
PRESIDENZA
DECRETO 24 febbraio 2023, n. 61
G.U.R.S. 10 marzo 2023, n. 11
Determinazione dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio idrico fluviale e lacuale.
IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana approvato con Regio Decreto Legge 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 23 aprile 1956, n. 31 "Norme sulla delega di firma a funzionari preposti alla direzione di uffici centrali dell'Amministrazione Regionale";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28. "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e s.m.i.;
VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e s.m.i.;
VISTA la Legge 14 aprile 1994, n. 20 [N.d.R. recte: Legge 14 gennaio 1994, n. 20] "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 18 aprile 1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24 agosto 1993 n. 24 "Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali", di recepimento del Decreto Legislativo 22 giugno 1991 n. 230;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
VISTO il Testo coordinato delle norme in materia di Bilancio e Contabilità applicabili alla Regione Siciliana, approvato con Decreto Presidenziale 17 marzo 2004;
VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 giugno 1999 n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2013 n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." che all'art. 71, comma 7, dispone che: "Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Difesa del suolo." sono aggiunte le parole "Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari";
VISTO l'art 43, comma 1, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale" il quale dispone che: "Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Demanio idrico" è soppressa la parola "fluviale";
VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" che all'art. 3, commi 1 e 2, ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
VISTO il comma 4 dell'art. 3 della summenzionata Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8 con il quale sono transitate all'Autorità di Bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013 n. 9 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022 n. 9 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 07/05/2015, n. 9" che nel funzionigramma allo stesso allegato individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;
VISTO il Regio Decreto 1 dicembre 1895 n. 726 "Approvazione del Regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze";
VISTO il Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 di approvazione del "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
VISTA la Legge 21 dicembre 1961 n. 1501 (Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8) che all'art. 4 così dispone: "Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno. Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse. La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo allorché si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, è raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250 mila volt ed è triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970 n. 1503 "Trasferimento al demanio regionale dei corsi d'acqua appartenenti al demanio dello Stato";
VISTO il Decreto Legge 2 ottobre 1981 n. 546 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali) che
- all'art. 14 così dispone: "I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte. ... omissis ...";
- e all'art. 16 così dispone: "I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue. ... omissis ...";
VISTA la Legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) che all'art. 10 così dispone: "... omissis ... I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse. ... omissis ...";
VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1998 n. 258 (Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato.) che all'art. 7 così dispone: "A decorrere dal 1 gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692.";
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i., ed in particolare l'art. 86, secondo il quale "alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.D.G. 21 dicembre 2009 n. 309689 della Presidenza della Regione, con il quale è stato approvato il testo del documento recante "Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali";
VISTO il "Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana" sottoscritto dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e dal Direttore Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio dello Stato in data 20/07/2022 ed in particolare l'art. 2 che dispone che: "A partire dal 1 gennaio 2023 l'Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni";
VISTO il D.P. Reg. n. 6 del 04/01/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'Ing. Leonardo Santoro;
CONSIDERATO che i sopra citati Decreto Presidente della Repubblica del 13/12/2005 e Decreto Presidenza Regione Siciliana del 21/12/2009, prevedono che il canone di concessione sia adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente;
CONSIDERATO che in data 17/01/2023, l'ISTAT ha comunicato che in media nel 2022 i prezzi al consumo sono cresciuti dell'8,1%;
CONSIDERATO che, per il corrente anno 2023, devono essere adeguati i canoni relativi a tutte le concessioni di beni del demanio idrico fluviale e lacuale, in corso di validità e ridefiniti gli importi di quelli di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché, al comma 1 dell'articolo 16 del Decreto Legge 2 ottobre 1981, n. 546;
VISTI gli aggiornamenti apportati a tali canoni negli anni precedenti, in forza dei dati annualmente pubblicati dall'ISTAT, riepilogati nella tabella allegata al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante;
RITENUTO di dover procedere ad aggiornare i canoni relativi a tutte le concessioni di beni del demanio idrico fluviale e lacuale, in corso di validità;
Ai termini delle vigenti disposizioni,
Decreta:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
I canoni relativi a tutte le concessioni di beni del demanio idrico fluviale e lacuale, in corso di validità, devono essere aggiornati per l'anno 2023 maggiorandoli nella misura dell'8,1%.
Così come determinato nella tabella allegata al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante, tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori, per l'anno 2023, a € 234,34.
Così come determinato nella tabella allegata al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante,
- E' stabilito, per l'anno 2023, in € 139,42 il canone dovuto per semplici attraversamenti aerei di corsi d'acqua con elettrodotti senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi.
- La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo, e quindi a € 7,81, allorché si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento, e quindi a € 152,32, per linee con tensione superiore ai 30.000 volt e inferiore ai 150.000 volt, è raddoppiata, ed è quindi pari a € 234,34, per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250.000 volt ed è triplicata, ed è quindi pari a € 351,52, per le linee con tensione superiore ai 250.000 volt.
Per gli anni successivi, l'importo dei canoni aggiornato in forza dei dati annualmente pubblicati dall'ISTAT, sarà pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino, nell'apposita pagina: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia/concessioni-aree-demanio-idrico.
Il presente Decreto sarà pubblicato per esteso, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9 e inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 24 febbraio 2023.
SANTORO