
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 8 G.U.R.I. 26 marzo 2025, n. 71
Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di versamenti e riscossione dei tributi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 13 febbraio 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 2025
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Soggetti tenuti ai versamenti
1. Le imposte sono riscosse mediante:
a) versamenti diretti del contribuente, del sostituto d'imposta e del responsabile d'imposta;
b) ritenuta diretta.
Sostituto e responsabile d'imposta
(articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.
2. Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.
3. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.
Oggetto
(articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1, comma 98, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 72, legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.
3. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
4. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e dell'articolo 5, comma 4, e le relative modalità di attuazione.
5. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
e) all'imposta prevista dal titolo V del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
f) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
g) ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
h) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
i) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 10;
l) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore;
m) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
n) alle tasse sulle concessioni governative;
o) alle tasse scolastiche.
6. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al primo periodo è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.
7. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
8. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
9. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 7 e 8, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare.
Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi
(articolo 32-ter decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello «F24 enti pubblici» per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
3. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.
Modalità di esecuzione dei versamenti unitari
(articolo 2, comma 10-bis, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 11, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; articolo 37, commi 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater e 49-quinquies decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 574, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (1)
1. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, hanno facoltà di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 3 tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
2. A decorrere dal 1° luglio 2024, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 3 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
3. I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 3, comma 5, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'articolo 18.
4. I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 3, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate.
5. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, presentate ai sensi dell'articolo 3 e del comma 2, del presente articolo, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 13, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 5 i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi dell'articolo 3 e del comma 2, del presente articolo, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 5. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h). La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, quarto periodo. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 6. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.
8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui al richiamato articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al secondo periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 3, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.
Sotto-rubrica modificata da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 16 aprile 2025, n. 89.
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
(articolo 31 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 3, comma 1, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al primo periodo si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i termini di cui all'articolo 22 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.
Versamento delle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
(articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 35, comma 6-ter, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 34 e 35, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 8, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma 2.
8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5.
9. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, si applica il limite di cui all'articolo 3, comma 10, fissato in 2 milioni di euro.
Termini di versamento
(articolo 18 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. Le somme di cui all'articolo 3 devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Modalità di versamento mediante delega
(articolo 19 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1 decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 e articoli 17 e 18, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali e assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile a una banca convenzionata o a Poste italiane S.p.a. ai sensi del comma 4.
2. L'intermediario della riscossione di cui al comma 1 rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno a effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 3. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli intermediari di cui al comma 1 sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.
5. Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 3, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.
6. Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 3, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo.
7. I versamenti unitari possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile all'agente della riscossione convenzionato ai sensi del comma 8.
8. Con convenzione sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dall'agente della riscossione; quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari da parte delle banche.
Pagamenti rateali
(articolo 20 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, a eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi degli articoli 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, commi 1 e 2, 44, 45, commi da 1 a 6, 48, commi da 1 a 8, 50, 51, commi da 1 a 3, 53, 55, 56, commi 1 e 2, 57, 58.
2. La misura dell'interesse è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 [N.d.R. recte: legge 24 dicembre 2007, n. 244].
3. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 3, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
Differimento degli adempimenti e dei versamenti
(articolo 37, comma 11-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 3 e 10, comma 4, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Adempimenti degli intermediari della riscossione
(articolo 21 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 9, comma 1, versano le somme riscosse alla Tesoreria dello Stato, al netto del compenso a essi spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.
2. Entro il termine di cui al comma 1 gli intermediari predispongono e inviano telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 13 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.
3. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega gli intermediari comunicano alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verseranno ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte degli intermediari e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.
Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari
(articolo 22 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte degli intermediari della riscossione di cui all'articolo 9, comma 1, e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.
Pagamento con mezzi diversi dal contante
(articolo 23 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. I contribuenti possono mettere a disposizione degli intermediari convenzionati ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Compensazione di crediti per spese, diritti e onorari di avvocato
(articolo 1, commi 778, 779 e 780 legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo unico, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario
(articolo 28-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5-quater, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, di conciliazione ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 13, comma 3, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 3. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui alla parte I, titolo VI.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati
(articolo 28-sexies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centottanta giorni dalla data del 29 giugno 2024.
Versamenti in favore di enti previdenziali
(articolo 28 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano anche all'INAIL e agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Soppressione dei servizi autonomi di cassa
(articolo 1 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998.
2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Ambito di applicazione
(articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. Ai fini del presente capo per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento a un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative;
h) le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.
Determinazione delle entrate
(articolo 3 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.
2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.
Soggetti incaricati della riscossione
(articolo 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. Le entrate sono riscosse dall'agente della riscossione e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche a Poste italiane S.p.a. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il compenso spettante all'agente della riscossione, banche e Poste italiane S.p.a. è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio.
4. Alla trasmissione dei dati analitici relativi a ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.
5. L'agente della riscossione trasmette, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alla Tesoreria dello Stato e alle casse degli enti destinatari.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
Modalità di riscossione di particolari tipologie di entrate
(articolo 6 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi del presente capo, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, sanzioni, interessi e diritti è effettuata ai sensi della disciplina di cui ai titoli VI e VIII del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.
3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse per i servizi ipotecari e catastali e dei tributi speciali di cui all'articolo 20, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:
a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 3;
b) contrassegni sostitutivi;
c) carte di debito o prepagate;
d) modalità telematiche;
e) altri strumenti di pagamento elettronico.
4. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse per i servizi ipotecari e catastali, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 22.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il versamento in Tesoreria dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla Tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
Distinta dei versamenti diretti
(articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il versamento diretto è ricevuto dall'agente della riscossione in base a distinta di versamento.
2. La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
3. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
4. L'agente della riscossione rilascia quietanza di pagamento e appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
5. La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. L'agente della riscossione non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al comma 2.
Disposizioni di rinvio in materia di riscossione coattiva
(articolo 7 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui al presente capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122.
2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dall'amministrazione o dall'ente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione.
Termini e modalità di versamento delle somme riscosse
(articolo 8 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo l'agente della riscossione versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente Tesoreria dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente capo, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio, usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dall'agente della riscossione va versato distintamente per voce di entrata alla competente Tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1.
3. Le somme accreditate all'agente della riscossione dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente articolo e all'articolo 219, alla competente Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dalla Tesoreria dello Stato.
Norma di rinvio
(articolo 16 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui alla parte I, titoli IV e VI.
Interessi moratori
(articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
1. Sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 [N.d.R. recte: legge 24 dicembre 2007, n. 244].
Computo degli interessi
(articolo 2 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
1. Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.
Computo degli interessi in particolari fattispecie
(articolo 3 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
1. In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.
Riscossione per ritenuta diretta
(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Termini per il versamento diretto
(articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)
1. I versamenti diretti devono essere eseguiti:
a) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute previste dagli articoli 33, 34, 38, 39, 43, commi 1 e 2, 44, commi 3 e 5, 48, commi 3, 4 e 6, le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e sono maturati i premi di cui all'articolo 45. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 38 e 39, non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;
b) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 48, comma 2 maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
c) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi e altri frutti per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 48, comma 1, maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
d) entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 55.
Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente
(articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 51 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 51, comma 8-bis, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono in ogni caso operare le relative ritenute.
3. La ritenuta da operare è determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con i criteri di cui all'articolo 19 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 17, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
4. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui al comma 3, lettere a) e b) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del quinto periodo si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
5. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono redditi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 52 del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 33 e, in particolare, i commi 3, 4 e 5. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
2. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d-bis), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.
3. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.
4. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Ritenuta a titolo d'imposta sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
(articolo 7 decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107)
1. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
2. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in 72,8 milioni di euro per l'anno 2024, 131,5 milioni di euro per l'anno 2025, 135,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 135,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,8 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 29,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
5. Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dall'8 giugno 2024. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in 88,4 milioni di euro per l'anno 2024, 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;
b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7 giugno 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
c) quanto a 55,146 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) quanto a 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Ritenute a titolo d'imposta sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto
(articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47)
1. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento.
2. I soggetti indicati negli articoli 33 e 44, applicano l'imposta di cui al comma 1 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano gli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18.
3. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Ritenuta sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS)
(articolo 76 legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, di cui alla legge 16 giugno 2023, n. 83, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
3. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2.
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
(articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sull'intero ammontare delle somme di cui al medesimo articolo 53, comma 2, lettera c). La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e d) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
2. Salvo quanto disposto nel comma 4, se i compensi e le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti dai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera c), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.
4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresì, una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
(articolo 25-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito.
2. La ritenuta è commisurata al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20 per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
3. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata.
4. Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche; dalle aziende e istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi finalità di lucro.
6. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi da 1 a 5.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel comma 2. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore
(articolo 25-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 36 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Ritenute sui bonifici relativi a spese con diritto a deduzioni o detrazioni di imposta
(articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
1. A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste italiane S.p.a. operano una ritenuta dell'11 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi
(articolo 25-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
(articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 27-bis decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51; articolo 8, nono comma, legge 22 dicembre 1984, n. 887; articolo 12, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente.
2. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma 1 e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
3. Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e all'articolo 44, comma 4.
4. Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione e in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e all'articolo 44, comma 4.
5. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui al comma 2.
Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato
(articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 33, comma 3;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 51, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non compresi nell'articolo 17, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui all'articolo 33, comma 4, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste all'articolo 33, comma 4, intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 33, comma 5.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi da 1 a 3 non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 34, 38, 39, 43 e 48 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.
Ritenuta sui premi e sulle vincite
(articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 e articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18)
1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
2. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20 per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel 25 per cento in ogni altro caso.
3. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.
5. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.
6. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 43, comma 2, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.
8. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 7 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.
9. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
Ritenute su redditi diversi
(articolo 25 legge 13 maggio 1999, n. 133)
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a euro 20.658,28 ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al richiamato articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
Ritenute su pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento
(articolo 21, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel presente capo, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base a ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del presente capo, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20 per cento, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
(articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; articolo 1, comma 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai possessori.
2. Poste italiane S.p.a. e le banche operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e Poste italiane S.p.a.;
c) gli interessi sui depositi e conti correnti intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi e altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 33 che intervengono nella loro riscossione.
4. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato articolo 44, comma 1, lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera d).
6. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, operano una ritenuta del 26 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 5 e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi e altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti e a titolo d'acconto, in ogni altro caso.
7. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 6 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
8. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel comma 1 deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.
9. I gestori di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.
Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi
(articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249; articolo 7, comma 12, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e articolo 5 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)
1. Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 32, comma 1, un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
2. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
3. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 77, con gli interessi di cui all'articolo 83.
4. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
5. Il versamento in acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.
6. A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i non residenti
(articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 44, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 68, comma 2.
3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.
Ritenuta a titolo d'imposta per determinati redditi di capitale
(articolo 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
1. Sui redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura prevista dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997.
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 26 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 1 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
Ritenuta a titolo d'imposta e versamento dell'imposta sulle riserve matematiche e dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi
(articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 settembre 2002, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 51; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2 per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 3 anche oltre il limite previsto dal comma 10 del medesimo articolo, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 86. Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.
2. La percentuale indicata nel comma 1 è aumentata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento.
3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 1 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 1 e 3 ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 3, terzo periodo. L'imposta di cui al comma 1 è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 93.
Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea
(articolo 26-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 23, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A del presente testo unico, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:
a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;
c) una terza società avente i requisiti di cui al comma 4, lettera a), detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a) e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
3) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
4) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A del presente testo unico, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate nell'allegato B del presente testo unico, ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati a una delle imposte elencate nell'allegato B;
c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate a una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede unionale.
9. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 33 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1996, n. 220;
b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 33 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto a imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.
Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici
(articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.
2. La ritenuta prevista nel comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al predetto articolo 73, comma 1, lettera d). La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso.
3. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.
4. Se i titoli o i certificati di cui al comma 1 sono a emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari al 9 per cento, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggiore valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dei commi 1 e 2 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza.
5. Ai fini della disciplina stabilita dal comma 4 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche se non vi è stata corresponsione di proventi. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui al comma 4 possono essere stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al predetto articolo 73, comma 1, lettera d). Nell'ipotesi di titoli o certificati a emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nel comma 4 e provvedere agli adempimenti stabiliti nel comma 5 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
7. I titoli e i certificati di cui ai commi 1 e 4 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione.
8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.
9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle degli articoli 77 e 81 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
10. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 6, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui ai commi da 1 a 6.
11. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito, di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, resta ferma la disciplina stabilita nell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.
12. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dai commi 5 e 7 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
Ritenuta sui dividendi
(articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Le società e gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell'articolo 47, comma 2, del medesimo testo unico.
2. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
3. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società e altri enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dall'articolo 109, comma 2, lettera a), del citato testo unico.
4. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al predetto regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle società ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del medesimo testo unico, è operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 2, lettera b). La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del predetto testo unico delle imposte sui redditi emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del citato testo unico.
7. Le ritenute del comma 6 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
8. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, sono operate con l'aliquota del 26 per cento e a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.
9. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti e assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti
(articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49)
1. Le società che detengono una partecipazione diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
2. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3- bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.
3. La percentuale indicata nei commi 1 e 4, è ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.
5. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'articolo 33 possono non applicare la ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5. In questo caso, la documentazione di cui al comma 4 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
6. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.
(articolo 27-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è applicata, in luogo della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 1, 4 e 5, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 82, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 1, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 65.
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.
5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2 non applicano l'imposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 56, comma 1, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 56, comma 1;
b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 55, comma 1.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;
b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;
d) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
9. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti di cui al primo periodo possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b) e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 67 e 68, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 67.
Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici
(articolo 26-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, secondo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al primo periodo. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti a imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 67 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
6. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
7. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
8. Nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33 che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato articolo 33 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.
9. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.
Ritenuta sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero
(articolo 10-ter legge 23 marzo 1983, n. 77)
1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta del 26 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti adottati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al primo periodo.
4. Nel caso di società di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata direttamente dalla società di gestione italiana operante all'estero ai sensi delle direttive 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011. In caso di negoziazione, la ritenuta è applicata dai soggetti indicati nell'articolo 33, incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al predetto articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
5. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
6. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
7. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
8. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 33, che intervengono nella loro riscossione.
9. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
10. Sui proventi di cui al comma 9 i soggetti indicati all'articolo 33, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 26 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 8.
11. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.
Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri
(articolo 13, commi da 2 a 7, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44)
1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo.
3. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 33, che intervengono nella loro riscossione.
5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La percentuale di partecipazione all'organismo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Il partecipante è tenuto ad attestare al sostituto d'imposta la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In assenza di informazioni sui redditi conseguiti dall'organismo, il risultato annuale della gestione dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai redditi imputati non si applica la ritenuta del 26 per cento sui proventi percepiti.
7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, in caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.
Casi di esclusione dall'applicazione della ritenuta alla fonte su interessi e proventi corrisposti a OICR
(articolo 32, comma 9-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori devono risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.
Sezione IV
Ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati
Casi di esenzione dalla ritenuta
(articolo 1 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. La ritenuta del 26 per cento di cui all'articolo 48, comma 1, non si applica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 63. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui alla parte I, titolo I, capo II.
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla presente sezione sono soppresse.
Ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti
(articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 62, nonché nella misura del 12,50 per cento gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, e delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati e territori, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.
2. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
3. L'imposta di cui al comma 2 si applica sugli interessi e altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.
4. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.
5. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata da Poste italiane S.p.a. conformemente a quanto disposto dall'articolo 66, comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'articolo 68.
Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione della ritenuta a titolo d'imposta
(articolo 3 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative a operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo:
a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli;
b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;
c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.
I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), e all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'articolo 63, commi 1 e 3, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) l'accredito di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;
b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.
3. Se in una operazione intervengono più intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al «conto unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.
4. Il trasferimento a un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato a un'operazione di compravendita agli effetti del comma 1, lettere b) e c), intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati nell'articolo 63, comma 2, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.
5. Qualora i titoli di cui all'articolo 63, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale è costituito il deposito accredita il «conto unico» dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.
6. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel «conto unico». L'intermediario ha la facoltà di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
7. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 65. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.
8. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a dodici mesi, di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.
Disposizioni in tema di versamento della ritenuta a titolo d'imposta
(articolo 4 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 4, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'articolo 64, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del Ministro dell'economia e finanze.
2. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 63 e 64, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi e altri frutti maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.
3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.
5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti, al pagamento della stessa nonché degli interessi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 [N.d.R. recte: legge 24 dicembre 2007, n. 244], sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.
Casi particolari di assolvimento della ritenuta a titolo d'imposta
(articolo 5 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 91, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 22 e 79 del predetto testo unico.
2. Per i titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, non depositati presso gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, gli interessi, premi, e altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 63, comma 1, siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'articolo 64 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'articolo 65.
Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i soggetti non residenti
(articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 63, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Procedura per la non applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nei confronti dei non residenti
(articolo 7 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con l'Agenzia delle entrate.
2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 1 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;
b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi e altri frutti, non soggetti a imposta sostitutiva, di sua pertinenza.
3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.
4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a) da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta dichiarazione non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui al comma 2, lettera b) o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'articolo 69, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.
Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta
(articolo 8 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme della presente sezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 64.
2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 71, comma 4, gli elementi di cui all'articolo 68, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati a imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:
a) da soggetti non residenti;
b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.
3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'articolo 68, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.
4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano altresì ai proventi non soggetti a imposizione in forza dell'articolo 67 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Intermediari non residenti
(articolo 9 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Sono equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con l'Agenzia delle entrate.
2. Gli enti e le società di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione della presente sezione una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede:
a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata;
b) alla conservazione della documentazione di cui all'articolo 68, comma 2, lettera a);
c) a fornire, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi e altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite particolari modalità per l'assolvimento, da parte degli enti e delle società non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli articoli 68 e 69.
Altre disposizioni
(articolo 11 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997.
2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'articolo 48, comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1 per cento del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.
3. I riferimenti alle ritenute di cui all'articolo 48, comma 1, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data del 18 maggio 1996 si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'articolo 63.
4. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce:
a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'articolo 68, comma 2, lettera a), nonché le modalità e i termini di conservazione della stessa;
b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 68 e 69;
c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 67, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale.
5. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato.
6. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Soggetti obbligati e determinazione dell'acconto
(articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97; articolo 11, commi da 18 a 21, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; articolo 58 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 2, comma 5, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; articolo 1, comma 51, legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono versare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 100 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 100 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.
2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 100 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a euro 51,65.
3. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.
4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.
6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 6, comma 9. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.
7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata
(articolo 1, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)
1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.
Eccedenze e irregolarità nel versamento
(articolo 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e articolo 4 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)
1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l'acconto, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 77 e 80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84.
2. In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 72 ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applica l'articolo 10, comma 2 e l'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. La sanzione di cui al comma 2 per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applica:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a euro 51,65 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a euro 20,66 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società e per quelli soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso;
d) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui agli articoli da 32 a 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.
Rimborso di ritenute dirette
(articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può presentare istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in base al proprio domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.
2. Avverso la decisione dell'ufficio, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta la decisione dell'ufficio, il contribuente può ricorrere alla corte di giustizia tributaria di primo grado secondo le disposizioni del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
3. In caso di accoglimento del ricorso, al rimborso l'ufficio provvede mediante ordinativo di pagamento nei termini e modalità di cui all'articolo 127 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
Rimborso di versamenti diretti
(articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'ufficio competente in base al domicilio fiscale istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
3. L'ufficio provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
4. Si applica l'articolo 75, commi 2 e 3.
5. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.
6. I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 53, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui al citato articolo 53, comma 4, lettera a) o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dal citato articolo 53, comma 6, o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.
7. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al comma 6, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 83, comma 1.
Rimborso d'ufficio
(articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio, questo provvede a effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 36-bis.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'ufficio provvede al rimborso con ordinativo di pagamento.
Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio
(articolo 30 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.
Esecuzione del rimborso
(articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Del rimborso disposto l'ufficio dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'articolo 85.
2. L'agente della riscossione è tenuto a rimborsare anche gli interessi di mora eventualmente riscossi.
3. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
4. L'elenco di rimborso è consegnato all'agente della riscossione il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
5. Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'agente della riscossione annota l'avvenuta compensazione sui propri sistemi informativi.
Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata
(articolo 42-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.
2. Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi e il totale delle partite di rimborso delle singole liste.
3. L'applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi, sulla base delle liste formate dagli uffici, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma dell'articolo 84. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore della competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
4. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dall'applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi, la competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate, in base a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili anche mediante commutazione di ufficio in titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane S.p.a. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei titoli.
5. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'articolo 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e i modi di estinzione mediante accreditamento.
6. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede 12 euro.
7. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione titoli di credito a copertura garantita relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dalla competente struttura centrale dell'Agenza delle entrate, dalla Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato e da Poste italiane S.p.a. che emette i titoli di credito a copertura garantita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Esecuzione del rimborso in conto fiscale
(articolo 78, commi 27, 28, 29, 33, legge n. 413 del 1991; articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. E' istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge.
2. Ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.
3. Il conto fiscale è tenuto presso l'agente della riscossione.
4. I rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 13, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente disposizione.
6. L'erogazione del rimborso è effettuata nei limiti e alle condizioni seguenti:
a) entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;
b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente.
Recupero di somme erroneamente rimborsate
(articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.
2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi all'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi a ruolo.
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate
(articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'elenco di rimborso.
2. L'interesse di cui al comma 1 è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste negli articoli 76, comma 5 e 77, comma 2.
3. L'interesse è calcolato dall'ufficio, che lo indica nello stesso elenco di sgravio ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.
Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata
(articolo 44-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'articolo 80, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.
2. Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 80, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 80. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.
3. Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico titolo di credito a copertura garantita da parte di Poste italiane S.p.a.
4. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 80, comma 4.
Cessione dei crediti di imposta richiesti a rimborso
(articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui all'articolo 83, comma 1 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 82, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio procede al recupero delle somme stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio nonché all'agente della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 81.
Cessione delle eccedenze rimborsabili nell'ambito del gruppo
(articolo 43-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle società risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti a un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
3. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 33, comma 1, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, nella misura massima stabilita.
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle società, indicate nell'elenco di cui all'articolo 38, comma 2, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 136 del 2015.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 85, comma 2.
6. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 3 tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 33, comma 1, del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 nella misura massima stabilita.
Divieto di anatocismo
(articolo 37, comma 50, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi indiretti
(articolo 5 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
1. Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 [N.d.R. recte: legge 24 dicembre 2007, n. 244] a decorrere, rispettivamente, dalla data della domanda di rimborso e dalla data del versamento dell'imposta da rimborsare.
Definizioni
(articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 1 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) «agente della riscossione»: il soggetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
b) «ruolo»: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo dell'agente della riscossione;
c) «ufficio»: la struttura dell'Agenzia delle entrate, relativamente alle disposizioni del presente titolo, con esclusione dell'articolo 102, e a quelle della parte I, titolo VI, ovvero dell'ente creditore, relativamente alle disposizioni della parte I, titolo V e della parte II, titolo I, incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo;
d) «quota»: l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;
e) «ambito»: la singola circoscrizione territoriale nella quale l'agente della riscossione è articolato, secondo le disposizioni vigenti alla data del 30 settembre 2006.
Oggetto e specie dei ruoli
(articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.
Formazione e contenuto dei ruoli
(articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui opera l'agente della riscossione. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
5. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 144;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Importo minimo iscrivibile a ruolo
(articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 3, commi 10 e 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)
1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo
(articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi e sanzioni.
Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
(articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
2. Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente e opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.
3. La sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 96 del citato testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
Iscrizioni nei ruoli straordinari
(articolo 15-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. In deroga all'articolo 94, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.
Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate
(articolo 15-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 38 del richiamato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 14 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
(articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all'agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.
Interessi per dilazione del pagamento
(articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato ai sensi dell'articolo 105, comma 1, si applicano gli interessi al tasso stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 [N.d.R. recte: legge 24 dicembre 2007, n. 244].
2. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
3. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'articolo 97.
Attribuzione degli interessi
(articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Gli interessi di cui agli articoli 97 e 98 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
Consegna del ruolo all'agente della riscossione
(articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'ufficio consegna all'agente della riscossione ruoli separati per ciascuno degli ambiti territoriali cui essi si riferiscono, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono individuate le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli all'agente della riscossione avviene esclusivamente con modalità telematiche.
Cartella di pagamento
(articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
d) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 96.
2. In deroga alle disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 106 e 111 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 119 e 120 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019;
b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 57 del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione di cui all'articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al citato articolo 63, comma 8, del decreto legislativo n. 14 del 2019, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione del decreto di apertura del concordato minore ovvero della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione della sentenza che revoca l'omologazione del concordato minore, ai sensi degli articoli 81, comma 5 e 82 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019;
2) alla pubblicazione della sentenza che revoca l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli articoli 71, comma 5, e 72 del decreto legislativo n. 14 del 2019.
3. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui al comma 2, lettere a) e b) viene dichiarata la liquidazione giudiziale del debitore, l'agente della riscossione procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 188, comma 4, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.
4. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
5. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
6. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.
7. Il comma 2 e gli articoli 189 e 191 continuano ad applicarsi, nei limiti stabiliti dal presente articolo, alle procedure di cui all'articolo 390, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.
Notificazione della cartella di pagamento
(articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 3 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
4. Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
5. L'agente della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento e ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
6. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Comunicazioni al domicilio digitale
(articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo
(articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli dell'agente della riscossione, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione, ove previsti, sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall'agente della riscossione nella cartella di pagamento.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.
4. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.
Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
(articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 13, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
2. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
3. Ai fini di cui al comma 2, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 3 e sono altresì individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
6. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 2 e 5 preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
7. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 10:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
8. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 144, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 2.
9. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
10. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.
11. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, al massimo previsto dai commi 1 e 2, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
12. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
13. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
15. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data dell'8 agosto 2024.
16. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dal comma 1, lettera c), potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
17. Restano ferme le disposizioni introdotte durante il periodo emergenziale di cui all'articolo 68, comma 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 13-decies, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria
(articolo 25-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali
(articolo 28-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e relativi interessi e sanzioni possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati nell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche a epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.
2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al Ministero della cultura.
3. Il Ministero della cultura attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli.
4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
5. La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al comma 1.
6. L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero della cultura.
7. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura, a pena di decadenza, la propria accettazione.
8. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
9. Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
10. Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel comma 1, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.
11. Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel comma 1 l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
12. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
13. Qualora l'amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro della cultura con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ai sensi del comma 7.
Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta
(articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione, tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 219, comma 1, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.
5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni del presente articolo non operano per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.
Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
(articolo 28-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. A partire dal 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui alla parte I, titolo VI. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
Quietanze
(articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 24 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'agente della riscossione deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente nei propri sistemi informativi.
2. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'agente della riscossione espressamente autorizzati.
3. L'agente della riscossione può compilare le quietanze anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Interessi di mora
(articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 101, comma 4, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Imputazione dei pagamenti
(articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'agente della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
2. Tuttavia, se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, compresi gli interessi di mora e le spese esecutive maturati sulle somme iscritte a ruolo.
3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, alla sanzione e poi al debito per interessi di mora e non può essere fatta alle spese esecutive maturate sulle somme iscritte a ruolo, se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora.
4. Per i debiti d'imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta meno garantite e fra imposte o quote d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
5. Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.
Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili
(articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sanzioni e interessi iscritti o iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per la base alla voltura catastale.
2. Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'Ufficio dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'agente della riscossione di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi
(articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Quando il presupposto dell'imposta si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
2. La solidarietà di cui al comma 1 non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche
(articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.
2. La responsabilità solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.
3. Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi 1 e 2, le persone indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del predetto testo unico sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni a esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
Solidarietà del sostituto di imposta
(articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.
Responsabilità e obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci
(articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle società che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria.
4. Le responsabilità previste dai commi da 1 a 3 sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
5. La responsabilità di cui ai commi da 1 a 4 è accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Si applica l'articolo 118, comma 1.
Sospensione amministrativa della riscossione
(articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con provvedimento motivato trasmesso telematicamente all'agente della riscossione e notificato al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali
(articolo 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative a un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sospensione legale della riscossione
(articolo 1, commi 537-542, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
1. Gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione» ai fini del presente articolo, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.
3. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 150, comma 1.
4. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 2 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
5. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 3 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 2 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 2, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
7. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
Entrate riscosse mediante ruolo
(articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato all'agente della riscossione la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Continua, comunque, a effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 1999.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
5. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 4, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Estensione delle disposizioni in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo
(articolo 18 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 75, 76, 77, 79, 83, 86, alla parte I, titolo IV, capo I e capo II, sezione I, e al titolo VI, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 121 e alle relative sanzioni e accessori.
Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate
(articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Le disposizioni dell'articolo 92 si applicano esclusivamente alle entrate tributarie erariali e alle entrate tributarie regionali.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
5. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità di euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.
Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza
(articolo 18-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Le disposizioni previste dagli articoli 91, comma 3, e 101, comma 5, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo è previsto un termine di decadenza.
Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi
(articolo 19 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Le disposizioni previste dagli articoli 75, 76, 77, 83, 86, 113, 114, 115 e 116 si applicano alle sole imposte sui redditi.
Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato
(articolo 20 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Le disposizioni contenute negli articoli 95, 97 e 107, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.
Ambito di applicazione dell'articolo 108
(articolo 20-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 108 il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Presupposti dell'iscrizione a ruolo
(articolo 21 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'articolo 131 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 121 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Decreti di attuazione
(articolo 22 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. I decreti e i provvedimenti previsti dagli articoli 100, 101, comma 4, 104, comma 3, 111 e 146, comma 3, sono adottati anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.
Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza
(articolo 23 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 94, comma 1, nonché i termini di decadenza di cui all'articolo 101, comma 1, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.
Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali
(articolo 24 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 132.
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all'agente della riscossione.
8. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali
(articolo 25 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi
(articolo 26 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Le disposizioni dell'articolo 105, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie dall'articolo 236, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.
3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
Accessori dei crediti previdenziali
(articolo 27 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. In deroga all'articolo 111, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 101, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
Sospensione amministrativa della riscossione
(articolo 28 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'articolo 46 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie
(articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione dell'articolo 154, comma 1, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
3. A esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 157.
Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare
(articolo 30 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. La disposizione prevista dall'articolo 186, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.
2. Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, l'agente della riscossione non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali
(articolo 31 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Le disposizioni previste dagli articoli 189 e 191, comma 2, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riscossione spontanea a mezzo ruolo
(articolo 32 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con l'agente della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e l'agente della riscossione può far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, l'agente della riscossione invia tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), l'agente della riscossione provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.
Riscossione coattiva
(articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.
Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche
(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dall'agente della riscossione, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 186 in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'agente della riscossione l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Gratuità di altre attività e imposte di registro e di bollo
(articolo 47-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 66 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. I competenti uffici rilasciano gratuitamente all'agente della riscossione e ai soggetti da esso incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 180, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dall'agente della riscossione, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro.
3. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.
Tasse e diritti per atti giudiziari
(articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l'agente della riscossione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'agente della riscossione non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni
(articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
Espropriazione forzata
(articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44)
1. Per la riscossione delle somme non pagate l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; l'agente della riscossione può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
2. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore all'agente della riscossione.
3. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 102.
4. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
5. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, salvo il caso in cui l'Agenzia delle entrate abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi dell'articolo 120, comma 3, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
6. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui all'articolo 20, commi da 1 a 4, della citata legge n. 44 del 1999.
Termine per l'inizio dell'esecuzione
(articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 102, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Art. 146
§þ§þ§[TS]Termine per l'inizio dell'esecuzione
(articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 102, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Esecuzione a seguito di misure cautelari adottate su iniziativa dell'ufficio
(articolo 27, comma 7, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
1. Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono adottate ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del presente titolo, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 177.
Surroga dell'agente della riscossione in procedimenti esecutivi già iniziati
(articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, l'agente della riscossione può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente e al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto all'agente della riscossione l'importo del suo credito, lo stesso agente resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
3. L'agente della riscossione può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Procedimento di vendita
(articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura dell'agente della riscossione, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
3. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 165, 180 e 181, comma 3, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.
4. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 3, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 163 e 179, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 181, comma 3, lettera b).
5. Se la vendita di cui al comma 4 non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 3 al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 166 e 182.
6. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 3, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 3, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 3, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 209, comma 3, lettere a) e b).
Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
(articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, l'agente della riscossione, nell'ipotesi prevista dal comma 1 e in ogni altro caso di estinzione del procedimento, richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Intervento dei creditori
(articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare all'agente della riscossione un atto contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 499, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per il primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti dell'agente della riscossione, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
Divieto per l'agente della riscossione di acquisto dei beni pignorati
(articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
Deposito degli atti e del prezzo
(articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura dell'agente della riscossione, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto a essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto all'agente della riscossione, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza lo stesso agente della riscossione a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi
(articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando all'agente della riscossione di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Opposizione di terzi
(articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dall'agente della riscossione a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
Risarcimento dei danni
(articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro l'agente della riscossione dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. L'agente della riscossione risponde dei danni e delle spese del giudizio, salvi i diritti degli enti creditori.
Sospensione dell'esecuzione
(articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Estinzione del procedimento per pagamento del debito
(articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.
Disposizioni particolari sui beni pignorabili
(articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale della riscossione o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
2. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
3. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.
Astensione dal pignoramento
(articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 155, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
Custodia dei beni pignorati
(articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 167, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. L'agente della riscossione non può essere nominato custode.
2. L'agente della riscossione può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Notifica del verbale di pignoramento
(articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Avviso di vendita dei beni pignorati
(articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'agente della riscossione affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o dell'agente della riscossione, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Incanto anticipato
(articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'agente della riscossione a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 163.
Prezzo base del primo incanto
(articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore a essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando l'agente della riscossione lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito l'agente della riscossione, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
Secondo incanto
(articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente a un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.
Beni invenduti
(articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, l'agente della riscossione entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o a un terzo incanto a offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, a enti di beneficenza e assistenza, secondo le determinazioni dell'agente della riscossione, che ne redige verbale.
Intervento degli istituti vendite giudiziarie
(articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, l'agente della riscossione può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione a essi spettante.
Pignoramento di fitti o pigioni
(articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'agente della riscossione i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica e i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui l'agente della riscossione procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Pignoramento dei crediti verso terzi
(articolo 72-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 171, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 234, comma 1.
3. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 169, comma 2.
Limiti di pignorabilità
(articolo 72-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari a un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000 euro.
3. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
4. Ai medesimi fini previsti dai commi da 1 a 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi
(articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, se il terzo, presso il quale l'agente della riscossione ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi all'agente della riscossione, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
2. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 170; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.
Riscossione dei crediti assegnati
(articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'agente della riscossione, per riscuotere i crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni
(articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dall'agente della riscossione, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
Dichiarazione stragiudiziale del terzo
(articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 169 e 170 e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente testo unico, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 35 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
3. L'agente della riscossione può procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo
(articolo 75-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Espropriazione immobiliare
(articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;
c) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 178 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
2. L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 180 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Iscrizione di ipoteca
(articolo 77 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
2. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'articolo 177, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a 20.000 euro.
3. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per cento del valore dell'immobile da sottoporre a espropriazione determinato a norma dell'articolo 180, l'agente della riscossione, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, l'agente della riscossione procede all'espropriazione.
4. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
Avviso di vendita
(articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 183, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
3. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 181, comma 3, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d).
Prezzo base e cauzione
(articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre.
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia del competente ufficio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata all'agente della riscossione ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per cento del prezzo base.
Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita
(articolo 80 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto, l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.
3. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 180, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare a esso la funzione di custode del bene.
4. Nei casi di cui al comma 3, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 150, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 3, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.
Secondo e terzo incanto
(articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, l'agente della riscossione procede a un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Versamento del prezzo
(articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; l'agente della riscossione procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
Progetto di distribuzione
(articolo 83 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se vi è intervento di altri creditori, l'agente della riscossione deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Distribuzione della somma ricavata
(articolo 84 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dall'agente della riscossione, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.
Assegnazione dell'immobile allo Stato
(articolo 85 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se il terzo incanto ha esito negativo, l'agente della riscossione, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se l'agente della riscossione, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Fermo di beni mobili registrati
(articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 611, lettera e), legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 2011, n. 106)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
3. L'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa prevista alla voce 16 della tabella di cui all'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione di cui al comma 2 ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo.
4. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e domanda di ammissione al passivo
(articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Relativamente ai debitori interessati dalle procedure di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'ufficio iscrive a ruolo il credito e l'agente della riscossione provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.
3. L'agente della riscossione può, per conto dell'ufficio, presentare il ricorso di cui all'articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.
4. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 3 o su iniziativa degli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, è sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, l'agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate, l'ammissione al passivo della procedura.
5. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi dell'articolo 104 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 226, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.
Ammissione al passivo con riserva
(articolo 88 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 208 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
2. Nella liquidazione giudiziale, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o dell'agente della riscossione, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza dell'agente della riscossione, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato all'agente della riscossione dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso l'agente della riscossione, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta, si applicano, rispettivamente, l'articolo 227, comma 1, lettera c) e l'articolo 232, comma 2, secondo periodo, del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
Esenzione dall'azione revocatoria
(articolo 89 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Ammissione del debitore al concordato preventivo
(articolo 90 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo, l'agente della riscossione compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti all'articolo 108, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
TITOLO VII
Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE
Ambito di applicazione
(articolo 1 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai crediti relativi:
a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;
b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
c) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorità amministrative;
e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;
f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti a uno Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera e);
c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;
d) a qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.
Definizioni
(articolo 2 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) «autorità richiedente»: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 192;
b) «autorità adita»: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 192;
c) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attività di mutua assistenza;
d) «ufficio di collegamento»: l'ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l'attività di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all'articolo 192, comma 1;
e) «persona»:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica;
3) un'associazione di persone priva di personalità giuridica alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici;
4) un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto;
f) «titolo uniforme (UIPE)»: il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro;
g) «modulo standard di notifica (UNF)»: il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro a un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare;
h) «per via elettronica»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
i) «rete CCN»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.
Organizzazione
(articolo 3 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'autorità competente per il territorio nazionale è il direttore generale delle finanze.
2. Le autorità nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 2, sono:
a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;
b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.
3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attività di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, hanno le seguenti competenze:
a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi degli articoli 62 e 64 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.
4. Il direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonché l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera c).
5. L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.
Assistenza per le richieste di informazioni
(articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze.
2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
3. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3.
Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
(articolo 5 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall'imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.
Presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri
(articolo 6 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Al fine di una più efficace assistenza reciproca può essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.
2. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Assistenza per le richieste di notifica
(articolo 7 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'autorità richiedente di uno Stato membro può chiedere l'assistenza per la notifica solo:
a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;
b) qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
2. La richiesta di notifica formulata da uno Stato membro a un altro Stato membro è accompagnata dal modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti da notificare, approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011.
3. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, gli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, e in base alle norme di legge in vigore nel territorio nazionale, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, o il loro recupero, prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, accompagnati dal modulo standard di notifica.
4. L'ufficio di collegamento indicato dall'articolo 194, comma 3, lettera c), per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale dell'agente della riscossione che esegue l'attività di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 102 e la effettuano, all'indirizzo indicato dal suddetto ufficio, entro il termine indicato nel modulo standard di notifica.
5. In caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione non si applica quando la consegna, da parte dell'ufficio di collegamento, dei documenti che devono essere notificati non sia avvenuta almeno due mesi prima della scadenza del termine richiesto per la notifica. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede l'ufficio del Dipartimento delle finanze, designato dal direttore generale delle finanze con il provvedimento di cui all'articolo 194, comma 4.
6. Per le spese di notifica si applicano le previsioni di cui all'articolo 209, comma 3, lettera b). L'attività dell'agente della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.
7. Gli uffici di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
8. Le notifiche di tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, sono effettuate direttamente dagli uffici o organi nazionali secondo le norme di legge in vigore nel territorio nazionale e, ove non previsto, per raccomandata o per posta elettronica.
9. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, effettuano la richiesta di notifica agli altri Stati membri.
Assistenza per il recupero dei crediti
(articolo 8 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:
a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;
b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:
1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;
2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.
2. Le domande di recupero dei crediti di cui all'articolo 192, comma 1, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorità richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme è compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme può riguardare anche crediti diversi.
3. Su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro e in forza del titolo uniforme, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all'articolo 192, comma 1, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico all'agente della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore generale delle finanze e dei direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di uffici di collegamento diversi, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento è individuato il suddetto ufficio di collegamento.
5. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo indicato dall'ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme.
6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, a espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, può essere iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 178.
7. Ai fini di cui al comma 6, l'esibizione dell'estratto del titolo uniforme, come trasmesso all'agente della riscossione, con le modalità determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
8. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 209.
9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella parte I, titoli IV, V e VI e nella parte II, titolo I.
10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero è affidato all'Agenzia delle entrate.
11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall'articolo 111 a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero.
12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni.
13. I crediti di cui all'articolo 192, comma 1, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri.
14. Le somme riscosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all'autorità richiedente.
Controversie
(articolo 9 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011.
2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un'azione di cui al comma 1 presso l'organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti uffici od organi nazionali, a informare l'autorità adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.
3. Gli uffici di collegamento che ricevono notizia dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, dispongono, anche tramite le proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 199, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
4. Su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l'adozione delle misure cautelari.
5. Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente di cui all'articolo 199, comma 1, lettera a), e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente a ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito.
6. L'interessato che intende contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.
7. Qualora sia in corso una procedura amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato membro richiedente e l'esito della procedura può influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 199, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'avvenuta sospensione.
Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
(articolo 10 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Qualora si verifichi la necessità, su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero già presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorità adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso a esso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 200, comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all'autorità adita la suddetta decisione insieme a un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all'autorità adita anche una nuova richiesta.
3. Gli uffici di collegamento che vengono informati dall'autorità adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando l'agente della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 222. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tale fine affidano il carico all'agente della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 199 e 200.
Misure cautelari
(articolo 11 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, qualora il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente.
2. Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta e immediata efficacia nell'ordinamento interno.
3. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente.
4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari.
5. Gli uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari.
6. Gli uffici di collegamento inviano all'autorità adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta.
7. Ai fini del presente articolo ogni credito per cui è stata presentata una domanda di misure cautelari è trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente titolo, e si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 199, comma 13, 200 e 201.
Esclusione dell'assistenza
(articolo 12 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione.
2. Nei casi in cui nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell'intero pagamento. Tuttavia, in tali casi, l'assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a dieci anni.
3. L'assistenza di cui al comma 1 non viene fornita quando l'importo totale del credito o dei crediti indicati all'articolo 192, comma 1, è inferiore a 1.500 euro.
4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
Disposizioni varie
(articolo 13 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Le richieste di assistenza di cui agli articoli 195, 198, 199 e 202 e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, utilizzando i moduli standard approvati dalla decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Tali moduli sono utilizzati, ove sia possibile, per tutte le comunicazioni successive relative alle suddette richieste. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente, nonché gli altri documenti relativi al credito.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.
3. Nei casi in cui le comunicazioni non siano effettuate per via elettronica o mediante i moduli standard restano valide le informazioni ottenute e le misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza.
4. La prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini di prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale è stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell'ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti. Qualora la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non sia prevista dalla normativa interna dello Stato membro adito, gli atti di recupero eseguiti in tale Stato membro in conformità della domanda di assistenza e che, se fossero stati eseguiti dalle autorità nazionali avrebbero avuto l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di diritto interno si considerano, a tali effetti, posti in essere nell'ordinamento nazionale.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non pregiudicano il diritto di adottare provvedimenti di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione da parte degli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, secondo la legislazione vigente nell'ordinamento interno.
6. L'autorità richiedente e l'autorità adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe o sospende i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari.
7. Il presente titolo non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi o dalle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca più ampia, anche in materia di atti di notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai suddetti accordi o convenzioni si utilizzano le procedure stabilite dal presente testo unico.
8. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.
Regime linguistico
(articolo 14 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validità dei suddetti documenti o la validità della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l'adozione di detta altra lingua.
2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell'articolo 198 possono essere trasmessi all'autorità adita in lingua italiana.
3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un'altra lingua concordata con l'altro Stato membro richiedente.
Segreto d'ufficio e uso delle informazioni
(articolo 15 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente titolo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti dall'articolo 192, comma 1, nonché per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori.
2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere alle suddette informazioni solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.
3. L'autorità competente nazionale autorizza l'utilizzazione delle informazioni trasmesse a un altro Stato membro per uno scopo diverso da quelli indicati nel comma 1 nei casi in cui sia prevista nell'ordinamento interno un'analoga utilizzazione.
4. Qualora l'autorità richiedente o l'autorità adita ritengano che le informazioni ottenute ai sensi del presente titolo possano essere utili ai fini di cui al comma 1 a un terzo Stato membro, in tale caso le stesse possono trasmetterle a detto terzo Stato membro, purché la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste dal presente titolo. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni dell'intenzione di condividere le suddette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.
5. Nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4, l'autorizzazione per l'utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 può essere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni.
6. Le informazioni ricevute in qualsiasi forma ai sensi del presente titolo possono essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno.
Spese
(articolo 16 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'agente della riscossione recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformità delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno.
2. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso. A tal fine, gli uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorità richiedente.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente. Il direttore generale delle finanze, su indicazione dell'ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle autorità competenti dell'altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta.
Disposizioni finanziarie
(articolo 19 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione
(articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione, a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
3. Sono riversate e acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Pianificazione annuale dell'attività di riscossione
(articolo 1 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Discarico automatico o anticipato
(articolo 3 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:
a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 224, comma 2, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;
c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi, a eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 212, comma 1. Modalità e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La facoltà di cui al primo periodo è esercitata:
a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alla data dell'8 agosto 2024;
b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data dell'8 agosto 2024.
4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonché le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 215, comma 1.
Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti
(articolo 4 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 211, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 226, comma 1, lettera d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:
a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 105 o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:
a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);
b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).
Riaffidamento dei carichi
(articolo 5 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:
a) gestita direttamente dall'ente creditore;
b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge, o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui alla parte I, titolo VI;
c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.
2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), è volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 108 e 144, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
3. Nei casi di cui al comma 2:
a) l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 146;
b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 105 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;
c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.
4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data dell'8 agosto 2024. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.
5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 212. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione
(articolo 6 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 210, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:
a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 226, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 226, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dall'8 agosto 2024, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che:
a) per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il 2 e il 6 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;
b) per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera a) è contenuta nella misura massima del 5 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo.
4. L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. In tale occasione, l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.
5. In caso di mancato rispetto dell'articolo 226, comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.
6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 226, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 226, comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti:
a) dalla comunicazione di avvio del procedimento;
b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.
7. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6. L'agente della riscossione può produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione.
8. L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.
9. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.
10. Le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:
a) dell'articolo 226, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
b) dell'articolo 226, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data dell'8 agosto 2024, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 213, commi 1, lettera c), e 5.
12. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.
Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione
(articolo 7 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonché un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. La commissione, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, relaziona conseguentemente al Ministro dell'economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro il:
a) 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
b) 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
c) 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.
3. Ai componenti della commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.
Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate dal 1° gennaio 2025
(articolo 8 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 211, comma 1, 212 e 215, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 226, comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 211, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.
3. Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data.
4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 226, comma 1, lettera d), le quote di cui al comma 1 per le quali:
a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 105, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate.
6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 213.
Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024
(articolo 9 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 211, comma 1, 212 e 215 si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.
2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 226, comma 1, lettere b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 211, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.
3. Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data.
4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 226, comma 1, lettera d), le quote del presente articolo per le quali:
a) alla data del 31 dicembre 2031, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 105, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.
5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data.
6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 213.
Disposizioni particolari relative al rimborso delle spese per le procedure esecutive relative ad annualità pregresse
(articolo 1, commi 684 e 685, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la restituzione all'agente della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze.
Termini di riversamento delle somme riscosse
(articolo 22 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; articolo 9 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; articolo 42, comma 7-novies, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)
1. L'agente della riscossione riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso Poste italiane S.p.a. e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
2. In caso di versamento di somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, a esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
3. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo della quota a carico del debitore, determinata ai sensi dell'articolo 209, comma 3, lettera b), trattenuta dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
4. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 2 all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 2 e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'agente della riscossione è tenuto a eseguire i versamenti delle somme riscosse ai sensi della parte I, titolo I, capo III, per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno 27 di ciascun mese per le somme riscosse dal 1° al 15 dello stesso mese ed entro il giorno 12 di ciascun mese per le somme riscosse dal 16 all'ultimo giorno del mese precedente.
7. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate a essere riversate agli enti creditori ai sensi del presente articolo e dell'articolo 26.
Obbligo di contabilizzazione
(articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e articolo 13 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. L'agente della riscossione rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano all'agente della riscossione le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 219, comma 1.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli adempimenti degli uffici e dell'agente della riscossione in ordine allo svolgimento dei controlli della Tesoreria dello Stato e alla resa delle contabilità di cui al comma 1.
4. L'agente della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate ai sensi della parte I, titolo I, capo III, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.
Conto giudiziale
(articolo 25 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, l'agente della riscossione rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.
Somme iscritte a ruolo riconosciute indebite
(articolo 26 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso l'agente della riscossione, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero a indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
2. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.
3. L'ente creditore restituisce all'agente della riscossione le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.
4. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del debitore, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 4.
6. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 5.
Trattamento di dati personali
(articolo 3, comma 29, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)
1. L'attività svolta dall'agente della riscossione nazionale ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali costituisce adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'attività svolta dall'agente della riscossione nazionale nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali costituisce, altresì, «motivo di interesse pubblico rilevante», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 [N.d.R. recte: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196].
3. Il trattamento di dati personali eseguito dall'agente della riscossione nazionale è consentito nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 2-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Qualora il trattamento eseguito dall'agente della riscossione nazionale abbia a oggetto le particolari categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, o i dati personali di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento, è consentito nei limiti di quanto statuito dagli articoli 2-sexies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Accesso ai dati
(articolo 18 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; articolo 35, commi da 25 a 26-bis decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 3, comma 3, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)
1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, l'agente della riscossione è autorizzato ad accedere, gratuitamente e anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
2. Ai medesimi fini, l'agente della riscossione è altresì autorizzato ad accedere e utilizzare le informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
4. L'agente della riscossione può procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 nel rispetto delle indicazioni fornite agli interessati nell'informativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, pubblicata sul proprio sito web istituzionale.
5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
6. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, può esercitare le facoltà e i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7. Ai medesimi fini di cui al comma 5, l'agente della riscossione può altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
8. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 7, l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti dell'agente della riscossione che possono utilizzare e accedere ai dati.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.
Segreto d'ufficio
(articolo 35 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'agente della riscossione in ragione delle attività relative al servizio nazionale della riscossione sono coperti da segreto d'ufficio.
2. I terzi di cui l'agente della riscossione si avvale per l'esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Adempimenti dell'Agente della riscossione
(articolo 2 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di cui all'articolo 210, relativamente alle quote affidatele, assicurando:
a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 102, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a);
c) la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 210;
d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conservazione degli atti
(articolo 37 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. L'agente della riscossione deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.
Chiamata in causa dell'ente creditore
(articolo 39 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. L'agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione
(articolo 5-octies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)
1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dal 21 dicembre 2021.
Determinazione dei giorni festivi
(articolo 40 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Ai fini dello svolgimento del servizio nazionale della riscossione, la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.
Rappresentanza dell'agente della riscossione
(articolo 41 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Il legale rappresentante dell'agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano, nel compimento degli atti inerenti al servizio nazionale della riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione.
2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile.
Ufficiali della riscossione
(articolo 42 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dall'agente della riscossione fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.
2. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici.
3. La nomina può essere revocata dall'agente della riscossione in ogni momento. L'agente della riscossione comunica la nomina alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto a esibirlo quando ne è richiesto.
4. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
Funzioni degli ufficiali della riscossione
(articolo 43 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.
Registro cronologico e bollettario
(articolo 44 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.
2. Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da notificare all'agente della riscossione. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura dell'agente della riscossione all'Agenzia delle entrate.
3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi all'agente della riscossione.
4. Il provvedimento di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalità di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalità di cui ai commi 2 e 3.
Messi notificatori
(articolo 45 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. L'agente della riscossione, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.
2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni indicati nel provvedimento di nomina e non può farsi rappresentare né sostituire.
Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
(articolo 70 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e dal presente titolo costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.
Comitato di indirizzo
(articolo 27 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il comitato è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; del comitato fa parte il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente.
3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Disposizioni di interpretazione autentica
1. Ai fini del presente testo unico:
a) l'articolo 3, comma 1, primo periodo, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;
b) gli interessi moratori, previsti dall'articolo 28, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale. Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione;
c) l'articolo 43 va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;
d) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 3, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane;
e) la disposizione di cui all'articolo 48, comma 5, terzo periodo, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
f) le disposizioni contenute nell'articolo 91, commi 1 e 4, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice;
g) le disposizioni dell'articolo 187 si interpretano nel senso che, fino all'adozione del decreto previsto dal comma 6 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione e agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.
Abrogazione delle disposizioni di interpretazione autentica
1. Dalla data di cui all'articolo 243 sono abrogati:
a) la legge 28 marzo 1962, n. 147;
b) l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546;
c) l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; (1)
d) l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
e) articolo 1, comma 5-ter, lett. e) del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156;
f) l'articolo 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
g) l'articolo 2-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
Lettera modificata da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 16 aprile 2025, n. 89.
Disposizioni che restano abrogate
1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) il titolo X e il titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
b) l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
e) l'articolo 2, a eccezione dei commi 11, 11-bis, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
f) l'articolo 11, commi 4-bis e 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
g) l'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349;
h) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 243 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 26 gennaio 1961, n. 29;
b) gli articoli da 23 a 30 e l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) l'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249;
e) gli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891;
g) l'articolo 27-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;
h) l'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
l) gli articoli 8, nono comma e 10, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
m) l'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
n) l'articolo 76 e l'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
o) l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
p) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
q) l'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
r) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1997, n. 30;
s) il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
t) gli articoli da 17 a 28 e l'articolo 30 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
u) l'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
v) l'articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37;
z) l'articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
aa) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
bb) il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
cc) l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
dd) l'articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis e l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47;
ee) l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
ff) l'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
gg) l'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
hh) l'articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
ii) gli articoli 2, comma 10-bis e 3, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
ll) l'articolo 35, commi 6-ter, 25, 25-bis, 26 e 26-bis e l'articolo 37, commi 11-bis, 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater, 49-quinquies, 50, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
mm) l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49;
nn) gli articoli 27, comma 7 e 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
oo) l'articolo 42, comma 7-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
pp) l'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; (1)
qq) gli articoli 25 e 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
rr) l'articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
ss) l'articolo 23, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
tt) l'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
uu) l'articolo 2, comma 3-bis e l'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
vv) l'articolo 32, comma 9-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
zz) il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149;
aaa) l'articolo 1, commi da 537 a 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
bbb) l'articolo 11, commi 18, 19, 20, 20-bis e 21 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
ccc) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;
ddd) l'articolo 1, comma 574 e comma 611, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
eee) l'articolo 13, commi da 2 a 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44;
fff) l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
ggg) l'articolo 1, commi 684 e 685 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
hhh) l'articolo 1, commi 778, 779 e 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
iii) l'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; (1)
lll) l'articolo 1, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
mmm) l'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
nnn) l'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
ooo) l'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
ppp) l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
qqq) l'articolo 5-octies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;
rrr) l'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
sss) l'articolo 1, commi 51 e 98 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
ttt) l'articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;
uuu) gli articoli 9, comma 4, 17 e 18, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;
vvv) l'articolo 7 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107;
zzz) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, commi 2, 3 e 4 e l'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110;
aaaa) l'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Lettera modificata da Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 16 aprile 2025, n. 89.
Disposizione di coordinamento
1. Ai fini di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i riferimenti contenuti nel presente testo unico al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati dalle predette disposizioni e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate all'agente della riscossione secondo le medesime disposizioni.