
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 21 marzo 2025, n. 323
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 4 aprile 2025, n. 16
Stagione balneare 2025.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare, l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.";
VISTA la legge 30 maggio 2003, n. 121: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione";
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante: "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali." e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante: "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
VISTO il D.P. Reg. n. 282/Serv.4 - S.G. del 18/07/2011, di approvazione del "Piano della Salute" 2012-2013;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05.04.2022, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della Salute;
VISTO il Decreto Presidenziale Regionale n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 430 dell'11 dicembre 2024, è stato conferito al Dr. Giacomo Scalzo, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
VISTA la direttiva 76/160/CEE del Consiglio europeo, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;
VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante: "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto";
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.";
VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219: "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.";
VISTO il decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018: "Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
VISTO il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, 30 marzo 2010: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione";
VISTA la circolare inter-assessoriale Sanità -Territorio ed Ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007 concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico";
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 9756 del 23.03.2023, con oggetto: Decreto legislativo 116 del 30.5.2008 "Attuazione della direttiva 2006/7CE relativa alla gestione delle qualità delle acque di balneazione e sulla gestione e tempistica dell'attività di campionamento delle acque di balneazione", già trasmessa a tutti i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Sicilia, con nota prot. n. 11569/Serv4/DASOE del 27.3.2023;
VISTI gli esiti della riunione dell'11.11.2024, convocata con nota prot. n. 35587 del 23.10.2024 tenutasi nei locali del DASOE, per la verifica dell'attività espletata in merito alla stagione balneare 2024, per valutare eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per definire preliminarmente il nuovo D.D.G. per la stagione balneare 2025;
VISTE le note prot. nn. 38102, 38103, 38104, 38148, 38150, 38153, 38156 e 38160 del 13.11.2024, con le quali il Servizio 4 - Igiene Pubblica e Rischi Ambientali del DASOE, ai sensi del D.lgs. n. 116/2008, ha richiesto ai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali delle otto Province rivierasche della Regione, i dati relativi alla classificazione delle acque di balneazione, per poter predisporre il relativo provvedimento per l'anno 2025;
VISTE le note di riscontro alle predette richieste: n. 02 del 14.01.2025, n. 02 del 14.01.2025, prot. n. 10819 del 15.01.2025, n. 17379 del 24.01.2025, n. 57508 del 31.01.2025 e n. 124876 del 06.3.2025, n. 4304 del 20.01.2025, n. 4820 del 14.01.2025 e n. 14576 del 28.01.2025 trasmesse, rispettivamente, dai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, per procedere alla definizione della bozza del Decreto di regolamentazione della stagione balneare 2025;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs.n. 116/2008, rientrano tra le competenze della Regione:
a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni Stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione;
e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
g) l'adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008;
CONSIDERATO che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal D. Lgs. n. 116/2008, deve essere portato a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate prima che abbia inizio la stagione balneare per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 5 dello stesso D. Lgs. n. 116/2008;
CONSIDERATO che la gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione resta in capo al competente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive Ministeriali;
RILEVATA la necessità di provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del D. Lgs. n. 116/2008;
RILEVATA la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4 e 6 (come modificato dal D.M. 19 aprile 2018) e dall'allegato D al decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del D. Lgs. n. 116/2008, relativamente alla "Stagione Balneare 2025";
RITENUTO di dovere individuare le zone di mare e di costa precluse alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni;
VISTA la nota prot. n. 4820 del 14.01.2025 con cui l'ASP di Siracusa ha relazionato in merito alla Stagione Balneare 2024 e trasmesso le tabelle di classificazione dei tratti di mare della provincia di Siracusa;
RILEVATO dalle predette tabelle che, anche per l'anno 2025, il tratto di mare compreso: "da 200 mt Sud Scarico Fognario di Brucoli a Punta Tonnara - zona portuale e scarichi fognari", risulta classificato tra i "tratti di mare e di costa interdetti alla balneazione per altri motivi (aree portuali, industriali)" riportati nell'apposito allegato B;
RITENUTO di dover approfondire la tematica, atteso che la balneabilità del tratto di mare sopra indicato, negli ultimi anni, è stata oggetto di contenziosi innanzi al TAR Sicilia - Catania;
VISTA la nota prot. n. 6048 del 26.02.2025 con cui il DASOE - Servizio 4, Igiene Pubblica e Rischi Ambientali, ha richiesto al Sindaco del Comune di Augusta se, per il tratto di mare interessato, siano state realizzate eventuali opere di risanamento, se sia stata dichiarata l'assenza di potenziali fonti di inquinamento e se, per i campionamenti finalizzati alla valutazione della qualità delle acque marine, sia stata prevista l'eventuale istituzione di un nuovo punto studio nei tratti di mare oggetto di ricorso, già interdetti alla balneazione per inquinamento (presenza di scarichi fognari - precaria sicurezza - area portuale);
CONSIDERATO che, con la predetta nota n. 6048/2025 è stato altresì richiesto al Comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Augusta di fornire ogni utile aggiornamento in merito al tratto di mare in argomento e comunicare eventuali variazioni che interessino il tratto di mare di cui sopra, in atto vietato alla balneazione come da Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 34 del 03.6.2024;
VISTA la nota prot. n. 15670 del 05.3.2025 con cui il Comune di Augusta ha rappresentato che: "per il tratto di mare interessato non sono state realizzate opere di risanamento e non è stata dichiarata l'assenza di potenziali fonti di inquinamento" e che: "per i campionamenti finalizzati alla valutazione della qualità delle acque marine.. non è stata prevista l'istituzione di un nuovo punto studio nei tratti di mare di cui al ricorso presentato innanzi al TAR Sicilia Catania, per il parziale annullamento del D.D.G. n. 324 del 18.3/03/2024 [N.d.R. recte: D.D.G. n. 324 del 18/03/2024] ..";
VISTA altresì, la nota prot. n. 14579 del 05.3.2025 con cui la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Augusta, nel relazionare sull'argomento, ha rappresentato, tra l'altro, che: "La presenza di svariate strutture dedicate alla nautica da diporto, comporta quindi che la baia di Brucoli è uno specchio acqueo marcatamente interessato dalla navigazione da diporto".. "Tali considerazioni sono ancora più calzanti per il porto-canale di Brucoli ove, trattandosi di un corso d'acqua comunicante con il mare, tratto terminale del torrente Porcaria, è vietata, sempre dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 34, in data 03/06/2024 (ed anche in questo caso dalle precedenti), all'art. 7, per ragioni di sicurezza marittima e durante tutto l'anno (e quindi non solo durante la stagione balneare, il cui periodo è indicato dalla Regione Sicilia), la balneazione" e che: "Per quanto sopra evidenziato, si conferma la non sicurezza della balneazione per ragioni dipendenti dall'intrinseca natura dei luoghi, da cui ne è, da sempre, derivata un'inveterata intensa navigazione";
RITENUTO di dovere considerare, anche per l'anno 2025, la non balneabilità del tratto di mare: "da 200 metri sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara", ricadente nel comune di Augusta, alla luce dei contenuti delle note prot. n. 15670 del 05.3.2025 del Comune di Augusta e prot. n. 14579 del 05.3.2025 della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Augusta;
RITENUTO opportuno, in accordo a quanto previsto alla lettera e) comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 116/2008, che la stagione balneare 2025 abbia inizio a partire dal 1° maggio 2025 e, in ragione delle esigenze degli operatori turistici e delle favorevoli condizioni climatiche, registrati negli ultimi anni nella Regione siciliana, abbia fine il 31 ottobre 2025;
Decreta:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la stagione balneare 2025 avrà inizio il 1° maggio 2025 e terminerà il 31 ottobre 2025.
Il periodo di campionamento delle acque di mare, anche per l'anno 2025, avrà inizio nel mese di maggio e terminerà nel mese di ottobre.
I prelievi di acqua di mare di pre-campionamento dovranno essere effettuati prima dell'inizio della stagione balneare e, in conformità a quanto riportato nella nota circolare del Ministero della Salute prot. 9756 del 23.3.2023, richiamata in premessa, potranno essere effettuati nel corso del mese precedente alla data fissata per l'effettuazione del primo campionamento.
Anche per la stagione 2025 le attività di campionamento dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione delle malattie infettive.
Le Direzioni Strategiche delle otto Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) rivierasche garantiranno le unità di personale necessarie per gli adempimenti previsti e vigileranno sul rigoroso rispetto delle indicazioni previste dal presente decreto.
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/2008, per la stagione balneare 2025 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati dalla lettera A alla lettera E, parte integrante del presente decreto, relativi a ciascun ambito provinciale.
I tratti di mare balneabili soggetti a monitoraggio periodico, sono riportati, per ciascun ambito provinciale, nell'allegato F, parte integrante del presente decreto.
I tratti di mare e di costa "vincolati a parco od oasi naturale" e i "punti di campionamento in revisione", ricadenti nelle otto Province rivierasche sono riportati, rispettivamente, negli allegati n. 9 e n. 10, anch'essi parte integrante del presente decreto.
I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento ai sensi degli artt. 7 ed 8 del D.P.R. n. 470/1982 e ss.mm.ii, possono essere soppressi o rideterminati, per la successiva stagione balneare, solo a seguito di acquisizione di idonea documentazione, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, attestante l'avvenuta messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento dell'area interessata con l'effettuazione di ulteriori campionamenti di acqua di mare, così come previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010.
1) I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, fatta eccezione per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività ai Sindaci dei Comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati dal presente decreto. La comunicazione dovrà specificare il motivo della non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini dell'emissione, da parte degli stessi Sindaci, delle ordinanze di divieto di balneazione - ai sensi dell'art. 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 aprile 2018 e in attuazione degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116 del 2008. La comunicazione deve essere inviata, altresì, alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
2) Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla balneazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 116/2008, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, dovranno comunicare ai Sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto. In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del relativo punto di campionamento.
Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, per il ripristino della balneazione dei tratti di costa inquinati, i Sindaci dei Comuni interessati dovranno redigere un'apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 5 e 7, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, dia indicazione sulle opere di risanamento adottate per la rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, all'Assessorato Territorio e Ambiente, al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente Azienda Sanitaria Provinciale ed alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 aprile 2018) in attuazione dall'art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm X 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in 2 lingue.
Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi si dovrà altresì provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento stesse, dandone immediata comunicazione ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati regionali della Salute e del Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. I Sindaci dei Comuni rivieraschi interessati dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione con apposita ordinanza da pubblicare sul sito web del Comune e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, per la divulgazione dell'informazione.
Le ordinanze di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, da adottarsi prima dell'inizio della stagione balneare, fissato per il 1° maggio 2025, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse per via telematica, con le modalità previste dall'art. 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018, ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati regionali della Salute e del Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
Prima dell'inizio della stagione balneare 2025, i Direttori Generali delle AA.SS.PP. e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. delle otto Province rivierasche della Regione, hanno l'obbligo di accertare e vigilare sulla emanazione ed esecuzione delle ordinanze, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).
Il controllo e la verifica della corretta apposizione dei cartelli recanti le ordinanze sindacali di divieto di balneazione dovranno essere effettuati costantemente durante tutta la stagione balneare da parte dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).
Relativamente agli adempimenti di cui agli artt. 2 e 6 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 116/08, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, ai fini dell'effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell'allegato A al Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale ministeriale "Acque di balneazione" e trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, nonché un programma per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosi in via ordinaria dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, con la qualifica di U.P.G. afferenti il competente Dipartimento di Prevenzione.
I Direttori Generali delle AA.SS.PP. dovranno garantire la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo.
Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 2 del predetto decreto, provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato all'interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.
I Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica dovranno inserire nel Portale Ministeriale "Acque di balneazione", con cadenza mensile, i risultati analitici delle acque campionate; tali risultati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate dovranno essere trasmessi, con la stessa periodicità, ai Comuni per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.
I campionamenti, di cui all'articolo precedente, potranno, in casi particolari documentati, essere effettuati entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio.
In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio potrà essere sospeso per essere ripreso non appena possibile al termine della situazione anomala.
La ripresa dell'attività comporterà il prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.
La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicata, indicandone le motivazioni, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.
Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 116/2008, nei casi di inquinamento di breve durata, senza una causa apparente, allo scopo di confermare la fine dell'evento, dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo rispetto a quello già previsto dal calendario di monitoraggio.
Il mancato rispetto del calendario dei campionamenti dell'acqua di mare, individuato dall'art. 12, non idoneamente giustificato e/o recuperato nei tempi previsti, così come dettato dalla normativa in atto vigente, non consentirà la balneazione del tratto di mare interessato per la successiva stagione balneare; pertanto, le possibili ed inevitabili refluenze negative sulla correlata stagione turistica e commerciale dei territori interessati, ricadrà interamente nella responsabilità della Direzione Strategica dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
Per quanto riguarda le problematiche relative al fenomeno delle fioriture algali nei tratti marino-costieri, si rimanda a quanto riportato all'art. 3, all'allegato B e all'allegato C del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 aprile 2018), oltre che a quanto previsto dalla Circolare inter-assessoriale n. 1216 del 6 luglio 2007. Per le stesse problematiche trovano altresì applicazione le direttive emanate dal "Tavolo Tecnico Regionale sulle Acque" istituito presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con D.D.G. n. 1475 dell'11 novembre 2003 e successivamente modificato con D.D.G. n. 296 del 17 marzo 2006.
Per le problematiche anzidette si rimanda altresì ai protocolli operativi elaborati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale consultabili sul sito web http://www.isprambiente.gov.it/it.
Non rientrano tra le previsioni del presente provvedimento le discipline delle attività turistico-commerciali legate alla fruizione della costa, attività subordinate a specifiche concessioni demaniali.
Per quanto non specificatamente previsto dal presente decreto si rimanda al D. Lgs. n. 116/2008, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e alle relative modifiche apportate dal Decreto Ministeriale della Salute del 19 aprile 2018.
Il presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, e verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella parte prima.
Palermo, 21 marzo 2025.
SCALZO