficiente di infermieri, che frequentemente sono chiamati a svolgere funzioni di diverso livello professionale, si è ritenuto opportuno mitigare quanto previsto al riguardo nel citato decreto, affidando alla responsabilità del direttore sanitario della struttura ambulatoriale, di specificare nel proprio protocollo operativo, la corretta previsione del numero degli o dell'infermiere da utilizzare e ciò in relazione alla specifica attività.

Si è contestualmente completato il percorso organizzativo del complesso comparto dell'odontoiatria disciplinando, come stabilito dal 2° comma dell'art. 21 del decreto n. 890/02, l'attività ed i requisiti tecnici ed organizzativi degli ambulatori odontoiatrici nel nuovo allegato 2 del presente decreto.

La problematica relativa ai posti letto delle R.S.A., è conseguenziale al riassetto della rete ospedaliera. Detta problematica va affrontata in un contesto generale, in cui in un unico circuito reagiscano con feed-back positivo, assistenza sanitaria, integrazione socio-sanitaria (ricovero in acutiae in reparti di lungo-degenza <---->R.S.A.<----> casa protetta, casa alloggio, casa famiglia). Ciò comporta che dette dinamiche complesse vanno affrontate in collaborazione con l'Assessorato enti locali e con il 3° settore, e conseguentemente occorre revocare gli artt. 1 e 2 del proprio decreto n. 1545 del 7 agosto 2002 concernente "Determinazione dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili".

Frattanto, al riguardo, si sono dovute apportare alcune integrazioni e modifiche al decreto n. 890/02, sia sulla scorta del riesame, sia sulla scorta delle osservazioni, condivise dall'ufficio, fatte pervenire dalle associazioni che rappresentano i gestori delle R.S.A. per disabili anziani e per le C.T.A.

Per quanto sino ad ora detto, il presente decreto di attuazione dell'art. 17 del decreto n. 890/02 è stato così formulato:

- nell'art. 1 si sono specificate le competenze e la titolarità al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, delle concessioni comunali e della verifica di compatibilità di cui al 3° comma dell'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92;

- nell'art. 2 nel rispetto delle procedure autorizzative già vigenti, si sono meglio precisate, quali sono le strutture che dovranno essere autorizzate dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale (comma 1, lett. "a" e comma 2), dal sindaco (comma 1, lett. "b") e dall'Assessorato regionale sanità (comma 1, lett. "c");

- nell'art. 3 si sono precisate le procedure i tempi e l'organo per l'accertamento e la verifica dei requisiti autorizzativi;

- nell'art. 4 si sono stabilite le procedure, i tempi e l'organo deputato alla verifica dei requisiti per l'accreditamento;

- nell'art. 5 si sono disciplinate le modalità di sospensione e revoca dell'accreditamento al venir meno dei requisiti;

- nell'art. 6 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, si sono disciplinate le procedure per l'accreditamento sanitario e per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per tutte le strutture pubbliche, già in esercizio, reiterando l'obbligo all'adeguamento e vincolando a tal fine i finanziamenti in corso di erogazione;

- nell'art. 7 si è chiarito che con il decreto n. 890/02 si era anche dato attuazione all'art. 5 della legge regionale n. 39/88 e nell'allegato 1 sono stati riproposti i requisiti ex decreto n. 32207 del 26 giugno 2000 per i day surgery autonomi (lett. "d" del punto 3f dell'allegato 1 del decreto n. 890/02);

- nell'art. 8 si è sancito il principio che i richiedenti l'accreditamento devono partecipare con proprie risorse alle spese occorrenti per la verifica ed il rilascio dell'accreditamento;

- nell'art. 9 si è proceduto alle modifiche e alle integrazioni testuali del decreto n. 890/02 e dell'allegato relativo;

- nell'art. 10 si è prevista l'abrogazione dei seguenti albi regionali, per la loro incompatibilità con l'avvio del processo per l'accreditamento istituzionale: handicap di cui alla legge regionale n. 16/86; enti ausiliari di cui alla legge regionale n. 64/84; CTA di cui all'allegato 2 del decreto del 13 ottobre 1997 e R.S.A. di cui al D.P.R. 25 ottobre 1989, allegato 2, che confluiscono nell'elenco regionale delle strutture accreditate di cui all'art. 16 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002. I soggetti già iscritti acquisiscono lo status di preaccreditato e devono presentare obbligatoriamente istanza di accreditamento.

Con il medesimo articolo si sono, infine, revocati i decreti n. 32207 del 26 giugno 2000 e gli artt. 1 e 2 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002 per le motivazioni in premessa citate.