
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 20 giugno 2025, n. 716
G.U.R.S. 4 luglio 2025, n. 30
"Stagione balneare 2025" - Modifica del D.D.G. n. 323 del 21 marzo 2025.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare, l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.";
VISTA la legge 30 maggio 2003, n. 121: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione";
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante: "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali." e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante: "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
VISTO il D.P. Reg. n. 282/Serv.4 - S.G. del 18/07/2011, di approvazione del "Piano della Salute" 2012-2013;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05.04.2022, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della Salute;
VISTO il Decreto Presidenziale Regionale n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 430 dell'11 dicembre 2024, è stato conferito al Dr. Giacomo Scalzo, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
VISTA la direttiva 76/160/CEE del Consiglio europeo, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;
VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante: "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto";
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.";
VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219: "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.";
VISTO il decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018: "Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché' modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
VISTO il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, 30 marzo 2010: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione";
VISTA la circolare inter-assessoriale Sanità -Territorio ed Ambiente n. 1216 del 6 Luglio 2007 concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico";
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 9756 del 23.03.2023, con oggetto: Decreto legislativo 116 del 30.5.2008 "Attuazione della direttiva 2006/7CE relativa alla gestione delle qualità delle acque di balneazione e sulla gestione e tempistica dell'attività di campionamento delle acque di balneazione", già trasmessa a tutti i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Sicilia, con nota prot. n. 11569/Serv4/DASOE del 27.3.2023;
VISTO il D.D.G. 21 marzo 2025 n. 323 recante: "Stagione Balneare 2025";
VISTO il verbale dell'incontro svoltosi il 14.5.2025 con i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP. rivierasche della Regione siciliana, con ordine del giorno: "D.D.G. n. 323 del 21.3.2025 ed eventuali modifiche e/o integrazioni";
VISTA la nota prot. n. 12523 del 16.4.2025, con cui il Servizio 4 - Igiene Pubblica e Rischi Ambientali e il Dirigente Generale del DASOE, hanno invitato i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP. rivierasche della Regione Siciliana a comunicare eventuali richieste di modifica e/o integrazione al D.D.G. n. 323/2025, onde consentire la predisposizione del D.D.G. di modifica;
VISTO che, con D.D.G. n. 697 del 16.6.2025, si è proceduto ad una parziale modifica del D.D.G. n. 323 del 21.3.2025, prendendo atto delle modifiche apportate dall'ASP di Catania nell'allegato E "Tratti di mare e di costa sottoposti ad interdizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza", limitatamente al Comune di Acireale;
RILEVATO che, a seguito della su citata nota prot. n. 12523 del 16.4.2025, sono pervenute al DASOE, le seguenti comunicazioni di modifiche/integrazioni al D.D.G. n. 323/2025:
1. nota prot. n. 232352 del 06.5.2025, con cui l'ASP di Palermo, a seguito di comunicazione di alcuni refusi da parte dei Sindaci dei Comuni rivieraschi, ha chiesto di procedere alla revisione degli allegati al D.D.G n. 323/2025 come segue:
allegato A - tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento | |
Comune di Ficarazzi | Cambio denominazione da "Spiaggia Solarium" a "Ovest Spiaggia via S. Martino denominata Spiaggia Solarium" |
allegato D - tratti di mare e di costa interessati da immissioni, canali, torrenti, fiumi, depuratori | |
Comune di Terrasini | Fiume Nocella: restringimento lunghezza tratto di mare da 760 mt a 200 mt con modifica delle coordinate di fine tratto; |
Comune di Terrasini | Cambio denominazione tratto di mare da" impianto c/da Praiola" a "impianto lungomare Peppino Impastato" con relativo restringimento da 1400 mt a 400 mt e modifica delle coordinate di fine tratto |
Comune di Capaci | Cambio direzione "Fonte Torrente Ciachea" da Nord Ovest a Nord Est |
Allegato F - tratti di mare e di costa adibiti alla balneazione i cui poligoni vengono monitorati nei rispettivi punti di prelievo | |
Comune di Bagheria | Eliminazione codici punti (NUMIND) per i tratti denominati: "Discesa Pubblica Ippocampo" e "2 Discesa Pubblica Mongerbino" dovuti a refuso |
Allegato 10 - Punti in Studio | |
Comune di Ficarazzi | Modifica coordinate punto di prelievo "Spiaggia Crocicchia" |
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2. nota prot. n. 71967 del 09.5.2025 con cui l'ASP di Trapani, a causa di un refuso, ha chiesto di apportare la modifica dell'allegato F al D.D.G n. 323/2025 relativamente alle seguenti coordinate del comune di Campobello di Mazara:
IT019081004002 | Granitola (lato ovest) Faro |
IT019081004006 | Scogliera Pozzitello |
IT019081004007 | Antistante Via Cile - Tre Fontane |
.
3. nota prot. n. 90975 del 16.6.2025 con cui l'ASP di Trapani, ha comunicato che, nell'allegato F, per il Comune di Paceco, il tratto di mare denominato Torre Nubia ha NUMIND IT019081013003 anziché IT0190813003;
PRESO ATTO che, le AA.SS.PP. di Palermo e Trapani, con le predette note, hanno inviato le tabelle aggiornate con le modifiche richieste, di cui si prenderà atto e che saranno allegate, quale parte integrante, al presente decreto;
VISTO il ricorso R.G. n. 749/2025, promosso innanzi al TAR Sicilia - Catania da B.S. + altri contro l'Assessorato Regionale della Salute, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Augusta, Comune di Augusta e ASP di Siracusa per l'annullamento, previa sospensione, del D.D.G. n. 323/2025, limitatamente alla non balneabilità del tratto di mare compreso: "da 200 metri sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara", ricadente nel comune di Augusta, in quanto "Zona Portuale e scarichi fognari" di cui all'allegato B;
VISTA la sentenza n. 1563/25 del 13.5.2025, con cui il TAR Sicilia Catania: "..accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui stabilisce il divieto di balneazione nella zona "da 200 metri sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara, Zona Portuale e scarichi fognari" ferma restando l'inibizione alla balneazione a distanza inferiore a 200 metri dai pontili galleggianti...Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa";
VISTA la nota prot. n. 20224 del 18.6.2025, con cui la predetta sentenza è stata trasmessa al Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP di Siracusa con invito a trasmettere stesura aggiornata dell'allegato B;
VISTA la nota prot. n. 71613 del 19.6.2025 con cui il Laboratorio di Sanità Pubblica e il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Siracusa, rappresentano l'insussistenza delle condizioni per modificare quanto riportato nell'allegato B;
RITENUTO che, in ottemperanza alla sentenza del TAR di Catania n. 1563/25 del 13.5.2025 che "....accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui stabilisce il divieto di balneazione nella zona "da 200 metri sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara, Zona Portuale e scarichi fognari" fermo restando l'inibizione alla balneazione a distanza inferiore a 200 metri dai pontili galleggianti......Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa", si renda necessario modificare il DDG n. 323/2025, riservandosi ogni azione relativa alla impugnazione della stessa;
RILEVATO inoltre, che l'art. 3 del D.D.G. 323/2025, al comma 1, riporta la seguente stesura: "Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/2008, per la stagione balneare 2025 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati dalla lettera A alla lettera E, parte integrante del presente decreto, relativi a ciascun ambito provinciale.";
CONSIDERATO che l'allegato C al D.D.G. 323/2025 riferito ai "Tratti di mare e di costa temporaneamente non balneabili durante la stagione balneare 2024" risulta irrilevante ai fini dell'accertamento attuale della balneabilità;
CONSIDERATO che il predetto allegato era stato pubblicato esclusivamente per consentire ai Sindaci di avere un monitoraggio della situazione pregressa, relativa all'anno 2024, del tratto di costa interessata alla balneazione;
RITENUTO di revocare tutti gli allegati C al D.D.G. n. 323/2025, per ciascuna delle provincie rivierasche della Regione Sicilia, perché considerato irrilevante ai fini di determinare l'attuale balneabilità ed al contempo al fine di prevenire erronee letture e/o interpretazioni del decreto;
RITENUTO pertanto di modificare il comma 1 dell'art. 3 del D.D.G. 323/2025 come segue: "Per la stagione balneare 2025 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati A, B, D, E, parte integrante del presente decreto, relativi a ciascun ambito provinciale;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/2008, rientrano tra le competenze della Regione:
a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni Stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione;
e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
g) l'adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008;
Visti gli atti dell'uffici
Decreta:
Per le motivazioni sopra esposte
Prendere atto delle variazioni comunicate dall'ASP di Palermo con nota prot. n. 232352 del 06.5.2025 e, conseguentemente, modificare il D.D.G. n. 323/2025 per come di seguito riportato:
allegato A - tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento | |
Comune di Ficarazzi | Cambio denominazione da "Spiaggia Solarium" a "Ovest Spiaggia via S. Martino denominata Spiaggia Solarium" |
allegato D - tratti di mare e di costa interessati da immissioni, canali, torrenti, fiumi, depuratori | |
Comune di Terrasini | Fiume Nocella: restringimento lunghezza tratto di mare da 760 mt a 200 mt con modifica delle coordinate di fine tratto; |
Comune di Terrasini | Cambio denominazione tratto di mare da" impianto c/da Praiola" a "impianto lungomare Peppino Impastato" con relativo restringimento da 1400 mt a 400 mt e modifica delle coordinate di fine tratto |
Comune di Capaci | Cambio direzione "Fonte Torrente Ciachea" da Nord Ovest a Nord Est |
allegato F - tratti di mare e di costa adibiti alla balneazione i cui poligoni vengono monitorati nei rispettivi punti di prelievo | |
Comune di Bagheria | Eliminazione codici punti (NUMIND) per i tratti denominati: "Discesa Pubblica Ippocampo" e "2 Discesa Pubblica Mongerbino" dovuti a refuso |
allegato 10 Punti in Studio | |
Comune di Ficarazzi | Modifica coordinate punto di prelievo "Spiaggia Crocicchia" |
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Dare atto che, con riferimento al Comune di Palermo e provincia, gli allegati A, D, F e 10 di cui al D.D.G. n. 323 del 21.3.2025 recante "Stagione Balneare 2025", sono sostituiti con i nuovi allegati A, D, F e 10, parte integrante del presente decreto.
Prendere atto delle variazioni comunicate dall'ASP di Trapani con note prot. n. 71967 del 09.5.2025 e n. 90975 del 16.6.2025 e conseguentemente modificare il D.D.G. n. 323/2025 per come di seguito riportato:
IT019081004002 | Granitola (lato ovest) Faro |
IT019081004006 | Scogliera Pozzitello |
IT019081004007 | Antistante Via Cile - Tre Fontane |
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Dare atto che, con riferimento alla provincia di Trapani, l'allegato F di cui al D.D.G. n. 323 del 21.3.2025 recante "Stagione Balneare 2025", è sostituito con il nuovo allegato F, parte integrante del presente decreto.
Si ottempera alla sentenza del TAR Sicilia di Catania n. 1563/25 del 13.5.2025 che "....accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui stabilisce il divieto di balneazione nella zona "da 200 metri sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara, Zona Portuale e scarichi fognari" fermo restando l'inibizione alla balneazione a distanza inferiore a 200 metri dai pontili galleggianti... Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa". Il tratto di mare interessato dalla predetta sentenza è riportato nella seguente tabella:
Comune di Augusta
Descrizione del tratto di mare | Comune | Lunghezza tratto di mare in metri | Direzione N-S-E-O | Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali | |||
Inizio Tratto | Fine Tratto | ||||||
Da 200 mt Sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara | Augusta | 2.300 | N-E | 37,2853 | 15,1857 | 37,2917 | 15,1976 |
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Dare atto che, conseguentemente, con riferimento alla provincia di Siracusa, l'allegato B di cui al D.D.G. n. 323 del 21.3.2025 recante "Stagione Balneare 2025", è sostituito con il nuovo allegato B, parte integrante del presente decreto.
Revocare tutti gli allegati C al D.D.G. n. 323/2025 per ciascuna delle provincie rivierasche della Regione Sicilia, e modificare il comma 1 dell'art. 3 del D.D.G. 323/2025 nella nuova formulazione che di seguito si riporta:
"Per la stagione balneare 2025 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati A, B, D, E, da considerare parte integrante del presente decreto, relativi a ciascun ambito provinciale;".
Il presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, e verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso nella parte prima.
Palermo, 20 giugno 2025.
SCALZO