
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 8, comma 1, del D.Dir. Salute 15 aprile 2024, n. 438.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 28 dicembre 2021, n. 1341
G.U.R.S. 14 gennaio 2022, n. 2
Costituzione dell'Elenco regionale dei valutatori dell'Organismo tecnicamente accreditante addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 8, comma 1, del D.Dir. Salute 15 aprile 2024, n. 438.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il R.D. 23 luglio 1934, n. 1265 [N.d.R. recte: R.D. 27 luglio 1934, n. 1265], Testo unico delle leggi sanitarie;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 Rep. n. 259/CSR, con la quale è stato approvato il documento "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento", con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale;
Vista l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR, con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l'adeguamento ai requisiti per l'accreditamento di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 gennaio 2012 [N.d.R. recte: Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012] e, inoltre, sono stati definiti i criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'art. 51 "Tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";
Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, con il quale è stato istituito l'Organismo tecnicamente accreditante della Regione siciliana e ne sono state definite le competenze;
Visto il D.D.G. 27 febbraio 2020, n. 180, con il quale è stato approvato il documento di organizzazione e funzionamento dell'Organismo tecnicamente accreditante adottato il 24 febbraio 2020;
Visto il D.D.G. 16 settembre 2020, n. 666, con il quale è stato approvato l'aggiornamento al documento di organizzazione e funzionamento dell'Organismo tecnicamente accreditante adottato il 24 febbraio 2020;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 "Integrazioni e modifiche al decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";
Visto il D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui al D.lgs. n. 191/2007 e n. 16/2010 e per la formazione e la qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche";
Visto il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 "Adeguamento della Regione siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato- Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante";
Visto il D.A. 3 ottobre 2017, n. 1905: "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita e definizione dei tempi per l'adeguamento da parte delle strutture. Modalità di svolgimento delle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita";
Visto il D.D.G. 13 ottobre 2017, n. 1991 "Costituzione dell'Elenco regionale dei valutatori addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nella Regione siciliana";
Visto il D.A. 5 luglio 2019, n. 1475 [N.d.R. recte: D.A. 5 luglio 2019, n. 1425] "Modifiche al D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai D.lgs. n. 191/2007 e n. 16/2010 e per la formazione e la qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche";
Visto il D.A. 17 maggio 2021, n. 435 "Aggiornamento delle modalità di autorizzazione all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Modalità di autorizzazione dei Centri di nuova istituzione che intendono impiegare tecniche di PMA e dei Centri già autorizzati che trasferiscono la sede operativa";
Visto il D.A. 17 maggio 2021, n. 436 "Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture";
Visto il D.A. 27 agosto 2021, n. 833 "Definizione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";
Visto il D.A. 18 maggio 2021, n. 438 "Approvazione programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario regionale 2019-2021" e, in particolare, il capitolo 3.9 "Accreditamento istituzionale";
Considerato che il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2019-2021 approvato con il D.A. 18 maggio 2021, n. 438 prevede che vengano attuate le attività necessarie affinché l'Organismo tecnicamente accreditante sia pienamente operativo tra cui la selezione, formazione e la costituzione dell'Elenco dei valutatori addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento;
Visto il D.D.G. 17 marzo 2021, n. 203 "Avviso pubblico per la selezione dei professionisti da formare come valutatori regionali OTA", con il quale sono stati selezionati i valutatori da formare;
Visto il D.D.G. 10 giugno 2021, n. 587 "Approvazione della graduatoria degli idonei alla selezione di Professionisti da formare come valutatori regionali OTA di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. 17 marzo 2021, n. 203 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 3 del 26 marzo 2021";
Visti gli atti del primo percorso formativo regionale per valutatori ed esperti dell'OTA articolato in XI webinar e 14 moduli svoltosi in modalità videoconferenza sincrona dal 13 ottobre al 17 novembre 2021;
Visto l'elenco dei professionisti che hanno frequentato il primo percorso formativo regionale per valutatori ed esperti dell'OTA e che hanno superato la prova di valutazione finale;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla costituzione dell'Elenco regionale dei valutatori OTA, definendo altresì i criteri di inserimento, permanenza e cancellazione dall'Elenco;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 8, comma 1, del D.Dir. Salute 15 aprile 2024, n. 438.
Costituzione dell'Elenco regionale dei valutatori OTA
1. E' costituito l'Elenco regionale dei valutatori dell'Organismo tecnicamente accreditante (OTA) addetti alle verifiche finalizzate alla concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento di competenza regionale.
2. Nell'Elenco sono iscritti i professionisti che hanno regolarmente frequentato i corsi di formazione organizzati dall'OTA ed hanno superato la prova di valutazione finale.
3. Sono iscritti nell'Elenco regionale dei valutatori OTA i professionisti elencati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, che hanno regolarmente frequentato il corso di formazione organizzato dall'OTA, svoltosi dal 13 ottobre al 17 novembre 2021, ed hanno superato la prova di valutazione finale.
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Criteri di permanenza nell'Elenco regionale dei valutatori
1. Ai fini della permanenza nell'Elenco regionale i valutatori devono rispettare i seguenti criteri:
- frequentare, di norma annualmente, almeno un evento per l'aggiornamento e la verifica del mantenimento delle competenze organizzato dall'OTA successivamente all'iscrizione nell'Elenco regionale;
- effettuare almeno due verifiche nei dodici mesi successivi all'iscrizione nell'Elenco e, successivamente, almeno due verifiche ogni anno solare;
- portare correttamente a compimento, salvo giustificati motivi, tutti gli incarichi ricevuti conformemente alle procedure adottate dall'OTA;
- dare prova, nello svolgimento degli incarichi, di saper agire conformemente ai valori definiti dal documento di organizzazione e funzionamento dell'Organismo tecnicamente accreditante, approvato con D.D.G. 16 settembre 2020, n. 666.
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Sospensione temporanea e cancellazione dall'Elenco regionale dei valutatori
1. Il valutatore che non rispetta i criteri di permanenza di cui al precedente articolo è sospeso dall'Elenco regionale.
2. Per motivate ragioni personali o per documentate esigenze lavorative il valutatore può chiedere la sospensione dall'Elenco regionale per un periodo non superiore a 12 mesi.
3. Ai fini del reintegro nell'Elenco, è necessario che il valutatore segua, con esito positivo, il piano di aggiornamento personalizzato che sarà predisposto dall'OTA e che dovrà comprendere almeno una delle seguenti attività:
- frequenza ad un evento di aggiornamento organizzato dall'OTA;
- svolgimento di una o più verifiche in affiancamento ad un valutatore iscritto nell'Elenco.
4. Qualora il valutatore non abbia soddisfatto le condizioni di cui al precedente comma, si procede alla definitiva cancellazione dall'Elenco regionale.
5. Il valutatore può chiedere all'OTA, in qualunque momento, la cancellazione dall'Elenco regionale dei valutatori.
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Aggiornamento dell'Elenco regionale
1. L'Elenco di cui all'art. 1 sarà aggiornato in caso di cancellazione di un valutatore, ovvero per l'iscrizione di altri valutatori a conclusione di altri percorsi formativi. (1)
Per l'aggiornamento dell'elenco di cui al presente si rimanda ai Decr. Dir. Salute 27 luglio 2022, n. 647, 1 dicembre 2023, n. 1478 e 17 gennaio 2024, n. 43.
N.d.R.: Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 8, comma 1, del D.Dir. Salute 15 aprile 2024, n. 438.
Norme finali
1. Ai valutatori addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita iscritti nell'Elenco costituito con D.D.G. 13 ottobre 2017, n. 1991, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell'Assessorato e sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Palermo, 28 dicembre 2021.
BEVERE
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