
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
CIRCOLARE 20 maggio 2024, n. 16402
G.U.R.S. 24 maggio 2024, n. 23
Riclassificazione delle strutture turistico-ricettive per il quinquennio 2022/2026 - Riapertura dei termini - Linee di indirizzo.
Il Dirigente Generale,
- vista la Legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 "Norme per il turismo" e ss. mm. ii. che all'art. 4 prevede "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica";
- visto il D.A. n. 469 del 20 marzo 2017 "Inserimento dell'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i." che all'art. 3 stabilisce che l'effettiva, completa e sistematica comunicazione al Dipartimento regionale del turismo, dello Sport e dello Spettacolo dei dati indicati nel decreto assessoriale del 25 luglio 2014, secondo i tempi e le modalità prescritte nel medesimo, tramite l'applicativo Turist@t, costituisce informazione preordinata all'accertamento del requisito per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, a integrazione dei requisisti già fissati dall'Assessore regionale per il turismo, lo Sport e lo Spettacolo con il decreto n. 2351, del 15 dicembre 2014, pubblicato il 24 dicembre 2014 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I, n. 54, e ss.mm.ii.;
- visto l'art. 5 del D.A. n. 469 del 20 marzo 2017;
- visto il D. A. n. 2361 del 15 dicembre 2014 [N.d.R. recte: D. A. n. 2351 del 15 dicembre 2014] "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27".
- visto il D.A. n. 3098 del 22 novembre 2018 recante "Modifica dei requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive";
- visto il D.A. n. 1507 del 05 giugno 2019 che, in ragione delle modifiche introdotte dal citato D.A. n. 3098/2018, prevede un regime transitorio" per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni adottando una tempistica certa e condivisa";
- visto il D.A. n. 1736 del 08 luglio 2021 con il quale è stato previsto per le aziende turistico-ricettive di nuova istituzione il pieno rispetto, senza deroga alcuna, della normativa vigente e dunque l'adeguamento delle strutture ai requisiti minimi di cui all'allegato A al Decreto assessoriale n. 3098/2018 - preventivamente alla presentazione della SCIA presso i SUAP territorialmente competenti - nonché alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89);
- vista la Legge regionale 02 aprile 2024, n. 7 del "Disposizioni urgenti in materia di Turismo, Spettacolo, Attività produttive, Formazione, Enti locali e trasferimenti ad Enti";
- visto l'art 1, comma 1 della citata legge regionale 7/2024 in virtù del quale, l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo - al fine di agevolare la ripartenza del settore turistico-alberghiero a seguito della pandemia da COVID-19 - è autorizzato a provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione della denuncia di cui all'art. 4, comma 4 della Legge regionale n. 27/96 per il quinquennio 2022/2026, fino al 30 giugno 2024.
- atteso che la stessa legge n. 7/2024, all'art. 1, comma 1 stabilisce che "La validità delle classificazioni delle strutture che non abbiano provveduto alla denuncia di cui all'art. 4 della L.R. n. 27/96 entro il termine del 30 giugno 2022 è prorogata fino al 31 dicembre 2024, fatte salve le classificazioni delle strutture che abbiano effettuato la denuncia nei termini".
- visto l'art. 1 comma 2 della Legge regionale del 2 aprile 2024, n. 7 il quale recita: "al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 27/96 le parole "è comunque per almeno un triennio" sono soppresse".
emana la presente Circolare contenente le linee di indirizzo atte a meglio orientare l'azione amministrativa nell'adozione dei provvedimenti di riclassifica per le strutture ricettive che non abbiano provveduto alla denuncia di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 27/96 entro il termine del 30 giugno 2022, e nell'applicazione di altre norme che attualmente non sembrano adottate in modo conforme da parte delle Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali.
Nello specifico, ferme restando le previsioni dei vigenti decreti assessoriali in tema di requisiti minimi per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive, nonché quelle del D.A. n. 469/2017 inerenti la puntuale trasmissione dei dati ai fini ISTAT per il mantenimento della classifica in stelle delle stesse aziende, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge regionale del 2 aprile 2024, n. 7 la validità delle classificazioni delle strutture ricettive che non abbiano provveduto alla denuncia di cui all'art. 4 della legge regionale n. 27/96 entro il termine del 30 giugno 2022 è prorogata fino al 31.12 2024, fatte salve le classificazioni delle strutture che abbiano effettuato la denuncia nei termini (ossia entro il 30 giugno 2022). Per le strutture ricettive, già riclassificate per il quinquennio 2016/2021, che non hanno provveduto a presentare la denuncia di cui all'4, comma 4 della legge regionale 27/96 entro il 30 giugno 2022, il termine ultimo per presentare istanza di riclassificazione è fissato, improrogabilmente, al 30 giugno 2024.
Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della l.r. n. 7 del 02.04.2024, per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il periodo di vigenza del quinquennio, la classificazione ha validità esclusivamente per la frazione residua del quinquennio in corso.
Appare opportuno sottolineare che la proroga riguarda solo il termine di presentazione delle istanze di riclassifica e non già il termine di scadenza del quinquennio che resta fissato alla data del 31.12.2026.
Ai fini della riclassificazione delle strutture turistico-ricettive, si evidenzia anche in questa sede che il D.A. n. 3098/2018 recepisce il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e ss.mm.ii.
Si sottolinea, dunque, la necessità di riportare espressamente, nelle determine di classificazione e/o riclassificazione, tutte le informazioni relative all'accessibilità e alla visitabilità delle strutture ricettive.
Si richiama, inoltre, l'attenzione delle Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali sul comma 2 dell'Art. 4 della l.r. 27/1996 che, testualmente, recita: "Le aziende ricettive sono classificate con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, in base ai requisiti posseduti.".
Alla luce di quanto sopra, in virtù del comma 2 dell'Art. 5 della l.r. n. 10/2005 che assegna le competenze già proprie delle Aziende Autonome Provinciali alle Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali, saranno tali ultimi Enti a emettere le determine di classificazione, ciascuno per il territorio di propria competenza.
Al riguardo non saranno considerate determine e/o delibere le note e gli atti non conformi ai criteri di "perfezione formale e sostanziale" cui gli stessi devono rispondere a garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa, anche se protocollate e/o che non siano state pubblicate presso l'albo pretorio delle rispettive Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali, come meglio evidenziato dal comma 4 dell'Art.5 della l.r. n. 27/1996. Inoltre, la richiesta di documentazione fotografica relativa alla struttura ricettiva, prassi largamente diffusa per sopperire alle mancate visite ispettive, non è conforme al dettato legislativo né garantisce lo stato effettivo della struttura. Vorranno pertanto, tutte le Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali, adeguarsi a quanto previsto dalla norma escludendo, tassativamente, il ricorso a tale specifica richiesta.
Si richiama al riguardo l'ultimo capoverso della Circolare n. 10155 del 24/03/2022 che testualmente recita: "In nessun caso è prevista la possibilità di chiedere, in alternativa al sopralluogo, apposita documentazione fotografica comprovante il possesso dei requisiti minimi previsti dal sistema di classificazione regionale." e il penultimo comma della stessa Circolare ove è specificatamente e testualmente scritto: "Per tale ragione si raccomanda di evitare la prassi, largamente diffusa, di emettere delibere di classificazione e/o riclassificazione che coinvolgono più strutture ricettive e di prediligere, invece la redazione di singoli provvedimenti di classifica per ciascuna struttura ricettiva."
Altra importante norma che appare opportuno richiamare è quella prevista dall'art. 4, comma 4 della l.r. n. 27/1996 in virtù del quale: "I titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.".
Ne consegue che tutte le richieste di riclassificazione pervenute oltre il termine dello scorso 30 giugno 2022 non potevano (e non possono) essere prese in considerazione con la conseguente scadenza della loro classificazione alla fine di dicembre dell'anno 2022.
Le città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali che hanno provveduto alla riclassificazione di strutture ricettive che hanno inoltrato la richiesta oltre il termie ultimo (30 giugno 2022) vorranno pertanto provvedere al ritiro, in regime di autotutela, di tutti gli atti amministrativi emanati e provvedere nuovamente alla loro emissione successivamente alla pubblicazione in GURS del 05 aprile 2024 della l.r. n. 7 del 02 aprile 2024 "Disposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti.
Pertanto in forza della l.r. n. 7/2024 possono essere ammesse alla riclassificazione solo le strutture ricettive che presenteranno domanda dopo la pubblicazione in GURS della norma (05/04/2024) e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2024, purché già classificate e/o riclassificate sino al 31 dicembre 2021.
Le strutture non riclassificate sino al 31 dicembre 2021, che alla data odierna risultano aperte e/o funzionanti devono essere sanzionate secondo quanto disposto dal D.A. n. 469/S2Tur del 20 marzo 2017 con l'applicazione della aliquota massima della sanzione e in ogni caso sono da considerare chiuse e i relativi provvedimenti di decadenza vanno inviati con sollecitudine ai SUAP affinché provvedano agli adempimenti conseguenti (cfr. nota prot. n. 19748/S2Tur del 12/07/2017 di questo Dipartimento inviata via PEC a tutte le città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali).
A ogni buon fine, si allegano alla presente circolare i nuovi codici IBAN per il versamento delle sanzioni, fermo restando che la causale del versamento dovrà riportare la dicitura "Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - sanzione amministrativa ex art. 6 della l.r. n. 27/1996 - capitolo di entrata 7498 - ditta: xxxxxxx - n. xxxx", entrambe queste ultime due informazioni dovranno corrispondere a quanto riportato sul sistema Turist@t rispettivamente ai campi "denominazione" e "codice".
La l.r. n. 27/1996 all'art. 5, comma 3 espressamente recita: "Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti."
Tale termine di 90 giorni, a seguito dell'istituzione dei SUAP e della SCIA è stato ridotto a 30 giorni prorogabili di ulteriori 30 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale a cura dell'istante.
Trascorso infruttuosamente tale termine sarà cura delle Città Metropolitane /Liberi Consorzi comunali, trasmettere al Dipartimento del Turismo la documentazione relativa ai fini dell'emissione dei conseguenti atti amministrativi.
Di tale specifica previsione di legge le Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali sono tenuti a informare tutte le strutture ricettive contestualmente alla ricezione della documentazione da parte dei SUAP.
In relazione alla attività ispettiva, resta fermo quanto disposto dall'art. 30, comma 6 della l.r. n. 21/2001 che prevede che: "Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti".
A tal fine, in ottemperanza alle disposizioni legislative, vorranno le Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali stabilire un numero di sopralluoghi da compiere, in misura non inferiore al 10% del totale delle strutture ricettive classificate di rispettiva competenza, notiziando al riguardo, a mezzo PEC, il Dipartimento del Turismo che provvederà a nominare i propri funzionari per l'espletamento delle verifiche ispettive.
Ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 496 del 20 marzo 2017 [N.d.R. recte: art. 5 del D.A. n. 469 del 20 marzo 2017] i Servizi Turistici Regionali provvederanno, con cadenza quindicinale, all'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 del citato D. A. n. 496/2017 [N.d.R. recte: art. 3 del citato D. A. n. 469/2017] da parte di tutte le strutture ricettive, dislocate nei rispettivi territori di competenza, tramite verifica condotta con accesso al sistema Turist@t.
Si confida nella puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni sin qui richiamate.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: ANTINORO