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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 giugno 2024, n. 179

- Allegato al Comunicato Assessorato del Territorio e dell'Ambiente pubblicato nella G.U.R.S. 28 giugno 2024, n. 29

Parere motivato favorevole per la procedura di valutazione ambientale strategica, comprensiva della valutazione di incidenza ambientale, per la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione siciliana", attivata in qualità di autorità procedente dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE 

VISTO il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana"; 

VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022 con il quale è stata preposta alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente la dott.ssa Elena Pagana; 

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"; 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n. 3" (pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022 - Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.); 

VISTO il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della delibazione di G.R. n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti; 

VISTO il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A. al Dott. Antonio Patella; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

VISTA la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 [N.d.R. recte: legge 22/02/1994, n. 146], recante: "Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1993";

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte seconda riguardante le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" (di seguito D. Lgs. 152/2006); 

VISTO in particolare l'art. 10 comma 3 del predetto D. Lgs. 152/2006 che dispone "La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza (…); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; 

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 22/05/2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"; 

VISTA la legge regionale 20/11/2015 n. 29 "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche"; 

VISTA la legge regionale 08/05/2007, n. 13, articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS"; 

VISTE le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat", pubblicate sulla G.U. del 28-12-2019 serie generale - n. 303 

VISTO il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 e s.m.i. di "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A,), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303" e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente; 

VISTO il D.P.R. n. 23 del 08/07/2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana"; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 09/01/2013

VISTO l'Atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota protocollo n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015; 

VISTA la legge regionale 07/05/2015 n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3 e modificato dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16 (esclusione pagamento oneri istruttori amministrazioni regionali); 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.); 

VISTO il decreto assessoriale n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17/03/2016 n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015; 

VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal D.A. n. 132/Gab del 17/04/2024;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab. del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti"; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006

VISTA la legge regionale 13/08/2020, n. 19 recante "Norme per il governo del Territorio" ed in particolare l'art. 18 che disciplina la "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" di competenza regionale; 

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e il supplemento ordinario n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023" (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I), e in particolare l'art. 73 "Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.; 

VISTO il decreto assessoriale n. 194/GAB del 30/06/2023 con il quale è regolato a decorrere dal 01/08/2023 il funzionamento e l'organizzazione della C.T.S.; 

VISTO il proprio D.A. n. 369/GAB del 06/12/2019 con il quale questo Assessorato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha "parere motivato favorevole" sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della proposta di "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti", presentato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nella qualità di Autorità Procedente, e sull" integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, con le motivazioni di cui al Parere C.T.S. n. 245/2029 del 27/11/2019, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo decreto; 

VISTO il quadro normativo di riferimento per la redazione dell'"Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) -stralcio rifiuti urbani", ed in particolare: 

- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti; 

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia; 

- Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); 

- Direttive contenute nel pacchetto dell'Unione europea sull'economia circolare, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018 L150, che prevedono la modifica di sei direttive europee e che riformano l'economia circolare: 

a) Direttiva 2018/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

b) Direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 

c) Direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 

d) Direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

- decreto legislativo 13/01/2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e successive modifiche; 

- decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento ai seguenti articoli: 

- art. 196 "Competenze delle Regioni" che conferisce alle Regioni la competenza per: 

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le province, i comuni e l'Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199; 

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; 

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza; 

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis; 

- art. 199 "Piani Regionali": 

- comma 1: "Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate"; 

- comma 3 disciplina i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti; 

- comma 5 "Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente"; 

- comma 6 prevede che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti; 

- comma 10 "Le regioni per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni", 

- decreto legislativo 03/09/2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n. 226 del 11/09/2020); 

- decreto legislativo 03/09/2020, n. 121 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 

- decreto presidenziale 12/03/2021, n. 8 - Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 08/04/2010, n. 9. "Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia"; 

- D.M. 24/06/2022, n. 257 - Approvazione del Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti; 

CONSIDERATO che il D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 5 commi 1 e 2 - come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 120/2003 - stabilisce che vadano sottoposti a Valutazione di incidenza (VIncA) tutti i piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore e le loro varianti, e che il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 6 comma 1 e comma 2 lettera a), assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi quelli concernenti la gestione dei rifiuti e all'art. 10 comma 3 sancisce il coordinamento tra la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza; 

VISTA l'istanza n. 2570, depositata sul Portale Valutazioni Ambientali (prot. DRA n. 20517 del 28/03/2024) con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella sua qualità di Autorità Procedente (di seguito A.P.), ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Ambiente di questo Assessorato la documentazione riguardante la VAS, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, comprensiva, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 della Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/97, della proposta di "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art.  199 del D.Lgs. 152/2006) -stralcio rifiuti urbani" depositando la seguente documentazione: 

RS00OBB0001A0 ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

RS00OBB0002A0 AVVISO AL PUBBLICO

RS00OBB0003A0 SINTESI NON TECNICA

RS00OBB0004A0 RAPPORTO AMBIENTALE

RS00OBB0005A0 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE HA REDATTO LA DOCUMENTAZIONE

RS00OBB0006A0 SHAPE FILES (ZIP)

RS03EPS0001A0 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (STRALCIO URBANI) 

RS03ROI0001A0.ESE DICHIARAZIONE DI ESENZIONE 

RS03RIA0001A0.STU STUDIO D'INCIDENZA AMBIENTALE_SIGNED 

RS03RIA0002A0_TAV TAVOLA 1 

RS03RIA0003A0_TAV TAVOLA 2 

RS03RIA0004A0_TAV TAVOLA3 

RS03RIA0005A0_TAV TAVOLA 4 

RS03RIA0006A0_TAV TAVOLA 5 

e le successive note integrative acquisite al prot. DRA n. 20576 del 28/03/2024 e prot. DRA n. 23783 del 10/04/2024, corredate dalla seguente documentazione: 

RS03ADD0002A0.Ric Integrazione n. 1 

RS03AVV0001A1 Avviso al pubblico 

RS03IST0002A0.Int Integrazione n. 1_signed 

RS03IST0003A0.Int RS03ADD0003A0.Ord

Integrazione n. 2Ordinanza n. 1 del 08 aprile 2024 del Commissario VISTA la documentazione di piano ed amministrativa, come depositata e pubblicata nel Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana, al codice procedura 3072; 

DATO ATTO dello svolgimento della fase di scoping, di cui all'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come integralmente documentato sul Portale delle Valutazioni ambientali al Codice Procedura n. 2830, conclusa con la notifica del parere (prot. DRA n. 2103 del 12/01/2024) della CTS n.  727 del 22/12/2023; 

DATO ATTO dello svolgimento delle consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, nel periodo dal 11/04/2024 al 14/05/2024, tramite la pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di Piano, alla VAS ed alla VINCA sul Portale Valutazioni Ambientali e sul sito dell'A.P, come risultante dalla seguente documentazione: 

- avviso pubblico sul portale delle valutazioni ambientali del 11/04/2024; 

- nota prot. n. 24215 del 11/04/2024 del Servizio 1 DRA di pubblicazione avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ed invito ai Soggetti Competenti ed al pubblico interessato di far pervenite entro il termine di 30 gg. i propri contributi (Termine ridotto in forza dei poteri di sostituzione e deroga di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 5 [N.d.R. recte: legge 14 giugno 2019, n. 55] richiamati nell'art. 14-quater della Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 recante "Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana", di conversione del D.L. n. 181 del 9 dicembre 2023 e dell'ordinanza n. 1 del 08/04/2024 del Presidente della Regione nella qualità di Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ex D.P.C.M. 22/02/2024); 

DATO ATTO degli esiti delle consultazioni concluse con le seguenti osservazioni: 

- Comune di Melilli: nota prot. 12601 del 02/05/2024 (prot. DRA n. 29935 del 06/05/2024); 

- Sindaci Provincia di Caltanissetta prot. n. 6567 del 06/05/2024 (prot. DRA n. 30967 del 08/05/2024); 

- Società Pantar S.r.L.: nota prot. DRA n. 30813 del 08/05/2024; 

- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa: nota prot. n. 3247 del 09/05/2024 (prot. DRA n. 31940 del 13/05/2024); 

- Comune di Catania: nota prot. n. 211965 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32353 del 13/05/2024). 

- SRR Trapani Provincia Sud prot. n. 1479 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32346 del 13/05/2024); 

- Libero Consorzio Comunale di Ragusa prot. n. 9524 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32389 del 13/03/2024); 

- SRR Messina prot. n. 703 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32485 del 14/05/2024); 

- Università degli Studi di Catania prot. n. 218571 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32487 del 14/05/2024); 

- SRR Trapani Provincia Nord prot. n. 284 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32525 del 14/05/2024); 

- A2A Ambiente S.p.a. prot. n. 112223 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32528 del 14/05/2024); 

- SRR Palermo Area Metropolitana prot.n. 3968 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32533 del 14/05/2024); 

- New Energy S.r.L. prot. n. 26291 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32554 del 14/05/2024); 

- Associazione Rifiuti Zero Sicilia prot. n. 30361 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32588 del 14/05/2024); 

- Legambiente prot. n. 32963 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32594 del 14/05/2024); 

- SRR ATO 7 Ragusa prot. n. 1311 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32759 del 14/05/2024). 

- Partito Democratico Sicilia prot. n. 39666 del 11/05/2024 (prot. DRA n. 32600 del 14/05/2024); 

- Associazione Zero Waste Sicilia prot. n. 21011 del 11/05/2024 (prot. DRA n. 32609 del 14/05/2024); 

VISTA la nota del Servizio 1, prot. DRA 32578 del 14/05/2024, di conclusione delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs.152/2006 e comunicazione alla C.T.S. di avvenuta pubblicazione sul portale delle valutazioni ambientali al codice procedura 3072 di tutta la documentazione relativa alla proposta di "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199 del D.Lgs. 152/2006) -stralcio rifiuti urbani"; 

VISTA la nota prot. n. 27109 del 21/05/2024 (prot. DRA n. 35257 del 21/05/2024), pervenuta dopo la chiusura delle consultazioni ex art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e comunque trasmessa alla CTS tramite il portale, con la quale ARPA Sicilia ha reso alcune osservazioni sul piano; 

VISTA la nota assunta al prot. DRA n. 37492 del 29/05/2024, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1 DRA, i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 22/05/2024, tra i quali figura anche il parere n. 243/2024 relativo al procedimento in questione; 

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 243/2024 approvato dalla C.T.S. nella seduta del 22/05/2024, composto di 124 pagine, comprensivo dell'attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., che esprime parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana- Codice procedura 3072 - VA_500_R00048B " ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sull" integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e delle Linee guida VINCA; 

PRESO ATTO che la C.T.S. ha considerato gli esiti della fase di scoping di cui al parere tecnico n. 727/2023 rilasciato in data 22/12/2023; 

PRESO ATTO dal parere della C.T.S. n. 243/2024, che il Rapporto ambientale è stato redatto e quindi valutato con riferimento ai punti da a) a j) dell'allegato VI del D. Lgs. 152/2006

RILEVATO che in merito al punto "a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi" il RA riporta: 

A seguito della nuova conformazione impiantistica, sono attesi i seguenti risultati, il cui conseguimento andrà costantemente monitorato: 

1. recupero di oltre il 65% dei rifiuti urbani raccolti; 

2. recupero energetico della frazione residua dei rifiuti urbani raccolti (fino a 600.000 tonnellate); 

3. recupero energetico dei fanghi di depurazione; 

4. conferimento a discarica inferiore al 10% del peso dei rifiuti urbani raccolti; 

5. eliminazione delle spedizioni/trasferimento rifiuti fuori regione; 

6. implementazione delle piattaforme di recupero gestite dai consorzi di filiera o da altre società; 

7. riduzione di almeno il 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attuali; 

8. produzione di almeno 70 milioni di Smc di biometano da rifiuti; 

9. produzione di almeno 10.000 tonnellate di compost di qualità; 

10. sostituzione del pet-coke con CSS-C presso gli impianti energivori regionali. 

RILEVATO che in merito al punto "b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma" il RA riporta: "Quale scenario base del ciclo dei rifiuti urbani è stato utilizzato l'ultimo certificato (il 2022), da cui emerge che: 

- la quantità totale di Rifiuti Urbani (RU) raccolta è stata pari a 2.200.814 tonnellate, di cui il 51,5% viene raccolto in modo differenziato (515.641 tonnellate sono la Frazione OrganicaFORSU); 

- il 60% dei RU indifferenziati (RI) viene raccolto nei Comuni di Palermo e Catania; 

- i RI (998.272 tonnellate) sono stati conferiti presso 8 impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), di cui 3 a gestione privata che hanno trattato 477.239 tonnellate di RI (47,8%); 

- il 32,4% dei RU (713.481 tonnellate) sono stati conferiti presso 9 discariche; 

- l'11,4% dei RU (250.790 tonnellate) sono stati trasferiti fuori regione; 

- la distribuzione degli impianti di trattamento dei RU non è omogenea tra le province siciliane in termini di numerosità, capacità autorizzata e scelte tecnologiche, come le tariffe praticate dai diversi impianti. 

I dati mettono in evidenza la distanza tra la situazione attuale e gli obiettivi stabiliti dalle Direttive Europee e dalle norme nazionali, e indicano la necessità dell'aumento delle attività di riciclaggio e recupero rispetto alle tradizionali operazioni di smaltimento, anche al fine di rendere più sostenibile ed equo il ciclo dei RU"; 

RILEVATO che in merito al punto "c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate" il RA riporta: 

la trattazione delle caratteristiche dell'ambiente interferito dalla proposta di PRGR tiene conto del contesto territoriale per la definizione degli obiettivi, le biocapacità e limiti, attraverso la valutazione dei potenziali effetti del PRGR su: 

- fauna, vegetazione ed ecosistemi; 

- implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni; 

- paesaggio, beni culturali ed archeologici; 

- consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre); 

- matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell'aumento dei flussi di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico,...); 

- consumi di energia; 

- consumi di risorse idriche; 

- acque reflue prodotte; 

RILEVATO che in merito al punto "d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228" il RA riporta: Il tema è stato affrontato nell'ottica e con l'obiettivo di individuare i problemi e gli impatti derivanti dalla proposta di PRGR, ma appunto per stabilire criteri per la localizzazione di infrastrutture e/o impianti; 

RILEVATO che in merito al punto "e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale", il RA riporta: 

Nel 2018, tre direttive europee hanno cambiato la prospettiva e gli obiettivi della gestione dei rifiuti: le direttive 2018/850, 2018/2051 [N.d.R. recte: 2018/851] e 2018/852 hanno stabilito la priorità del "riciclaggio e recupero dei rifiuti, anziché il loro smaltimento finale, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare". I decreti di recepimento in Italia delle direttive europee (Decreti legislativi n. 116 e n. 121 del 2020), il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (D.M. 257/2022), e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima "Economia circolare e rifiuti" (PNIEC 2023), hanno allineato l'Italia ai nuovi obiettivi della gestione dei rifiuti ed hanno innovato le metodologie e le procedure per la pianificazione regionale: 

- riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio hanno la priorità, con scadenze per il raggiungimento degli obiettivi a partire dal 2025 e l'eliminazione del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili entro il 2029; 

- riduzione progressiva del conferimento in discarica a partire dal 2025 e fino al conferimento massimo del 10% dei rifiuti entro il 2035. 

Di conseguenza la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti dovrà dare priorità ad un modello organizzativo e ad una rete impiantistica per valorizzare il recupero di materia ed energia, ed assicurare i "criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità" (Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti)"; 

RILEVATO che in merito al punto "f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi", nel RA detto argomento viene abbondantemente sviluppato nel capitolo 6 "Valutazioni degli effetti ambientali" e viene inoltre abbondantemente trattato anche nello Studio di Incidenza Ambientale; 

RILEVATO che in merito al punto "g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma", il tema delle misure mitigative viene sviluppato nel RA al capitolo 6 ai paragrafi 6.4, 6.5 e 6.6 e nello studio di Incidenza Ambientale al Capitolo 7 paragrafi 7.3, 7.4, 7.5, 7.6.; 

RILEVATO che in merito al punto "h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste", ai capitoli 4 e 5 del RA vengono sviluppati gli argomenti riguardanti lo scenario 0 e lo Scenario P e si analizzano le ragioni della scelta delle alternative; 

RILEVATO che in merito al punto "i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare" il RA riporta: In riferimento al PMA, per il controllo degli effetti ambientali significativi connessi all'attuazione del Piano, il proponente dichiara che sarà attuato un piano di monitoraggio ambientale (PMA). Il monitoraggio non costituirà una fase separata della procedura di pianificazione, ma farà parte integrante del processo di piano e in tal senso verranno definiti i tempi e la frequenza del monitoraggio degli effetti del piano. Verranno altresì predisposte le dovute procedure per garantire che il sistema di monitoraggio funzioni in maniera efficiente. In particolare, il PMA avrà i seguenti obiettivi: 

- definire i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio ambientale; 

- valutare gli effetti ambientali significativi connessi all'attuazione del Piano; 

- verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuati nel processo di VAS e definiti dal Piano; 

- individuare tempestivamente eventuali criticità onde prevenire potenziali effetti negativi imprevisti; 

- garantire l'informazione ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al pubblico interessato e al pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del Piano attraverso l'attività di reporting; 

- fornire le indicazioni necessarie per la definizione e l'adozione di eventuali opportune misure correttive e/o per un'eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel Piano. 

Quest'ultimo obiettivo assume particolare importanza in quanto costituisce l'elemento di dinamicità e di feed-back del processo di pianificazione/programmazione, che permette di rimodulare e riorientare gli indirizzi strategici del Piano, gli obiettivi di sostenibilità ambientale e le misure adottate per il monitoraggio; 

RILEVATO che in merito al punto "j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti" il RA allegato al RA è stato considerata la sintesi non tecnica con la quale il Proponente sintetizza le analisi e le valutazioni contenute nel RA; 

VISTE le considerazioni e valutazioni conclusive, riportate nel parere CTS n. 243/2024 come di seguito elencate:

Considerato che per raggiungere gli obiettivi l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti individua quali misure necessarie: 

- Riduzione del conferimento in discarica dall'attuale 50% a meno del 10%; 

- Eliminazione del trasferimento fuori regione dei rifiuti, con la drastica riduzione dei costi a carico della collettività; 

- Valorizzazione dei rifiuti con la produzione di CSS END OF WASTE e BIOMETANO; 

- Recupero di materia attraverso i consorzi nazionali di filiera; 

- Chiusura del ciclo di riciclaggio e recupero con la valorizzazione energetica dei residui non altrimenti recuperabili mediante due TMV. 

Considerato che il Programma Nazionale di gestione dei rifiuti (marzo 2022) stabilisce il quadro di riferimento degli obiettivi e delle politiche per la gestione dei rifiuti da parte delle Regioni, ed è finalizzato a promuovere ed incentivare iniziative coordinate del settore pubblico e delle imprese private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare. 

Considerato che il Programma tra i macro obiettivi del Piano prevede: 

- ridurre il divario di pianificazione e di dotazione impiantistica tra le diverse regioni, perseguendo la razionalizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità; 

- garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti e di riduzione dello smaltimento, tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i rifiuti prodotti; 

- razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti e la individuazione di percorsi che portino nel breve termine a colmare il gap impiantistico mediante la descrizione dei sistemi esistenti con l'analisi dei flussi. 

Considerato che la Strategia nazionale per l'Economia Circolare individua le azioni, gli obiettivi e le misure volte ad assicurare un'effettiva transizione verso l'economia circolare entro il 2035. La Strategia individua tra l'altro i Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione, e i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto delle materie derivanti dal trattamento dei rifiuti (End of Waste). Inoltre, la Strategia individua, tra le azioni prioritarie; 

- lo sviluppo di un mercato per il riuso delle materie prime seconde, anche attraverso la revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento in discarica e all'incenerimento sul territorio nazionale; 

- la promozione della "simbiosi industriale" nei cosiddetti distretti circolari per la chiusura del ciclo del riciclaggio e recupero dei rifiuti; 

- l'introduzione e l'estensione della responsabilità estesa del produttore in particolare nei settori della plastica e del tessile; 

Considerato e valutato che l'aggiornamento del Piano prevede nella sua strutturazione ed argomentazione la congruità al Programma Nazionale di gestione dei rifiuti ed alla Strategia nazionale per l'Economia Circolare e stabilisce che: 

- La rete di impianti per la selezione/pretrattamento/raffinazione dei rifiuti ai fini del riciclaggio e recupero siano installati presso impianti esistenti; 

- I biodigestori siano installati almeno in ogni provincia, prevalentemente presso impianti esistenti già autorizzati per il trattamento della frazione organica o TMB, e comunque in aree industriali; 

- I due termovalorizzatori siano installati nelle città metropolitane di Palermo, in siti già impiegati da TMB o discariche, e comunque in aree industriali. 

Inoltre l'aggiornamento del Piano prevede una significativa riduzione dei costi (circa 45%- 60%) rispetto alla situazione attuale nel periodo 2024-2028, in relazione alla progressiva attuazione degli obiettivi di riciclaggio e recupero. L'entrata in servizio dei TMV porterà ulteriori riduzioni dei costi rispetto alla situazione attuale (circa 60%- 70%), salvo il possibile impatto negativo del costo dei permessi di emissione di CO2 che comporterà costi leggermente superiori a quelli 2024-2028 e comunque sempre di gran lunga inferiori ai costi attuali. 

QUESTIONE DI COMPATIBILITA' IN MERITO ALLA "GERARCHIA DEI RIFIUTI": 

In merito alla "gerarchia dei rifiuti", secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2024, n. 1349), la realizzazione dell'inceneritore rappresenta un intervento necessario per dare attuazione al principio di gerarchia, riducendo il conferimento in discarica di rifiuti mediante il loro recupero come combustibile per la produzione di energia, con l'effetto di ridurre anche l'impatto ambientale derivante dal trasporto dei rifiuti indifferenziati finalizzato al loro smaltimento in discarica (..); 

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di poter concludere il procedimento esprimendo parere motivato (ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed estendendo tale parere alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.); 

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi; 

A TERMINE delle vigenti disposizioni 

DECRETA 

Art. 1

Si dispone parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana- Codice procedura 3072 - VA_500_R00048B", presentato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nella qualità di Autorità Procedente, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sull" integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e linee guida VINCA, con le motivazioni di cui al Parere n. 243/2024 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 22/05/2024 e di cui all'art. 2 del presente decreto, a condizione che siano ottemperate le previsioni di cui all'art. 3 del presente decreto. 

Il parere motivato si estende alla Valutazione di Incidenza Ambientale e dispone parere favorevole alla VIncA. (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.), concludendo in maniera oggettiva che non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/i con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, nei limiti ed alle condizioni indicate dal Parere della C.T.S. n. 243/2024, dalla proposta di piano, dal Rapporto ambientale, dello Studio di incidenza e delle prescrizioni di cui all'art. 3 e 6 comma 3 del presente decreto. 

Art. 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 243/2024 del 22/05/2024 rilasciato dalla C.T.S., composto di 124 pagine, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1, nonché l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione firmata dal Segretario e dal Presidente della C.T.S.. 

Art. 3

L'Autorità Procedente illustrerà, in sede di dichiarazione di sintesi, in che modo le considerazioni ambientali sotto formulate sono state integrate nella proposta di "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana- Codice procedura 3072 - VA_500_R00048B" e di come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, inclusive delle osservazioni contenute nel parere della CTS n. 243/2024, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate. 

L'Autorità Procedente, pertanto, prima della presentazione del Piano per l'approvazione, provvederà alle modifiche ed alle integrazioni dei documenti di Piano e del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica (parti integranti del Piano) tenendo conto di tutte le risultanze del parere motivato della CTS di cui all'art. 3. 

In particolare, in osservanza al Parere Tecnico Specialistico n. 243/2024 ed al presente decreto, per garantire la migliore sostenibilità ambientale del Piano, procederà in sede di dichiarazione di sintesi a: 

1. In Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e dell'art. 17 del T.U.A. si dovrà illustrare in modo sintetico le considerazioni di carattere ambientale pervenute e in che modo siano state considerate e integrate nel Piano; 

2. Dovrà essere sinteticamente riepilogato il processo integrato del Piano, della Valutazione Ambientale Strategica e della valutazione di Incidenza (schema procedurale e metodologico - Valutazione Ambientale VAS); 

3. Dovranno essere elencati schematicamente i soggetti nelle consultazioni e dovrà essere coinvolti e fornire informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico; 

4. Dovrà essere espressamente riportato che tutti i Piani d'Ambito dovranno essere assoggettati a procedura di VAS ed a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (II livello); 

5. In considerazione che lo Studio di Incidenza Ambientale redatto per il presente Piano ha un dettaglio di analisi generale riferito alla programmazione, nel documento di Piano dovrà essere espressamente riportato che tutti gli impianti ricadenti nelle vicinanze dei Siti Natura 2000 e che potrebbero generare incidenze indirette su tali siti dovranno essere assoggettati a Procedura di Incidenza Ambientale; 

6. A seguito dell'adozione del presente Piano dovrà essere presentato ed avviato il Piano di Monitoraggio Ambientale il quale dovrà essere concordato con ARPA Sicilia; 

7. A seguito dell'adozione del presente Piano dovrà essere presentato un Piano della comunicazione e della conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare; 

8. Dovrà essere strutturato sul Portale SITR un visualizzatore riguardante i Criteri Localizzativi (Escludenti, Penalizzanti e Preferenziali). Su detto visualizzatore dovranno essere pubblicati anche tutti i file GIS già trasmessi dal'AP in fase di avvio della procedura. Detti file dovranno essere integrati con lo shp riguardante i nuclei urbani e le area industriali in modo da definire cartograficamente la fascia escludente dei 3Km; 

9. L'A.P. dovrà chiarire i Criteri di Localizzazione riguardanti la fascia escludente dei 3 km dai nuclei urbani li dove entra in contrasto con la presenza dell'area Industriale (Preferenziale); 

10. L'AP dovrà chiarire in merito ai Criteri Localizzativi le interferenze tra Reticolo Idrografico, fascia dei 150 metri dai fiumi, ESCLUDENTE e Beni Paesaggistici, fascia dei 150 metri dai fiumi, PENALIZZANTE; 

11. Dichiarare di come si è tenuto conto del parere motivato; 

12. Descrivere le misure previste in merito al monitoraggio ed in che modo si è tenuto conto nel Rapporto ambientale degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili e la indicazione delle misure adottate e da adottare in conformità con quanto previsto per il monitoraggio di cui all'articolo 18 del T.U.A.

13. Considerato che l'Amministrazione Regionale ha valutato di predisporre il Presente Piano come un Primo Stralcio denominato "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani) in Dichiarazione di Sintesi l'A.P. dovrà riportare i tempi di avvio delle procedure riguardanti il Piano Rifiuti Speciali e il Piano delle Bonifiche. 

Art. 4

L'Autorità procedente porrà in atto tutte le procedure di informazione al pubblico previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, ed in particolare dovrà provvedere: 

- alla trasmissione del Piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, insieme con il presente parere motivato e di tutta la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, agli organi competenti all'approvazione del Piano; 

- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del presente parere; 

- alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della "dichiarazione di sintesi", 

- a trasmettere all'autorità competente, in formato digitale, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, e 18, comma 3. 

Art. 5

Ad ogni scadenza prevista dal piano di monitoraggio da redigere ed integrare secondo le prescrizioni di cui al punto 4 e 5 dell'art. 3 del presente decreto, ovvero entro un anno dall'approvazione del Piano, l'Autorità Procedente trasmetterà all'Autorità Competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda, ai fini: 

- dell'espressione del parere sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente sia per la pubblicazione 

- della verifica lo stato di attuazione del piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 3. 

- della pubblicazione attraverso il sito web dell'autorità competente dei risultati del monitoraggio 

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione relativi al Programma. 

Art. 6

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di Programma indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato. 

Pertanto, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari all'attuazione di quanto previsto nel Piano, in particolare l'A.P. rimane obbligata ad avviare per i singoli progetti, qualora rientranti nella fattispecie di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6 del D. lgs n. 152/2006, le previste procedure di VIA o Assoggettabilità a VIA integrate, ove richiesto, dalla V.Inc.A. 

Art. 7

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionali di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Ambiente (https://si-vvi.regione.sicilia.it), [Codice di Procedura n. 3072] e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella qualità di Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione. 

Palermo, 5 giugno 2024 

L'Assessore

ELENA PAGANA