Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 settembre 2022, n. 1089

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 24 novembre 2022, n. 275

Decreto di modifica del DM n. 1046 del 26.08.2022.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell'Istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";

VISTO l'art. 144, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante "Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388";

TENUTO CONTO dei protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";

VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", relativo al "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;

VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'art. 119, comma 13-bis, del D.L. 34/2020 riguardante l'asseverazione della congruità delle spese sostenute a consuntivo in relazione agli interventi agevolati;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (art. 9);

VISTO, in particolare, l'Allegato VI al predetto Regolamento che, al punto 25, per il campo di intervento "Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno", prevede i coefficienti del 40 per cento;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021, e, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)", che prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro per il traguardo della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022;

VISTI gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- il target M4C1-28, in scadenza al T4 2022: "Almeno 7 500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla L. 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021";

- la milestone M4C1-29, in scadenza al T4 2022: "La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate";

- il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026: "Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (L. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo (Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti)."

VISTA la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva modifica del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11.732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e M4C2 "Dalla ricerca all'impresa";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 279 del 23 novembre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO l'art. 64, co. 8, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che ha disposto l'incremento della percentuale massima di finanziamento prevista all'art. 1, co. 2, della legge 14 novembre 2000, n. 338;

VISTO il decreto interministeriale MUR-MEF 1° ottobre 2021, n. 1137, con cui è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, co. 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la struttura di coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi previsti nel PNRR;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il combinato disposto degli artt. 3 e 17 del Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, secondo cui tra i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche vi è quello per il quale le stesse non devono comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

TENUTO CONTO del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamenti assegnati;

VISTA la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTA la Circolare n. 21 del 29 aprile 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

VISTA la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR";

VISTA la Circolare n. 28 del 4 luglio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";

VISTA la Circolare n. 29 del 26 luglio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";

VISTA la Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

TENUTO CONTO delle interlocuzioni e dei confronti intercorsi tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Commissione Europea, ed in particolare delle riunioni tecniche del 31 marzo 2022 presso il MEF, del 31 maggio 2022 in modalità videoconferenza e del 4 agosto 2022 in modalità videoconferenza, nonché della relativa documentazione tecnica di supporto, avente ad oggetto il conseguimento soddisfacente del target M4C1-28 fissato al T4 2022, che prevede almeno 7.500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla legge 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, nel corso delle suindicate interlocuzioni, al fine di garantire un conseguimento soddisfacente del target M4C1-28 fissato al T4 2022 è emersa la necessità di un ulteriore aggiornamento all'attuale quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per valutare la percorribilità dell'iniziativa e il grado di risposta dei potenziali soggetti attuatori, con decreto direttoriale del 5 luglio 2022, n. 1119, è stata avviata una procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000 e di altri soggetti pubblici o privati, anche in partenariato con soggetti pubblici, alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 14, comma 6-vicies quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nella versione allora vigente.

CONSIDERATO che, alla data di chiusura del bando, il 18 luglio 2022, sono pervenute al Ministero dell'Università e della Ricerca 161 proposte da 99 diversi soggetti, sia pubblici che privati, per oltre 24.000 posti letto aggiuntivi. Il finanziamento complessivo richiesto è stato pari a circa 707,3 milioni di euro;

VISTO l'art. 1, comma 4-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, come inserito dall'art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, secondo cui "Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».».;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla richiamata disposizione, anche al fine di ampliare il più possibile gli strumenti volti a conseguire i target previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entro il 31 dicembre 2022, avviando specifiche procedure di co-finanziamento degli interventi di cui sopra nei limiti di un importo massimo complessivo per la generalità degli interventi pari a 300 milioni di euro previsti dal PNRR (M4C1-R 1.7), riorientando le risorse finanziarie originariamente destinate al finanziamento di interventi di cui al D.M. n. 1257 del 30 novembre 2021, per la quota parte a carico del Piano;

VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il Target M4C1-28, in scadenza al T4 2022, che prevede almeno 7.500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla legge 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, recante "Avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, l. 14 novembre 2000, n. 338, come inserito dall'art. 39 del d.l. 115/2022";

RAVVISATA l'opportunità di precisare la definizione di "soggetto proponente" di cui all'art. 1, comma 1, lettera t del succitato decreto, includendo espressamente nella suddetta definizione i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000 e indicando le modalità di partecipazione degli altri soggetti pubblici e privati, nonché di specificare ulteriormente le modalità di assegnazione dei posti letto per studenti universitari;

RITENUTO di dover disporre un differimento del termine di scadenza per la presentazione delle richieste di finanziamento in considerazione delle suddette precisazioni;

CONSIDERATO che, al fine di conseguire il target M4C1-28, in scadenza al T4 2022, è necessario procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 4-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, senza l'acquisizione dei pareri di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, come espressamente previsto;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1, comma 1, lettera t, del decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 è così modificato:

"t. Soggetto proponente: Soggetto che può presentare richiesta di cofinanziamento, vale a dire:

- gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario;

- le università statali e non statali legalmente riconosciute ad esclusione delle università telematiche;

- le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute;

- gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000;

- gli altri soggetti pubblici e privati, previo accordo, finalizzato in particolare ad assicurare la disponibilità di posti alloggio per studenti universitari, con gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, con le università statali e non statali legalmente riconosciute ad esclusione delle università telematiche o con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e con gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000.".

L'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 è così modificato:

"2. I posti letto per studenti universitari dovranno essere completati e assegnati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli enti competenti per il diritto allo studio, ove possibile, ovvero assegnati agli studenti inseriti in graduatorie di merito, comunque entro il 20 dicembre 2022. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, i medesimi enti, in caso di non accettazione, rinuncia, o altra forma di mancata assegnazione, provvedono allo scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto".

L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 è così modificato:

1. I soggetti attuatori destinatari del cofinanziamento sono i soggetti proponenti. Gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, le università statali e non statali legalmente riconosciute ad esclusione delle università telematiche, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000 potranno eventualmente stipulare contratti di acquisto, accordi di locazione a lungo termine o di altra forma di godimento di beni immobili, inclusa la loro gestione, con altri soggetti pubblici e privati. Gli altri soggetti pubblici e privati possono presentare richiesta di finanziamento, in qualità di soggetti proponenti, solo previo accordo, finalizzato in particolare ad assicurare la disponibilità di posti alloggio per studenti universitari, con gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario, con le università statali e non statali legalmente riconosciute ad esclusione delle università telematiche, con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute o con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, a pena di inammissibilità. Gli accordi di locazione a lungo termine o di altra forma di godimento degli immobili, inclusa la loro gestione, possono essere stipulati anche con i soggetti che hanno partecipato al bando per il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie di cui al decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1257, fermo quanto stabilito dall'art. 4, co. 7, del presente decreto".

L'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 è così modificato:

"1. I posti letto cofinanziati con le risorse di cui al presente decreto su richiesta del soggetto attuatore sono destinati, prioritariamente, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli enti competenti per il diritto allo studio, ove possibile, ovvero sono destinati agli studenti inseriti in graduatorie di merito".

L'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 è così modificato:

"2. La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione indicata nel presente articolo, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, a partire dal 29 agosto 2022 entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 6 ottobre 2022, secondo le modalità indicate dal presente articolo".

L'art. 6, comma 10, lettera b), del decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 è così modificato:

"b) il prezzo di acquisizione di aree o immobili e il valore dell'area e/o dell'immobile deve risultare congruo sulla base di perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Ove previsto dalla normativa vigente, deve essere allegata la valutazione di congruità da parte della competente Agenzia del Demanio. Qualora non sia possibile allegare la valutazione di congruità entro il 6 ottobre 2022, la stessa potrà essere trasmessa entro i successivi 10 giorni con le medesime modalità indicate al comma 3".

L'art. 9, comma 1, lettera k), del decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 è così modificato:

"(k) messa a disposizione di posti letto ai sensi dell'art. 5 di cui sopra".

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato sul sito istituzionale del MUR e di Italia Domani e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro

MARIA CRISTINA MESSA